Schema di D.Lgs. - Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale ed in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7 L. 246/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246"
Articolato
Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a), n. 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in tema di riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
Esso si prefigge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, l'obbiettivo di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina sull'accesso al notariato, alla luce del mutato quadro complessivo di riferimento in cui oggi opera il notaio.
A tal fine, sono state introdotte modifiche alle procedure di svolgimento del concorso notarile, alla pratica, ed al tirocinio obbligatorio successivo al concorso, tutti passaggi fondamentali in tema di accesso al notariato.
Il conseguimento di tali obbiettivi vuole essere perseguito attraverso le seguenti principali innovazioni:
a) abbreviazione del necessario periodo di pratica (da 24 a 18 mesi), con la possibilità di anticiparne l'inizio nel corso dell'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi;
b) introduzione di un tirocinio obbligatorio dopo il superamento della prova orale;
c) elevazione a cinquanta anni del limite massimo di età per partecipare al concorso;
d) introduzione del diritto, una volta superata la prova preselettiva, di essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi, oltre quelle del concorso in atto;
e) un più rapido espletamento delle formalità concorsuali;
f) aggiornamento delle materie di esame;
g) introduzione del principio della valutazione complessiva della idoneità del candidato;
h) eliminazione di alcune delle principali cause di contenzioso relativo allo svolgimento del concorso.
Ne deriva un sostanziale potenziamento del concorso quale strumento diretto a valutare le capacità professionali ed a selezionare dei professionisti a cui lo Stato affida il delicato compito del controllo di legalità degli atti giuridici dagli stessi rogati o autenticati, al fine di garantire la sicurezza delle contrattazioni e la certezza dei rapporti giuridici.
Articolo 1
Modifica l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 consentendo, con una previsione altamente innovativa, di anticipare lo svolgimento del periodo di tirocinio nel corso dell'ultimo anno di frequenza universitaria, così creando uno stretto collegamento tra l'università ed il mondo delle professioni. Gli studenti avranno così la possibilità di orientarsi, già prima del conseguimento della laurea, nell'ambiente professionale.
Parimenti, al fine di accorciare i tempi di inserimento nel mercato lavorativo ed offrire ai laureati un maggior numero di opportunità, la pratica notarile viene ridotta da mesi ventiquattro a diciotto mesi.
Viene inoltre introdotto un tirocinio obbligatorio di centoventi giorni - da svolgere in qualunque distretto del territorio nazionale - per mettere in condizione il concorrente che abbia superato la prova orale del concorso di compiere una pratica effettiva e più consapevole accanto ad un notaio già in servizio.
La norma prevede, inoltre, che sia il praticante, che il candidato notaio possano rivolgersi al Consiglio Notarile, qualora abbiano difficoltà a reperire un notaio presso il quale effettuare la pratica o il tirocinio obbligatorio.
Articolo 2
Reca modifiche ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 5bis della legge nl 89/1913 (d'ora in poi, L.N.) Il nuovo comma 5-bis riconosce il diritto a chi ha superato la prova di preselezione informatica di sostenere altri due concorsi - oltre quello in corso - senza riaffrontarla. A tal proposito, la norma transitoria di cui all'articolo 16 riconosce anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione prima dell'entrata in vigore della presente legge di sostenere i due prossimi concorsi). Il sesto comma esonera dalla prova di preselezione chi ha conseguito l'idoneità in un precedente concorso.
Al comma 5-ter si introduce una facilitazione per i candidati in quanto si consente loro di utilizzare fogli per appunti durante l'espletamento della prova di preselezione per ovviare ad una oggettiva difficoltà dei candidati a risolvere casi pratici che presentano molte variabili e necessitano di schemi.
Articolo 3
Sostituisce il terzo comma dell'art. 5ter L.N.. Considerato il più basso numero di candidati che sosterranno la prova preselettiva - per effetto del "bonus" previsto dal comma 5-bis dell'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto - viene stabilito che è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso (e, comunque, in numero non inferiore a cinquecento), secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato all'esito della prova preselettiva medesima.
Articolo 4
Reca modifiche all'art. 45 della L.N., il cui quarto comma è stato recentemente modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, attualmente in corso di conversione. Tale comma è stato riprodotto, salva qualche piccola variazione, nel comma 1 del nuovo articolo 45 e riguarda la possibilità, per il presidente del consiglio notarile, di nominare un coadiutore in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito, per un periodo non inferiore ad un mese, quando non si procede alla nomina di un delegato ai sensi dell'articolo 44 L.N..
La norma di cui al nuovo comma 4 consente, inoltre, la nomina di un coadiutore anche in sostituzione dei notai nominati commissari di concorso notarile; e ciò al fine di consentire un'assidua partecipazione ai lavori della commissione di esame, senza soluzioni di continuità.
Articolo 5
L'articolo 5, nell'intento di accelerare i tempi della correzione, stabilisce in quindici il numero dei commissari e conferma la prassi di scegliere i commissari notai in un elenco di nominativi indicata, per ogni concorso, dal Consiglio Nazionale del Notariato. Precisa altresì che il commissario, che abbia preso parte attiva ai lavori della commissione, non possa far parte della commissione dei due concorsi successivi. Individua, inoltre, le modalità di composizione delle sottocommissioni durante la prova preselettiva, gli scritti e gli orali.
Articolo 6
L'articolo 6 sostituisce, nella prova scritta, con una sostanziale modernizzazione, la materia di esame della volontaria giurisdizione con quella di diritto commerciale, materia, questa, che fa parte del normale bagaglio professionale e culturale di ciascun notaio.
Articolo 7
L'articolo 7 include tra le prove orali la volontaria giurisdizione, eliminata dalle prove scritte.
Articoli 8
L'articolo 8 disciplina compiutamente le operazioni di svolgimento delle prove scritte, assicurando, pur in uno spirito di semplificazione della procedura, il corretto svolgimento delle stesse. La durata della prova è elevata a otto ore in coerenza con quella prevista per le prove del concorso in magistratura.
Articolo 9
L'articolo 9 regola le operazioni di numerazione delle buste, al fine di garantire l'effettivo anonimato dei candidati.
Articolo 10
L'articolo 10 detta le procedure e le formalità di correzione degli elaborati scritti, allo scopo di garantire maggiore celerità ed omogeneità delle valutazioni.
Articolo 11
Introduce un'importante innovazione, al fine di garantire una più completa valutazione delle capacità e della preparazione del candidato. All'uopo, è prevista la necessaria valutazione complessiva degli elaborati scritti da parte della commissione. Con il nuovo sistema di attribuzione dei punteggi, viene poi eliminato uno dei principali motivi di ricorso: ovvero, quello relativo alla posizione dei candidati che si collocano tra il minimo sufficiente di punti (pari, complessivamente, a novanta) ed il totale di punti (pari, complessivamente, a centocinque) richiesti per l'ammissione alle prove orali. L'introduzione della votazione collegiale finale per l'idoneità del candidato a sostenere la prova orale impedisce che, come nel sistema attualmente vigente, il giudizio finale possa essere sostanzialmente rinviato alla lettura dell'ultimo elaborato.
Si elimina, poi, un'altra frequente causa di ricorso, chiarendo che il giudizio di idoneità risulti esclusivamente dalla attribuzione del punteggio, senza altra motivazione. Mentre la motivazione è richiesta in caso di giudizio di non idoneità.
L'obbiettivo di semplificare e abbattere i tempi della procedura di correzione degli elaborati ha suggerito di prevedere (al comma 7) la dichiarazione immediata di non idoneità del candidato, allorquando emergano nullità o gravi insufficienze che non consentono il superamento delle prove scritte già dalla lettura del primo o del secondo elaborato; in tal caso non si procede alla lettura dei successivi elaborati.
Articolo 12
Definisce le regole per lo svolgimento delle prove orali, con particolare riguardo all'attribuzione dei punteggi in condizione di massima trasparenza. In materia di motivazione dei giudizi, sono ripetute disposizioni simili a quelle già previste per la correzione degli elaborati scritti.
Articolo 13
Reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, terzo comma della legge 1365/1926, riportando, dopo le modifiche recate dalla legge n. 328/1995, a cinquanta anni il limite di età per la partecipazione al concorso notarile.
La lettera b) introduce il nuovo articolo 2-bis nella citata legge n. 1365/1926 .
La norma è diretta ad eliminare le problematiche sorte in passato, in occasione di alcune sentenze del Consiglio di Stato, garantendo certezza nei concorsi di prima nomina che potrebbero essere pregiudicati nel caso di pronunce del giudice amministrativo. Infatti la decisione del giudice amministrativo può determinare gravi conseguenze nel caso in cui intervenga una volta che sia stato adottato il decreto di nomina a notaio, contenente l'assegnazione della relativa sede per tutti gli altri concorrenti del medesimo concorso, con il rischio che il ricorrente, inserito tardivamente nella graduatoria, potrebbe ambire ad occupare il posto assegnato e ormai ricoperto, anche da anni, da altro vincitore. D'altra parte non è pensabile che l'adozione del decreto di nomina per tutti gli altri vincitori sia sospeso a tempo indeterminato, in attesa che si definiscano tutti i contenziosi instaurati innanzi ai giudici amministrativi.
Articolo 14
Introduce l'articolo 1-bis alla legge 30 aprile 1976, n. 197.
La norma è diretta ad eliminare alcune problematiche sorte in passato, in occasione di sentenze del Consiglio di Stato, garantendo certezza nei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio che potrebbero essere pregiudicati nel caso di pronunce del giudice amministrativo che modifichino la graduatoria dei trasferimenti.
Infatti la decisione del giudice amministrativo può determinare un effetto a catena nei trasferimenti dei notai dato che il notaio già trasferito deve lasciare il posto ricoperto, assegnato al candidato ricorrente e ricoprire il posto da lui indicato per secondo fra le preferenze, ovvero, in caso di mancata scelta gradata, ritornare nella sede di provenienza, con il rischio di un pregiudizio per l'intera procedura concorsuale e con un grave pregiudizio economico per gli interessati.
La scelta operata con la presente norma - che riguarda comunque casi numericamente esigui - di collocare il notaio perdente in soprannumero al capoluogo, oltre ad essere coerente col sistema previgente in tema di soppressione di posti notarili, appare consono ad una corretta distribuzione dei notai nel territorio, atteso il fatto che i capoluoghi di circoscrizione possono assorbire meglio la presenza di un professionista in soprannumero.
Articolo 15
Con tale articolo è stata colta l'occasione per sancire l'espressa abrogazione dell' art. 1, del regio decreto n. 1728/1932, implicitamente abrogato dagli articoli 1 e 2 della l. 30 aprile 1976, n. 197, che aveva disciplinato ex novo l'intera materia del concorso per trasferimento.
La norma in commento reca anche l'abrogazione degli articoli 13, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25, r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, i quali dettano norme incompatibili con le nuove disposizioni di cui agli articoli da 5 a 12 del decreto legislativo in esame. Inoltre, è stato abrogato l' articolo 14, primo comma, r. d. 1945/1926, in tema di nomina dei componenti supplenti, tenuto conto dell'ampliamento del numero dei componenti della commissione di esame. Tale ampliamento rende inutile la previsione dei componenti supplenti per il suo corretto funzionamento.
Articolo 16
Reca disposizioni transitorie necessarie, da un lato, per consentire ai praticanti di usufruire della nuova normativa di semplificazione immediatamente, e, dall'altro, per applicare le nuove norme soltanto a partire dal prossimo concorso, salvaguardando così le procedure relative a quello in atto.
Articolo 17
L'articolo precisa che dall'attuazione del presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'Erario.
Non si è ritenuto di recepire l'osservazione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati in data 15 marzo 2006, trattandosi di materia non rientrante nel punto della legge delega attuato con il presente decreto. In parziale accoglimento delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere reso all'Adunanza del 27 febbraio 2006, circa le problematiche inerenti le modificazioni recate dagli articoli da 5 a 12 alle norme del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 - testo di fonte secondaria - è stata abbandonata la tecnica della novellazione, con conseguente formulazione di autonome disposizioni normative ed abrogazione espressa delle corrispondenti norme del medesimo regio decreto incompatibili con quelle ora recate dagli articoli da 5 a 12; possibilità, questa, esplicitamente ammessa dallo stesso parere del Consiglio di Stato.