DDL di conversione del DL 246/2001 - Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 recante: "Disposizioni in materia di accise su prodotti petroliferi di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonchè di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari"

Articolato

L'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), sostituisce, a decorrere dal 1^ luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, riguardante il regime fiscale del "biodiesel". In particolare è previsto che il contingente annuo di biodiesel esente da accise venga elevato da 125.000 a 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, che viene a sostituire il progetto-pilota in vigore fino al 30 giugno 2001.
Il comma 3 del medesimo articolo consente inoltre che tra i soggetti beneficiari delle quote di biodiesel esente afferenti il periodo 1^ luglio 2000-30 giugno 2001, vengano ripartite, proporzionalmente alle relative quote, purché vengano immesse in consumo, nel suddetto periodo, le quote residuali dei due precedenti periodi annuali. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, ricalcando la formulazione del suddetto comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che i quantitativi di biodiesel esenti da accise non immessi in consumo nei periodi 1^ luglio 1998-30 giugno 1999, 1^ luglio 1999-30 giugno 2000 e 1^ luglio 2000-30 giugno 2001 vengano ripartiti tra i soggetti beneficiari, proporzionalmente alle relative quote, purché immessi in consumo entro il 30 settembre 2001.
Rispetto alla disciplina già contenuta nel citato comma 3, la novità è costituita dall'inclusione del periodo 1^ luglio 2000-30 giugno 2001 nell'ambito temporale al quale si riferiscono i quantitativi non assegnati e nell'estendere al 30 settembre 2001 il termine ultimo entro il quale deve peraltro avvenire l'immissione in consumo dei quantitativi stessi.
Il trend incrementativo del prezzo del petrolio, con il conseguente aumento del prezzo dei carburanti e dei combustibili, inducono, poi, alla proroga dell'agevolazione d'aliquota, già prevista dall'articolo 24 della legge n. 388 del 2000. Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, pertanto, è stata prevista un'estensione del detto regime agevolativo fino al 30 settembre 2001, tenuto conto dell'attuale quadro di compatibilità finanziaria.
Con il comma 3 dello stesso articolo 1 viene mantenuta fino al 30 settembre 2001 l'esenzione dall'accise per il gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo svolgimento di attività agricole, prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 30 giugno 2001.
Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la disposizione in esame, nel richiamare il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, fa in realtà riferimento al regolamento di cui decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, entrato in vigore il 1^ gennaio 2001, che contiene le norme regolamentari concernenti le modalità di erogazione delle agevolazioni per l'agricoltura, in sostituzione della disciplina prevista dal comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 4 dell'articolo 1 mantiene fino al 30 settembre 2001 la riduzione del 40 per cento, già prevista fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'aliquota di accise sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria in lire 24,2 al metro cubo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Conseguentemente l'aliquota in questione risulta essere pari a lire 14,52 al metro cubo.
Con i commi da 5 a 8 dell'articolo 1, si dispone la proroga, fino al 30 settembre 2001, della riduzione, nella misura di lire 100.000 per mille litri, dell'aliquota normale di accise per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie esercenti attività di trasporto di persone, già prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e 2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e si prevede, altresì, che con decreto ministeriale possa essere variata l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio.
Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto conferma fino al 30 settembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), già previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000.
Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il gpl, prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.
L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 stabilisce per il periodo 1^ gennaio-30 giugno 2001 l'aumento di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che sarebbe quindi il solo ad applicarsi in tali fattispecie, a decorrere dal 1^ luglio, ove non venisse emanato un provvedimento legislativo diretto al mantenimento del suo incremento.
Con il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame viene appunto confermato, fino al 30 settembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito.
L'articolo 2 del decreto concerne il gas metano utilizzato come combustibile per usi civili, per il quale la vigente normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe, articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1^ luglio 1986.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedimento CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle tariffe secondo l'uso del gas e l'istituzione a decorrere dal 1^ luglio 2001 di un sistema tariffario articolato per fasce di consumo.
Con l'articolo 2, pertanto, atteso lo stretto collegamento tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 30 settembre 2001, le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.
Con l'articolo 3 del decreto si dettano disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001, in attesa della prossima emanazione di un più articolato quadro normativo specificamente rivolto a regolare in modo organico la materia.
In ordine all'articolo 4 occorre osservare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nello stabilire, all'articolo 85, comma 26, nuove disposizioni sulla concedibilità, da parte del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali non coperti da brevetto, ha previsto che la disciplina innovativa trovi applicazione a partire dal 1^ luglio 2001.
Il differimento della decorrenza di dette disposizioni rispetto al termine di entrata in vigore della stessa legge finanziaria era motivato dalla opportunità di preparare operatori e opinione pubblica alla introduzione di un sistema che non prevede più la totale gratuità dei farmaci di classe a), ponendo a carico dell'assistito l'eventuale differenza fra prezzo pubblico e prezzo medio ponderato dei medicinali di uguale composizione aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico.
In relazione a tale esigenza si prevedeva che entro il 15 aprile 2001 il Ministero della sanità, previo accertamento da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 sopra citato e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblicasse nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei farmaci assoggettati alla nuova disciplina, con l'indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo.
A tali adempimenti ha regolarmente provveduto la competente Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 2001 un primo comunicato nel quale erano indicate le modalità applicative dell'articolo 85, commi 26 e 28, della legge n. 388 del 2000, e in data 7 giugno 2001 un secondo e definitivo comunicato in cui sono elencati i princìpi attivi e le forme farmaceutiche interessati alla nuova disciplina, nonché, analiticamente, le singole specialità medicinali, con la specificazione del prezzo massimo di rimborso (calcolato sulla base media ponderata prevista dalla norma), del prezzo in vigore dal 1^ luglio 2001 (già calcolato con la tranche di adeguamento al prezzo medio europeo, prevista dalla legge n. 449 del 1997) e della quota da porre a carico del paziente (nel caso in cui il prezzo del medicinale risulti superiore a quello massimo di rimborso).
Ciò posto, con il comma 1 dell'articolo 4 del decreto, al fine di contenere l'aumento della spesa farmaceutica, si prevede anzitutto il differimento al 1^ gennaio 2002 dell'applicazione della quarta tranche di adeguamento del prezzo dei medicinali al prezzo medio europeo.
Conseguentemente, con il comma 2 del medesimo articolo, viene differito di due mesi il termine di entrata in vigore della nuova disciplina di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto di uguale composizione, per consentire all'Amministrazione di ricalcolare i prezzi di riferimento e le quote a carico degli assistiti.
L'articolo 5 del decreto dispone il differimento al 1^ gennaio 2002 dell'entrata in vigore della disciplina sul contributo unificato per le spese di giustizia, destinato a sostituire per i procedimenti civili e amministrativi una pluralità di tributi (fra cui imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria). Tale differimento è dovuto a ragioni d'ordine tecnico-amministrativo legate all'avvio di necessari strumenti convenzionali destinati ad includere la rete dei rivenditori dei generi di monopolio nel novero dei soggetti presso cui sarà possibile versare il contributo in questione; sono attualmente in corso ed in via di definizione le procedure per il raggiungimento degli accordi con i rappresentanti della categoria interessata.
Con l'articolo 6 si provvede ad individuare la necessaria copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni.
L'articolo 7 contiene la disposizione relativa alla data di entrata in vigore del decreto.