XVIII LEG - ddl - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

aggiornamento: 5 ottobre 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 20 maggio 2019

Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria"

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Entrata in vigore


Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 5:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato. »;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. »;
3) al comma 4, le parole: « vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado 
4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento. »;
b)  all'articolo 17, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, e quando »;
c)  all'articolo 18, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. »;
d)  la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: « Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità »;
e)  all'articolo 23, comma 2, le parole: « con cadenza trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale »;
f)  all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: « comma 8, » sono aggiunte le seguenti: « e nei successivi quadrienni, » e le parole: « per ciascuno dei tre successivi quadrienni » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2 »;
g)  all'articolo 30:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea le parole: « Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: « Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « da adottare tenuto conto delle predette condizioni »;
2) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati;
h)  all'articolo 31:
1) al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili. »;
3) al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti. »;
5) i commi 4 e 5 sono abrogati;
i)  all'articolo 32:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. » e il terzo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
« 12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. »;
l)  all'articolo 33, il comma 2 è abrogato.


Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: « Ai giudici onorari di tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
b)  al comma 1-bis, le parole: « Ai giudici onorari di tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di cui al comma 1 » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « otto »;
c)  dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.
1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;
d)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;
e)  il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore. »;
f)  dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater »;
g)  il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;
h)  al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 ».


Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 6.500 unità.
  3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.


 
Art. 4
(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazione illustrativa


Il presente disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (cosiddetta riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria.
Come si legge nelle premesse del citato decreto, il tavolo tecnico è stato infatti istituito allo scopo di aprire « un confronto con soggetti politici ed istituzionali sul tema della magistratura onoraria, al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica » della riforma organica della magistratura onoraria, conseguita al citato decreto legislativo n. 116 del 2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.
Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante politico, nella persona del Sottosegretario di Stato onorevole avvocato Jacopo Morrone, hanno partecipato, oltre alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, componenti esterni rappresentativi dell'Associazione nazionale magistrati, dell'INPS, del Consiglio nazionale forense e della Cassa forense, nonché singoli magistrati ordinari ed onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari).
Nel corso dei lavori del tavolo tecnico sono state altresì coinvolte le associazioni rappresentative della magistratura onoraria (quali: ANGDP, COGITA, FEDERMOT, UNAGIPA, CGDP, UDGDP, MAGIP, ANMO, CONAMO, OUMO, UNIMO, ANGOT, SEILUGLIO, unione magistrati onorari europei, associazione magistrati onorari uniti, coordinamento magistratura giustizia di pace), che hanno fornito motivate proposte di modifica dell'attuale disciplina.
All'esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.
In particolare, sul primo versante, si riassumono di seguito i settori di intervento:

a) ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il « familiare » esercente la professione forense;

b) parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità;

c) modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Con riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari già in servizio, l'intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite nell'ambito del Tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue:

a) in primo luogo, viene previsto che gli stessi possano rimanere in servizio sino alla cessazione dell'incarico, fissata dall'articolo 29, comma 2, al compimento del sessantottesimo anno di età; attualmente il decreto legislativo n. 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;

b) viene radicalmente modificata la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti degli stessi. In particolare, la disciplina prevista dall'articolo 30 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali), che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell'incarico, sino alla sua cessazione;

c) sul versante del trattamento economico, la cui disciplina si rinviene nell'articolo 31, è previsto che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente « a cottimo », non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura. È peraltro mantenuta la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità corrisposta in misura fissa.

Tale indennità, attualmente, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
La parte fissa ammonta ad euro 24.210 per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e ad euro 19.368 (80 per cento di euro 24.210) per i magistrati onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La parte variabile, invece, cosiddetta indennità di risultato (riconosciuta dal capo dell'ufficio in relazione a criteri predeterminati), per effetto del richiamo all'articolo 23, è determinata in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento dell'indennità fissa sopra indicata.
Diversamente, per effetto del presente intervento, l'indennità non si compone più delle due parti (fissa e variabile), ma viene rideterminata in misura globale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nei seguenti importi: euro 31.473, per i magistrati onorari della prima delle due categorie sopra indicate, ed euro 25.178, per i magistrati onorari della seconda (che è poi l'importo delle indennità fisse, maggiorate del 30 per cento).
Nel caso in cui il magistrato onorario opti per l'indennità fissa resta fermo il limite dei tre impegni settimanali.
Il nuovo assetto risulta pertanto fortemente migliorativo per la categoria dei magistrati onorari già in servizio, sol che si consideri che nell'impianto delineato dalla cosiddetta riforma Orlando (che, si ripete, limita la durata dell'incarico a quattro quadrienni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017), il trattamento economico agli stessi riservato successivamente alla scadenza del primo quadriennio, e salva l'opzione per l'indennità fissa, sarebbe stato quello di cui all'articolo 23 previsto, a regime, per i neonominati magistrati onorari, parametrato a due impegni settimanali (euro 16.140 in caso di assegnazione di funzioni giudiziarie; l'80 per cento di tale importo in caso di destinazione all'ufficio per il processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, oltre alla maggiorazione per l'indennità di risultato).
Allo stesso modo, risulta maggiormente vantaggiosa anche l'opzione per l'indennità fissa per effetto della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la componente « variabile » (peraltro nella percentuale massima del 30 per cento), il cui riconoscimento è attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella nuova indennità.
Lo schema di disegno di legge, oltre a dare attuazione agli obiettivi politici emersi all'esito dei lavori del tavolo tecnico, come sopra enucleati, contiene inoltre disposizioni dettate da ragioni di coordinamento con il nuovo assetto.
Il provvedimento consta di quattro articoli.

Articolo 1

L'articolo reca le modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
In particolare:

1) l'articolo 1, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 5, commi 2 e 3, interviene sul regime delle incompatibilità restringendone la portata nei casi di rapporti « parentali » (affinità, coniugio e unione civile) tra il magistrato onorario e un familiare esercente la professione forense. Diversamente da quanto previsto nei casi già disciplinati, che rimangono immutati, in tal caso l'incompatibilità è limitata alla sede cui il magistrato onorario è assegnato e non al circondario.

Inoltre, viene modificato il comma 4 dell'articolo 5, relativo all'incompatibilità tra magistrati onorari derivante da rapporti di parentela (affinità, coniugio e unione civile) estendendo la medesima disciplina ai rapporti tra magistrati onorari e magistrati ordinari.

Da ultimo, attraverso l'introduzione del comma 5-bis, ai fini della valutazione in concreto della sussistenza delle incompatibilità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4, vengono richiamati gli stessi principi operanti per le ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario con riguardo ai magistrati ordinari;

2) l'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 17, comma 4, al fine di estendere la delega ivi prevista per i vice procuratori onorari, in materia di determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta in relazione ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550 codice di procedura penale, a tutti i casi previsti da tale disposizione (e non dunque limitatamente ai reati indicati al comma 1) e nelle ipotesi in cui si proceda con giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 558, comma 6, codice di procedura penale;

3) l'articolo 1, comma 1, lettera c), inserisce all'articolo 18 il comma 14-bis in virtù del quale il magistrato onorario che presta assistenza a un familiare con disabilità, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potrà chiedere l'assegnazione ad altra sede. In tali casi è demandata al Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, la definizione della procedura di assegnazione. La lettera d) modifica la rubrica del capo V aggiungendo il riferimento all'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 18 dalla lettera c);.

4) l'articolo 1, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 23, comma 2, nella parte relativa alla cadenza con cui viene corrisposta l'indennità ai magistrati onorari, che da trimestrale diviene bimestrale;

5) l'articolo 1, comma 1, lettera f), modifica l'articolo 29, comma 1, relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, prevedendo che gli stessi, ferma la conferma quadriennale di cui al relativo articolo 18, possano proseguire nell'incarico sino al sessantottesimo anno di età e non più, quindi, limitatamente ai quattro quadrienni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017;

6) l'articolo 1, comma 1, lettera g), modifica l'articolo 30, relativo alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo che la disciplina prevista dal comma 1 si applichi agli stessi, non sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, bensì sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età. Viene altresì previsto, attraverso la modifica del comma 1, lettera b), del medesimo articolo 30, che l'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali avvenga previa considerazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura da adottare tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

7) l'articolo 1, comma 1, lettera h), modifica l'articolo 31, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, stabilendo che la disciplina attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo continui ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età.

Nel caso in cui gli stessi magistrati onorari optino, invece, per l'indennità in misura fissa, il relativo importo viene rideterminato in aumento, rispetto alla disciplina attuale (di cui al comma 2 del medesimo articolo 31, che lo fissa rinviando all'articolo 23) prevista per i neonominati magistrati onorari.

Sempre sulla base di tre impegni settimanali, l'importo viene rideterminato nella misura globale di euro 31.473, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e di euro 25.178, sempre comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le due indennità non sono cumulabili.

Inoltre, con l'introduzione del comma 3-bis, sono definite le modalità e il termine per l'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa.

Da ultimo, per esigenze di coordinamento con il nuovo assetto sono soppressi i commi 4 e 5 del medesimo articolo 31;

8) l'articolo 1, comma 1, lettera i) interviene sull'articolo 32 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio, facendo salve le disposizioni del capo XI, come modificate dal presente intervento (vedi sopra articolo 1 lettera f) e g) in punto di durata dell'incarico e di trattamento economico). Inoltre si riconosce ai magistrati onorari in servizio che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, di chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera l), con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 33, si eliminano gli interventi abrogativi, scaturiti dal citato decreto legislativo, degli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'eliminazione si giustifica con la finalità di conservare il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio. In particolare l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, è oggetto di modifica al successivo articolo 2 del presente disegno di legge.

Articolo 2

L'articolo reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. Si tratta delle disposizioni, originariamente eliminate dalla cosiddetta riforma Orlando a decorrere dalla cessazione del quadriennio successivo alla sua entrata in vigore, che stabiliscono in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza. Con le modifiche recate dal presente intervento la misura dell'indennità è conservata per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) e, al contempo, si prevede il suo raddoppio se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le otto ore nel corso della giornata. Si stabilisce che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sia rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività.

Articolo 3

L'articolo reca le opportune disposizioni di natura finanziaria.
Al fine di assicurare la copertura e l'invarianza finanziaria dell'intervento, viene prevista, con il medesimo disegno di legge, una riduzione dell'attuale dotazione organica (da 8.000 a 6.500 unità). Si prevede altresì la possibilità di una nuova determinazione della dotazione organica, a fronte degli esiti dell'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa in luogo del « cottimo », nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

L'articolo finale disciplina l'entrata in vigore delle modifiche recate dal presente disegno di legge.


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