XVIII LEG. - Schema di D.Lgs. - Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

aggiornamento: 20 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 29 luglio 2020

Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
 
 
Relazione illustrativa

 

Indice
 
 
Art. 1- Disposizioni generali
Art. 2- Credito risultante da atto pubblico
Art. 3- Ricerca delle informazioni sui conti bancari
Art. 4Ricorso avverso il provvedimento negativo
Art. 6- Ricorso avverso l’ordinanza europea di sequestro
Art. 7 Opposizione all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro
Art. 8- Impugnazioni
Art. 9- Rappresentanza legale
Art. 10- Contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Art. 11- Clausola di invarianza finanziaria
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” e, in particolare l’articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”; 
 
Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale; 
 
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;
 
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, il quale dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020; 
 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020; 
 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze;
 
 
E M A N A 
il seguente decreto legislativo: 
Art. 1 
(Disposizioni generali)
 
  1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (di seguito “regolamento”), e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016 (di seguito “regolamento di esecuzione”), si applicano le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura civile.
 
Art. 2
(Credito risultante da atto pubblico)
 
  1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato.
 
Art. 3
(Ricerca delle informazioni sui conti bancari)
 
  1. Per l’acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all’articolo 14 del regolamento è competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma. 
  2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all’articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.
  3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute. 

 

Art. 4
(Ricorso avverso il provvedimento negativo)
 
  1. L’impugnazione di cui all’articolo 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

 

Art. 5
(Esecuzione)
 
  1. L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall’articolo 678 del codice di procedura civile  per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all’articolo 28 del regolamento.
  2. La trasmissione degli atti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento è effettuata dal creditore.
  3. Al creditore, che si è avvalso dell’ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell’Unione, non si applica l’articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

 

Art. 6
(Ricorso avverso l’ordinanza europea di sequestro)
 
  1. Per il procedimento di cui all’articolo 33 del regolamento è competente il giudice che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. 

 

Art. 7
(Opposizione all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro)
 
  1. Per il procedimento di cui all’articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

 

Art. 8
(Impugnazioni)
 
  1. Il procedimento di cui all’articolo 37 del regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo è presentato con l’apposito modulo di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione.

 

Art. 9
(Rappresentanza legale)
 
  1. Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti stanno in giudizio con l’assistenza di un difensore.

 

Art. 10
(Contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)
 
  1. Dopo il comma 6-quater dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente comma:
    «6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:

    a) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    b) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    c) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    d) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.».
 
Art. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)
 
  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 
 
Relazione illustrativa

 

 
Il 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (di seguito “regolamento”). Tale regolamento trova la propria base giuridica nell’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, norma che ha codificato il concetto di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali, il cui nucleo fondamentale verte attorno al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e stragiudiziali, legittimando altresì l’intervento europeo per “l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. 
 
Sulla scorta di tale base normativa ed in seguito al lavoro inaugurato nel lontano ottobre del 2006, attraverso il libro verde “Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari” {SEC(2006) 1341}, la Commissione ha dato corso ad un’approfondita consultazione sulla necessità di introdurre una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.
 
Parallelamente, nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), il Consiglio europeo aveva invitato la Commissione, fra l’altro, a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello dell’Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire la sottrazione di beni prima dell’esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori. Si era, invero, rilevato che la normativa in materia di esecuzione rimaneva ancora “il tallone d’Achille” dell’area della giustizia civile in Europa, mancando misure effettive di esecuzione e restando l’esecuzione di un’ordinanza giudiziaria, già dichiarata esecutiva in uno Stato membro, interamente disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione. La conseguente frammentazione giuridica in effetti creava (e crea tuttora) notevoli ostacoli al recupero transfrontaliero dei crediti, limitando la forza espansiva del mercato europeo a causa della scarsa fiducia degli operatori nella realizzazione concreta dei propri diritti. 
 
Si è, quindi, valutata una possibile soluzione a tale criticità proprio nell’introdurre una procedura europea volta ad ottenere la misura cautelare del sequestro conservativo di depositi bancari per rafforzare il diritto del creditore, impedendo al debitore di sottrarre danaro da uno o più conti bancari posti nel territorio dell’Unione europea.
 
