DDL di conversione del DL 6 luglio 2010 n. 102 - proroga degli interventi a sostegno delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante: "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
 

Articolato

 

Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2010.
      Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto da dieci articoli. 

      Il capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
      Nell'ambito del più complesso e ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione e al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana ha previsto la continuazione delle iniziative sul canale emergenza, sul canale multilaterale e su quello bilaterale unitamente a quelle destinate allo sminamento umanitario anche a seguito degli impegni internazionali che l'Italia ha da tempo assunto in tale materia.
      Più in particolare, per quanto concerne l'Afghanistan si prevede l'erogazione del contributo italiano al Trust Fund per il reintegro degli insorgenti di euro 4.000.000, quello alla Banca mondiale per l'Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), il sostegno ai programmi antitubercolosi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nella provincia di Herat nonché la partecipazione al progetto dell'UNESCO per il progetto di restauro della cinta muraria della città di Ghazni.
      Per quanto riguarda il canale bilaterale si prevede il finanziamento di programmi nazionali afgani nel settore dello sviluppo rurale e infrastrutture stradali nella regione ovest ed Herat; altri interventi nel settore sanitario, della giustizia, dell'imprenditoria femminile e in quello della pianificazione urbana.
      Per quanto riguarda l'Iraq, sono previsti, tra l'altro, interventi per contribuire alle attività dell'UNHCR a sostegno dei profughi, e per attività rispettivamente in favore del settore agricolo e di quello sanitario, nonché il consolidamento degli interventi avviati.
      Per quanto riguarda il Libano, gli interventi sul canale multilaterale sono destinati al sostegno all'UNICEF (e UNRWA) in favore dei minori bisognosi di maggior tutela e all'UNDP per la prevenzione e la gestione delle emergenze naturali e antropiche. Inoltre si prevede, tra l'altro, di partecipare al fondo comune multidonatori per il sostegno alla politica governativa di decentramento e sviluppo locale cofinanziato con la Commissione europea; di sostenere il Ministero dell'interno e le municipalità locali per formare le Forze di polizia e per sensibilizzare la popolazione sul rispetto dei diritti umani e il Ministero dell'agricoltura libanese per iniziative nel settore olivicolo.
      Per quanto riguarda il Pakistan, si prevede di accompagnare le iniziative finanziate a credito di aiuto con interventi a dono volti a sostenere il ripristino delle condizioni socio-economiche nelle aree della North West Frontier e nelle Federally Administered Tribal Areas e di promuovere un impegno delle organizzazioni non governative (ONG) e delle università italiane in programmi di cooperazione.
      Per quel che concerne la Somalia, l'Italia ha previsto, sulla base di una linea di intervento consolidata, attività da realizzare tramite lo strumento multilaterale concentrate nell'assistenza alla popolazione sfollata residente nella Somalia centro-meridionale, Puntland e Somaliland nei settori sanitario, dell'educazione, idrico, dell'istruzione e della sicurezza alimentare tramite le agenzie delle Nazioni Unite, tra le quali l'UNICEF e la FAO.
      In Sudan si prevede il consolidamento degli interventi realizzati mediante lo strumento multilaterale per aderire agli appelli lanciati dall'OMS e dall'UNICEF in favore della popolazione sudanese.
      Per quanto concerne lo sminamento umanitario lo stanziamento è destinato alle attività di sminamento umanitario previste dalla citata legge n. 58 del 2001 al fine di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia e tenuto anche conto dei nuovi impegni derivanti dalla prossima ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo («cluster bomb») nonché del Protocollo V della Convenzione CCW («Convention on Certain Conventional Weapons»).
      Infine si prevede di realizzare nei Paesi oggetto del presente decreto altre iniziative tramite cofinanziamenti a organizzazioni non governative.
      L'impegno italiano, inoltre, è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, tramite la partecipazione finanziaria ai Trust Fund della Nato a sostegno dell'esercito nazionale afgano, della formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
      Unitamente all'impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PSDC (ex PESD) nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa (OSCE).
      Si prevedono, altresì, l'erogazione del contributo italiano per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana, nonché interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen.
      In aggiunta si prevede la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio. 

