XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006

aggiornamento: 10 febbraio 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 31 luglio 2019

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3- Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
Art. 4 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
Art. 5 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite
Art. 6 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al d.P.R. n. 146/2018
Art. 7 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra
Art. 8 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
Art. 9 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all’immissione in commercio
Art. 10 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
Art. 11 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell’uso
Art. 12 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
Art. 13 - Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all’utilizzo delle quote
Art. 14 - Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
Art. 15 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento
Art. 16 - Procedimento di applicazione delle sanzioni
Art. 17 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 19 - Abrogazione


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, ed in particolare l’articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l’articolo 25;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l’articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019.;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:


Art. 1
(Campo di applicazione)

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «Regolamento (UE) n. 517/2014», e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
  2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
     

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.


Art. 3
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra)

  1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
  3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.


Art. 4
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite)

  1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze ele modalità di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.


Art. 5
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite)

  1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o  superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa dí manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.


Art. 6
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al d.P.R. n. 146/2018)

  1. Le imprese certificate di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero, quelle di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all’articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 le informazioni di cui all’art. 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.


Art. 7
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra)

  1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  2. L’impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  3. Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 8
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione)

  1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  3. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  4. Gli organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonché gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all’articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell’anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
  5. Gli organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
  6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all’organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
  7. Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
  8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.


Art. 9
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all’immissione in commercio)

  1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all’allegato III del Regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all’immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
  7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.


Art. 10
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature)

  1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.


Art. 11
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell’uso)

  1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  2. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.


Art. 12
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi)

  1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.


Art. 13
(Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all’utilizzo delle quote)

  1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l’assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell’articolo 16, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014.


Art. 14
(Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi)

  1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  4. Ai fini dell’iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.


Art. 15
(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento)

  1. Il produttore, l’importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l’esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  2. L’impresa che ha distrutto, nel corso dell’anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  3. L’impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell’anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  4. L’impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  5. Il produttore, l’importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l’esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, che non provvede a far verificare l’accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
  6. L’importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l’accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
  7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro.


Art. 16
(Procedimento di applicazione delle sanzioni)

  1.  L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
  2. All’accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze
  3. Ai sensi dell’articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.
  4. All’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
  5. In caso di violazioni accertate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell’Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
  6. L’autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All’eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.


Art. 17
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’articolo 16 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.


Art. 18
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 19
(Abrogazione)

  1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 è abrogato con effetto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea  alla data della sua  entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 ed ai Regolamenti (CE) di esecuzione n. 1497/2007, n. 1516/2007,  n. 304/2008, n. 306/2008, n. 307/2008, n. 1191/2014,  (UE) 2015/2065, (UE) 2015/2066, (UE) 2015/2067, (UE) 2015/2068, (UE) 2016/879 e (UE) 2019/661, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente, già previsto dal Regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6).

Tali gas sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche. A livello globale, l’uso dei gas fluorurati sta crescendo rapidamente a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas.

I gas fluorurati a effetto serra non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, ma il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.

Il Regolamento mira a ridurre le emissioni di F-gas principalmente attraverso:

  • il contenimento delle perdite;
  • il loro recupero;
  • la promozione di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di F-gas e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione;
  • la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature;
  • etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
  • restrizioni all’immissione in commercio e controllo dell’uso;
  • specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC;
  • riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down);
  • comunicazione e informazione.


Il Regolamento (UE) n. 517/2014, inoltre, prevede, all’articolo 25, l’obbligo per gli Stati membri di definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, è stata data attuazione al citato Regolamento, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 25 sulle sanzioni, per cui si rende necessaria l’adozione del presente provvedimento di modifica del vigente decreto legislativo n. 26/2013.

In particolare lo schema di decreto:

  • all’articolo 1, individua l’ambito di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Al comma 2 è previsto che laddove il decreto introduce sanzioni amministrative, resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
  • all’articolo 2, precisa che, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146;
  • all’articolo 3, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare a tutti i soggetti che rilasciano in atmosfera i gas fluorurati a effetto serra in modo intenzionale, al di fuori dei casi in cui il rilascio non è necessaria conseguenza dell’uso consentito;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare all’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, nel caso in cui sia rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra non assicura che l’apparecchiatura in questione sia riparata senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare all’operatore che non assicura che l’apparecchiatura soggetta agli specifici controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sia controllata entro un mese dalla riparazione della stessa da parte dei soggetti in possesso del certificato di cui agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di cui all’articolo 13 del medesimo decreto;
  • all’articolo 4, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi di controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nelle modalità e nei termini di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. In particolare, per i controlli delle perdite sono previste le seguenti modalità: a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (o 10 tonnellate di CO2 equivalente per le apparecchiature ermeticamente sigillate) ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 6 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 3 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi. In ogni caso i suddetti controlli sono svolti da soggetti certificati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018.
  • all’articolo 5 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all’art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014, e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non dotino dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione eventuali perdite;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all’art. 4 paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non dotino dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione eventuali perdite;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all’art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi;
    • al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all’art. 4 paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni.
  • all’articolo 6 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese certificate di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero i soggetti di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, alle persone fisiche certificate, che entro trenta giorni dall’intervento non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all’articolo 16, commi 4, 5 e 7, del d.P.R. n. 146/2018. Si segnala che con il citato d.P.R. è stata istituita la Banca Dati nazionale nella quale sono conservati i registri delle apparecchiature per le quali sono previsti i controlli periodici. Pertanto tutte le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014 saranno trasmesse obbligatoriamente dalle persone fisiche certificate e dalle imprese certificate entro trenta giorni dalla data dell’intervento. L’operatore potrà accedere alla Banca Dati e verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature scaricando un attestato che costituirà così il “registro” dell’apparecchiatura.
  • all’articolo 7 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare all’operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che non si avvale di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare all’operatore che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza provvedere al recupero dei gas fluorurati ivi contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione dell’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, senza avvalersi di personale in possesso del relativo attestato di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto;
    • al comma 4 si richiamano le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti di cui al d.lgs. 152/2006.
  • all’articolo 8 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di certificazione di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare alle persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;
    • al comma 3 individua le sanzioni da applicare all’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non sia in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;
    • al comma 4 individua le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, nonché agli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all’articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell’anno precedente;
    • al comma 5 individua le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, che non si iscrivono al registro di cui all’articolo 15 dello stesso decreto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi;al comma 6 individua le sanzioni da applicare agli organismi di attestazione di formazione di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 146/2018, che non trasmettono all’organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso;
    • al comma 7 individua le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione.
    • al comma 8 individua le sanzioni da applicare in caso di mancata iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del d.P.R. n. 146/2018 da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto.
  • all’articolo 9 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all’immissione in commercio di cui all’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque, immette in commercio prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III del medesimo Regolamento, con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato;
    • al comma 2 stabilisce le esclusioni dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nel caso di immissione in commercio di materiale militare o di prodotti e di apparecchiature di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 3 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del d.P.R. n. 146/2018, gas fluorurati a effetto serra, per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche;
    • al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle persone fisiche o alle imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche;
    • al comma 5 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche;
    • al comma 6 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate e che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall’articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche;
    • al comma 7 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all’articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche.
  • all’articolo 10 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all’articolo 19 del d.P.R. n. 146/2018.
  • all’articolo 11 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo dell’uso di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014, fatti salvi i termini, i limiti e le eccezioni in esso stabiliti.
  • all’articolo 12 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
  • all’articolo 13 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all’utilizzo delle quote ai sensi degli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota assegnata ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota trasferita ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 3 individua le sanzioni da applicare ai produttori e importatori che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento;
    • al comma 4 stabilisce le esclusioni dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi l e 3 per i produttori, importatori e rappresentanti esclusivi nelle ipotesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  • all’articolo 14 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 3 individua le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 ai fini dell’iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  • all’articolo 15 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento. In particolare:
    • al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che non rispettano gli obblighi di cui comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che hanno distrutto, nel corso dell’anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 3 individua le sanzioni da applicare alle imprese che hanno utilizzato come materia prima, nel corso dell’anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle imprese che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    • al comma 5 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che hanno immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, e che non provvedono a far verificare l’accuratezza dei dati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente;
    • al comma 6 individua le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvedono a far verificare da un organismo di controllo indipendente l’accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879;
    • al comma 7 individua le sanzioni da applicare a chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e s.m.i.
  • all’articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto. In particolare:
    • al comma 1 si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l’attività di vigilanza e accertamento è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente. Con la legge 28 giugno 2016, n. 132 viene istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente del quale fanno parte l'ISPRA, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge, tra le altre cose, l’attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti e previste dalla normativa vigente (art. 3, lettera i) della legge n. 132/2016);
    • al comma 2 si precisa che all’accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono altresì procedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze;
    • al comma 3 si precisa che ai sensi dell’articolo 13, legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “atti di accertamento”, i soggetti di cui al precedente comma 1 possono assumere, nell’ambito delle rispettive competenze, ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti;
    • al comma 4 si precisa che all’esito delle suindicate attività di accertamento, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 689/1981. In esito al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 si è deciso che – stante l’avviso espresso dal Ministero dell’Interno che intende sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall’ordinamento vigente - l’individuazione dell’organo competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative verrà rimessa al parere delle Commissioni parlamentari;al comma 5 si precisa che in caso di violazioni accertate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell’Agenzia medesima territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “obbligo del rapporto”;
    • al comma 6 si precisa che l’autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All’eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
    • al comma 7 si precisa che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  • all’articolo 17 disciplina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto. In particolare, è specificato che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
  • all’articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria. In particolare:
    • al comma 1 si precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    • al comma 2 si precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
  • all’articolo 19 disciplina l’abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

Si precisa che le sanzioni, come determinate nello schema di decreto legislativo, sono conformi alle sanzioni previste da altre disposizioni in materia ambientale per analoghe tipologie di illeciti, nonché già tipizzate nel Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato con il d.P.R. n. 146/2018.

L’adeguatezza e proporzionalità delle relative sanzioni è garantita mediante limiti edittali stabiliti in funzione della gravità delle condotte, pertanto lo schema di decreto legislativo rispetta il livello minimo di regolazione europea.
Sul provvedimento in esame hanno espresso il parere di competenza le Commissioni parlamentari Giustizia (II), Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII), Bilancio (V) e Politiche dell’Unione europea (XIV) della Camera dei Deputati e le Commissioni 2 (Giustizia), 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14 (Politiche dell’Unione europea) del Senato.

In particolare, la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta dell’8 ottobre 2019. Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera, a seguito della valutazione favorevole resa dalla Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati, resa il 23 ottobre 2019, hanno espresso anch’esse parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 2019.

La Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, in data 23 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti il Governo,  in riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste nello schema di decreto in titolo e considerate anche le analoghe disposizioni del decreto legislativo in abrogazione, l’opportunità di mantenere o introdurre - in relazione rispettivamente alle fattispecie di illeciti amministrativi ovvero penali oggetto del provvedimento in esame - le clausole di salvezza "salvo che il fatto non costituisca reato" o "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

Valutata l’osservazione della Commissione parlamentare si è ritenuto di introdurre nel testo la clausola di riserva "Ferma l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato” in relazione alle fattispecie di illecito amministrativo.


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