DDL - Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli artt. 336 e 337 del cod. civ. in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni - Relazione

Disegno di legge recante: "Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni"

Articolato


Il presente schema di disegno di legge si propone di introdurre, nella legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, disposizioni concernenti i procedimenti di cui al libro I, titolo IX del codice civile ed il procedimento in materia di adattabilità dei minori. Invero, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia non prevede, nella Parte III, dedicata al Patrocinio a spese dello Stato, alcuna espressa disposizione con riferimento ai menzionati procedimenti, atteso che in esso è stata sostanzialmente riprodotta la legge 30 luglio 1990, n.217 così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n.134 che, al riguardo, non recava alcuna previsione.

Si reputa, pertanto, necessario attuare una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per quelli attinenti i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 336 codice civile. Difatti, il principio di effettività della difesa incontra, in detti procedimenti, forti limiti, ove si tenga conto della necessità di avvalersi dell'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come avviene, per il settore penale, ai sensi dell'articolo 11 DPR 448/88 e dell'articolo 15 del D.Lvo 272/89).

Trattasi di esigenze, peraltro, legate all'operatività dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti disciplinato dalla parte III del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.

Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per quanto attiene, in particolare, al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni in camera di consiglio, e, cioè, secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione, E', quindi, necessario, regolare le modalità ed i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.

In previsione di dette lacune è stato emanato il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 che ha prorogato al 30 giugno 2004 le disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2002, n.126, convertito con modifiche con legge 8 agosto 2002 n. 175, e prima ancora, nel decreto-legge 24 aprile 2001, n.150 convertito in legge 23 giugno 2001, n. 240.

Il presente schema normativo si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni.
La normativa introdotta non si limita a prevedere tale difesa di ufficio solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II della legge citata, ma con riferimento a tutti procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.
A tale scopo, dopo la affermazione del principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio (comma 1).
La nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni di merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione del difensore nominato di ufficio.
Analogo diritto è riconosciuto alla parte che presenta un proprio autonomo ricorso.
In questa ipotesi la parte deve presentare istanza di nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce all'istanza, contenente le avvertenze di cui al comma 1 (comma 2).
La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia (comma 3).
La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse (comma 4).
Questa previsione si giustifica per il fatto che l'accesso al difensore di ufficio non è condizionata dalla fondatezza della pretesa.
L'ultimo comma rinvia alla parte III del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, in quanto compatibile.
La norma è necessaria al fine di risolvere problemi e questioni, quale quelle relative alla liquidazione del compenso, in ordine alle quali non è apparsa opportuna una normativa ad hoc.

Con gli articoli dal 2 al 4 si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli art. 336 e ss. c.c.
Si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.
Con il novellato art. 336 c.c. si è individuata la forma della domanda per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori, stabilendo il suo contenuto.
La stessa disposizione fissa la sequenza procedimentale: decreto di fissazione dell'udienza di comparizione; termini entro il quale il ricorso-decreto deve essere notificato; termini che devono intercorrere fra la data di notificazione e udienza di comparizione; possibilità per il giudice di adottare provvedimenti temporanei.
Il successivo art. 337 c.c. individua la legittimazione attiva e quella passiva, stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero o l'assistenza di un difensore.
La stessa norma prevede la nomina di un difensore di ufficio con una disciplina identica a quella stabilita per i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983.
L'art. 337-bis c.c. stabilisce le modalità di costituzione delle parti e l'art. 337- ter c.c. enuncia le regole del procedimento.
Con l'art. 337-quater c.c. è prevista l'audizione del minore secondo le regole fissate in tema di adozione.
Il procedimento si conclude con ordinanza, immediatamente esecutiva, reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli art. 739 e ss. c.p.c.
L'art. 337-sexties individua nel giudice di primo grado l'organo deputato alla vigilanza sulle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni e per i relativi giudizi di opposizione, nonché ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
In particolare, la disciplina transitoria dei predetti procedimenti pendenti fa salve le disposizioni processuali anteriormente vigenti al fine di sciogliere qualsiasi nodo ermeneutico in ordine alla vigenza della presente legge. La scelta di fare salva la disciplina processuale previgente si giustifica in considerazione del vaglio di costituzionalità già operato dalla Consulta in merito al carattere bifasico dell'intera procedura che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono. Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sebbene abbia carattere officioso, garantisce tuttavia sempre ai genitori la conoscenza del procedimento stesso e la possibilità di prendervi parte; difatti, "sia nella iniziale fase di urgenza che in quella in camera di consiglio ai genitori è assicurata la piena conoscenza del procedimento (la quale degrada a mera conoscibilità soltanto nel caso di loro irreperibilità), (&) parimenti il decreto con cui il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità è notificato per esteso ai genitori che possono proporre ricorso entro trenta giorni dall'opposizione dando così inizio alla seconda fase, maggiormente strutturata, che dopo l'istruttoria si conclude con una sentenza. (&) Quindi, conclusivamente, nell'una e nell'altra fase del procedimento è sempre garantita ai genitori la possibilità di partecipazione; mentre il fatto che la cognizione sia piena in quest'ultima fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di quest'ultima al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore" (in tal senso: Corte Cost. n 160/1995).
Ancora, la Corte Costituzionale ha chiarito che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità "l'assistenza del difensore è ammessa e consentita e quindi è facoltativa; ma le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore senza rendere obbligatoria tale assistenza" (in tal senso: Corte Cost. n 160/1995, nonché Corte Cost. n. 160/1982).

Lo schema normativo in oggetto non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla legge n.134/2001 recante l'istituzione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti così come trasposta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia .