XVIII LEG- ddl - Conversione in legge del decreto-legge 30/12/2019, n. 161 - Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

aggiornamento: 6 marzo 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019

Schema di disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30/12/2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni "

 

Relazione illustrativa

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
     
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazione illustrativa

 Il decreto-legge è volto, sostanzialmente, a innovare la disciplina delle intercettazioni telefoniche in funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone apportando nel contempo correttivi volti a eliminare alcuni effetti distorsivi, specialmente sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante « Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 ».
Su alcuni delicati aspetti, quale in primo luogo quello della ineludibile necessità di un passaggio giurisdizionale per l'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del pubblico ministero, si è inteso ripristinare il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del cosiddetto trojan e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.
Si eliminano, inoltre, i rigidi divieti di trascrizione, imposti dal decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle afferenti a categorie di dati sensibili come definite dalla normativa in materia, ove non necessarie alle indagini, restino custodite in archivio, a seguito del procedimento di stralcio già regolato dall'articolo 268 del codice di procedura penale, ripristinato sul punto. La necessaria tutela della riservatezza anche nella fase della verbalizzazione, tuttavia, ha indotto a sostituire il meccanismo di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni non utilizzabili con un dovere di vigilanza del pubblico ministero, affinché non siano trascritte in sede di verbalizzazione conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
Il testo si compone di 4 articoli.
L'articolo 1, nel modificare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, differisce l'applicazione delle relative disposizioni ai procedimenti penali iscritti dopo il termine del 29 febbraio 2019. Si tratta di un provvedimento di proroga motivato dall'esigenza, diffusa su gran parte del territorio nazionale, di completare l'avviata opera di adeguamento strutturale ed organizzativo presso tutti gli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposizioni e di calibrare tali attività in funzione delle modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2017, che di seguito si vanno ad esporre.
Il rinvio è necessario al fine di permettere le opportune verifiche tecniche e organizzative di adeguamento rispetto alle modifiche apportate all'impianto originario della norma. Inoltre, consente agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi imprescindibilmente connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia; consente inoltre al Ministero di verificare, in tale contesto, ulteriori fabbisogni anche formativi per gli uffici interessati.
L'articolo 2 reca dunque le modifiche alla disciplina delle intercettazioni.
In particolare, si interviene, al comma 1, lettera a), sull'articolo 114 del codice di procedura penale, estendendo esplicitamente il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento.
Alla lettera b) si operano aggiustamenti lessicali volti ad aggiornare il desueto riferimento ai nastri magnetofonici, menzionati all'articolo 242 del medesimo codice, di fatto non più utilizzati quali supporti materiali delle intercettazioni, sostituendolo con quello alle « registrazioni ».
Alla lettera c) si dispone, mediante modifica al comma 2-bis dell'articolo 266, che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.
Le modifiche recate dalla lettera d) sono volte, da un lato, ad estendere ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (e non solo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) la disciplina derogatoria prevista in materia di criminalità organizzata e, dall'altro, a correggere l'intervento operato dalla citata legge n. 3 del 2019 sul testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale. In particolare la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge è intervenuta sull'articolo 267, comma 1, modificandone il terzo periodo, nel senso che « dopo le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,” ». L'intento espresso del legislatore era quello di escludere i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali fosse necessario indicare « i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ».
La voluntas legis emerge chiaramente dall'esame dei lavori parlamentari. Significativo riscontro, ad esempio, si trae dal resoconto stenografico della seduta del 19 novembre 2018, in sede di discussione generale sull'atto Camera n. 1189-A, nel quale la relatrice per la maggioranza per la II Commissione illustra la disposizione nei seguenti termini: « In relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 c.p.p., la lettera b), anch'essa introdotta in sede referente, modifica l'articolo 267 c.p.p. per derogare – in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (trojan) nei procedimenti per delitti contro la PA puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ».
In altri termini il legislatore con la novella in esame ha inteso operare l'equiparazione di tali delitti a quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
A fronte della chiara volontà del legislatore e in coerenza con una corretta lettura sistematica della norma (altrimenti priva di utilità), al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo si rende necessario correggere l'errore materiale nella formulazione della disposizione del terzo periodo del citato articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sostituendo le parole: « per i » con la seguente: « dai ».
Con il presente intervento si chiarisce pertanto che: « Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ».
A completare la piena equiparazione tra delitti gravissimi e delitti contro la pubblica amministrazione soccorre l'ulteriore modifica al comma 2-bis dell'articolo 267 in materia di autorizzazione in via di urgenza delle operazioni.
Al comma 4 dell'articolo 267, l'ultimo periodo è soppresso, eliminando così la previsione in materia di attribuzioni della polizia giudiziaria che aveva destato le maggiori perplessità. Si è sostenuto infatti, al di là della difficile applicazione operativa e della duplicazione delle attività di documentazione, che la previsione spogliasse il pubblico ministero procedente delle prerogative solo a lui attribuite di valutare la rilevanza o meno di quanto intercettato.
Infine al numero 4) si delinea la struttura tendenzialmente informatica del registro riservato, già in uso negli uffici giudiziari, in cui sono annotati, secondo un ordine cronologico, i provvedimenti giudiziari che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni.
Quanto alle modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, le stesse sono volte a ripristinare il procedimento di stralcio, già contemplato dalle norme codicistiche in materia e sostituito con la più complessa procedura di acquisizione dal decreto legislativo n. 216 del 2017, che viene pertanto soppressa.
Con riferimento all'articolo 269 l'intervento reintroduce il sistema vigente prima della riforma del 2017 in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni con il mantenimento, tuttavia, della previsione dell'archivio tenuto sotto la vigilanza della procura della Repubblica e del regime di segretezza degli atti ivi custoditi, salvi i diritti di difesa e i poteri del giudice.
Sull'articolo 270 si interviene attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi al procedimento di stralcio, al fine di coordinare la norma con le modifiche all'articolo 268, e con una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni captate tramite trojan per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai quali l'intercettazione era stata autorizzata.
Dall'articolo 291 vengono espunte le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 216 del 2017 e, in particolare, viene eliminato l'onere per il pubblico ministero della selezione preventiva – già in fase cautelare – delle conversazioni o comunicazioni da trasmettere al giudice per le indagini preliminari chiamato a pronunciarsi sulla richiesta cautelare.
Con riferimento all'articolo 293, l'intervento ripristina il previgente regime relativo al deposito, dopo l'esecuzione, dell'ordinanza cautelare e degli atti sulla base dei quali la stessa è stata adottata eliminando lo specifico regime dettato dalla riforma del 2017 per i risultati delle intercettazioni.
Sull'articolo 295 si interviene esclusivamente attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi alle intercettazioni, al fine di coordinare la norma con le modifiche agli articoli 268, 269 e 270.
Si è ritenuto di intervenire sull'articolo 415-bis imponendo al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato (rito che esclude la necessità dell'avviso di cui all'articolo 415-bis) mediante l'interpolazione dell'articolo 454.
Viene prevista l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 422 e dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 472, eliminando così il riferimento alla procedura di stralcio prevista dalla riforma del 2017 che si è inteso sopprimere.
Il medesimo comma 1, infine, prevede l'abrogazione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis riguardanti il complesso procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma.
Il comma 2 riguarda gli interventi correttivi sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo n. 271 del 1989.
L'intervento riguarda, in primo luogo, l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione ed è funzionale ad una complessiva risistemazione della norma, dalla quale vengono espunti riferimenti anacronistici, quale il riferimento ai nastri contenenti le registrazioni (termine sostituito con quello di « supporti »). È stato previsto, inoltre, che le modalità di trasmissione delle intercettazioni tramite trojan verso gli impianti della procura della Repubblica siano determinate con decreto del Ministro della giustizia.
Quanto all'articolo 89-bis è stata rivisitata la disciplina dell'archivio delle intercettazioni secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi e tutelano la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso.
L'impulso alla progressiva digitalizzazione degli atti e degli archivi afferenti alle attività di intercettazione ispira anche i commi 3 e seguenti con i quali si stabilisce, in primo luogo, che con decreto del Ministro della giustizia siano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.
Un decreto ministeriale fisserà, inoltre, i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.
Da ultimo, viene previsto un decreto ministeriale per scandire modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.
Con il comma 7 si interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1.
Il comma 8 prevede che le norme sopradescritte si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
La norma si rende opportuna per la migliore programmazione dell'avvio della fase di gestione digitalizzata della misura delle intercettazioni e soprattutto per eliminare il rischio di un doppio regime organizzativo e giuridico inerente allo stesso procedimento.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge e contiene la clausola di invio alle Camere per la conversione.