Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Regolamento (CE) n. 648/2004 sui requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti - Testo

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (ce) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 2006, esame preliminare

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2005 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi
Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazione date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi
Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura
Art. 6 - Norme finali
Art. 7 - Obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 648/2004 -Misure di controllo

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante la Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n.400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65, e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n.136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica..........;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del ....................;

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive;
 

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.648/2004, è il Ministero della salute.

Art. 3
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2005 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro ad sessantamila euro.

Art. 4
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazione date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Art. 5
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Art. 6
(Norme finali)

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle Regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.

3. Si applicano le norme previste dalla legge 11 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili.

Art. 7
(Obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 648/2004 -Misure di controllo)

1. Al personale che svolge gli accertamenti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 648/2004 è dovuto un compenso, da stabilirsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le spese di cui al comma 1 sono a carico del capitolo di bilancio 4112 del Ministero della salute.