Schema di D.Lgs. - Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia ex art. 7 L. 246/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
Articolato
1. Il notaio svolge una funzione delicata e fondamentale nell'economia dei traffici giuridici ed il suo ruolo centrale lo espone inevitabilmente al rischio di incorrere in errori professionali che possono essere causa di danni anche ingenti per i cittadini che, direttamente o indirettamente, si avvalgono della sua opera.
Il legislatore si era posto il problema di approntare una forma di garanzia per i cittadini-utenti lesi nei loro interessi da errori commessi dai notai nell'esercizio della loro funzione. Infatti, aveva previsto l'istituto della cauzione, disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Da tempo l'entità di tale cauzione non è più ritenuta adeguata alla finalità per la quale era stata concepita. Inoltre, il mutato panorama legislativo, sociale ed economico italiano, nonché le positive esperienze di altri Paesi europei hanno indotto a ritenere necessaria ed urgente una sostanziale riforma della disciplina della materia, introducendo soluzioni più adeguate a tutela del cittadino-utente. A tali finalità si ispira la delega di cui all' art. 7, comma uno, lettera e), numero 5), legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Coerentemente con tali premesse, gli obiettivi che il presente schema di decreto si prefigge di realizzare, in attuazione della delega legislativa, sono i seguenti:
a) abolizione dell'istituto della cauzione che, ormai inadeguata sia per la sua struttura che per la sua entità, non è da tempo più in grado di far fronte alle esigenze per le quali era stato concepita a causa del mutato panorama economico e sociale;
b) sostituzione della cauzione con una copertura assicurativa obbligatoria, strumento più moderno, flessibile ed appropriato per garantire una efficace tutela del cittadino;
c) predisposizione di un sistema prioritario di copertura assicurativa collettiva, al fine di poter fornire al cittadino la garanzia di una tutela che sia la più ampia e trasparente possibile ed una omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale rispetto ai danni causati da qualsiasi notaio, senza distinzioni o discriminazioni.
Articolo 1.
L' art. 19 della legge n. 89/1913, come riformulato dall'articolo in commento, prevede una forma collettiva di copertura assicurativa predisposta dal consiglio nazionale del notariato ed a carico del medesimo.
E' stato altresì chiarito, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato contenute nel parere reso nell'Adunanza del 27 febbraio 2006, che la copertura assicurativa collettiva deve essere uniforme per tutti i notai sull'intero territorio nazionale e che l'impresa assicuratrice con la quale va stipulata la polizza collettiva è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
Il ricorso alla copertura individuale è riservato al caso in cui l'accesso all'assicurazione collettiva risultasse impossibile. È fatta salva la facoltà per il singolo notaio di stipulare polizze assicurative aggiuntive a proprie spese.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 sopra citato prevede che verranno fissate, con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta del consiglio nazionale del notariato, le condizioni economiche e normative minime della polizza assicurativa, al fine di garantire l'omogeneità e l'effettività della tutela degli interessi generali sottesi alla materia. In questo quadro va anche collocata la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, che disciplina la pubblicità degli estremi delle polizze assicurative.
In accoglimento dell'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato nel parere reso in data 22 marzo 2006, è stato soppresso il comma 5 che sanzionava, ai sensi dell'articolo 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il rifiuto a contrarre dell'impresa assicuratrice.
Articolo 2.
Novella l'articolo 20 della citata legge, introducendo, in sostituzione del precedente istituto della cauzione, l'obbligo per il notaio, in mancanza di una copertura assicurativa collettiva, di stipulare una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. Il sistema della copertura assicurativa permette di adattare di volta in volta le caratteristiche della garanzia assicurativa alle esigenze mutevoli del mercato e della società, di adeguare con il tempo i massimali e l'oggetto della copertura, di prevedere garanzie flessibili a seconda dello sviluppo della professione, delle modifiche legislative, delle tendenze giurisprudenziali. Rendere tale strumento obbligatorio fa sì che ogni cittadino che si rivolge ad un notaio sia assistito da un sistema che lo protegge anche nei casi in cui il singolo professionista (o i suoi eredi) non siano in grado, con il proprio patrimonio, di far fronte ad un eventuale danno causato nell'esercizio della professione.
Articolo 3.
Sostituisce l'articolo 21 della citata legge e, in attuazione della delega legislativa, prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato da separata contribuzione dei notai, che possa intervenire nel caso di danno derivante da illecito penale e laddove non sia operante la copertura assicurativa. Ciò al fine di non lasciare il cittadino, incolpevolmente leso nei suoi interessi, senza adeguata tutela, in soprattutto in presenza di quei sinistri originati da comportamenti di natura penale.
Al fine di garantire la migliore funzionalità del fondo, viene stabilito che esso sarà direttamente amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
Articolo 4.
Attraverso la novella dell'articolo 22 della legge citata sono elencati i criteri oggettivi in base a cui è subordinata la erogazione del contributo in favore dei soggetti danneggiati dall'attività professionale del notaio: a) passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità del notaio (o l'intervenuto patteggiamento da parte del notaio medesimo). In proposito, non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato, contenuto nel parere reso nell'Adunanza del 27 febbraio 2006, teso a chiarire che deve trattarsi di "sentenza penale di condanna", in quanto, la più ampia formulazione contenuta nella norma in commento consente di comprendere non solo le sentenze penali di condanna, ma anche le sentenze civili di risarcimento del danno che abbiano accertato, sia pure incidentalmente, la rilevanza penale dell'illecito commesso dal notaio. Neppure è stata accolta l'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato nel parere reso in data 22 marzo 2006, non essendosi ritenuto conforme ai principi di stabilità e di certezza giuridica un intervento del Fondo, a favore dei soggetti danneggiati da comportamenti penalmente rilevanti dei notai, prima del passaggio in giudicato della sentenza (penale o civile) che accerti la responsabilità del notaio medesimo; b) cessione del credito risarcitorio all' ente gestore del fondo. È, inoltre, richiesta la dimostrazione del danno patrimoniale effettivamente subito dal danneggiato, mediante prova scritta, che sarà valutata nell' ambito di un procedimento regolamentato dall' ente gestore, o mediante sentenza passata in giudicato. Infine, viene opportunamente precisato che la garanzia apprestata dal fondo non ha carattere retroattivo, stante l'impossibilità di quantificare, nel caso contrario, gli oneri da sostenere.
Articolo 5.
Al fine di sopperire agli oneri che deriveranno al consiglio nazionale del notariato dalla stipula della polizza collettiva, l'articolo in commento eleva l'ammontare massimo del contributo obbligatorio di cui all'articolo 20, comma due, legge 27 giugno 1991, n. 220: contributo con il quale viene finanziato, senza oneri per la finanza pubblica, il funzionamento dello stesso consiglio nazionale.
Articolo 6.
Tale disposizione prevede la espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
Articolo 7.
Viene precisato che dall'attuazione del presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'erario.