XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Proroga intercettazioni e sospensioni processuali
aggiornamento: 26 giugno 2020
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 29 aprile 2020
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"
Art. 1
- E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge, composto da otto articoli, interviene in diversi ambiti introducendo misure che si rendono necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si introducono, in particolare, misure per il differimento dell'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle attività giudiziarie e delle attività di organizzazione degli uffici giudiziari funzionali alla piena attuazione della riforma stessa.
Si interviene, inoltre, sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento (legge 26 luglio 1975, n. 354), prevedendo una interlocuzione consultiva ed ulteriori scambi informativi con i procuratori distrettuali o con il procuratore nazionale antimafia.
Sono introdotte, inoltre, disposizioni urgenti di coordinamento e integrative della disciplina di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sulla sospensione dei termini processuali.
Sono previste ulteriori disposizioni urgenti integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile.
Il provvedimento reca, altresì, misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute.
Articolo 1 – (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e apportato modifiche alla medesima disciplina.
Per effetto delle conseguenze negative sull'organizzazione giudiziaria del diffondersi della pandemia da COVID-19 si impone, dunque, lo spostamento del temine, originariamente fissato al 1° maggio prossimo, al 1° settembre 2020. La modifica opera sulla disposizione transitoria dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (articolo 1, comma 1).
Sono apportate le conseguenti modifiche all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 161 del 2019 (articolo 1, comma 2).
Non si ritiene necessario differire l'applicazione della norma di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 161 del 2019, che prevede che con decreto ministeriale siano fissate modalità e termini per il deposito telematico degli atti relativi alle intercettazioni, al fine di non precludere agli uffici presso i quali l'attività organizzativa è già in fase avanzata la possibilità di applicare le modalità semplificate di deposito anche prima del termine del 31 agosto 2020, e ciò proprio per agevolare la trasmissione telematica degli atti in costanza dell'emergenza.
Articolo 2 – (Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)
L' articolo 2 reca modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi a detenuti per condanne per reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento penitenziario.
Le modifiche all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, intendono consentire ai procuratori distrettuali e al procuratore nazionale, rispettivamente, per i casi di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di esprimere il loro parere, ai fini della decisione sul permesso richiesto, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del detenuto. Ciò in ragione della specifica conoscenza che dette autorità possono avere anche del contesto familiare dei predetti detenuti.
Il termine di ventiquattro ore previsto per l'espressione dei pareri è individuato in considerazione delle condizioni alle quali i permessi di cui all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario possono essere concessi; si è comunque previsto, in ragione delle medesime condizioni, che le autorità competenti possano concedere il permesso anche prima della scadenza del predetto termine, nel caso di motivata eccezionale urgenza.
Si è inteso innovare, inoltre, il disposto del nono comma dell'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario con l'introduzione dell'obbligo da parte del procuratore generale presso la corte d'appello di informare, una volta ricevuta la relazione trimestrale da parte delle autorità che hanno rilasciato i permessi, il procuratore distrettuale e il procuratore nazionale antimafia, qualora i suddetti permessi siano stati rilasciati, rispettivamente, ai detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o ai detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
Il comma introdotto nell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario è volto a consentire la necessaria interlocuzione sui presupposti di un eventuale rinvio dell'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare dei detenuti, condannati per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, o sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, del procuratore distrettuale ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso in cui i detenuti siano sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Tale interlocuzione consente ai procuratori, i quali possono essere in possesso di maggiori elementi informativi legati al luogo ove l'istante ha manifestato la propria pericolosità sociale, di esprimere il loro parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del detenuto.
A quest'ultimo fine, si introduce l'obbligo, diversamente modulato in ragione dell'eventuale urgenza, per il tribunale di sorveglianza e per il magistrato di sorveglianza, di richiedere i suddetti pareri, senza pregiudizio comunque per la tempestività delle decisioni da assumere. Viene previsto, infatti, che i pareri dei procuratori siano resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, è altresì previsto che, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza proceda comunque, anche in assenza dei pareri.
Articolo 3 – (Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)
L'articolo 3 contiene – in ragione della necessità di far fronte alle evoluzioni della crisi epidemiologica e al loro impatto sullo svolgimento dell'attività giudiziaria – disposizioni urgenti di coordinamento, di adeguamento temporale e integrative della disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020.
L'intervento normativo mira a riproporre, nell'articolo 83, coordinandola con il testo in cui si inserisce, l'eccezione alla regola generale del rinvio d'ufficio delle udienze e della sospensione dei termini prevista al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020, in relazione ai procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi. Per meglio chiarire la portata della clausola limitativa e dirimere i dubbi interpretativi affacciatisi nelle prime applicazioni della disposizione, si specifica che i termini in questione sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale (comma 1, lettera a), numero 2)).
Si è posta la necessità di effettuare un intervento correttivo al comma 3, lettera a), dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, modificato in sede di conversione, con l'inserimento dell'ulteriore eccezione dei procedimenti elettorali alla regola del rinvio delle udienze e sospensione dei termini. Si interviene per correggere la collocazione nel testo della nuova norma al fine di rendere coerente il testo normativo (comma 1, lettera a), numero 1), seconda parte).
Sono quindi operati interventi di adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo di crisi sanitaria alle evoluzioni della medesima crisi epidemiologica in corso.
In particolare, il termine fissato al 30 giugno – quale termine finale delle diverse misure urgenti contenute nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – avuto riguardo alle esigenze di contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, viene differito al 31 luglio 2020 (comma 1, lettera i)).
Va osservato che il predetto differimento è destinato a produrre effetti sui procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, nonché alle giurisdizioni speciali diverse da quella amministrativa e contabile e agli arbitrati rituali (per il richiamo del comma 21 dell'articolo 83 del decreto-legge che si modifica).
Con ulteriori modifiche vengono apportate integrazioni alla disciplina contenuta nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
In primo luogo, al fine di evitare equivoci nella interpretazione della norma, tra le cause che non sono soggette a sospensione vengono incluse quelle relative alla tutela dei minori. Viene così integrata la disposizione dell'articolo 83, comma 3, lettera a), con la modifica apportata dal comma 1, lettera a), numero 1), prima parte.
Viene poi integrata la disciplina prevista dal comma 7, lettera f), dell'articolo 83 sullo svolgimento delle udienze civili da remoto, specificando che, dove questa modalità sia consentita, deve essere comunque garantita la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (comma 1, lettera c)).
Inoltre, si è valutata la necessità di integrare la disciplina del comma 12-bis sulla tenuta delle udienze penali mediante collegamenti da remoto e del comma 12-quinquies sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali (comma 1, lettere d) e g)).
Va premesso che l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo, al comma 12-bis, che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio. Al comma 12-quinquies dello stesso articolo è previsto che, per il medesimo periodo, anche le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, nei procedimenti civili e penali non sospesi, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto.
Con le modifiche in oggetto si interviene sull'articolo 83, commi 12-bis e 12-quinquies, del decreto-legge citato, per dare seguito all'impegno assunto dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 37, Vazio e altri, come riformulato nella seduta del 24 aprile 2020 dell'Assemblea della Camera dei deputati. Con detto ordine del giorno, infatti, si impegna il Governo « a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici (processo da remoto) così come previsto dal decreto di cui in premessa – non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo diverso accordo tra le parti ».
La possibilità di ricorso al collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze e per la deliberazione viene quindi limitata, in coerenza con l'impegno assunto dal Governo, per concedere più ampio spazio – nel bilanciamento tra la necessità di tutela della salute pubblica e il diritto al processo – ai princìpi di oralità e immediatezza e al diritto di difesa. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (ferma restando, cioè, la partecipazione da remoto dell'imputato internato, detenuto o in stato di custodia cautelare), si esclude ora la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto, salvo che le parti vi acconsentano, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Conseguentemente, in tali casi, viene interdetta nei procedimenti penali anche la deliberazione da remoto.
Ulteriore integrazione viene operata al comma 12-ter dell'articolo 83 oggetto di novella. Le modifiche al predetto comma 12-ter estendono al procuratore generale e a qualsiasi parte privata (non solo alla parte ricorrente) la legittimazione a richiedere la discussione orale, nella prospettiva di una più ampia salvaguardia delle prerogative dell'oralità dell'udienza e, quando previsto, della sua pubblicità (comma 1, lettera e)).
Con ulteriore modifica dell'articolo 83 citato, dopo il comma 12-quater sono inseriti ulteriori commi recanti, il primo di essi, la disciplina sulla possibilità per i difensori di procedere in via telematica al deposito delle memorie, delle istanze, della documentazione da investigazione difensiva e di ogni altro documento ritenuto utile, una volta intervenuta la discovery degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Si tratta di una possibilità introdotta per la prima volta nel processo penale ma secondo schemi collaudati con il processo civile telematico.
Si prevede espressamente che il deposito degli atti si intenderà eseguito al momento del rilascio da parte dei sistemi telematici ministeriali della ricevuta di ricezione. Il procedimento di attivazione prevede un decreto ministeriale di validazione e l'attivazione con decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati volto a verificare sul piano tecnico condizioni di affidabilità e funzionalità dei servizi di comunicazione in uso all'ufficio giudiziario richiedente (comma 12-quater.1 introdotto).
Con analoga disposizione, anche dal punto di vista procedimentale, si introduce la possibilità che presso ciascun ufficio del pubblico ministero gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Anche il tal caso è prevista la richiesta del capo dell'ufficio, la validazione da parte della suddetta Direzione generale e l'autorizzazione con decreto del Ministro (comma 1, lettera f)).
Articolo 4 – (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)
Per venire incontro a una esigenza fortemente avvertita dagli avvocati amministrativisti, si ritiene necessario prevedere la possibilità di svolgere, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 (ossia per il lasso temporale durante il quale permarranno prevedibilmente le regole di distanziamento sociale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La richiesta congiunta di tutte le parti costituite è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede altresì che il contraddittorio si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso, la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui sarà accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Al fine di poter riconoscere validità giuridica agli atti compiuti con modalità di collegamento da remoto, è tuttavia necessario poter modificare in tempi rapidi le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (PAT). Attualmente, infatti, le regole tecniche del PAT sono previste da un regolamento, recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2016, n. 40, emanato in attuazione dell'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
L'introduzione dell'udienza telematica impone numerose modifiche delle regole tecnico-operative, sicché è proprio a questi fini che occorre demandare l'adozione di dette regole a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
Il mutamento in riduzione del livello della fonte – soluzione peraltro già adottata nel processo telematico del giudice civile e di quello contabile – è stato già applicato in concreto anche presso la giurisdizione amministrativa quanto alla declinazione del cosiddetto principio di « sinteticità » degli atti processuali (si veda l'articolo 13-ter delle citate norme di attuazione del codice del processo amministrativo) e consente il più rapido adeguamento delle regole tecniche alle modifiche tecnologiche che progressivamente intervengono.
Il comma 2 del presente articolo 4 consentirà, quindi, anche alla Giustizia amministrativa di intervenire sulle regole tecniche in tempi rapidi, come le altre ricordate giurisdizioni (ordinaria e contabile) le quali, pur avendo un minor grado di informatizzazione dei relativi sistemi processuali, già beneficiano di una maggiore flessibilità e duttilità delle rispettive discipline.
Sono in effetti già vigenti analoghe disposizioni sia per la Giustizia ordinaria (per la quale addirittura l'intervento è demandato a un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi; si veda l'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), sia per la Corte dei conti, per la quale è previsto appunto un decreto del presidente della Corte dei conti, così come stabilito con la presente disposizione (si veda l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Si assicura, comunque, uno stretto coordinamento con le strutture competenti per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 2, oltre a semplificare la vigente formulazione normativa, permette di estendere la progressiva digitalizzazione a procedimenti che, pur se di carattere amministrativo, siano strettamente connessi e funzionali al processo (quali le procedure relative alla riscossione del contributo unificato o al riconoscimento del gratuito patrocinio), ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana.
Si prevede, infine, l'abrogazione del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, a decorrere dalla entrata in vigore del (primo) decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nonché l'abrogazione, per esigenze di pulizia del dato positivo, di alcune norme di rango primario che non hanno mai avuto pratica attuazione (il comma 2-quater dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) o che hanno perso efficacia.
Articolo 5 – (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)
La norma in esame apporta talune modifiche alla disciplina recata dall'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.
In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce, ovunque ricorrano, nel citato articolo 85, le parole: « 30 giugno 2020 » con le parole: « 31 luglio 2020 », così estendendo il periodo di operatività della norma fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Con la lettera b) viene innalzato il numero dei membri del collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove attualmente previsti dall'articolo 85. Infine, si dispone che i criteri per l'individuazione dei magistrati che compongono tale organo, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, devono assicurare adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.
La lettera c), con l'introduzione del comma 8-ter, attribuisce la possibilità per il pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere. Attraverso tali modalità potrà infatti essere disposta l'audizione di soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 67 del medesimo codice. Le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina sono adottate con decreto del presidente della Corte dei conti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6 – (Sistema di allerta COVID-19)
L'intervento normativo proposto introduce, accanto alle disposizioni già previste in relazione al trattamento dei dati personali nel contesto dell'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 (articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020), ulteriori previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del particolare trattamento dei dati, nell'ambito di una piattaforma informatica unica e nazionale, necessario all'individuazione e allerta dei contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili.
Al riguardo, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha precisato che una situazione di emergenza, come quella in corso, è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza. In particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19, consentendo alle competenti autorità sanitarie pubbliche di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite.
In questa direzione, al comma 1, viene precisato che il titolare del trattamento è il Ministero della salute e che il trattamento è effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria e destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l'applicazione, al solo fine di adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti risultati, all'esito di test o diagnosi medica, contagiati. Si prevede, in particolare, che il Ministero della salute si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema tessera sanitaria, le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Si chiarisce, infine, che le modalità operative della piattaforma informatica sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 chiarisce che, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il Ministero della salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e assicura, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per individuare e allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento di cui al presente articolo, e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.
Il comma 3 prevede che i dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679.
Al successivo comma 4 si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta conseguenze pregiudizievoli ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
Al comma 5 si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario nominato per l'emergenza COVID-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da Sogei Spa. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Al comma 6 è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione, nonché ogni trattamento di dati personali, è interrotto entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, entro il 31 dicembre 2020; ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono definitivamente cancellati o resi anonimi. Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame risponde a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della protezione civile, conseguente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale ha evidenziato « la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti ». In particolare, in sede di audizione in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, il Garante ha ritenuto essenziale sancire l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo (salva la conservazione in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca).
Al comma 7 è indicata la quantificazione e la copertura per la implementazione della piattaforma di cui al presente articolo.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Il provvedimento reca le disposizioni finanziarie all'articolo 7 e la norma sulla entrata in vigore all'articolo 8.