DDL di conversione del DL 370/2001 - Proroga del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione (art. 6 L. 89/2001) - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370 recante: "Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione"

Articolato

L'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n.89, ha stabilito che "Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea".
Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge sopra indicata, si resero evidenti le difficoltà interpretative connesse alla facoltatività o meno per la parte, già ricorrente a Strasburgo, di presentare la domanda di equa riparazione dinanzi alle corti d'appello territorialmente competenti.
Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, da ultimo, ritenuto l'irricevibilità del ricorso avente ad oggetto la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, argomentando in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto nell'ordinamento italiano proprio dalla richiamata legge in esame alla luce dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione (decisione del 6 settembre 2001 - ricorso n. 69789/2001).
La richiamata recentissima pronuncia con la quale la Corte, in armonia con la propria giurisprudenza, riafferma l'operatività del principio di sussidiarietà e di fatto l'obbligatorietà della competenza delle giurisdizioni nazionali su ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile, verrà naturalmente ad incidere sulla sorte dei dodicimila ricorsi, allo stato, pendenti a Strasburgo.
Va infatti considerato che il prossimo 18 ottobre 2001, esaurendosi la fase transitoria come disciplinata dal richiamato articolo 6, i dodicimila ricorrenti a Strasburgo potrebbero trovarsi, a causa dell'incertezza ingenerata dal riferito contrasto ermeneutico, in una situazione di impossibilità materiale di presentare la domanda di equa riparazione dinanzi alle corti di appello nazionali.
La menzionata impossibilità di presentare la predetta domanda pone la necessità di un intervento che definisca una nuova scadenza finale.
Tali rilievi evidenziano la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga del termine sopraindicato, considerato, in particolare, che all'inutile decorso dello stesso sono correlate conseguenze di notevole gravità (l'irricevibilità dei dodicimila ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo).
In questa prospettiva, il presente provvedimento è finalizzato alla definizione di una nuova disciplina transitoria della legge n. 89 del 2001 volta ad evitare che la dichiarazione di irricevibilità di numerosi ricorsi da parte della Corte di Strasburgo privi di tutela coloro i quali già lamentavano la violazione del termine ragionevole del processo.
La definizione di un differimento del termine trova il suo fondamento logico nell'auspicabile superamento, da un lato, del riferito contrasto interpretativo e dall'altro, nella tutela dell'affidamento.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'erario.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.