DDL di conversione del DL 18/2003 in materia di giudizio necessario secondo equità - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante: "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità"
Il presente decreto-legge, tenuto conto del recente vorticoso incremento del contenzioso introdotto davanti al giudice di pace (soprattutto in relazione a contratti di assicurazione), intende rispondere ad ineludibili esigenze di difesa, per ogni tipo di controversia civile derivante da rapporti giuridici, contrattuali o anche extracontrattuali, comunque relativi a contratti cosiddetti di massa (vale a dire, per il richiamo dell'articolo 1342 del codice civile, "contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali"). Si tratta, in relazione a tali rapporti, di un'esigenza imprescindibile, incidendo gli stessi normalmente su settori soggetti a specifica vigilanza amministrativa per ragioni di pubblico interesse; sicché la norma giuridica deve essere rettamente applicata in ogni singolo caso, per garantire il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, anche nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede comunitaria. Tali primarie finalità, come è evidente, possono essere concretamente pregiudicate da una indefinita miriade di decisioni giurisdizionali adottate non già secondo diritto, bensì meramente equitative.
Risulta quindi necessario reintrodurre la giurisprudenza secondo diritto nelle controversie relative a tali ambiti, anche al fine di permettere la piena esplicazione della funzione nomofilattica della Cassazione rispetto a tali delicati settori di vitale interesse per l'economia nazionale. Nonostante si tratti di decisioni che, a dispetto del modesto valore individuale, in ragione della loro serialità, sono di enorme entità economica e sociale, esse risultano attualmente, per effetto della decisione secondo equità prevista dal secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, sostanzialmente sottratte a qualsivoglia controllo in sede di impugnazione.
Ciò perché, da un lato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 339 del codice di rito le sentenze emesse per legge secondo equità dal giudice di pace non sono soggette ad appello; dall'altro lato, perché anche in sede di ricorso per Cassazione (formalmente sempre ammissibile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione) la circostanza che la decisione sia stata adottata su basi equitative dal primo giudice esclude, nella quasi totalità delle fattispecie concretamente portate all'esame della Corte, ogni possibilità di effettuare un reale controllo di legittimità (i ricorsi, quasi sempre, vengono proprio per questo dichiarati inammissibili).
La modifica proposta, assoggettando alla decisione secondo diritto tutte le sentenze del giudice di pace nelle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti seriali e di massa (bancari, assicurativi, finanziari, forniture di servizi, ecc.) anche se di valore inferiore a 1100 euro, rende dunque effettivo il diritto di difesa mediante l'appellabilità di tali sentenze, nonché permette un reale controllo della Cassazione sull'esatta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto anche ad opera dei giudici di pace.
Viene fissata, nello stesso tempo, la soglia di valore in un importo arrotondato ai millecento euro, ora che l'euro è l'unica moneta avente corso legale nello Stato.