Schema di D.Lgs - Attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea ed all’esportazione presso paesi terzi - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all’esportazione presso paesi terzi” - Relazione
Lo schema di decreto legislativo in questione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria 2008).
L’articolo 3, comma 1 della legge comunitaria, in particolare, conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data dell’entrata in vigore della legge medesima.
La disciplina predisposta si configura, infatti, come impianto sanzionatorio di supporto al DM 9 aprile 2009, n. 82, emanato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 luglio 2009. Detto DM stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea e all’esportazione presso Paesi terzi.
L’esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell’ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute e dell’alimentazione dei lattanti; come la stessa direttiva 2006/141/CE riconosce, la particolare natura degli alimenti per lattanti richiede la predisposizione di particolari mezzi per garantirne il controllo. Un impianto sanzionatorio ad hoc si colloca in questa prospettiva.
Con il decreto legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli del DM 82/2009 la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.
Lo schema di provvedimento consta di 11 articoli. In particolare con:
l’articolo 1 viene definito il campo di applicazione del decreto legislativo; nel dettaglio la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;
l’articolo 2 vengono stabilite le sanzioni amministrative, di carattere pecuniario, per i soggetti che non si attengono agli obblighi prescritti in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
l’articolo 3 si sanzionano le infrazioni in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, nonché inmateria di imballaggio ed esportazione;
l’articolo 4 si sanzionano le infrazioni in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
l’articolo 5 si sanzionano le infrazioni in relazione a modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti;
l’articolo 6 si sanzionano le infrazioni per violazione degli obblighi circa la predisposizione di materiale informativo e didattico destinato alle famiglie o agli operatori sanitari;
l’articolo 7 si prevede l’affissione e la pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni;
l’articolo 8 si prevede l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni;
l’articolo 9 si prevede l’istituzione di un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno, ai sensi dell’articolo 14 del DM 82/2009, da finanziarsi con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste. Ai sensi di tale articolo, infatti, “Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell’allattamento al seno” con una serie di azioni meglio indicate nell’articolato. Sinteticamente, si ricorda che tali azioni si indirizzano verso campagne sulla corretta alimentazione della prima infanzia, tese anche a tutelare e valorizzare l’allattamento al seno;
l’articolo 10 si abroga il decreto legislativo che sanzionava le infrazioni al DM 6 aprile 1994, n. 500, cui è subentrato, abrogandolo, il DM 82/2009;
l’articolo 11 viene richiamata, infine, l’applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si segnala che nel testo sono state recepite le osservazioni della Conferenza Stato regioni formulate nella seduta dell’8 luglio 2010, in particolare di maggior rilievo la riformulazione relativa all’articolo 9. Per quanto riguarda, invece, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, si rappresenta che è stato accolto il rilievo della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e conseguentemente riformulato l’inciso relativo all’articolo 9, comma 1, mentre, si ritiene di non accogliere, in accordo con quanto espresso dal Ministero della giustizia, ufficio legislativo con nota del 21 dicembre u.s., l’unica osservazione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, in ordine alla opportunità di trasformare, all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, l’illecito amministrativo ivi previsto in un illecito penale. Ciò soprattutto in quanto nel corso dei lavori preparatori dello schema in oggetto si è più volte segnalato la necessità che la sanzione fosse applicata in caso di mancato rispetto di parametri con non sono fissati in maniera puntuale in documenti o atti scientifici. Questi parametri di riferimento sono, infatti, individuati da organismi scientifici riconosciuti a livello nazionale e internazionale che compiono accertamenti periodici e aggiornati quanto alla possibilità che determinate sostanze possano mettere a rischio la salute dei lattanti o dei bambini. Il principio di tassatività impone che le norme penali siano formulate in maniera precisa e puntuale, formulazione non possibile nel caso di specie per la diversa natura delle sanzioni e i diversi interessi coinvolti che in questa ultima ipotesi possono essere compatibili con il rinvio a parametri meno dettagliati, quali quelli contenuti nella norma in esame.
Si segnala infine che, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 9, del Decreto ministeriale n. 82 del 2009, che così recita: “1. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie:
- una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;
- la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia.”, con riferimento specifico alla lettera b), il Ministero della salute emanerà una circolare esplicativa finalizzata a chiarire che l’effettiva indipendenza dei professionisti debba intendersi in relazione all’assenza di vincoli contrattuali o di interessi economici con le aziende produttrici di alimenti per lattanti e di proseguimento.