All’esito di un negoziato piuttosto lungo e complesso, si è pervenuti all’adozione, mediante il regolamento (UE) n. 655/2014 ed il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016 (di seguito “regolamento di esecuzione”), entrambi in vigore dal 18.1.2017, di uno strumento giuridico dell'Unione (l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.  
 
Il regolamento prevede, in sintesi, le seguenti regole processuali di massima: quanto all’ambito di applicazione, esso è limitato ai casi transfrontalieri, ovvero quando il conto bancario, alla data di presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, è detenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del giudice adito, e si affianca ai procedimenti nazionali, ma non li sostituisce; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa,  sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini; il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito, ma anche durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore (periculum in mora); allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, devono essere inoltre forniti elementi di prova in merito alla fondatezza della pretesa sostanziale (fumus boni iuris); va utilizzato un modulo standard specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, che deve essere accompagnato da tutta la documentazione giustificativa; sono previsti brevi limiti temporali entro i quali le diverse fasi del procedimento devono essere completate, i quali possono variare se si è già in presenza di una decisione giudiziaria o meno; il creditore, inoltre, ha il diritto di impugnare la decisione che respinge una richiesta di ordinanza di sequestro conservativo; per garantire l’effetto “sorpresa” dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare la relativa efficacia, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione e della relativa attuazione; il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, a determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria procedente di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.  La banca ha l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore. Il creditore ha l’obbligo di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. 
 
Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.
 
Gran parte dell’attività processuale, di parte e giudiziale, può essere espletata per il tramite dei moduli previsti dal regolamento di esecuzione: si tratta di moduli standard compilabili direttamente on line e scaricabili dal Portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu). 
 
Il regolamento enuclea anche regole in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo: l’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità al regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
 
Nonostante l’apparente semplicità del sistema “per moduli” si è immediatamente percepita l’estrema complessità del testo, frutto dello sforzo di contemperare la sentita esigenza di fornire al creditore uno strumento efficace a tutela del proprio credito e quella di rispettare le garanzie essenziali a difesa del debitore, aventi peraltro diverse connotazioni nei vari Stati membri. 
 
Tuttavia, il regolamento costituisce il primo strumento eurounitario che armonizza una procedura cautelare con forte impatto sull’esecuzione forzata del credito, la cui necessità nasce dall’inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelari ed esecutivi) così come dall’insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce, per l’appunto, il titolo esecutivo europeo (soltanto) per i crediti non contestati. 
La legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) è intervenuta per attenuare le registrate criticità applicative colmando le lacune dell’assetto normativo italiano con puntuali norme di raccordo, al fine di adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento.
 
Il presente schema di decreto legislativo è emesso, quindi, in attuazione dell’art. 5 della legge di delegazione europea 2018, che contiene i seguenti specifici criteri:
 
  1. prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato; 
  2. prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014; 
  3. prevedere, agli effetti dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia; 
  4. prevedere che l’impugnazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; 
  5. prevedere che per l’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l’articolo 678 del codice di procedura civile; 
  6. prevedere che per il procedimento di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo; 
  7. prevedere che per il procedimento di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza; 
  8. prevedere che il procedimento di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile; 
  9. prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
    1) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    2) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    3) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del  regolamento;
  10. apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell’ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014. 
Il termine di scadenza della delega era originariamente fissato al 2 maggio 2020 dallo stesso art. 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, in GU Serie Generale n. 245 del 18-10-2019, entrata in vigore 2 novembre 2019), data in cui sono decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. Tuttavia, l’articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, ha disposto che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge 24 aprile 2020, n. 27, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi (UE) n. 655/2014. Pertanto, in forza di tale previsione, la scadenza della delega è stata prorogata dal 2 maggio 2020 al 2 agosto 2020.
 
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene una norma di carattere generale che ha la funzione di chiarire che le norme procedurali previste dal regolamento europeo dovranno essere integrate dalle norme di dettaglio contenute nel presente decreto legislativo e dalle norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della compatibilità: trattasi delle norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura civile. Si osserva che analoga tecnica normativa è stata utilizzata dal legislatore nell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile per estendere, in via generale, le norme del c.d. procedimento cautelare uniforme, “in quanto compatibili”, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
 
L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera a) della legge di delegazione europea 2018) è stato introdotto su impulso del legislatore europeo, il quale all’art. 6, par. 4 del regolamento ha previsto che, per le domande di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondate su un credito risultante da atto pubblico, gli Stati membri designassero le autorità giudiziarie competenti con riferimento al luogo “in cui è stato redatto l’atto”.
 
L’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera b) della legge di delegazione europea 2018) riproduce e richiama, quanto a criteri di competenza e modalità, le disposizioni nazionali in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare all’acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all’articolo 14 del regolamento, limitatamente alle formalità compatibili con le norme europee. Invero, ciò è parso indispensabile alla luce dello strumento introdotto dal legislatore europeo per reperire informazioni sui conti bancari nella fase di rilascio della misura cautelare de qua: è stato, infatti, previsto a livello europeo un meccanismo di cooperazione fra autorità emittenti la misura cautelare e autorità d’informazione presenti nel luogo di esecuzione della misura, volto al reperimento dei dati identificativi dei conti intestati al debitore e detenuti in Stati membri diversi da quello ove si trova il giudice adito. Dette autorità di informazione possono essere interpellate dalle autorità giudiziarie competenti al rilascio della misura cautelare, le quali agiscono su impulso del creditore ricorrente. A tal fine, quest’ultimo deve, di regola, allegare i motivi in base ai quali ritiene che il debitore abbia dei conti correnti in un certo Stato membro e, se il titolo in suo possesso non è esecutivo, deve anche dimostrare il periculum, ovverosia dare elementi di prova sull’esistenza di un rischio attuale che, ove non si identifichi un conto da pignorare con sollecitudine, la successiva esecuzione del proprio credito sarà verosimilmente compromessa, con conseguente sostanziale deterioramento della propria posizione economica. Poiché la disciplina sulle modalità di ottenimento delle informazioni è lasciata al diritto nazionale, pur essendo elencate nel regolamento una serie di strade alternative, l’articolo 3 del presente schema di decreto legislativo attua quanto indicato dall’art. 14, paragrafo 5, lettera b) del regolamento mediante un rinvio alle modalità telematiche di ricerca delle informazioni detenute in archivi pubblici automatizzati e, più specificatamente, allo strumento di cui all’art. 492-bis c.p.c., limitatamente a quanto sia compatibile con la procedura transfrontaliera (secondo comma, primo e secondo periodo di tali articolo). Diversamente, però, dalle modalità di ricerca dei beni previste dal nostro diritto nazionale (artt. 492-bis, c.p.c., e 155-bis, disp. att., c.p.c.), il meccanismo europeo è connotato dalla sollecita interlocuzione fra le autorità giudiziarie e quelle d’informazione, dialogo al quale resta estraneo il creditore procedente, onerato soltanto di formulare apposita richiesta di informazioni nel modulo previsto per la presentazione della domanda di sequestro al giudice. La ricerca delle informazioni inizia con una richiesta del giudice straniero procedente che perviene all’autorità d’informazione italiana competente (il presidente del tribunale individuato in conformità ai primi due commi dell’art. 3 del presente schema di decreto legislativo), nelle forme previste dal regolamento. Il presidente del tribunale si avvale del supporto dell’ufficiale giudiziario per la ricerca e la trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente per il tramite del richiamo operato dall’art. 3, comma 2, del presente schema di decreto legislativo all’articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.
 
L’articolo 3, comma 1, secondo periodo, (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera c) della legge di delegazione europea 2018) individua la competenza dell’autorità di informazione (il presidente del tribunale di Roma) nel caso in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non abbia la sede in Italia. 
 
L’articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo, in analogia a quanto previsto dall’art. 155-quinquies disp. att., c.p.c., chiarisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute. Detta scelta è in linea con l’estraneità del creditore alla procedura di cui all’art. 14 del regolamento, nei limiti già descritti supra.
 
L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera d) della legge di delegazione europea 2018) indica la competenza del tribunale in composizione collegiale a conoscere dell’impugnazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, ovverosia quella avverso la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo su conti bancari. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
 
L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera e) della legge di delegazione europea 2018) è stato introdotto in ossequio a quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, il quale stabilisce che, fatte salve le disposizioni del capo 3 del regolamento stesso, “l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello stato membro dell’esecuzione”. E’ sorta, quindi, l’esigenza di selezionare le norme nazionali rilevanti, ma di ritagliare il relativo perimetro applicativo tenendo conto della necessità di rispettare “l’effetto sorpresa” previsto dal regolamento, ovverosia il fatto che il debitore non deve venire a conoscenza della procedura finché il sequestro non sia completamente eseguito. L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari va, quindi, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento e per la conseguente esecuzione forzata si applica, in ragione di quanto espressamente previsto dalla delega, l’articolo 678 del codice di procedura civile avuto riguardo alle forme del pignoramento presso terzi, qual è quello che si effettua sui conti bancari. Ulteriore esigenza della norma è quella di specificare che l’esecuzione, per garantire il richiamato “effetto sorpresa”, debba avvenire successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all’articolo 28 del regolamento. 
 
La disposizione stabilisce inoltre che la trasmissione degli atti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del regolamento venga effettuata dal creditore, in ossequio al rinvio operato al diritto nazionale. 
 
Infine, al comma 3, si è previsto che nella particolare ipotesi in cui il creditore si sia avvalso dell’ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell’Unione, non trovi applicazione l’art. 156, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, in quanto tale norma è stata coniata per i casi nazionali ove il sequestro conservativo di cui all’articolo 671 del codice di procedura civile viene azionato solo in assenza di un titolo esecutivo e in vista di una tutela conservativa patrimoniale per la concreta attuazione della futura decisione di merito. 
 
Ove invece il sequestro europeo si accompagni ad un titolo esecutivo giudiziale, il pignoramento presso terzi viene promosso necessariamente sulla base di quest’ultimo titolo, non essendo quindi necessario alcun termine perentorio per il deposito dello stesso.
 
La disposizione trova fondamento nell’articolo 5, comma 3, lettera l), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare alle disposizioni processuali civili ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell’ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento.
 
L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera f) della legge di delegazione europea 2018) disciplina la competenza dello stesso giudice che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo per le opposizioni del debitore all’ordinanza emessa inaudita altera parte e che danno luogo a giudizi a contraddittorio pieno (articolo 33 del regolamento). 
 
L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera g) della legge di delegazione europea 2018) individua la competenza del tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza per i procedimenti di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, ovverosia i giudizi di opposizione all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro. La scelta è stata operata per allineare l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione dell’ordinanza (articolo 678 del codice di procedura civile) a quello ove si incardinano i giudizi di opposizione all’esecuzione.
 
L’articolo 8 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera h) della legge di delegazione europea 2018) estende la procedura del reclamo cautelare di cui all’articolo 669-terdecies codice di procedura civile all’impugnazione delle decisioni che il giudice emette all’esito del contraddittorio pieno (articolo 33 del regolamento), di quelle emesse in seguito ad opposizione all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro (articolo 34 del regolamento) o di quelle che definiscono i procedimenti di revisione dell’ordinanza stessa (articolo 35 del regolamento).
 
L’articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede l’obbligatorietà del patrocinio legale in tutti i casi in cui l’articolo 41 del regolamento non ha previsto espressamente la facoltatività dell’assistenza di un difensore. Tale scelta, operata non solo a tutela delle parti, ma anche per allineare i procedimenti europei alla disciplina prevista per quelli nazionali analoghi, trova fondamento nell’articolo 5, comma 3, lettera l), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare alle disposizioni processuali civili ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell’ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento.
 
L’articolo 10 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 5, comma 3, lettera i) della legge di delegazione europea 2018) riguarda le spese di giustizia connesse alla nuova procedura europea e stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi procedurali relative all’emissione, all’impugnazione e all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro. Attesa l’atipicità di tali fasi e la non perfetta sovrapposizione ad analoghi procedimenti nazionali, sono stati estesi in via analogica gli importi previsti per le fattispecie nazionali più simili a quelle previste dal regolamento.
Il nuovo comma 6–quinquies all’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che: a) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, si applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento; b) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3, ai applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento; c) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, si applichino anche ai procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento; d) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1-quinquies, si applichino anche ai procedimenti previsti dall’articolo 14 del regolamento.
 
In relazione alla lettera d), si evidenzia che la disposizione trova fondamento nell’articolo 5, comma 3, lettera l), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare anche alle disposizioni in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell’ordinamento interno.
 
L’articolo 11 chiude il testo con la clausola d’invarianza finanziaria.
 
Lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020; è stato poi sottoposto all’esame delle Commissioni II, V e XIV della Camera dei deputati e alla II Commissione permanente (giustizia) del Senato, le quali hanno emesso pareri favorevoli senza alcuna osservazione.