DDL - Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti - Relazione

Disegno di legge recante: "Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti"

Articolato

Il presente disegno di legge apporta modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario tendenti a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti e degli internati nei confronti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa relativi al controllo della corrispondenza.
L'istituto del visto di controllo sulla corrispondenza è misura direttamente incidente sul diritto di libertà e segretezza solennemente sancito dall'articolo 15 della Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che la disciplina italiana del visto di controllo sulla corrispondenza, delineata dall'articolo 18, settimo, ottavo e nono comma, della citata legge n. 354 del 1975, viola, sotto due concorrenti profili, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Da un lato, infatti, rimanendo totalmente silente circa le finalità ed i limiti della misura, accorda alle autorità competenti eccessivi margini di discrezionalità, il che contrasta con l'articolo 8, paragrafo 2 della citata Convenzione, norma che legittima l'ingerenza della pubblica autorità nella segretezza della corrispondenza solo nei casi previsti dalla legge e nei limiti in cui essa sia resa necessaria da particolari esigenze di sicurezza.

Dall'altro lato, ed in pari tempo, l'ordinamento penitenziario non contempla alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro il provvedimento del giudice che dispone il visto, donde il contrasto con l'articolo 13 della Convenzione, in forza del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà, riconosciute dalla Convenzione stessa, risultino violati, deve poter fruire di un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale.

Forma inoltre oggetto di censura la circostanza che il controllo possa estendersi anche alla corrispondenza indirizzata alla Corte europea, profilo che appare confliggere con l'Accordo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, fatta a Strasburgo il 5 marzo 1996 e ratificato dalla legge 2 ottobre 1997, n. 348.

Onde evitare siffatti profili di frizione, l'articolo 1 del disegno di legge ridisegna ab imis la fisionomia dell'istituto introducendo, con l'articolo 18 ter, la nuova disciplina delle finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della competenza all'adozione dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugnazione.
La disciplina dell'articolo 18-ter abbraccia non soltanto il visto di controllo sulla corrispondenza, ma anche il provvedimento con il quale siano disposte limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica ed il controllo del mero contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza la lettura della medesima.
Sono stati poi indicati gli specifici fini ed i limiti dell'istituto individuando gli atti non assoggettabili a controllo e limitazioni, ed è stata definita la competenza delle autorità che possono applicare la misura.

Quest'ultima spetterà all'autorità giudiziaria qualora vi siano esigenze di carattere investigativo o sussistano specifiche esigenze connesse a procedimenti penali in corso.
Spetterà, invece, al magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto, qualora la misura sia adottata per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario.
Il provvedimento dovrà essere adottato con decreto motivato e non potrà avere inizialmente durata superiore a sei mesi. Il termine potrà essere successivamente prorogato per periodi non superiori a tre mesi.

Avverso i provvedimenti menzionati sarà possibile il procedimento di riesame, se adottati nell'ambito di procedimenti penali in corso, ovvero la procedura del reclamo prevista dall'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario, qualora abbia provveduto alla loro applicazione il magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 del disegno di legge detta, invece, la disciplina transitoria.
Si è inteso chiarire che le nuove disposizioni valgono anche per i provvedimenti in corso di esecuzione e che, anche avverso questi ultimi, è possibile fare ricorso in linea con quanto voluto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 3 indica le disposizioni vigenti che il disegno di legge abroga o modifica.
E' apparso, in particolare, opportuno armonizzare con la disciplina in esame anche la disposizione dell'articolo 14-quater concernente i contenuti del regime della sorveglianza particolare.

L'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.