XVIII LEG - Schema di dpcm - Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria

aggiornamento: 24 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 8 ottobre 2020

Schema di dpcm recante: “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria”
 
 
Relazione illustrativa

 

 
Indice
 
Art. 1 - Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di amministrazione periferica dell’organizzazione giudiziaria
Art. 2 - Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17; 
 
Visto l’articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
 
Visto l’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri mediante l’adozione, entro il 30 giugno 2019, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
 
Visto l’articolo 1, comma 5-quater,  del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha autorizzato, per i Ministeri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l’utilizzazione delle procedure predette fino al 31 ottobre 2020; 
 
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;  
 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
 
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’individuazione, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
Visto l’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede il trasferimento dell’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia;
 
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16; 
 
Visto l’articolo 16-ter, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il predetto comma 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018; 
 
Visto l’articolo 1, commi 435 e 436 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato la disciplina delle articolazioni decentrate del Ministero della giustizia;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; 
 
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020; 
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 ottobre 2020; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
 
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
 
ADOTTA
il seguente regolamento:
                                                                              
(Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di amministrazione periferica dell’organizzazione giudiziaria)
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per “uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria” gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e la lettera f) è soppressa. 
b) all’articolo 5, comma 2: 
1) all’alinea, le parole “, oltre alle direzioni generali regionali,” sono soppresse;  
2) alla lettera a), le parole “tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti” sono soppresse;  
3) alla lettera b), dopo le parole “elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all’articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;” sono aggiunte le seguenti: “elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;”;   
c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:  
 
 
“Art. 8
(Organi di decentramento amministrativo)
 
  1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento. 
  2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.”;

           d) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: 

 
“Art. 9
(Funzioni degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria)
 
  1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell’ambito territoriale di competenza: 
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari; 
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici; 
c) attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; 
d) supporto e ausilio all’attività delle conferenze permanenti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;  
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari; 
f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.”; 
 
        e) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 10
(Risorse finanziarie degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria)
 
  1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.”; 
       f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati; 
       g) all’articolo 16: 
 
1) al comma 2 i primi due periodi, nonché, al terzo periodo, le parole “, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati”, sono soppressi;
2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi;
3) il comma 7 è soppresso;
4) al comma 12, terzo periodo, le parole “di livello generale e non generale” sono sostituite dalle seguenti: “di livello generale o non generale”;
        h) la tabella A è soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
(Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
 
  1. La tabella F) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 è sostituita dall’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
(Disposizioni transitorie e finali)
 
  1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 nonché alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3),  alla individuazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
  2. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.
  4. L’ufficio speciale di cui all’articolo 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 resta operante sino alla data di entrata in funzione dell’ufficio periferico dell’organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1. 
(Disposizioni finanziarie)
 
  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 
 
 
Relazione Illustrativa

 

 
Lo schema di decreto illustrato reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84. 
 
Il provvedimento segue l’iter di adozione previsto, in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione, dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri. 
 
In particolare la predetta disposizione stabilisce che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, fino al 30 giugno 2019 (termine successivamente prorogato per questa ed altre amministrazioni), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. E’ previsto espressamente che i medesimi decreti siano  soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e - per effetto della modifica apportata dall’articolo 16-ter, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - che sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richieda il parere del Consiglio di Stato (che si è espresso nell’adunanza del 28 ottobre 2020). 
 
La disposizione del citato articolo 4-bis è richiamata dall’articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che consente al Ministero della giustizia di adottare la procedura semplificata ivi prevista fino al 31 ottobre 2020. 
 
Il presente regolamento, dunque, in deroga al procedimento regolato dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all’esito del procedimento semplificato sopra descritto.  
L’istruttoria del provvedimento ha previsto la consultazione delle organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL/UNSA, Federazione Intesa FP, FLP, U.S.B. - P.I., ASSOMED-SIVEMP, DIRSTAT, CIDA/UNADIS) mediante inoltro del testo e relazione a cura del Gabinetto del Ministro (nota GAB 15/09/2020 30962.U). Nessuna delle organizzazioni sindacali sentite ha formulato osservazioni di cui tener conto nel testo. 
 
Quanto al contenuto del provvedimento che qui si illustra, il quale incide sulla normativa vigente mediante novellazione, va rilevato che l’intero impianto del regolamento del 2015, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99 del 2019, viene conservato, salvo quanto previsto dal titolo III che reca disposizioni sull’amministrazione periferica e salve le modifiche apportate all’originario testo del  regolamento quali necessarie e conseguenti integrazioni. 
 
