DDL – Misure anti corruzione nella pubblica amministrazione – Testo

Disegno di legge recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

Relazione illustrativa

Indice

Capo I - MISURE PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Piano nazionale anticorruzione
Art. 2 - Trasparenza dell’attività amministrativa
Art. 3- Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici
Art. 4 - Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici
Art. 5- Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici
Art. 6 - Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI

Art. 7- Modifiche del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 8 - Revisione economico-finanziaria

Capo III - DISPOSIZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Fallimento politico
Art. 10 - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)
Art. 11 - Modifiche all’articolo 58 del testo unico
Art. 12 - Modifiche al codice penale
Art. 13 - Clausola di invarianza

Capo I
MISURE PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1
(Piano nazionale anticorruzione)

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone e coordina il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.
  2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di azione che:
    1. forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
    2. definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
    3. specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
    4. indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.
  3. La Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:
    1. valutare periodicamente l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
    2. definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;
    3. monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.
  4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l’Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, di seguito denominato «Osservatorio», che cura l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi in relazione all’incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 2
(Trasparenza dell’attività amministrativa)

  1. La trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
  2. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:
    1. autorizzazione o concessione;
    2. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «codice»;
    3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
  3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.
  4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
  5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
  6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo medesimo. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice.
  7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

  1. All’articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l’Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l’Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
10-bis. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina, sentita l’Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

Art. 4
(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

  1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
      2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;
    2. all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità.».

Art. 5
(Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici)

  1. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché per l’attività di verifica.
  3. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

  1. Il comma 2 dell’articolo 17 del codice, è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI

Art. 7
(Modifiche del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. L’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:
    «Art. 49 - (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
    2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
    3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».
  2. L’articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:
    «Art. 147 - (Tipologia dei controlli interni) – 1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
    1. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
    2. verificare attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
    3. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
    4. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un’assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L’organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente;
    5. verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente;
    6. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
      2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
      3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.
      4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter - (Controllo strategico) – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. L’unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

Art. 147-quater - (Controlli sulle società partecipate) – 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-quinquies - (Controllo sulla qualità dei servizi) – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall’ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all’autonomia organizzativa dell’ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell’ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-sexies. - (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.».

3. L’articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 151 - (Princìpi in materia di contabilità) – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell’atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l’attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
9. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.».

4. L’articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 169. - (Piano esecutivo di gestione)– 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall’organo esecutivo entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L’articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (Controllo di gestione). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b. rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
6. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, al fini della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell’ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 8
(Revisione economico-finanziaria)

1. All’articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a.il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell’ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a. tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b. tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l’Istituto dei revisori dei conti.»;

b. al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;
c. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.».

2. Al comma 2 dell’articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell’organo regionale di controllo» sono soppresse.

3. All’articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 «b. pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4. proposte di ricorso all’indebitamento;
5. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;»;

b. al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell’ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;

c. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.»;

d. al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente;».

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 9
(Fallimento politico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell’applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
    1. previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;
    2. previsione di un termine di durata dell’incandidabilità;
    3. previsione delle modalità di applicazione dell’incandidabilità.
  2. L’articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:
    «Art. 247 - (Omissione della deliberazione di dissesto). – 1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell’ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all’ente e una motivata relazione all’organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
    2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
    3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141.».

Art. 10
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)

  1. Dopo l’articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
    «Art. 6-bis. – 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:
    1. coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
    2. coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.

2.Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.».

2. All’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Art. 11
(Modifiche all’articolo 58 del testo unico)

  1. All’articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),» e le parole: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale»;
    2. al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
      «b-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 335-ter del codice penale;»;
    3. al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma l, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».

Art. 12
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
    2. all’articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    3. all’articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
    4. all’articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    5. all’articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    6. all’articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;
    7. all’articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
    8. all’articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
    9. dopo l’articolo 335-bis, è inserito il seguente:Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;
    10. all’articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
    11. all’articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 13
(Clausola di invarianza)

  1. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.