DDL - Delega al Governo per la riforma del diritto societario - Relazione

Disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" 

Articolato


La riforma della legislazione societaria riprende i temi già discussi in Parlamento nel corso della passata legislatura, conformemente a quanto previsto nel disegno di legge di delega al Governo per la riforma organica del diritto societario (Atto Camera n. 7123). In coerenza con questi contenuti, peraltro, la revisione complessiva della disciplina che regola la nascita, il funzionamento e la crisi delle società non quotate costituisce una esigenza che si è tradotta anche in proposte di modifica legislativa di iniziativa parlamentare (tanto vale, in particolare, per l'Atto Camera n. 6751).
Le disposizioni in rassegna si propongono di modificare l'attuale diritto societario in considerazione del fatto che la vigente disciplina, contenuta nel codice civile, risulta inadeguata rispetto alla realtà economica e sociale del Paese e a tale fine vengono dettati i princìpi generali di delega, ai quali si dovrà attenere la riforma.
Il disegno di legge, che consta di 11 articoli, riproduce le disposizioni recate dal disegno di legge di delega Atto Camera n. 7123 presentato dal Governo nella passata legislatura.
L'articolo 1 contiene la delega al Governo. La delega, da esercitare entro un anno, riguarda la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle cooperative, la disciplina degli illeciti amministrativi e penali delle società commerciali e l'introduzione di nuove norme sulla giurisdizione.
L'articolo 2 detta i princìpi generali in materia di società di capitali.
In particolare, si evidenziano gli obiettivi di:

a) favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese;
b) semplificare la disciplina delle società;
c) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria;
d) prevedere due modelli societari riferiti alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata;
e) rivedere la disciplina delle forme partecipative di società in altri fenomeni associativi.

L'articolo 3 reca la disciplina della società a responsabilità limitata, proponendo innovazioni di rilievo. Per quanto riguarda i princìpi generali, cui deve ispirarsi la riforma, sono fissati, in particolare, quelli della previsione di un'ampia autonomia statutaria, della libertà di forme organizzative, della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.
In ordine ai princìpi e criteri direttivi, si sottolineano quelli riguardanti:

a) la semplificazione del procedimento di costituzione e della disciplina dei conferimenti;
b) l'ampliamento dell'autonomia, con riferimento all'organizzazione, ai procedimenti decisionali e al trasferimento della partecipazione sociale;
c) l'emissione di titoli di debito presso operatori qualificati e la formazione e la conservazione del capitale sociale.

L'articolo 4 individua, relativamente alla disciplina delle società per azioni, princìpi e criteri direttivi volti alla previsione di un modello di base unitario e di regole specifiche per il ricorso al mercato dei capitali.
Sono, quindi, previsti:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria;
b) un assetto organizzativo tale da garantire efficienza e correttezza nella gestione dell'impresa sociale;
c) la disciplina del giudizio di omologazione.

L'articolo, inoltre, sottolinea gli obiettivi della riforma in ordine alla costituzione della società, alla disciplina del capitale sociale, dei conferimenti, delle azioni, dell'assemblea e dei patti sociali, nonché in ordine alla disciplina dell'amministrazione e delle modifiche statutarie.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 fissano i princìpi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina relativa alle cooperative, al bilancio, alla trasformazione, alla fusione e scissione delle società.
Per quanto concerne il bilancio, l'intervento di cui all'articolo 6 è volto a migliorare la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società. A tale scopo, i criteri della delega prevedono in particolare:

a) l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale sul reddito di impresa nella redazione del bilancio;
b)la regolamentazione delle poste del patrimonio netto, per assicurare una disciplina chiara della loro formazione e del loro utilizzo;
c) l'introduzione di specifiche regole relative ad operazioni di carattere valutario e finanziario;
d) l'estensione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso al bilancio in forma abbreviata;
e) l'armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito di impresa con le innovazioni proposte.

L'articolo 7 detta i principi e criteri di delega in ordine alla semplificazione delle procedure in materia di trasformazione, fusione e scissione, compatibilmente con le direttive comunitarie, nonché in ordine alle trasformazioni e fusioni eterogenee ed ai criteri di formazione del primo bilancio successivo ad operazioni di fusione e di scissione.
L'articolo 8 prevede la riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative. Al riguardo è previsto un intervento volto ad accelerare e semplificare le procedure e a disciplinare, inoltre, gli effetti della cancellazione, il procedimento di revoca dello stato di liquidazione, i poteri e doveri di amministratori e liquidatori ed i bilanci nella fase di liquidazione.
La nuova disciplina del gruppo, delineata nell'articolo 9, è ispirata al principio di trasparenza, con la previsione della motivazione delle decisioni della società controllata, e all'esigenza di assicurare la correttezza dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse del gruppo, della società controllata e dei soci di minoranza, nonché all'esigenza di prevedere opportune forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo.
All'articolo 10 sono dettati i criteri per la riforma della disciplina degli illeciti penali delle società commerciali e delle materie connesse, resa necessaria dalla inadeguatezza della vigente disciplina e dalla scarsa efficacia del sistema punitivo.
La revisione, prefigurata dalla delega, consiste in breve:

a) nella introduzione di nuove fattispecie di reati e di illeciti amministrativi (quali, ad esempio: falsità in bilancio e nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali; omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi; formazione fittizia del capitale, indebita restituzione di conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; operazioni in pregiudizio dei creditori; infedeltà patrimoniale, nonché innovative fattispecie di corruzione e di aggiotaggio), indicando, per ciascuna ipotesi, la specie e la misura delle pene;
b) nella previsione del coordinamento e della armonizzazione delle numerose ipotesi sanzionatorie in tema di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza;
c) nella abrogazione di talune fattispecie criminose, prive di giustificazione (quali, ad esempio, il delitto di divulgazione di notizie sociali riservate; i delitti degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi; il mendacio bancario);
d) nella previsione di una circostanza attenuante nel caso in cui la lesività del fatto sia stata modesta, e, viceversa, di circostanze aggravanti qualora la soggettività degli autori dei delitti sia significativa in relazione alla lesività del fatto;
e) nel rafforzamento dell'istituto della confisca;
f) nella riformulazione delle norme penali fallimentari.

L'articolo 11 concerne la riforma della disciplina dei procedimenti giurisdizionali appartenenti all'area riservata al giudice ordinario, basata sui seguenti criteri. In particolare è prevista l'istituzione di sezioni specializzate, presso i tribunali di città sede di corte di appello e presso le corti di appello e la Corte di cassazione, per la trattazione di controversie che richiedono conoscenze specifiche nei settori economico e finanziario, con competenza su tutte le questioni in materia societaria, concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa, nonché in materia fallimentare, bancaria e creditizia.
Per la realizzazione di questo obiettivo, l'articolo in rassegna detta, poi, altri criteri in ordine alle regole processuali da applicare nei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, prevedendo la concentrazione dei procedimenti; un giudizio monocratico ispirato al modello del procedimento cautelare; un giudizio sommario non cautelare che si conclude con un provvedimento esecutivo ma privo di efficacia di giudicato; la possibilità per il giudice di esperire un tentativo preliminare di conciliazione; procedimenti camerali che assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo.