Schema di DPR - Regolamento recante modificazioni al RD 1953/1926, concernente la composizione delle commissioni esaminatrici e della segreteria tecnica del concorso per esame a posti di notaio - Relazione
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n.1953, concernente la composizione delle commissioni esaminatrici e della segreteria tecnica del concorso per esame a posti di notaio"
Le recenti riforme intervenute in materia di organizzazione dei ministeri, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, hanno tra l'altro fissato una precisa soglia numerica alla presenza di magistrati presso il Ministero della giustizia, determinando, rispetto al passato, una drastica riduzione del numero di magistrati assegnati ad esso. In questo mutato contesto, la normativa afferente la composizione della commissione esaminatrice del concorso per esame a posti di notaio, e della relativa segreteria, contenuta nel regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, necessita di opportuna revisione, allo scopo di continuare a garantire celerità e speditezza dello svolgimento del concorso senza, nel contempo, pregiudicare l'altrettanto primaria esigenza di funzionamento a pieno regime da parte degli Uffici del Ministero.
Con riguardo alla individuazione della veste normativa del provvedimento da adottare, l'Amministrazione scrivente ha dovuto operare una scelta precisa, atteso che la normativa richiamata, sulla quale si intende incidere, è contenuta in un provvedimento di natura regolamentare, assai risalente nel tempo, che nel corso degli anni ha subito diversi interventi di modifica.
Il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è stato infatti modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, proprio in riferimento all'art. 14 che riguarda la composizione della commissione d'esame e della segreteria-, e più di recente con la legge 26 luglio 1995, n. 328, con la quale è stata introdotta la prova di preselezione informatica.
Tale ultimo intervento modificativo, adottato con fonte primaria in quanto riguardante anche norme contenute nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, c.d. legge notarile, è consistito nell'aggiunta di previsioni concernenti per un verso il contenuto del bando di concorso e la valenza della domanda di concorso (art.9), e - per altro verso - l'estensione dei compiti della commissione esaminatrice allo svolgimento della prova preselettiva (art.14).
Partendo, quindi, dalla considerazione che l'intervento di cui sopra si è limitato alla introduzione della prova preselettiva, ed ha apportato le modifiche rese necessarie dalla predetta innovazione, senza incidere sulla disciplina dell'esame in quanto tale, né sulla composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica, si è ritenuto che la materia de qua continui ad essere disciplinata da fonte secondaria, con la conseguente modificabilità con regolamento.
Le norme del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sulle quali si incide sono gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente la disciplina della formazione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica.
Nel merito dell'intervento, si precisa che attualmente la commissione esaminatrice del concorso per esame a posti di notaio è composta da un magistrato, anche trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato -che partecipa in qualità di presidente-, da un professore di materie giuridiche presso una università o istituto superiore di grado universitario, da un consigliere di Corte d'appello o equiparato, trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore, e da due notai.
Quanto alla figura del presidente della commissione, è parso opportuno formalizzare, con l'occasione, quella che ormai è la prassi instaurata da diversi anni, finalizzata a conferire maggiore autorevolezza all'organo esaminatore, e prevedere che il presidente della commissione sia un magistrato avente funzioni effettive di legittimità.
A ciò consegue la previsione della nomina, a supplente, di magistrato avente le medesime funzioni, ma con minore anzianità di servizio. In tal modo si determina un criterio generale per l'individuazione, tra i consiglieri di Cassazione, del presidente titolare e del presidente supplente.
Con riferimento alla figura dell'altro componente togato della commissione, individuato in un magistrato avente funzioni di appello, la previsione attuale -la quale restringe l'ambito entro il quale il Ministro può effettuare le nomine ai soli consiglieri d'appello trattenuti al Ministero della giustizia con funzioni di direttore di ufficio o ispettore superiore- necessita di essere modificata per le ragioni di funzionalità del sistema in precedenza illustrate.
Si è ritenuto, pertanto, di modificare la norma introducendo la possibilità che il Ministro della giustizia nomini il predetto componente (e quindi il supplente), tra i magistrati con funzioni d'appello che si trovano nel ruolo organico della magistratura, in servizio presso la Corte d'appello di Roma, escludendo espressamente la nomina dei magistrati collocati fuori ruolo. L'inversione di sistema risulta praticabile in ragione della differenza numerica che esiste tra i primi e i secondi, e quindi della diversa incidenza della designazione sul funzionamento degli Uffici di appartenenza.
Analoghe motivazioni sorreggono la proposta di modifica della composizione della segreteria tecnica, fino ad oggi composta da magistrati trattenuti al Ministero, con la considerazione aggiuntiva che la natura dei compiti affidati al personale della segreteria tecnica non necessita di particolare professionalità, risultando così ancor più evidente l'anacronismo della norma e la disfunzione che da essa deriva.
Negli ultimi due anni i lavori delle commissioni esaminatrici hanno visto l'impiego, a rotazione, di tutti i magistrati presenti al Ministero, là dove per effetto della drastica riduzione di cui s'è detto, costoro risultano ormai tutti impegnati in funzioni rilevanti per l'Amministrazione, con conseguente ingiustificabile sottrazione di tempo alle attività alle quali sono destinati. La scelta del personale amministrativo per la composizione della segreteria tecnica ricade su personale particolarmente qualificato, per ragioni di efficienza e delicatezza della funzione, e, quindi, sugli appartenenti all'area funzionale C, gerarchicamente sovraordinata alle aree A e B, secondo il sistema di classificazione del personale delineato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, vigente per il quadriennio 1998/2001, non decaduto per effetto del rinnovo negoziale. Allo scopo, infine, di evitare qualsiasi onere aggiuntivo per lo Stato, si è precisato che il personale amministrativo in oggetto deve essere dipendente dell'Amministrazione centrale.
Sul punto relativo alla composizione della segreteria tecnica , quest'Amministrazione ha recepito quanto osservato dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza plenaria del 9 giugno 2003, in sede di parere ex art. 17, co.2, legge 400/88.
L'organo consultivo ha, infatti, segnalato l'opportunità di mantenere la presenza di magistrati nella segreteria tecnica, per assicurare il grado di efficienza che soltanto la professionalità specifica dei magistrati può garantire, e che costituiva il fondamento della previsione normativa oggetto di modifica.
In tal senso è stata, quindi, predisposta una integrazione dell'articolo 2 dello schema di regolamento, con la quale viene introdotta la figura del "magistrato coordinatore" (titolare e supplente) della segreteria tecnica, da nominarsi tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia, senza ulteriore specificazione.
Al predetto magistrato faranno capo compiti di organizzazione delle attività dei funzionari che compongono la segreteria tecnica (stabilire le turnazioni, le eventuali sostituzioni), e di raccordo con il presidente e i componenti della commissione, per garantire l'efficienza dell'organo di supporto della commissione.
La nomina del coordinatore (e del supplente) tra i magistrati trattenuti al Ministero, escludendo così i magistrati che si trovano nel ruolo organico della magistratura, trova fondamento nella considerazione che la natura dell'attività di coordinamento, come sopra individuata, non giustificherebbe l'allontanamento dalle rispettive funzioni di magistrati collocati nel ruolo organico della magistratura, oltretutto a costi superiori per l'Amministrazione.
Conclusivamente, pertanto, l'intervento normativo di cui sopra non comporta oneri a carico dello Stato.