XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29- Detenzioni domiciliari e differimenti pena

aggiornamento: 12 agosto 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 9 maggio 2020

Disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"."

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
     
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     

 

Relazione illustrativa

La disposizione dell'articolo 1 interviene sulla possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario.

A seguito dell'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 47-ter ad opera della legge 27 maggio 1998, n. 165, ovvero della possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, non risulta essere stata considerata la possibilità che, qualora tali condizioni cessino, possa essere disposta la revoca del beneficio concesso.

L'intervento mira ad adeguare, quindi, il comma 7 dell'articolo 47-ter che, per tutte le altre ipotesi che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, diverse da quelle legate all'età avanzata del condannato di cui al comma 1, prevede la revoca del beneficio laddove vengano meno i presupposti per la sua concessione.

La disposizione dell'articolo 2 intende consentire alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di condannati e di internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A tal fine, si prevede che, dopo quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente sempre con cadenza mensile, il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza debbano valutare, previa acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione extra-muraria; tale valutazione può essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato.

Con ciò si specifica il meccanismo di periodica valutazione della permanenza delle condizioni legittimanti l'adozione della detenzione domiciliare già previsto dallo stesso comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che, appunto, stabilisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio in questione: tale valutazione, legata esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio, viene oggi integrata dal riferimento alla sopravvenuta indicazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta idonei ad accogliere, senza pregiudizio per le loro condizioni di salute, le persone ammesse a fruire dei benefici, nonché all'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario, ma che, non avendo allo stato durata prevedibile, non possono essere oggetto di un giudizio prognostico ed impongono dunque un costante monitoraggio.

Con l'intervento di cui all'articolo 3 si intende permettere il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche nei confronti di imputati di delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, di delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, e di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una volta superata l'emergenza.

A tal fine si prevede che il pubblico ministero possa avanzare richiesta di ripristino della misura in atto al momento dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica, qualora abbia acquisito dati concreti che diano conto dell'effettivo contenimento dell'emergenza sanitaria, purché ritenga persistenti le originarie esigenze cautelari che avevano condotto all'applicazione della custodia in carcere.

Viene introdotta una valutazione periodica da parte del pubblico ministero sulla permanenza dei predetti motivi connessi all'emergenza sanitaria, valutazione che può essere anticipata quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.

Si consente così una rivalutazione da parte del giudice delle ragioni per le quali è stata disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con l'effetto che, qualora non sussistano elementi sopravvenuti ulteriori che abbiano inciso negativamente sul quadro di gravità indiziaria o sull'esistenza o sull'intensità delle esigenze cautelari, il giudice possa disporre il ripristino della misura carceraria nei confronti degli imputati di delitti gravissimi.

E ciò, comunque, prevedendo che, nel caso in cui il giudice ritenga che il comunicato contenimento dell'emergenza sanitaria o l'individuazione della struttura penitenziaria o del reparto di medicina protetta non siano atti ad escludere il fronteggiamento anche in ambiente carcerario delle patologie che affliggono l'imputato, sia sempre possibile l'effettuazione, anche di ufficio, di accertamenti senza formalità o di perizie in ordine alle condizioni di salute dell'imputato.

La disposizione normativa introdotta dall'articolo 4 mantiene, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, la possibilità che i colloqui con i congiunti o con altre persone, cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, si svolgano a distanza, come già previsto, ma con durata temporale limitata al 22 marzo 2020, dall'articolo 83, comma 16, del decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile del 2020). La misura non era stata prorogata, perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari, in quanto l'allontanamento dalle abitazioni non era giustificato dalla necessità di coltivare i rapporti affettivi. Con il mutare delle misure restrittive, che ora consentono le visite ai congiunti (pur se con determinate cautele), si impone la necessità di disciplinare l'accesso dei visitatori, per contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, contemperando l'esigenza con il diritto dei detenuti alle visite in presenza. Sarà quindi il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale, in persona del presidente della giunta della regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o di altra persona.

La disposizione transitoria risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto « a regime » per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.