XVIII LEG- ddl - disegno di legge recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
aggiornamento: 5 aprile 2022
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019
Schema di disegno di legge recante "delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"
Indice
Art. 1 - Oggetto e procedimento
Art. 2 - Strumenti di risoluzione alternativa delle controversi
Art. 3 - Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 4 - Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
Art. 5 - (Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace
Art. 6 - Giudizio di appello
Art. 7 - Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti
Art. 8 - Processo di esecuzione
Art. 9 - Procedimenti in camera di consiglio
Art. 10 - Giudizio di scioglimento delle comunioni
Art. 11 - Arbitrato
Art. 12 - Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili
Art. 13 - Notificazioni
Art. 14 - Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi
Art. 15 - Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
Art. 1
(Oggetto e procedimento)
- Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
- Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Art. 2
(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;
b) limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
d) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
e) prevedere, fermo il disposto degli articoli 2113 del codice civile e 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;
f) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
g) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «?attività di istruzione stragiudiziale?», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
h) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;
5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Art. 3
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) abrogare il procedimento sommario di cognizione e prevedere, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un rito, denominato «?rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica?», stabilendone l'esclusività e l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo:
1) che l'atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta;
2) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;
3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);
4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 2);
5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;
6) che all'udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione della prova contraria, fissando l'udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine;
7) che, entro venti giorni dalla scadenza dell'ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all'ammissione delle prove, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare l'udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l'udienza fissata ai sensi del numero 6) e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
8) che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
c) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;
2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;
d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
e) modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere b), c) e d), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.
Art. 4
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso;
c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
d) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; prevedere in ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.
Art. 5
(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) eliminare la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Art. 6
(Giudizio di appello)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;
b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;
c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;
d) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di procedura civile;
e) prevedere che, esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria:
1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;
2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;
3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:
1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, in caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte;
4) che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera e), numero 1).
Art. 7
(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)
- Nell'eserciziodi della delega cui all'articolo 1, il decreto legislativo che provvede all'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria.
Art. 8
(Processo di esecuzione)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nell’espropriazione presso terzi, prevedere:
1) che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione;
2) che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determini l'inefficacia del pignoramento;
3) che, qualora la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;
b) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
2) i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell'istanza di cui al numero 1), prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
3) che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza e instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, acquisendo il consenso dei creditori;
4) che il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente;
5) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato e il prezzo deve essere versato;
6) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
7) che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
8) che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;
9) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.
Art. 9
(Procedimenti in camera di consiglio)
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che procedono alla revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale, sono adottati nel rispetto del criterio e del principio direttivo di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni.
Art. 10
(Giudizio di scioglimento delle comunioni)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento;
b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;
c) prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;
d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;
e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione, con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese;
f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;
g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera e), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo professionista innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
h) prevedere che il professionista possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;
i) prevedere che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento del totale;
l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all'indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;
n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;
o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.
Art. 11
(Arbitrato)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare e garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) dettare in modo espresso la disciplina dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia.
Art. 12
(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
d) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;
e) prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;
f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
1) prevedere che tale versamento possa avvenire:
1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.
Art. 13
(Notificazioni)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrzione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.
Art. 14
(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)
- Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell’amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.
Art. 15
(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)
- Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
- Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
- In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Il presente disegno di legge contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso.
La durata media dei procedimenti civili negli anni 2015-2018 emerge dalla seguente tabella:
Le evidenze statistiche illustrate, che dimostrano l'eccessiva durata del processo ordinario di cognizione rispetto agli altri riti, inducono a ritenere utile la sostituzione dell'articolato procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato modellato sull'elastico schema procedimentale del rito sommario oggi previsto dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile.
La legge di delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest'ottica, una decisa semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione; obiettivo dell'intervento è, inoltre, l'introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio alla fase della negoziazione assistita.
L'articolo 1 chiarisce l'oggetto della delega e stabilisce termine e procedimento per il suo esercizio.
L'articolo 2 fissa criteri diretti a rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, da un lato escludendo sia il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, sia il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale (lettere a) e d) del comma 1); dall'altro, estendendo la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti di mediazione (lettera c) del comma 1) e la possibilità di ricorrere, anche in alcune delle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, alla negoziazione assistita unicamente da più avvocati, senza tuttavia che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. Tale possibilità è prevista limitatamente alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente, quali, senza pretesa di esaustività, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro (si vedano, a titolo esemplificativo, Cassazione n. 13134 del 2000; Cassazione n. 2716 del 1998; Cassazione n. 2886 del 1992) e dunque fermo il disposto dell'articolo 2113 del codice civile (lettera e) del comma 1). Infatti, con riferimento alla mediazione obbligatoria, le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia rendono evidente il successo dell'istituto in alcuni settori, tra questi: i patti di famiglia, i diritti reali, l'affitto d'azienda, le controversie in materia successoria, e il suo insuccesso in altri, in particolare, nella materia bancaria e assicurativa e nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, nei quali sono stati previsti e operano altri istituti finalizzati ad agevolare una soluzione stragiudiziale della controversia (si allude ai procedimenti previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché, per le controversie in materia di responsabilità sanitaria, all'accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24). Sembra dunque opportuno, in un'ottica di semplificazione, eliminare il necessario ricorso, in via preventiva, alla mediazione, nei casi in cui l'istituto non ha dato buona prova di sé e nei quali, dunque, esso costituisce un inutile onere per le parti. Al tempo stesso, proprio con riferimento a uno dei predetti istituti «?alternativi?» e cioè all'accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria, è sembrato opportuno escludere che esso integri una condizione di procedibilità nei casi in cui la decisione della controversia non necessiti di indagini di natura tecnica. Nel sistema disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, infatti, nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità è alternativo al procedimento di mediazione assistita. Eliminata però l'obbligatorietà della mediazione, ove non si prevedesse un'eccezione alla regola posta dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, diventerebbe indispensabile l'espletamento preventivo della consulenza anche nelle ipotesi di assoluta inutilità del predetto mezzo istruttorio. Le considerazioni svolte con riferimento alla mediazione obbligatoria, fondate sull'evidenza dei dati statistici, suggeriscono anche di escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie derivanti dalla circolazione stradale, che spesso richiedono lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico non compatibili con la procedura di negoziazione (lettera d) del comma 1). Il medesimo articolo prevede, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, purché sia prevista espressamente dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio, con la previsione di specifiche garanzie per ciò che concerne le modalità della verbalizzazione e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di istruzione stragiudiziale, consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. Lo scopo è quello di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio, così incoraggiando soluzioni transattive. In particolare, alla lettera g) si prevede la possibilità di sentire – nel contraddittorio tra le parti – persone a conoscenza di fatti rilevanti per la soluzione della controversia, di stimolare la confessione stragiudiziale o di richiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli. Gli elementi di prova così ottenuti, nel caso in cui non si pervenga ad una soluzione transattiva, saranno utilizzabili nel giudizio che si andrà successivamente ad instaurare, con effetti positivi sulla sua durata, fermo restando che sarà comunque consentito al giudice rinnovare l'attività istruttoria, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
L'articolo 3 detta i princìpi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. L'obiettivo dell'intervento è realizzare una maggiore semplicità del procedimento, al tempo stesso adottando alcune misure acceleratorie, dirette ad assicurare la ragionevole durata del processo. In questa prospettiva, la legge di delega impone la sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, con alcune integrazioni ispirate all'ormai rodato rito del lavoro e la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, coerentemente con l'abrogazione del rito sommario di cognizione, come disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Rispetto al procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, che, come detto, è destinato ad essere abrogato, vi sono, in particolare, due significative novità: per un verso, si prevede l'eliminazione della possibilità di conversione, coerentemente con l'obiettivo perseguito di riduzione dei riti; per altro verso, si prevede l'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del thema decidendum ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti in funzione di un processo improntato a celerità ed efficienza. Più specificamente, la legge di delega dispone che l'atto introduttivo sia sempre il ricorso; che siano ridotti i termini a comparire, che nella loro estensione massima non potranno essere superiori ai centoventi giorni, contro i centocinquanta previsti attualmente dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile e sia invece portato a quaranta giorni prima dell'udienza il termine per la costituzione tempestiva del convenuto, allo scopo di consentire un termine congruo all'attore per la sua replica; che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le istanze di chiamata in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti giorni prima dell'udienza; che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti; che il giudice, assegnando un termine alle parti per la definitiva formulazione delle loro istanze istruttorie, provveda già a fissare – entro un termine ragionevolmente contenuto (comunque non superiore a sessanta giorni dalla scadenza del secondo dei due termini istruttori) – l'udienza successiva, che dovrà tendenzialmente servire per l'assunzione delle prove ammesse e che potrà essere rinviata nel caso in cui il giudice, ritenuti superflui i mezzi di prova dedotti dalle parti, ritenga di fissare udienza per la discussione orale e decisione della causa, senza che sia necessario, in questo caso, assegnare termini predeterminati per il deposito di memorie conclusive, giacché non vi sono state attività idonee ad introdurre nel processo elementi di novità ed essendo invece rimessa al giudice l'individuazione delle misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio; che sia rivisto il meccanismo decisorio ordinario con la previsione della discussione orale preceduta solo dalla precisazione delle conclusioni, salvo che il giudice, per la complessità della controversia o perché le parti ne abbiano fatto istanza, non rinvii la discussione ad altra udienza, in tal caso provvedendo contestualmente ad autorizzare il deposito di note difensive. La disposizione si preoccupa anche di stabilire i princìpi cui deve conformarsi la regolamentazione dei rapporti tra collegio e giudice monocratico nei casi di connessione e di mutamento del rito conseguente all'erronea proposizione della controversia dinanzi al collegio quando la causa deve essere decisa dal giudice monocratico e viceversa. In particolar modo, con riferimento agli effetti sostanziali e processuali della domanda che, in caso di mutamento del rito si producono secondo le norme applicate prima del mutamento, la disposizione mutua il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011. L'esigenza ad essa sottesa è quella di circoscrivere al minimo le situazioni di incertezza interpretativa, escludendo in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento e dunque riaffermando la regola secondo la quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi anche alla data dell'atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto e non a quella che l'atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito, come limpidamente chiarito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 45 del 2018). Quanto all'ipotesi in cui il giudice abbia riservato a sé la decisione che deve essere decisa in composizione collegiale, è prevista una significativa semplificazione del sistema attuale, nel quale, per effetto del rinvio agli articoli 187, 188 e 189 contenuto nell'articolo 281-octies del codice di procedura civile, la maggior parte degli interpreti ritiene obbligatoria la ripetizione delle attività già svolte, compreso lo scambio delle comparse conclusionali. É infatti rimesso alla parte valutare se chiedere o meno di discutere nuovamente la causa dinanzi al collegio, ferme comunque le conclusioni precisate e gli atti difensivi già depositati in vista della discussione dinanzi al giudice monocratico.
L'articolo 4 indica i criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel rivedere la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. In particolare, coerentemente con l'obiettivo di semplificazione perseguito, si prevede la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (lettera a) del comma 1) e che anche nel procedimento collegiale l'atto introduttivo sia il ricorso (lettera b) del comma 1). Inoltre, allo scopo di consentire al giudice di modulare le cadenze procedimentali in rapporto alla differente complessità, caso per caso, della controversia, si prevede che in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico (lettera d) del comma 1). Tale maggiore ricchezza di moduli decisionali rispetto al giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e rispetto al giudizio d'appello si spiega per la tendenziale maggiore complessità delle controversie riservate al giudice collegiale, che deve essere tuttavia, in concreto, vagliata caso per caso e, rispetto al giudizio d'appello, in considerazione, invece, della maggiore delimitazione del thema decidendum dinanzi al giudice di secondo grado e della tendenziale necessaria completezza degli atti introduttivi in appello. Non è stata espressamente riproposta, rispetto alla fase decisoria di primo grado, la possibilità di un'istanza di parte per la fissazione di altra udienza per la discussione, considerato che il rinvio della causa per la decisione è comunque ineludibile, dovendo la discussione svolgersi davanti al collegio.
L'articolo 5 impone, per il processo davanti al giudice di pace, di disciplinarlo sul modello del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, eliminando, in tale prospettiva, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione che oggi rappresenta un appesantimento del processo, soprattutto quando il giudizio è stato preceduto da mediazione o negoziazione assistita.
L'articolo 6 riguarda il giudizio di appello. In relazione al tale giudizio, tenuto conto che recenti interventi normativi hanno già accentuato gli oneri dell'appellante quanto alla specifica indicazione dei motivi di appello (articolo 342 del codice di procedura civile, modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il disegno di legge interviene:
- sull'atto introduttivo del giudizio, che deve essere uniformato alla forma semplificata del ricorso prescritta per il primo grado di giudizio, con l'espressa indicazione di un termine, in funzione acceleratoria, non superiore a novanta giorni per la fissazione della prima udienza (lettera a) del comma 1);
- sulle modalità di esercizio dei diritti di difesa dell'appellato, con la fissazione di un termine perentorio (venti giorni prima della data di udienza) per l'esercizio di tutti i poteri e le facoltà processuali dell'appellato, ivi compresa la deduzione delle cosiddette questioni assorbite (lettera b) del comma 1), sulle quali il giudice di primo grado non abbia provveduto né in maniera esplicita né implicita e in relazione alle quali permane una problematica interpretativa nella giurisprudenza quanto alla rilevabilità oltre la prima udienza di trattazione. Si è quindi reputato di limitare espressamente la riproponibilità, nel giudizio di appello, delle domande ed eccezioni assorbite dalla decisione di primo grado, conformemente con i princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo, nonché con il principio del contraddittorio. Si è inoltre ritenuto di non incidere sul termine per la costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il thema decidendum è già stato fissato nel giudizio di primo grado;
- sulla forma di taluni provvedimenti di natura procedurale ma a contenuto definitorio del giudizio, che è indicata nella forma semplificata dell'ordinanza, in quanto il relativo contenuto è vincolato (e limitato) alla verifica dei relativi presupposti di legge (lettera c) del comma 1);
- sugli articoli 348-bis e 348-ter codice di procedura civile e, di conseguenza, sull'articolo 436-bis, di cui è stata prevista l'abrogazione: la scarsa utilizzazione dell'istituto introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012 non ha consentito di incidere in termini percentuali significativi sulla definizione dei giudizi di appello con il prescritto preventivo giudizio di ammissibilità, mentre ha determinato un'ulteriore ipotesi di ricorso in Cassazione, all'interno del medesimo giudizio, sicché la complessiva valutazione dell'istituto in termini di costi/benefici appare negativa, tenuto anche conto che le ipotesi in cui poteva essere utilizzato l'istituto ben potranno essere sostituite dalla decisione alla prima udienza, con sentenza, all'esito della discussione (lettera d) del comma 1);
- sulla fase decisoria, per la quale si prevede, in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto per il giudizio di primo grado – al fine di evitare l'attuale assegnazione di ulteriori termini in scadenza dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni – che la sentenza, all'esito della trattazione ed eventuale attività istruttoria, sia pronunciata in udienza, al termine della discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ovvero al termine di successiva udienza di discussione all'uopo fissata, assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive, contenenti anche le conclusioni finali, e prevedendo la facoltà del collegio (per consentire l'adeguata valutazione dei casi più complessi) di riservare il deposito della sentenza entro i sessanta giorni successivi (lettera e) del comma 1). Non è stata riproposta, rispetto alla fase decisoria di primo grado, la possibilità di un'istanza di parte per la fissazione di altra udienza per la discussione, in quanto tale facoltà, nel primo grado di giudizio, è funzionale all'eventuale necessità di precisare le difese all'esito dell'attività istruttoria, di regola mancante invece nel giudizio di appello. Nei casi in cui sia stato proposto appello incidentale, è utilizzabile solo il secondo modulo, che garantisce alla parte nei cui confronti è proposto appello in via incidentale la possibilità di una replica scritta all'impugnazione proposta nei suoi confronti, salvo che non sia la stessa parte a rinunciare a tale «?garanzia?» e a consentire l'adozione di un modulo decisorio più snello.
Correlata al mutamento della disciplina della fase decisoria è la previsione – sub articolo 14 – delle necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, con la sostituzione, nella disciplina dei rimedi preventivi di cui a relativo articolo 1-ter, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, dell'istanza di decisione ex articolo 281-sexies codice di procedura civile, con la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalia precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.
Da ultimo, si interviene sulla disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, allo scopo di implementare le garanzie offerte dall'istituto in relazione all'attuale durata, non sempre contenuta, dei giudizi di appello.
Si è ritenuto quindi di operare una individuazione alternativa dei presupposti per la concessione della sospensione. Il primo presupposto è costituito da un giudizio prognostico di elevata – e non meramente possibile o probabile – fondatezza dell'impugnazione, tale da evidenziare la inutilità, prima ancora della dannosità, di un'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato. Il secondo presupposto, alternativo, è invece collegato alla presenza di un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza (si pensi, ad esempio, anche alla condanna all'arretramento o demolizione di manufatti). Nel caso specifico della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, tuttavia, la sussistenza dei caratteri del pregiudizio è stata collegata – conservando l'attuale formulazione dell'articolo 283 del codice di procedura civile – all'esistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. Quanto al secondo profilo, si è inteso, in primo luogo, consentire alla parte di presentare l'istanza di sospensione anche non contestualmente alla proposizione dell'appello principale o incidentale, ma nel successivo corso del giudizio di appello. Ulteriormente, alla luce della non impugnabilità dell'ordinanza che si pronuncia sull'istanza di sospensione e del costante orientamento della Suprema corte che esclude anche la possibilità di proporre ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, si è ritenuto di introdurre la possibilità, per la parte che si sia vista respingere una prima istanza, di ripresentarla, tuttavia esclusivamente sulla base di elementi sopravvenuti all'esame della prima istanza. Allo scopo di scongiurare la ripresentazione anche reiterata di istanze infondate o addirittura inammissibili, inoltre, la delega prevede, sulla scorta dell'attuale ultimo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile, l'introduzione – in caso di declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza – di un'ulteriore pena pecuniaria da determinarsi nella misura da due a quattro volte rispetto a quella già attualmente prevista dalla previsione citata.
Viene altresì previsto che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello, la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere invitando le parti all'immediata discussione della causa, decidendo contestualmente.
L'articolo 7 reca princìpi di delega per l'ulteriore semplificazione del sistema processuale civile, stabilendo l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere previamente risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, e la previsione della regola secondo la quale dette controversie devono essere trattate con priorità. É prevista l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega, con conseguente superamento dell'applicazione residuale e ultrattiva della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetto «?rito Fornero?»).
L'articolo 8 contiene princìpi volti a rendere più efficiente il processo di esecuzione.
In particolare, con la lettera a) si delega il Governo ad intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, obbligando il creditore a dare notizia, al debitore e al terzo pignorato, dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e del relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l'immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica. Si tratta di un intervento che tiene conto degli esiti dei lavori del Tavolo in materia di pignoramenti - a cui partecipano il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e l'Avvocatura dello Stato - che ha verificato come la difficoltà, per il terzo pignorato, di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l'eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo ostacola lo svincolo delle somme accantonate e spesso impedisce, anche alle amministrazioni pubbliche, di disporre di somme a volte ingenti.
Con la lettera b), invece, si interviene sulla procedura di espropriazione immobiliare, allo scopo di accelerarne il corso e di contenerne i costi attraverso la collaborazione del debitore, il quale può avere interesse a farsi parte attiva nella ricerca di un acquirente, sia per velocizzare le operazioni di vendita e giungere più rapidamente alla definizione del procedimento, sia per evitare il deprezzamento del bene, che si verifica, a volte, per effetto del meccanismo dei ribassi.
A questo fine, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, con atto da celebrare dinanzi al notaio, ma con gli effetti purgativi propri della vendita coattiva.
Sono previsti alcuni limiti, diretti a garantire che tale facoltà non pregiudichi i creditori: l'istanza del debitore deve essere proposta a pena di inammissibilità prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita, giacché la deroga alla regola generale della competitività delle vendite coattive si giustifica, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, solo se ciò vale ad accelerare la procedura e a contenerne i costi (numero 1) della lettera b)); il prezzo della vendita deve riflettere l'effettivo valore di mercato del bene (numero 2)); i creditori devono essere messi in condizione di valutare la convenienza dell'offerta e la loro opposizione può essere superata solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la vendita competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore (numeri 5) e 6)); la vendita deve perfezionarsi in un lasso di tempo contenuto (numero 8)), in quanto la possibilità offerta al debitore non può tradursi in un ostacolo al corso della procedura. Per la stessa ragione, l'istanza non può essere reiterata (numero 9)).
L'articolo 9 reca disposizioni per la revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale.
L'obiettivo, sempre in funzione di un recupero di efficienza, è quello di ridurre le ipotesi di collegialità in una serie di ipotesi in cui non si controverte di diritti soggettivi, come nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 2343 e 2343-bis del codice civile, in cui il ricorso all'autorità giudiziaria è funzionale a garantire la professionalità e l'indipendenza di professionisti incaricati di valutazioni estimative, e come nei casi previsti dagli articoli 1105 e 1129, primo comma, del codice civile, in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a concorrere all'amministrazione di cose comuni.
Il principio di delega rimette al Governo l'individuazione puntuale delle singole disposizioni accomunate da questa ratio, con il limite inderogabile del mantenimento della riserva di collegialità per i procedimenti nei quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero.
L'articolo 10 riguarda il procedimento di scioglimento della comunione. Nell'ambito del disegno generale di accelerazione dei tempi del processo civile che caratterizza l'intero disegno di legge di delega, si è ritenuto di dedicare una specifica attenzione ai procedimenti di scioglimento delle comunioni. Da un lato, infatti, la materia presenta un'elevata diffusione – soprattutto in correlazione a controversie ereditarie – e viene conseguentemente ad interessare un elevato numero di cittadini, concernendo peraltro controversie di valore medio elevato. Dall'altro lato, si deve constatare che, pur a seguito dell'introduzione – ad opera dell'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – dell'articolo 791-bis del codice di procedura civile (divisione a domanda congiunta), la durata media dei procedimenti di scioglimento della comunione risulta tra le più elevate, compromettendo l'interesse delle parti ad ottenere una celere pronuncia. I princìpi della delega mirano, quindi, ad una più rigorosa ripartizione dei passaggi del procedimento, tenendo peraltro conto di una serie di considerazioni sintetizzabili come segue.
1) I dati statistici in materia di mediazione (2016, 2017 e primo trimestre 2018) evidenziano come tale ultimo strumento si presenti alquanto efficace proprio nella materia dello scioglimento delle comunioni. Questi dati evidenziano l'opportunità di potenziare – al di là dell'ipotesi di cui all'articolo 791-bis del codice di procedura civile - lo strumento della mediazione, come efficace filtro idoneo ad assicurare alle parti una soluzione rapida del contenzioso.
2) Per effetto dell'elevata diffusione della proprietà di beni immobili tra la popolazione, i procedimenti di scioglimento delle comunioni presentano un'elevata complessità connessa alla disciplina articolata e composita del settore immobiliare (catasto, regolarità urbanistica, certificazione energetica). La frequente inadeguatezza della documentazione a disposizione delle parti nella fase introduttiva dei giudizi non solo conduce in un elevato numero di casi ad un rigetto radicale delle domande, ma anche impatta sia sulle possibilità di addivenire ad un accordo transattivo sia sulla stessa dinamica processuale, spesso paralizzata dalla necessità di procedere a regolarizzazioni di profili emersi solo nella fase avanzata dei giudizi.
3) La frequente non comoda divisibilità dei beni oggetto della comunione ha come effetto processuale quello di far sfociare, in un elevato numero di casi, il procedimento di scioglimento della comunione in una fase di vendita dei beni. La persistente lentezza delle procedure di vendita giudiziale – soprattutto nei casi in cui la stessa si svolga innanzi al giudice e risenta, quindi, del carico complessivo dei ruoli – suggerisce, quindi, di adottare come modello standard quello della vendita con intervento del professionista sebbene sempre con supervisione del giudice.
La lettera a) del comma 1 contempla l'introduzione di uno speciale procedimento di mediazione integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si prevede che il professionista incaricato della mediazione proceda ad uno scrutinio preliminare della documentazione necessaria, indicando alle parti eventuali lacune che potrebbero paralizzare sia l'attuazione di un'eventuale intesa, sia lo stesso successivo procedimento contenzioso. L'elevata tecnicità della materia e il ruolo che lo stesso professionista mediatore potrebbe venire eventualmente a svolgere nella successiva fase contenziosa suggeriscono di delimitare l'ambito dei soggetti che possono essere incaricati della mediazione. Si è, quindi, ritenuto di stabilire che il professionista debba essere iscritto nello speciale elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito. La presenza di marcati profili di tecnicalità giuridica induce, tuttavia, a delimitare ulteriormente l'ambito dei professionisti ai soli notai e avvocati, peraltro in continuità con quanto già attualmente disposto dall'articolo 791-bis del codice di procedura civile. La particolare complessità del procedimento di mediazione suggerisce, infine, di prevedere la determinazione – mediante emanando decreto ministeriale – di uno specifico compenso da riconoscersi al professionista per l'espletamento della mediazione, in ogni caso in una misura che non renda la mediazione eccessivamente onerosa per le parti.
La lettera b) mira a disciplinare la fase successiva all'esito negativo del procedimento di mediazione, assumendo le attività svolte come base per il successivo procedimento contenzioso. In quest'ottica si è ritenuto di incaricare il mediatore del compito di redigere una relazione complessiva che: 1) individui in modo completo (e, per gli immobili, catastalmente corretto e aggiornato) i beni oggetto della comunione; 2) indichi la documentazione ancora carente. In tal modo, le parti disporranno di uno strumento documentale sulla cui base valutare l'instaurazione del giudizio di scioglimento in sede contenziosa, mentre il tribunale investito del procedimento avrà modo, sin dal momento del deposito del ricorso introduttivo, di operare una verifica della completezza delle allegazioni e del quadro documentale.
La lettera c) si pone in continuità con il principio sub b) e grava la parte interessata ad instaurare il giudizio di scioglimento della comunione dell'onere di produrre la relazione redatta dal mediatore a pena di inammissibilità del giudizio medesimo. In tal modo risulterà preclusa la possibilità – attualmente frequente – di assistere a giudizi del tutto carenti sul piano documentale e destinati ad un'attività istruttoria lunga e dispendiosa. Sempre allo scopo di consentire al tribunale di verificare in modo immediato e completo l'integrità del contraddittorio – evitando il rischio non infrequente di decisioni inutiliter datae o di rimessione dei giudizi in primo grado per l'integrazione del contraddittorio – la parte viene gravata dell'onere di produrre l'ulteriore documentazione necessaria per individuare in modo completo tutti i litisconsorti necessari.
La lettera d) mira a coordinare e chiarire maggiormente il ruolo del creditore iscritto e di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile, trascrivendo i medesimi in modo da renderli opponibili ai condividenti, nel giudizio di scioglimento delle comunioni. L'attuale interpretazione degli articoli 784 del codice di procedura civile e 1113 del codice civile, infatti, ricostruisce detto ruolo come mero diritto ad intervenire nella divisione e – nell'ipotesi in cui le parti scelgano di non evocare il creditore ipotecario – crea la concreta prospettiva che la decisione sullo scioglimento della comunione risulti poi parzialmente inutiliter data per effetto della sua inopponibilità al creditore iscritto. Si è quindi ritenuto di stabilire in via più chiara il ruolo di litisconsorte necessario dei soggetti di cui all'articolo 1113 del codice civile.
La lettera e) ha lo scopo di risolvere due problemi interpretativi discendenti dall'attuale formulazione dell'articolo 785 del codice di procedura civile. Il primo riguarda l'ambito della «?non contestazione?» del diritto allo scioglimento della comunione e in particolare la possibilità di estendere tale presupposto anche alle ipotesi di mancata costituzione di uno o più comproprietari. Il principio – allo scopo di accelerare la definizione del giudizio e di evitare il rallentamento e i costi connessi alla necessità di provvedere con sentenza anche solo all'accertamento del diritto allo scioglimento – crea, quindi, un'ipotesi speciale di estensione del principio di non contestazione al contumace. Il secondo concerne il carattere definitivo o meno dell'ordinanza ex articolo 785 del codice di procedura civile e mira ad affermare il carattere definitivo dell'ordinanza, evitando che la mera sussistenza del diritto allo scioglimento della comunione possa in seguito essere rimessa in discussione, se non con i mezzi straordinari di impugnazione.
La lettera f) si pone sulla scia della dottrina che ricostruisce il giudizio di divisione come bifasico e composto da una fase dichiarativa (avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento) e di una esecutiva (volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune). Si ritiene di potenziare l'effetto di scansione processuale rivestito dalla sentenza che accerti il diritto allo scioglimento della comunione all'esito di un giudizio contenzioso, conferendo alla sentenza medesima i caratteri della definitività, a partire dalla decisione sulla regolamentazione delle spese di lite. Si anticipa altresì la decisione sulla comoda divisibilità sulla vendita dei beni.
La lettera g) si collega al principio espresso alla lettera f) nel subordinare l'attivazione della seconda fase (esecutiva) del giudizio di scioglimento delle comunioni alla definitiva stabilizzazione della decisione in ordine alla sussistenza del diritto allo scioglimento medesimo. Una volta attivata la fase esecutiva, viene prevista come modalità della medesima la delega delle operazioni di divisione (o della vendita del bene indivisibile – profilo già accertato in precedenza con la sentenza – e non oggetto di domande di assegnazione) ad un professionista. La delega prevede che la scelta debba cadere preferibilmente sulla persona di colui che – avendo svolto il procedimento di mediazione e avendo predisposto la relazione preliminare – si presenta come il soggetto già dotato di una specifica e accurata conoscenza della situazione ed è quindi in grado di espletare l'incarico con maggiore efficacia e celerità. Contestualmente alla nomina del delegato è prevista, ove necessario, la nomina dell'esperto ex articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
La lettera h) consente al professionista di procedere alle operazioni di vendita, applicando le norme del codice di rito in tema di esecuzione forzata, ma contemplando che la vendita medesima avvenga sotto il controllo del giudice.
La lettera i) si correla all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito. Si è ritenuto, quindi, di stabilire un meccanismo che, nel solo caso di formulazione dell'istanza di assegnazione da parte di uno o più dei condividenti, mira ad evitare che gli altri condividenti si trovino in seguito ad agire per il recupero del conguaglio nella sua interezza.
La lettera l) disciplina le necessarie garanzie da assicurare alle parti nella fase esecutiva rimessa al delegato, prevedendo un meccanismo di coinvolgimento dell'organo giurisdizionale ogni volta che sorga un «?incidente di esecuzione?». A seguito dell'abolizione del procedimento ex articolo 702-bis del codice di procedura civile, non risulta più possibile proseguire la scelta che era stata fatta, in relazione alle ipotesi affini, dall'articolo 791-bis (che dovrà quindi essere parimenti riallineato a quanto previsto dal principio). Si è quindi optato per l'adozione della disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio quale modello in grado di assicurare adeguata flessibilità e celerità, senza sacrifici per le garanzie processuali.
La lettera m) mira a disciplinare la fase finale di esecuzione del giudizio di scioglimento delle comunioni, prevedendo che il professionista delegato – dopo l'eventuale vendita dei beni indivisibili non oggetto di richiesta di assegnazione – predisponga un progetto divisionale, fissando la comparizione delle parti innanzi a sé per verificare la presenza o meno di contestazioni. Allo scopo di tutelare tutti i soggetti interessati (condividenti, creditori iscritti) è previsto che il progetto divisionale sia comunicato a tutti i litisconsorti necessari, compresi coloro che sino a quel momento saranno rimasti contumaci, in modo da dare ai medesimi un'ulteriore possibilità di intervento.
La lettera n) disciplina l'ipotesi in cui, in sede di comparizione innanzi al delegato, le parti non sollevino contestazioni sul progetto divisionale o comunque concordino modifiche al medesimo. In tal caso il professionista potrà trasmettere l'intero verbale delle operazioni divisionali al giudice che, verificata la complessiva regolarità delle operazioni divisionali e constatata l'assenza di contestazioni, potrà procedere alla declaratoria di esecutività del progetto con semplice ordinanza. Qualora i lotti siano eguali, il professionista, prima di trasmettere al giudice il verbale delle operazioni divisionali, procederà anche all'estrazione a sorte dei medesimi, completando in tal modo anche il verbale delle operazioni.
La lettera o) concerne invece le ipotesi in cui in sede di comparizione innanzi al delegato le parti sollevino contestazioni in ordine al progetto di divisione. In tal caso è prevista la rimessione delle parti innanzi al giudice perché – eventualmente previa estrazione a sorte dei lotti – risolva tutte le contestazioni, decidendole con sentenza che, definendo la seconda fase esecutiva del giudizio di scioglimento della comunione, statuirà anche in ordine alle spese.
L'articolo 11 detta princìpi in materia di arbitrato, in primo luogo imponendo al legislatore delegato di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche ampliando le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 813-bis del codice di procedura civile nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione. La norma prevede inoltre che il Governo delegato debba integrare la disciplina dell'articolo 839 del codice di procedura civile, con riferimento all'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero quando il lodo ha contenuto di condanna e ciò al fine di dirimere i contrasti interpretativi esistenti in materia. Infatti, secondo la tesi prevalente in dottrina, il decreto che dichiara l'efficacia del lodo renderebbe quest'ultimo immediatamente esecutivo sin dalla data della sua emanazione e anche in pendenza del termine per l'opposizione. Altre opinioni escludono l'immediata esecutività ex lege del decreto di exequatur del lodo, ma ritengono applicabile il disposto dell'articolo 642 del codice di procedura civile, ammettendo la possibilità per la corte di appello di dichiarare l'immediata esecutività in presenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Una terza interpretazione esclude sia l'efficacia immediatamente esecutiva ope legis,sia il ricorso al meccanismo di cui all'articolo 642, subordinando l'esecutività del decreto al decorso del termine per l'opposizione, per effetto del combinato disposto degli articoli 840, secondo comma, 645 e seguenti del codice di procedura civile.
L'articolo 12 reca disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili. Si prevede, allo scopo di rendere il processo più celere ed efficiente, che, nei procedimenti civili, il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche (lettera a) del comma 1), nonché l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, per assicurare, in particolare, un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici; si prevede, inoltre, il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, al fine di dirimere i contrasti di giurisprudenza sorti nei primi anni di operatività del processo telematico. L'irregolarità degli atti sotto tale profilo può essere solo valutata nella disciplina delle spese processuali, considerato che essa può determinare un aggravio dell'attività processuale e incidere sui tempi del processo. Sempre in una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la legge di delega impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. In particolare, si prevede che il pagamento debba essere eseguito telematicamente quando è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente e non telematicamente quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo. Per le ipotesi di pagamento del contributo unificato non contestuale al deposito di un atto processuale, sono possibili, nel caso di procedura concorsuale, trattandosi di un atto del curatore, il ricorso alle modalità telematiche e il pagamento non telematico per la parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche. Si vogliono in ogni caso agevolare le operazioni, di competenza della cancelleria o della segreteria, di controllo dell'avvenuto pagamento e di custodia della prova del pagamento. Nella stessa prospettiva, la legge di delega chiede di intervenire sulle modalità di pagamento di diritti, spese e indennità spettanti agli ufficiali giudiziari, consentendo l'utilizzazione di strumenti informatici di pagamento.
La disposizione si occupa anche delle attestazioni di atti cartacei che debbano essere trasmessi con modalità telematiche affinché siano consentite tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti.
L'articolo 13 riguarda la disciplina del procedimento notificatorio, sia quando tale procedimento è eseguito a cura dagli avvocati che quando è eseguito a cura degli ufficiali giudiziari, al fine di semplificarlo e accelerarlo, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.
L'articolo 14 vuole rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi prevedendo il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende (lettera a) del comma 1); conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del codice di procedura civile allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell'ordine (lettera b) del comma 1); la fissazione di un termine entro il quale la pubblica amministrazione deve rispondere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, anche al fine di responsabilizzare la pubblica amministrazione nei rapporti con l'autorità giudiziaria rispetto all'obiettivo di contenere in tempi ragionevoli la durata del processo (lettera c) del comma 1).
L'articolo 15 autorizza i necessari interventi di coordinamento, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, compreso il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie (lettera a) del comma 1). Con specifico riferimento alla legge 24 marzo 2001, n. 89, la legge di delega interviene sui princìpi in base ai quali devono essere individuati nuovi rimedi preventivi, coerenti con la nuova disciplina processuale. In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado, all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, l'attivazione e la partecipazione effettiva e collaborativa a procedure di risoluzione alternativa della lite e, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, alla proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali (lettera b) del comma 1).
L'articolo 16 del disegno di legge reca disposizioni finanziarie.