L’intervento normativo è reso necessario dalle profonde modifiche apportate all’impianto della disciplina concernente le articolazioni decentrate del Ministero della giustizia dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 435 e 436, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). 
 
In particolare il comma 435 citato ha integralmente sostituito il capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che riguarda appunto le Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia.
 
La disciplina prevede un nuovo modello di decentramento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento degli stessi, basato su articolazioni periferiche dell’organizzazione giudiziaria diverse e più snelle, quanto alla struttura, dalle direzioni generali regionali originariamente previste nell’impianto del decreto legislativo n. 240 del 2006. 
 
La riforma dell’organizzazione decentrata dell’amministrazione giudiziaria, a livello di normativa primaria, parte dall’assunto che la stessa amministrazione è stata interessata, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull’organizzazione, generando criticità nell’ambito della gestione degli uffici giudiziari con particolare riferimento alle spese di funzionamento e all’edilizia giudiziaria.
 
Si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, a decorrere dal 1° settembre 2015, hanno trasferito dai comuni al Ministero della giustizia la competenza in materia di spese obbligatorie di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 (spese di gestione degli immobili sede di uffici giudiziari).
 
Le misure organizzative poste in essere in occasione dell’entrata in vigore della nuova disposizione hanno visto l’istituzione, a livello circondariale, delle conferenze permanenti (d.P.R. 133/15), quale organo competente in materia di rilevazione dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.
 
Nello stesso tempo, a seguito dell’adozione del d.P.C.M. 84/2015 di organizzazione del ministero (adottato, peraltro, quando la competenza in materia di spese ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392 era ancora attribuita ai comuni) è stata valorizzata la possibilità di delegare le funzioni attribuite alle istituende direzioni regionali, nelle more dell’istituzione di tali nuove strutture decentrate di livello dirigenziale generale.
 
La mancata attuazione del decentramento su base regionale e fondato su uffici dirigenziali generali (come delineato dal d.lgs. 240/2006 e declinato dal nuovo regolamento di organizzazione del 2015) e le nuove attribuzioni trasferite dai comuni hanno comportato un rilevante, ma necessitato, utilizzo di deleghe gestorie non coerente con i compiti assegnati agli uffici giudiziari distrettuali e, soprattutto, con una fisiologica gestione delle procedure di spesa.
 
Si è reso pertanto necessario individuare ulteriori misure organizzative volte a realizzare una nuova forma di decentramento da attuarsi attraverso articolazioni periferiche di livello dirigenziale non generale (in luogo delle articolazioni di livello generale previste dall’attuale impianto normativo), strutturalmente e funzionalmente dipendenti dall’amministrazione centrale ed autonome rispetto agli uffici giudiziari, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 110 Cost.
 
Per la gestione delle spese di funzionamento e di gestione del patrimonio edilizio degli uffici giudiziari, la norma primaria ha previsto un corrispondente incremento della dotazione organica del personale:
  • di dirigenti non generali (nel numero di 10 unità), con contestuale autorizzazione all’assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;
  • di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri e geometri), in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, per un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.
Con l’intervento normativo della legge di bilancio 2020 si è dunque provveduto a riformare l’intero impianto della disciplina sulle articolazioni decentrate del Ministero della giustizia definito - a livello di normazione primaria - dal decreto legislativo n. 240 del 2006. L’originario assetto, che, come accennato, ha trovato attuazione regolamentare nel d.P.C.M. 84/2015 (ed in particolare nel capo III sull’amministrazione periferica), va rimosso e rimodulato in coerenza con il dato normativo anche a livello di regolazione secondaria. 
 
È dunque necessario intervenire sulle disposizioni del regolamento che menzionano le soppresse direzioni generali regionali; su quelle che delineano la competenza della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, individuandola come articolazione del Ministero cui la legge primaria assegna il compito di elaborare i programmi, gli indirizzi e le direttive da impartire ai neoistituiti uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; sulle disposizioni del titolo III del regolamento concernente l’amministrazione periferica del Ministero della giustizia al fine di rimodularne la fisionomia adeguandola alla normativa primaria che ha sostituito alle direzioni generali regionali gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria; sulle tabelle  riguardanti la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale del Ministero della giustizia e la dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria in ragione dell’incremento della dotazione organica del personale dell’amministrazione di cui all’articolo 7 del novellato decreto legislativo n. 240 del 2006. 
 
Il testo si compone di 4 articoli, i primi due dei quali incidono su disposizioni del regolamento n. 84 del 2015 modificandolo con la tecnica della novella. L’articolo 3 contiene disposizioni transitorie e l’articolo 4 la norma di invarianza finanziaria. 
 
L’articolo 1, comma 1, dello schema contiene modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 per l’adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e per la rimodulazione dell’amministrazione periferica dell’organizzazione giudiziaria.
 
Alla lettera a), viene modificata la norma del regolamento che reca le definizioni. Si espungono le definizioni che fanno riferimento alle soppresse direzioni generali regionali e viene introdotta la definizione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria come istituiti dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, novellato dalla legge di bilancio 2020 più volte citata. 
 
La lettera b), oltre a modifiche del testo conseguenti alla soppressione delle direzioni generali regionali (numeri 1) e 2)), interviene sull’articolo 5, comma 2, lettera b), del d.P.C.M. n. 84 del 2015, integrando i compiti della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, quale specifica articolazione del Ministero competente in materia di gestione delle spese di funzionamento e di gestione del patrimonio edilizio degli uffici giudiziari. A detta direzione sono assegnati gli specifici compiti di elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria, individuati dall’articolo 1, comma 435, della legge n. 160 del 2019 (che ha sostituito l’articolo 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006). A livello regolamentare viene data dunque attuazione alla predetta norma primaria che si riferisce, in termini generali, al Ministero della giustizia. La Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie è la specifica articolazione dell’amministrazione della giustizia cui sono assegnati i compiti di indirizzo e programmazione che investono, a livello decentrato, i nuovi uffici periferici dell’amministrazione giudiziaria, i quali opereranno a livello territoriale - secondo la il nuovo modello delineato dalla norma primaria - esercitando le competenze della direzione generale, come ulteriormente specificati come ulteriormente specificati dal regolamento al novellato articolo 9.
 
La lettera c) dell’articolo 1, comma 1 illustrato sostituisce l’articolo 8 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, ridefinendo gli organi di decentramento amministrativo. Viene conservata integralmente la norma con cui sono costituiti organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (comma 1 dell’articolo 8 del regolamento). Parimenti viene riproposta la norma con la quale, nell’originario impianto regolamentare, sono costituiti, quali organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero, i Centri per la giustizia minorile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. A questi organi di decentramento amministrativo sono affiancati (nel medesimo comma), in sostituzione delle soppresse direzioni generali regionali, gli Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 1, comma 435, della legge n. 160 del 2019 (che, come più volte evidenziato, ha sostituito l’articolo 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006). 
 
L’articolo 9 del regolamento, sostituito dalla lettera d), reca una specifica declinazione delle funzioni degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria che sono esercitate nell’ambito delle circoscrizioni di competenza (ambiti territoriali da definirsi, con decreto del Ministro, in sede di specifica individuazione degli uffici dirigenziali non generali). Le attribuzioni sulle quali la direzione generale impartisce indirizzi e direttive, secondo la propria programmazione, all’insegna degli uffici periferici sono ulteriormente così specificate nello stesso articolo 9: 
 
  1. analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari; 
  2. acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici; 
  3. attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; 
  4. supporto all’attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari in ausilio alle conferenze permanenti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni; 
  5. predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari; 
  6. attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
 
L’articolo 10, sostituito dalla lettera e), specificando che è il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie ad assegnare le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 
 
Le restanti disposizioni del titolo III del regolamento sono espressamente abrogate alla lettera f).
 
La lettera g) dell’articolo 1, comma 1, del testo illustrato apporta modifiche all’articolo 16, volte ad adeguare le disposizioni transitorie e finali del regolamento alla avvenuta soppressione delle direzioni generali regionali [cfr. in particolare le modifiche di cui ai nn. 1), 2) e 3) della lettera g) che rispettivamente riscrivono i commi 2 e 4 e sopprimono il comma 7, elidendo le disposizioni riferite alle soppresse direzioni generali regionali]; apporta altresì - al n. 4) - una modifica al comma 12 del citato articolo 16, quale conseguenza indiretta della soppressione delle direzioni generali. In applicazione della predetta norma, che prevede la costituzione di una struttura temporanea per le politiche di coesione (c.d. DG PON) e che, ai fini dell’invarianza della spesa, prevede la copertura degli oneri della predetta direzione mediante l’indisponibilità in misura corrispondente alle esigenze finanziarie di posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale. Fino ad oggi la predetta indisponibilità è stata realizzata, per la posizione del direttore generale della struttura in questione, mediante il congelamento di una posizione dirigenziale generale individuata in una delle direzioni generali regionali oggi soppresse. Al fine di consentire il medesimo effetto finanziario sula base di una norma regolamentare che non determini equivoci, si provvede alla sostituzione della congiunzione ‘e’ con la congiunzione ‘o’ nell’inciso “di livello generale e non generale”; in tal modo, una vola attuata la rimodulazione dell’amministrazione decentrata con il venir meno definitivo delle direzioni generali regionali, si rende pacificamente possibile la copertura degli oneri della struttura temporanea di livello dirigenziale generale di cui all’articolo 16, comma 12, del regolamento mediante, alternativamente, il congelamento di posizioni dirigenziali di livello generale o non generale. 
 
In relazione alla richiesta di chiarimenti formulata il 25 settembre 2020 dal Ministero per la pubblica amministrazione (richiamata nel parere del Consiglio di Stato al punto 2), circa la opportunità di delineare un orizzonte temporale di permanenza della stessa direzione, si rileva che il mantenimento ed il funzionamento di detta struttura, che conserva il suo carattere di temporaneità, è attualmente ulteriormente reso necessario rispetto all’esigenza di fornire supporto all’elaborazione dei progetti del Ministero della giustizia da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito del Next generation EU e del Recovery Fund, in coerenza con le Linee guida approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, oltre che in relazione alla necessità di  proseguire nello svolgimento delle attività connesse al coordinamento delle politiche di coesione e alle attività di programmazione e gestione  dei Fondi strutturali europei e del programma operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale per il quale il Ministero della giustizia è stato accreditato quale Organismo intermedio di gestione. 
 
La lettera h) sostituisce le tabelle C) e D) del d.P.C.M. n. 84/2015 riguardanti la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale del Ministero della giustizia e la dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria in ragione dell’incremento della dotazione organica del personale dell’amministrazione di cui all’articolo 7 del novellato decreto legislativo n. 240 del 2006.
Quanto all’esigenza, rappresentata dal Ministero per la pubblica amministrazione concertante (e ribadita dal Consiglio di Stato al punto 2 del parere espresso all’adunanza del 28 ottobre 2020) di chiarire gli effetti sulla dotazione organica dell’abrogazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 240 del 2006, disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo che prevedeva la costituzione, presso alcune Corti di appello, dell’ufficio di direttore tecnico, quale organo di livello dirigenziale generale), va rilevato che le quattro posizioni dirigenziali generali di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo, corrispondenti ai Direttori tecnici delle Corti di Appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, sono state soppresse in sede di ridimensionamento della complessiva dotazione organica del Ministero già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. L’attuale riformulazione delle tabelle tiene conto dunque di tale rimodulazione organica.
 
L’articolo 2 dello schema sostituisce la tabella F) sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La modifica si può considerare di mero drafting. Immutati i dati numerici, nella descrizione delle Qualifiche dirigenziali è aggiunta la specificazione degli IPM, contenuta nella tabella F) allegata al regolamento per come sostituita dall’articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018 e non riportata, per mero errore, nella successiva sostituzione della tabella avvenuta con le modifiche apportate dal d.P.C.M. n. 99 del 2019. Con l’intervento normativo dell’articolo in sesame si rimedia a tale errore. 
 
L’articolo 3 dello schema contiene disposizioni transitorie. 
 
Al comma 1 si prevede l’adozione di uno o più decreti per la riorganizzazione degli uffici della Direzione generale delle risorse, per la definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche apportate dal decreto, per la individuazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e per la definizione della loro competenza territoriale. Si tratta di decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
Al comma 2 viene precisato, tenendo conto delle osservazioni della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato rese all’adunanza del 28 ottobre 2020, che fino all’adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari come peraltro previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.
Ancora, viene previsto (comma 3) che con uno o più decreti del Ministro siano individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse, a livello centrale, e gli Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.  A séguito delle osservazioni della Sezione consultiva, si esplicita che le funzioni di coordinamento informativo ed operativo competono in quanto tali alla medesima Direzione generale delle risorse e tecnologie, la quale pertanto è tenuta ad esercitarle anche nelle more dell’adozione dei previsti decreti ministeriali.
 
Da ultimo è prevista (comma 4) che, sino alla data di entrata in funzione dell’ufficio periferico individuato come competente, resti operante l’ufficio speciale di Napoli, di cui all’articolo 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
 
L’articolo 4 introduce, ai fini dell’invarianza della spesa, il divieto di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
 
Come suggerito dal Consiglio di Stato nel previsto parere l’amministrazione provvederà alla ripubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 quale risultante dalle modifiche apportate dal decreto qui illustrato, in applicazione dell’articolo 6 della legge 11 dicembre 1984, n. 839. 
 

Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera h)

Allegato II (articolo 2, comma 2)

Allegato III (articolo 2, comma 1)