Schema di D.Lgs. - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma della L. 150/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, numero 150"
Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
In particolare, ed in linea generale, il legislatore delegante ha inteso, in primo luogo, istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello, strutturato nel rispetto dei medesimi principi valevoli anche per la composizione ed il funzionamento dei consigli giudiziari. In secondo luogo, sul fronte di questi ultimi, il legislatore delegante ha inteso, da un canto, sotto il profilo strutturale, allargarne la composizione a componenti non togati e, sotto il profilo funzionale, ampliarne le attribuzioni, valorizzandone il ruolo, anche nella prospettiva di un relativo decentramento del sistema dell'autogoverno dei magistrati.
Alla luce di tali connotazioni generali della delega, che trovano compiuto svolgimento nei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 3, della legge numero 150 del 2005, si illustra, di seguito, l'articolato. Esso è stato suddiviso in tre titoli: il primo dedicato alla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il secondo alla disciplina della composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari ed il terzo contenente le disposizioni finali. I primi due titoli sono poi, a loro volta, suddivisi in due capi: il primo dedicato ai profili strutturali, rispettivamente, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, il secondo alle funzioni dei due organi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 30 novembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.
A riguardo sono state recepite, trattandosi di indicazioni avanzate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica.
Non si è ritenuto, invece, di dover accogliere l'invito indirizzato al Governo nell'osservazione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente agli articoli 6 e 14 dello schema. Ciò sia in considerazione, sul piano dell'opportunità della modifica ipotizzata, dell'impegno richiesto dalle funzioni, peraltro non direttamente connesse con la normale attività, che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono chiamati a svolgere, sia in considerazione, sul piano strettamente tecnico-finanziario, del fatto che i gettoni di presenza ad essi attribuiti trovano copertura nell'ambito delle risorse previste dalla legge delega.
Quanto alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, sono state recepite, trattandosi di interventi migliorativi del testo, quelle che suggerivano l'inserimento di una previsione relativa alla possibilità di sostituzione dei membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, mediante l'inserimento di un ulteriore comma agli articoli 2 e 10 dello schema, nonché quella relativa alla limitazione della possibilità di partecipazione dei membri non togati ai lavori del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, in relazione alle materie dagli stessi trattate, pure nelle ipotesi in cui essi siano stati eletti vice presidenti (cfr. le modifiche apportate agli articoli 8, co. 1 e 16, co. 1, dello schema).
Non si è ritenuto, infine, di poter recepire l'osservazione formulata dalla medesima Commissione giustizia del Senato della Repubblica relativamente all'art. 16, co. 2, dello schema, atteso che la partecipazione degli avvocati alle deliberazioni dei consigli giudiziari relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, appare in contrasto con la previsione di cui all'art. 2, co. 3, lett. v), della legge numero 150 del 2005.
L'articolo 1 prevede, in primo luogo, l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo interno alla Corte, corrrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello.
L'articolo definisce inoltre la struttura dell'organo. Su tale fronte, accanto ai membri di diritto - il Primo Presidente della Corte di cassazione, che ne è il Presidente, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed il presidente del Consiglio nazionale forense - figurano, anch'essi come componenti effettivi, altri sette membri, dei quali cinque togati - uno che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, uno che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, due che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e uno che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte - e due laici - uno professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed uno avvocato con almento venti anni di esercizio effettivo della professione ed iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nominato dal Consiglio nazionale forense -.
L'articolo 2 individua i componenti supplenti del Consiglio direttivo.
L'articolo 3 invividua nel Primo Presidente della Corte di cassazione, il Presidente dell'organo e definisce le modalità ed i tempi per l'elezione del vicepresidente e del segretario.
L'articolo 4 disciplina l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Come per i consigli giudiziari, il sistema è stato strutturato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello previsto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, con una connotazione, dunque, di stampo maggioritario, derivante dalla previsione per la quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali sono scelti i componenti togati, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.
L'articolo 5 disciplina la durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che il legislatore delegante ha ritenuto di fissare in quattro anni.
L'articolo 6 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, tenuto conto della previsione di spesa contemplata dall'articolo 2, comma 38, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al comma 3, lettera a), dell'articolo 2 della medesima legge, concernente l'istituzione del Consiglio direttivo.
L'articolo 7 individua le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che, conformemente alle indicazioni della delega, sono state definite in termini di analogia rispetto a quelle previste per i consigli giudiziari, tenendo però conto del limite, pure esso indicato dalla legge di delegazione, della necessaria compatibilità tra le competenze espressamente attribuite dal legislatore delegante ai consigli giudiziari e quelle da attribuire al Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Tale compatibilità è stata, in effetti, ritenuta sussistente in relazione a tutte le funzioni dei consigli giudiziari, con la sola eccezione delle funzioni di questi ultimi riguardanti gli uffici dei giudici di pace. Nel definire le competenze del Consiglio direttivo - come pure, all'articolo 15, dei consigli giudiziari - si è, infine, tenuto conto, della facoltà, ad esso conferita nel contesto dei principi e criteri direttivi della delega relativa alla istituzione della Scuola superiore della magistratura, di formulare proposte al comitato direttivo della Scuola, in materia di programmazione della attività didattica della stessa.
L'articolo 8 definisce la composizione del Consiglio direttivo in relazione alle varie competenze ad esso attribuite, prevedendo, in conformità con la delega, che i componenti laici, professori universitari ed avvocati, che, data la loro estrazione professionale, potrebbero assumere la veste di parti davanti alla Corte, possano partecipare solo alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze concernenti la formulazione del parere sulle tabelle della Corte e l'esercizio della vigilanza sugli uffici, essendo invece esclusi dalle discussioni e deliberazioni comportanti, in senso lato, valutazioni riguardanti i singoli magistrati. Il Consiglio direttivo, come i consigli giudiziari, opererà, dunque, secondo un assetto "a geometria variabile".
L'articolo 9 definisce la nuova composizione dei consigli giudiziari, anch'essi aperti, come già anticipato, alla partecipazione di componenti non togati, esperti di diritto e componenti designati dalle regioni. Accanto, quindi, ai membri di diritto - presidente della corte di appello, che presiede il consiglio giudiziario, procuratore generale presso la corte di appello e presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto - figurano, anch'essi come componenti effettivi, altri cinque o sette membri togati - a seconda che nel distretto prestino servizio sino a trecentocinquanta magistrati o più di trecentocinquanta magistrati - - e quattro laici - uno professore di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio uversitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione, uno avvocato con almento quindici anni di esercizio effettivo della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocatri del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto - nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto.
L'articolo 10 individua i componenti supplenti del consiglio giudiziario.
L'articolo 11 individua, nel presidente della corte di appello, il presidente dell'organo e definisce le modalità ed i tempi per l'elezione del vicepresidente e del segretario.
L'articolo 12, disciplina l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario, secondo un sistema già evidenziato in relazione alla elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e, quindi, delineato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello previsto per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Il sistema presenta, dunque, una connotazione di stampo maggioritario, derivante dalla previsione per la quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali i componenti togati sono scelti, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.
L'articolo 13 disciplina la durata in carica dei consigli giudiziari, che il legislatore delegante ha ritenuto di elevare a quattro anni, a fronte degli attuali due.
L'articolo 14 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati dei consigli giudiziari, tenuto conto della previsione di spesa contemplata dall'articolo 2, comma 38, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g), dell'articolo 2 della medesima legge, concernenti i nuovi consigli giudiziari.
L'articolo 15 definisce le competenze dei consigli giudiziari ai quali il legislatore delegante ha attribuito una pluralità di compiti, alcuni consultivi, rimodellati su quelli già esistenti, altri decisionali, nella logica del decentramento del sistema dell'autogoverno della magistratura. Ai consigli giudiziari è così attribuita la competenza: a) a formulare pareri sulle tabelle proposte dai capi degli uffici giudiziari; b) a svolgere un'ampia funzione consultiva sull'attività professionale dei magistrati; c) ad esercitare compiti di vigilanza, sia sul comportamento dei magistrati, che sull'andamento degli uffici giudiziari; d) a formulare proposte e pareri sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; e) ad adottare una serie di atti in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati; f) a formulare, infine, pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite. E precisato, al comma 2, che il consiglio giudiziario esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della corte di appello.
L'articolo 16 definisce la composizione dei consigli giudiziari in relazione alle varie competenze ad essi attribuite, delineando, come per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, un modello operativo "a geometria variabile".
L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto. Si precisa che al funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti di appello si provvede con le risorse umane e strumentali già operanti presso i rispettivi uffici.
L'articolo 18 elenca le disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative.
L'articolo 19 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.