      In particolare, l'articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, a integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano, nonché la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e di consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Il presente articolo prevede, altresì, l'autorizzazione di spesa per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana spa e la NewCo RAI International, che ha ad oggetto la realizzazione di un progetto per rappresentare e promuovere l'impegno dei contingenti impegnati nelle attività di peacekeeping in Afghanistan, attraverso la diffusione di materiale audiovisivo e azioni di divulgazione a mezzo stampa. Tale progetto nasce per contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace e alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan. 

      L'articolo 2 dispone il finanziamento – a integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Pakistan, Libano, Sudan e Somalia nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». Il medesimo articolo dispone il finanziamento per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché quello per gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea, la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana. Infine i commi 8, 9 e 10 dettano la disciplina per l'invio in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza di personale del Ministero degli affari esteri. 

      L'articolo 3 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. In particolare, sono rinnovate alcune deroghe – già presenti nei precedenti decreti – in tema di conferimento di incarichi temporanei di consulenza per l'espletamento di specifiche attività nell'ambito degli interventi previsti, da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabili per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato. È inoltre indicata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto. Sono altresì considerate indispensabili - anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti - alcune disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori. Considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento individuate, è stata inoltre inserita, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre, la disposizione che consente l'impegno nell'esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza. Infine è stata introdotta una disposizione che consente - al fine di assicurare la realizzazione delle attività, degli interventi e dei programmi di cooperazione previsti nel presente decreto - la proroga di dodici mesi dei contratti in scadenza degli esperti di cooperazione. 

      Il capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. 

      In particolare, l'articolo 4, comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni nn. 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007), 1833 (2008) e 1868 (2008) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione n. 1890 (2009) adottata l'8 ottobre 2009, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2010, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, di favorire lo sviluppo delle strutture di governo, di estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, nonché di supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL AFGHANISTAN, istituita dall'azione comune n. 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e prorogata, fino al 31 maggio 2013, dalla decisione n. 2010/279/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2010, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 3.790 unità e si attesterà a 3.970 unità dal 1o novembre 2010.
      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF), in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2010 dalla risoluzione n. 1884 (2009) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 27 agosto 2009. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione n. 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, di assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, nonché di assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 1.780 unità, in decremento in quanto viene impiegata in MTF-UNIFIL un'unità navale di diversa classe.
      Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 (1999):
          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di pianificazione e di preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX Kosovo. La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite UNMIK; alla Security Force Training Plan, missione Nato con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
          b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da Forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
      La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 1.125 unità e si attesterà a 650 unità dal 1o novembre 2010 a seguito dell'approvazione del graduale piano di rientro. Nel prossimo anno è in programmazione l'ulteriore riduzione.
      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione n. 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata, fino al 18 novembre 2010, dalla risoluzione n. 1895 (2009) del 18 novembre 2009 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 172 unità e si attesterà a 30 unità dal 1o novembre 2010, di cui 5 unità in qualità di addestratori e 25 unità per la costituzione del nucleo stralcio con compiti di riconsegna di infrastrutture e materiali e di chiusura di tutte le attività contrattuali. Il nucleo stralcio terminerà le attività entro la fine di dicembre e, quindi, nell'anno 2011 rimarrà in teatro, qualora autorizzato, il solo personale addestratore.
      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e di protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante un'esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune n. 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 25 novembre 2005 e prorogata, fino al 24 maggio 2011, dalla decisione n. 2010/274/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 maggio 2010. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione n. 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2010 dalla risoluzione n. 1881 (2009) adottata il 30 luglio 2009. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
      Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all'azione comune n. 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 settembre 2010 dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2010/329/PESC del 14 giugno 2010, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e con i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri.
      Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642(2005) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, confermata dalla risoluzione n. 1873(2009) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 29 maggio 2009. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer Zone.
      Il comma 11 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
      Il comma 12 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune n. 2008/736/ PESC del Consiglio del 15 settembre 2008. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tbilisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'OSCE, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e di contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. L'autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e al funzionamento degli strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.
      Il comma 13 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune n. 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni nn. 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. Al riguardo, è intervenuta la decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea e dei beni sequestrati, ai fini dell'esercizio della giurisdizione da parte di tale Stato. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L'operazione, complementare a quella dell'Unione europea, prevede l'impiego dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden per almeno un anno a partire dal mese di luglio 2009. Rispetto al primo semestre 2010, la minore consistenza del personale presente in teatro è dovuta alla conclusione del periodo di comando italiano e al conseguente impiego di unità navali per periodi temporali inferiori.
Il comma 14 autorizza la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell'ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento in favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un'aliquota di carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
      Il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
      Il comma 16 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione n. 1542 (2004), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 aprile 2004, prorogata dalla risoluzione n. 1892 (2009) del 13 ottobre 2009. La missione ha il compito di assistere il Governo haitiano nelle attività di ristrutturazione e riforma della Haitian National Police secondo standard democratici. A seguito dei recenti eventi sismici verificatisi in Haiti, per far fronte all'emergenza il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione n. 1908 (2010), adottata il 19 gennaio 2010, ha deciso l'incremento del contingente di personale militare e di polizia della missione presente sull'isola. Il Dipartimento di Peacekeeping delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri di poter disporre di Forze di polizia per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza in Haiti e, in particolare, ha richiesto all'Italia l'invio di un contingente di carabinieri, in ragione del particolare affidamento che deriva dall'esperienza e dalle riconosciute capacità del personale dell'Arma per un contributo fondamentale al mantenimento dell'ordine pubblico e per la formazione del personale di polizia haitiano. La consistenza media del personale in teatro è pari a 108 unità, in quanto il contingente di 130 unità rientrerà in Italia il 1o dicembre 2010, concludendo la missione dopo circa sette mesi.
      Il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione n. 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 15 febbraio 2010. La missione è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell'Unione europea si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a 2.000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione militare dell'Unione europea opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.
      Il comma 18 autorizza l'ulteriore spesa per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. I maggiori oneri dei trasporti sono riferiti al rientro di personale, mezzi e materiali dalle missioni in Bosnia e nei Balcani e all'afflusso del personale in incremento in Afghanistan. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
      Il comma 19 autorizza l'ulteriore spesa per interventi disposti dal comandante del contingente militare impiegato in Afghanistan, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità ed urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Si tratta di un'attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
      Il comma 20 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione n. 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
      Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune n. 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
      Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune n. 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, riconfigurata dall'azione comune n. 2007/749/PESC del 19 novembre 2007 e prorogata, fino al 31 dicembre 2011, dalla decisione n. 2009/906/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2009, ha il mandato di sostenere i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, concentrandosi segnatamente sui servizi di contrasto a livello statale, sul rafforzamento dell'interazione tra polizia e procura e sulla cooperazione regionale e internazionale, pur conservando capacità residuali in materia di riforma e responsabilizzazione della polizia oggetto del precedente mandato.
      Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevede, altresì, l'impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).
      Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e di repressione delle violazioni doganali. Nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
      Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
      Il comma 27 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di border monitoring o di custom monitoring.
      Il comma 28 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di personale del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
      Il comma 29 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati e di personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
      Il comma 30 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
      Il comma 31 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
      Il comma 32 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. 

      L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:
          articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera;
          articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642);
          articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
          articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
          articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
          articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;
          articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
          articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
          articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
              articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
              articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
              articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
              articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
              articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
              articolo 13: particolare disciplina in favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).
      È, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
      Il comma 2 prevede particolari disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nelle missioni UNAMID, Atalanta, MINUSTAH, EUTM Somalia, EUPM e al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje nei Balcani e nell'unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo.
      Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, in materia di corresponsione dell'indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, prevedendo che tale indennità, corrisposta al personale in servizio permanente e ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio nella misura del 185 per cento dell'indennità operativa di base, sia corrisposta in eguale misura anche ai volontari in rafferma biennale, in armonia con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede, per tale categoria di personale, l'attribuzione del trattamento economico spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
      Il comma 4 risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni di rinvio previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle abrogative previste dall'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il riassetto delle disposizioni sull'ordinamento militare, che entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010.
      Il comma 5 prevede che le Forze armate, per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010 possano continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170. Tale disposizione prevede che, nel triennio 2010-2012, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, le amministrazioni pubbliche possano assumere a tempo indeterminato il personale che ha prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso la stessa amministrazione e nella medesima qualifica, limitatamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di apposite graduatorie predisposte previa prova di idoneità, ove non già svolta all'atto dell'assunzione. I lavoratori di cui al presente comma sono assunti dal Genio militare per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 184 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005 (regolamento dei lavori del Genio militare). Tali assunzioni sono effettuate a tempo determinato in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori. Si tratta di lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità dianzi citati, in quanto per essi si è resa e continua a rendersi necessaria la continuità dell'impiego nel tempo, sia per l'onerosità dell'attività addestrativa necessaria per l'efficace inserimento nel ciclo produttivo, sia, e soprattutto, per la provata affidabilità sociale e riservatezza indispensabili per operare in contesti sensibili sotto il profilo della sicurezza e difesa nazionale. Sarebbe, pertanto, necessario prorogare o rinnovare tali contratti, ma ciò risulta precluso dall'attuale quadro normativo. Riguardo ai limiti di durata di tali contratti, infatti, la disciplina di riferimento è quella generale prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (di attuazione della direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato), il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, tra gli stessi soggetti e per le stesse mansioni non può superare complessivamente la durata di tre anni, salvo la possibilità di una sola proroga. Tale disposizione è valida anche per le pubbliche amministrazioni, in quanto, a seguito della modifica dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operata dall'articolo 17, comma 26, lettera b), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non è più prevista la specifica disciplina che consentiva di stipulare contratti di lavoro a tempo di durata complessiva pari a tre anni calcolati nell'ultimo quinquennio. La disposizione in esame consente di poter continuare a impiegare i lavoratori in parola in attesa della definizione delle procedure di assunzione dianzi menzionate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto è possibile prorogare o rinnovare tali contratti solo entro i limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare.
      Il comma 6 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della stessa legge n. 226 del 2004, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. Tale disposizione è stata ridisciplinata dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010. Il dubbio interpretativo verte sulla possibilità che di tale riserva dei posti possano beneficiare anche i volontari in ferma prefissata quadriennale. L'interpretazione della disposizione in senso favorevole a tale categoria di volontari poggia sulla considerazione che i volontari in ferma quadriennale hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, essendo tratti da tale categoria di personale. In tal senso è orientata la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che il servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno è da considerare, ai fini della partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, quale titolo di ammissione e non come status in atto, atteso che la norma prevede la riserva dei posti a favore non solo dei volontari in ferma prefissata di un anno in servizio, ma anche di quelli in congedo (confronta sentenze nn. 7668, 7669 e 7670 del 2009). La disposizione si rende necessaria e urgente al fine di porre termine al contenzioso in corso con conseguenti risparmi di spesa.
      Il comma 7 è inteso a integrare l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. Tale disposizione prevede il diritto al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti, con assunzione per chiamata diretta, precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli. Per le sole assunzioni riferite ai livelli retributivi dal sesto all'ottavo (corrispondenti, nel nuovo sistema classificatorio, alle fasce retributive F3 della seconda area e F1 e F3 della terza area) è prevista l'aliquota massima del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Al riguardo, sono sorti dubbi in sede applicativa, in quanto si è ritenuto, da taluni, che le assunzioni previste dalla disposizione in parola rientrassero nell'ambito applicativo dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale disposizione, nel riconoscere il diritto al lavoro del coniuge e degli orfani superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi per tali cause, attribuisce in favore dei menzionati soggetti una quota di riserva nelle assunzioni pari a un punto percentuale dell'organico effettivo. L'applicazione di tale limite anche alle assunzioni previste in favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti fa sì che le amministrazioni si trovino nell'impossibilità di dare applicazione alla legge n. 407 del 1998, in quanto la citata quota viene presto saturata. Ciò si pone in aperto contrasto con la ratio sottesa alle disposizioni della legge n. 407 del 1998, intese a garantire la massima tutela e salvaguardia in favore delle vittime del terrorismo e del dovere. Al fine di assicurare l'applicazione della disposizione in esame in senso conforme allo scopo e nel rispetto del significato da attribuire al testo dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, il quale palesemente si riferisce a categorie di beneficiari del tutto diverse, la disposizione di cui al presente comma chiarisce che alle assunzioni da essa previste non si applica la quota di riserva di cui al richiamato articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. La disposizione si rende necessaria e urgente nella considerazione che i soggetti beneficiari sono in larga parte militari impiegati nelle missioni internazionali e loro congiunti.
      Il comma 8 è inteso a integrare l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, il quale dispone che, per le sole forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'autorità competente ai fini dei controlli in materia di sicurezza alimentare sia il Ministero della difesa. In relazione a dubbi interpretativi sorti in sede applicativa, si è manifestata l'esigenza di precisare che, nello svolgimento di tali attività, al personale medico e veterinario militare sono conferite le attribuzioni e le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria previste per il personale medico e veterinario civile dipendente dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
      Il comma 9 prevede che, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del corpo militare e delle infermiere volontarie ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
      Il comma 10 prevede che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana possa essere prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2012. Tali disposizioni prevedono che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori dei conti di tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che, conseguentemente, debbano essere adeguati i relativi statuti e regolamenti di organizzazione. Per la Croce Rossa Italiana, attualmente commissariata, ciò comporterà l'ulteriore protrarsi della fase di riorganizzazione, tuttora in svolgimento, con conseguente allungamento dei tempi di ricostituzione degli organi statutari. Scopo del commissariamento è, infatti, la razionalizzazione dell'organizzazione delle componenti volontaristiche e della struttura amministrativa centrale e territoriale dell'ente, in linea le indicazioni fornite in materia dalla Croce Rossa Internazionale e con i provvedimenti di riduzione della spesa pubblica. Al fine di agevolare le attività indispensabili per portare a conclusione tale riassetto organizzativo, a seguito del quale, dopo l'adozione del nuovo statuto, potranno essere ricostituite le cariche elettive, si rende necessario prorogare l'incarico dell'attuale commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. 

      L'articolo 6, comma 1, prevede che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
      In particolare, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3, attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e di conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte. In applicazione di tale principio, sulla base dell'azione comune n. 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, che ha istituito la missione Atalanta, e della decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia, il personale delle unità navali italiane può, secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), dell'azione comune menzionata, trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nello Stato che esercita la giurisdizione. È possibile procedere in senso analogo in presenza di accordi in materia di pirateria conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano le missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:
          la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
          la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
      Il comma 2 risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal comma 1 del presente articolo con quelle abrogative previste dall'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il riassetto delle disposizioni sull'ordinamento militare, che entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. 

      L'articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in adesione alle specifiche richieste della Police Division delle Nazioni Unite nell'ambito delle iniziative internazionali di soccorso in favore di Haiti a seguito del terremoto del 15 gennaio 2010. Gli equipaggiamenti oggetto di cessione sono costituiti da caschi protettivi, scudi protettivi e bastoni da difesa.
      Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto.
      Il comma 4 è inteso ad assicurare che le risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli indennizzi ai militari impiegati nelle missioni internazionali, nonché ai cittadini italiani nei teatri di conflitto o residenti in zone adiacenti a poligoni militari nel territorio nazionale, i quali abbiano contratto infermità permanenti o patologie tumorali a causa di esposizione all'uranio impoverito, di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, non impegnate entro il 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui per poter essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011. La disposizione si rende necessaria in quanto, in relazione alla tempistica procedimentale stabilita dal regolamento che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione degli indennizzi in parola (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37) – il quale prevede che, in sede di prima applicazione, le domande degli eventuali beneficiari possano essere inoltrate fino al mese di novembre 2009 – le istruttorie per la definizione delle singole posizioni dei soggetti beneficiari non potranno essere definite entro l'anno 2010, ossia entro il termine utile per impegnare le pertinenti somme nel corrente esercizio finanziario, con conseguente perdita dei fondi stanziati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

      Il capo III prevede le disposizioni finali. 

      In particolare, l'articolo 8 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. In particolare, viene previsto che una parte della copertura finanziaria sia ottenuta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa, destinata a finanziare la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), per la parte riguardante il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri, che non potrà essere effettuato entro l'anno 2010. In particolare, le risorse riferite alla citata autorizzazione di spesa, per un importo pari a euro 5.443.005, risultano disponibili, sul capitolo 1188 «Fondo per le missioni di pace» del Programma n. 8 «Missioni militari di pace», nell'ambito della Missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2010. 

      L'articolo 9 prevede che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. La disposizione si rende necessaria in quanto alcune disposizioni di rinvio previste dal presente decreto sono riferite a fonti normative che saranno abrogate a decorrere dal 9 ottobre 2010, in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 

      L'articolo 10 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto.