Schema di D.Lgs. - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma della legge 80/2005 - Testo
Schema di decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2005
Indice
Capo I - MODIFICHE AL TITOLO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo II - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 8 - Introduzione degli articoli 9-bis e 9-ter
Art. 9 - Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 12 - Modifiche all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 17 - Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 19 - Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo III - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO II DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 20 - Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 21 - Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 22 - Modifiche all'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 23 - Modifiche all'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 24 - Modifiche all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 25 - Modifiche all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 26 - Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 27 - Modifiche all'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 28 - Modifiche all'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 29 - Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 30 - Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 31 - Modifiche all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 32 - Modifiche all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 33 - Introduzione dell'articolo 36-bis
Art. 34 - Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 35 - Introduzione dell'articolo 37-bis
Art. 36 - Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 37 - Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 38 - Modifiche all'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 39 - Modifiche all'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO III DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 40 - Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 41 - Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 42 - Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 43 - Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 44 - Modifiche all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 45 - Modifiche all'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 46 - Modifiche all'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 47 - Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 48 - Modifiche all'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 49 - Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 50 - Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 51 - Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 52 - Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 53 - Introduzione dell'articolo 67-bis
Art. 54 - Modifiche all'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 55 - Introduzione dell'articolo 69-bis
Art. 56 - Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 57 - Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 58 - Modifiche all'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Art. 59 - Introduzione degli articoli 72-ter e 72-quater
Art. 60 - Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 61 - Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 62 - Modifiche all'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 63 - Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 64 - Modifiche all'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 65 - Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 66 - Modifiche all'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 67 - Introduzione dell'articolo 80-bis
Art. 68 - Modifiche all'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 69 - Introduzione dell'articolo 83-bis
Capo V - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 70 - Modifiche all'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 71 - Abrogazione dell'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 72 - Modifiche all'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 73 - Modifiche all'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 74 - Introduzione dell'articolo 87-bis
Art. 75 - Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 76 - Modifiche all'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo VI - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO V DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 77 - Modifiche all'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 78 - Modifiche all'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 79 - Modifiche all'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 80 - Modifiche all'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 81 - Modifiche all'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 82 - Modifiche all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 83 - Modifiche all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 84 - Modifiche all'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 85 - Abrogazione dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 86 - Modifica dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 87 - Modifiche all'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 88 - Modifiche all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo VII - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 89 - Modifiche alla rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 90 - Modifiche all'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 91 - Introduzione degli articoli 104-bis, 104-ter
Art. 92 - Modifiche all'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 93 - Modifiche all'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 94 - Modifiche all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 95 - Modifiche all'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 96 - Introduzione degli articoli 108-bis e 108-ter
Art. 97 - Modifiche all'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo VIII - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VII DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 98 - Modifiche all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 99 - Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 100 - Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater
Art. 101 - Modifiche all'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 102 - Modifiche all'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 103 - Introduzione dell'articolo 113-bis
Art. 104 - Modifiche all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 105 - Modifiche all'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 106 - Modifiche all'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 107 - Modifiche all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IX - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VIII DEL REGIO DECRETO 16 MARZI 1942, N. 267
Art. 108 - Modifiche all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 109 - Modifiche all'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 110 - Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 111 - Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 112 - Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 113 - Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 114 - Modifiche all'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 115 - Modifiche all'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 116 - Modifiche all'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 117 - Modifiche all'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 118 - Modifiche all'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 119 - Modifiche all'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 120 - Modifiche all'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 121 - Modifiche all'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 122 - Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 123 - Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 124 - Modifiche all'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 125 - Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 126 - Modifiche all'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 127 - Modifiche all'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo X - Modifiche al Titolo II, Capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 128 - Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 129 - Abrogazione dell'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XI - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO X DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 130 - Modifiche all'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 131 - Modifiche all'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 132 - Modifiche all'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 133 - Modifiche all'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 134 - Modifiche all'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 135 - Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 136 - Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XII - MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO XI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 137 - Modifiche alla rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 138 - Modifiche all'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 139 - Modifiche all'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 140 - Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XIII - MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 141 - Modifiche all'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 142 - Modifiche all'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XIV - MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO II, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 143 - Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 144 - Modifiche all'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XV - MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO V, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 145 - Modifiche alla rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 146 - Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XVI - MODIFICHE AL TITOLO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 147 - Abrogazione del Titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XVII - MODIFICHE AL TITOLO V DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Art. 148 - Modifiche all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 149 - Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XVIII - DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 150 - Disciplina transitoria
Art. 151 - Abrogazione in materia di transazione fiscale
Art. 152 - Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito
Art. 153 - Entrata in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 16 novembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 22 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
| Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 1 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
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Art. 2 1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.
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Art. 3 1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
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| Capo II MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 4 1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
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Art. 5 1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
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Art. 6 1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
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Art. 7 1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.".
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Art. 8 1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza. La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.
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Art. 9 1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
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Art. 10 1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero 3).".
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Art. 11 1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato
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Art. 12 1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".
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Art. 13 1. L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 15. Istruttoria prefallimentare. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. |
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Art. 14 All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, i numeri 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma."; c) il quarto comma è abrogato. |
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Art. 15 1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. |
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Art. 16 1. L'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 18. Appello. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello. L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
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Art. 17 1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo - Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. |
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Art. 18 1. L'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. |
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Art. 19 1. L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. |
| Capo III MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO II DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 20 1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "23. Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. |
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Art. 21 1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "24. Competenza del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. |
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Art. 22 1. L'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "25. Poteri del giudice delegato. - Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; |
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Art. 23 1. L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. |
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Art. 24 1. L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "27. Nomina del curatore. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.". |
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Art. 25 1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "28. Requisiti per la nomina a curatore. a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento; |
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Art. 26 1. All'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, la parola: "comunicare" è sostituita dalle seguenti: "far pervenire". |
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Art. 27 1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "31. Gestione della procedura. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. |
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Art. 28 1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "32. Esercizio delle attribuzioni del curatore. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato,liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. |
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Art. 29 1. L'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "sul tenore della vita privata di lui e della famiglia" sono soppresse; |
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Art. 30 1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "34. Deposito delle somme riscosse. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. |
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Art. 31 1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "35. Integrazione dei poteri del curatore. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. |
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Art. 32 1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Contro gli atti di amministrazione del curatore e contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. |
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Art. 33 Dopo l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "36 bis. Termini processuali. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.". |
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Art. 34 1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori."; |
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Art. 35 1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "37 bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. |
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Art. 36 1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione."; |
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Art. 37 1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; |
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Art. 38 1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "40. Nomina del comitato. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. |
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Art. 39 1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "41. Funzioni del comitato. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. |
| Capo IV MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO III DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 40 1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.". |
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Art. 41 1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.". |
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Art. 42 1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. |
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Art. 43 1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;"; |
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Art. 44 1. All'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ", se è stato nominato," sono soppresse. |
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Art. 45 1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.". |
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Art. 46 1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 49. Obblighi del fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. |
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Art. 47 1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. |
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Art. 48 1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.". |
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Art. 49 1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.". |
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Art. 50 1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.". |
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Art. 51 1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli articoli 95 e 113" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis". |
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Art. 52 1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "58. Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.". |
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Art. 53 1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.". |
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Art. 54 1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "69. Atti compiuti tra i coniugi. - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.". |
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Art. 55 1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 69-bis. Decadenza dall'azione - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.". |
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Art. 56 1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. |
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Art. 57 1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "72. Rapporti pendenti. - Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. |
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Art. 58 1. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente: "72 bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire. - In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. |
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Art. 59 1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. |
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Art. 60 1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato dei creditori". |
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Art. 61 1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 72, primo e secondo comma"; |
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Art. 62 1. All'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole "è risolto" sono sostituite dalle seguenti: "si scioglie". |
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Art. 63 1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola "Egli" è sostituita dalla seguente: "L'associato". |
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Art. 64 1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "78. Conto corrente, mandato, commissione. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. |
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Art. 65 1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento"; |
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Art. 66 1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "80. Contratto di locazione di immobili. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. |
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Art. 67 1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "80 bis . Contratto di affitto d'azienda. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.". |
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Art. 68 1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "81. Contratto di appalto. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. |
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Art. 69 1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "83 bis. Clausola arbitrale. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.". |
| Capo V MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 70 1. L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "84. Dei sigilli. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. |
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Art. 71 1. L'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato. |
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Art. 72 1. L'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "86. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.- Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; |
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Art. 73 1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "87. Inventario. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori. |
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Art. 74 1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "87 bis. Inventario su altri beni. - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. |
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Art. 75 1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ". |
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Art. 76 1. L'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "90. Fascicolo della procedura. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.". |
| Capo VI MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO V DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 77 1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "92- (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica: 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente; |
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Art. 78 1. L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "93.(Domanda di ammissione al passivo) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; |
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Art. 79 1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 94 (Effetti della domanda). La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.". |
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Art. 80 1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. |
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Art. 81 1. L'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55; |
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Art. 82 1. L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. |
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Art. 83 1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "98- (Impugnazioni) Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. |
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Art. 84 1. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 99- (Procedimento). Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento; |
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Art. 85 1. L'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. |
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Art. 86 1. L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 101- (Domande tardive di crediti) Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. |
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Art. 87 1. L'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 102. Previsione di insufficiente realizzo. - Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. |
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Art. 88 1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 103. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. - Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.". |
| Capo VII MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267) |
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Art. 89 1. La rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: "Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo.". |
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Art. 90 1. L'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "104. Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito. - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. |
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Art. 91 1. Dopo l'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "104-bis. Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda. a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; |
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Art. 92 1. L'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "105. Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco. |
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Art. 93 1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. |
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Art. 94 1. L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "107. Modalità delle vendite. Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. |
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Art. 95 1. L'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "108. Poteri del giudice delegato. |
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Art. 96 1. Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "108-bis. - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. |
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Art. 97 1. All'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, le parole: "Il giudice delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il tribunale". |
| Capo VIII MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VII DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 98 1. L'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "110. Procedimento di ripartizione. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. |
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Art. 99 1. All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti prededucibili; |
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Art. 100 1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 111 bis. Disciplina dei crediti prededucibili. |
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Art. 101 1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente. |
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Art. 102 1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 113. Ripartizioni parziali. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva; |
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Art. 103 1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 113 bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.". |
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Art. 104 1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 114. Restituzione di somme riscosse. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. |
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Art. 105 1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "115. Pagamento ai creditori. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. |
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Art. 106 1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 116. Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. |
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Art. 107 1. L'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 117. Ripartizione finale. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. |
| Capo IX MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VIII DEL REGIO DECRETO 16 MARZI 1942, N. 267 |
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Art. 108 1. All'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, al numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito"; |
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Art. 109 1. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. |
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Art. 110 . All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. |
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Art. 111 1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "non soggetta a gravame" sono soppresse; |
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Art. 112 1. All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.". |
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Art. 113 1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "70" è sostituita dalla seguente: "67-bis"; |
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Art. 114 1. L'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 124 (Proposta di concordato) - La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; |
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Art. 115 1. L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori) - La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. |
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Art. 116 1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori) - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.". |
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Art. 117 1. L'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 127 (Voto nel concordato) - Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. |
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Art. 118 1. L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 128 (Approvazione del concordato) - Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. |
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Art. 119 1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 129 (Giudizio di omologazione) - Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. |
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Art. 120 1. L'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 130 (Efficacia del decreto) - La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. |
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Art. 121 1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "131. (Reclamo). Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. |
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Art. 122 1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati. |
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Art. 123 1. All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma le parole "nella sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto". |
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Art. 124 1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "137. Risoluzione del concordato. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. |
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Art. 125 1. All'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole "Nessun'altra azione di nullità è ammessa" sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137."; |
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Art. 126 1. L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura) - La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.". |
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Art. 127 1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "141. Nuova proposta di concordato. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.". |
| Capo X Modifiche al Titolo II, Capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) |
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Art. 128 1. Il Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "CAPO IX DELLA ESDEBITAZIONE Art. 142 (Esdebitazione) - Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46; Art. 143 (Procedimento di esdebitazione) - Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. |
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Art. 129 1. L'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. |
| Capo XI MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO X DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 130 1. L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; |
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Art. 131 1. L'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 147. (Società con soci a responsabilità illimitata). La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. |
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Art. 132 1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 148. (Fallimento della società e dei soci). |
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Art. 133 1. All'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile.". |
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Art. 134 1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 151. (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'art. 2464, quarto e sesto comma, del codice civile". |
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Art. 135 1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; |
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Art. 136 1. All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole: "Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore."; |
| Capo XII MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO XI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 137 1. La rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: "Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.". |
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Art. 138 1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "155. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. |
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Art. 139 1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. |
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Art. 140 1. Sono abrogati gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
| Capo XIII MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 141 1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 164 (Decreti del giudice delegato) - I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.". |
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Art. 142 1. All'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: "Art. 166 (Pubblicità del decreto) - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. |
| Capo XIV MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO II, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 143 1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "e la direzione del giudice delegato" sono soppresse; |
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Art. 144 1. All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola "articoli" è aggiunta la seguente "45". |
| Capo XV MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO V, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 145 1. La rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: "Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.". |
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Art. 146 1. Dopo l'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente: 182-ter. Transazione fiscale. - Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. |
| Capo XVI MODIFICHE AL TITOLO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 147 1. Il Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato. 2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
| Capo XVII MODIFICHE AL TITOLO V DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 |
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Art. 148 1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "195. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. - Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. |
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Art. 149 1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole "del Regno" sono soppresse; |
| Capo XVIII DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 150 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore. |
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Art. 151 1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato. |
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Art. 152 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; |
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Art. 153 1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale. |