XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Disciplina sanzionatoria violazione disposizioni Regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015 concernente monitoraggio, comunicazione e verifica emissioni anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

aggiornamento: 14 agosto 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 19 luglio 2019

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 20 marzo 2019

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo"

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757
Art. 3 - Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757
Art. 4 - Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 14;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l’articolo 33;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l’articolo 2;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, e, in particolare l’articolo 20, comma 1, ai sensi del quale gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 del 4 novembre 2016 relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 del 4 novembre 2016 sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2071 del 22 settembre 2016 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2072 del 22 settembre 2016 relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che istituisce il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e in particolare l’articolo 135 concernente l’esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l’articolo 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2019 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 

E M A N A
il seguente decreto legislativo


Art. 1
(Campo di applicazione)

  1.  Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato «regolamento».


Art. 2
(Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757)

 

  1. L’armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all’articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all’articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.


Art. 3
(Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757)

  1. L’armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.


Art. 4
(Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

 

  1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al coma 2 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, è svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorità nazionale competente.
  3. Ai sensi dell’articolo 14, legge 24 novembre 1981, n. 689, l’attività di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal Comitato di cui al comma  2.
  4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.


Art. 5
(
Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Relazione illustrativa

 

I. Introduzione.
Il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione all’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (di seguito “Regolamento”) sugli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo.

La finalità è collegata alla necessità per cui tutti i settori dell’economia, compreso il settore del trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Invero, il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre emissioni che esso genera, quali gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), il metano (CH4), il particolato (PM) e il nero di carbonio.

Fino all’adozione del Regolamento, il trasporto marittimo internazionale era l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La valutazione d'impatto di accompagnamento alla proposta del Regolamento ha chiarito che le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48% tra il 1990 e il 2007.

Per realizzare questi obiettivi, il Regolamento ha previsto obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a carico delle società responsabili di una nave che svolge attività di trasporto.

A tal fine, l’articolo 20, comma 1, del Regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei suddetti obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del Regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e in particolare in base all’articolo 2, rubricato “delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea”.

In attuazione dell’articolo 20 del Regolamento, è stato predisposto un testo di decreto legislativo che disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione stabiliti dagli articoli da 8 a 12 del Regolamento medesimo.

II. I singoli articoli.
Lo schema di decreto si compone di sei articoli che di seguito si illustrano.

L’articolo 1 definisce l’ambito oggettivo di operatività del decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento riguardanti il campo di applicazione. In particolare, il presente decreto introduce un sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

L’articolo 2 disciplina il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di monitoraggio, per tratta e su base annua, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento e stabilisce l’ambito soggettivo di applicazione delle relative sanzioni.

La norma quantifica in modo diverso la sanzione pecuniaria amministrativa, a seconda che la condotta illecita consista nella inadempienza totale o parziale degli obblighi di monitoraggio, ovvero la violazione sia dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo le modalità di cui all’articolo 6 del Regolamento, o al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di cui all’articolo 7 del Regolamento medesimo. La ratio alla base del differente trattamento sanzionatorio è determinata dalla circostanza per cui la mancata predisposizione e trasmissione del piano o la sua mancata verifica e modifica è da considerarsi più grave rispetto al mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio. Invero, il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio presuppone la sussistenza e la trasmissione del piano.

L’articolo 3 disciplina il regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11 del Regolamento e stabilisce l’ambito soggettivo di applicazione delle relative sanzioni. La disposizione prevede la medesima sanzione pecuniaria amministrativa anche nel caso in cui la comunicazione delle emissioni non avvenga secondo le modalità prescritte dagli articoli 11 e 12 del Regolamento medesimo.

L’articolo 4 stabilisce il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l’applicazione, in via generale, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera che, a conclusione, redige verbale di constatazione. L'attività in questione è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera che, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dipende funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, ivi comprese le azioni di prevenzione e di repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, anche di origine atmosferica generato dalle navi. Il predetto verbale è trasmesso entro 15 giorni dall’avvenuta constatazione al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente. La contestazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal summenzionato Comitato. Le attività di contestazione e notifica del verbale sono attribuite al citato Comitato, in quanto organismo già istituito ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e designato per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE. La norma prevede altresì che i proventi delle sanzioni siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, affinché siano riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

L’articolo 5 reca la clausola per cui dall’attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.