Schema di D.Lgs. - Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma della L. 150 /2005- Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 17, della legge 15 luglio 2005, n. 150"

Articolato

Il provvedimento attua la previsione contenuta nell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 - recante "delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico" - laddove, in particolare, si prevede che venga emanato un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nei detti commi 17 e 18, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il legislatore delegante ha inteso rendere sostanzialmente omogenee le discipline di elezione dei due predetti organi di autogoverno della magistratura amministrativa e di quella contabile.
Infatti, i criteri stabiliti dal legislatore delegante nel comma 17 prevedono: a) la durata quadriennale dei relativi componenti elettivi; b) la non rieleggibilità degli stessi per gli otto anni successivi alla scadenza dell'incarico; c) l'introduzione, anche nell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del criterio della preferenza unica, già vigente per l'organo di autogoverno della magistratura contabile, tanto per l'elezione dei componenti effettivi che di quelli supplenti. Il comma 18 prevede, poi, che per l'esercizio di questa delega si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1: ne deriva che le disposizioni del decreto legislativo dovranno divenire efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre dalla Commissione giustizia ed in data 22 dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 7 dicembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.
Al riguardo, non si è ritenuto di recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, perché espressione di considerazioni eccessivamente restrittive dei compiti di coordinamento normativo che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello delegato.

In particolare, si osserva: in riferimento alla richiesta di soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, che la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una esigenza di coordinamento che risulta addirittura imposto dalla stessa legge di delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1, comma 3; in riferimento alla richiesta di soppressione degli ultimi periodi del comma 2 dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile, del comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è conseguenza di un'esigenza di coerenza interna con i contenuti del comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre la previsione di elezioni suppletive è, secondo la valutazione operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di coordinamento e di adattamento, un opportuno corollario dell'introduzione della preferenza unica in relazione alle specificità del contesto in cui essa viene introdotta.
Invero, la nomina dei primi dei non eletti - che era coessenziale al previgente assetto di preferenza multipla, in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno - sarebbe incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente "uninominale" della preferenza unica, perché darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno di componenti sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale.
Diversamente - e vieppiù in quanto si tratta di un ambito in cui i membri elettivi del Consiglio di presidenza cessano frequentemente dal relativo incarico anche in conseguenza dei passaggi che, nel corso della carriera, si verificano naturalmente dai tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato, ovvero da ques'utlimo ai primi con funzioni direttive - si verificherebbe un paradosso per certi versi analogo a quanto avverrebbe in Parlamento se, dimessosi il deputato eletto in un collegio maggioritario, fosse previsto il subentro del candidato arrivato secondo in quello stesso collegio.
Del tutto consequenziale è la necessaria abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge n. 186 del 1982, che appunto prevedeva, nel precedente sistema elettorale, lo scorrimento in favore dei primi tra i non eletti.

In dettaglio, l'articolo 1 del decreto legislativo reca la disciplina sostanziale dell'intervento, attuando il comma 17 dell'articolo della legge n. 150/2005, mentre l'articolo 2 disciplina l'acquisto di efficacia del decreto medesimo, secondo quanto previsto dal citato comma della legge.
Sicché l'articolo 1 del decreto reca due commi: con il primo si novella l'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117; mentre il secondo interviene sull'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Il comma 1 apporta due modifiche al citato art. 10: a) con la prima, si rende il tenore letterale del relativo comma 2, lettera c), conforme al suo significato normativo già vigente per effetto dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2004, n. 45, che ha inserito nell'organico il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, in luogo di un presidente di sezione (funzionalmente, quello più anziano) della Corte stessa; b) con la seconda, si aggiunge all'articolo 10 un comma (il 2-bis) volto a specificare che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.
Il comma 2 novella l'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introducendo, per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il criterio della preferenza unica, già vigente per gli altri organi di autogoverno delle magistrature, specificando che ogni votante può esprimere preferenze per un solo componente titolare e per un solo componente supplente. Viene altresì ivi richiamato, coerentemente con il rilevato significato della delega, il comma 2-bis del citato art. 10 della legge n. 117/1988, e si stabilisce, quale corollario dell'introduzione della preferenza unica, che in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente si proceda in ogni caso ad elezioni suppletive: conseguentemente, viene disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge n. 186 del 1982, che appunto recava la previsione di scorrimento in favore dei primi tra i non eletti.

Infine l'articolo 2 disciplina, nel senso anzidetto, l'acquisto di efficacia da parte delle disposizioni del decreto legislativo, recando altresì la clausola della relativa obbligatorietà. Le disposizioni del decreto legislativo non hanno effetto sui consigli di presidenza in carica all'atto di acquisto di efficacia del decreto medesimo.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'art. 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.