DDL di conversione in legge del DL 62/2010 sulla temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante: “Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania”
L’articolo unico del decreto-legge affronta il tema delle demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in altrettanti procedimenti penali nel territorio della regione Campania ed attualmente in fase di attuazione, disponendo una temporanea sospensione dell’esecuzione delle sentenze di demolizione, se concernono immobili adibiti a prime case e purché non siano stati violati vincoli paesaggistici disposti dalla normativa statale.
Si tratta di circa seicento casi che coinvolgono altrettante famiglie ed aggravano sensibilmente il già pesante deficit abitativo regionale. La situazione campana è peculiare per essere stata compromessa dalla deliberazione della Giunta regionale campana 30 settembre 2003, n. 2827, che ebbe a negare, per la Campania, l’operatività del condono edilizio, in conformità alla deliberazione della stessa Giunta del 30 settembre 2002, n. 4459.
Tale deliberazione è stata ritenuta illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha stabilito che non spetta alla regione Campania e, per essa, alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia nel territorio di competenza a un atto legislativo dello Stato. Le deliberazioni regionali in questione hanno, tuttavia, prodotto l’effetto di determinare una situazione di incertezza, protrattasi fino ai giorni nostri, in relazione ad abusi sanabili in quanto riguardanti i manufatti realizzati fino al 31 marzo 2003. Di tale situazione è prova la consistente quantità di decisioni che la stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad pronunciare sulla questione della sanatoria edilizia in Campania.
L’intervento proposto intende sospendere temporaneamente le demolizioni di case destinate a prime abitazioni in attesa di una completa ricognizione della situazione di fatto e di diritto sottostante. Restano fuori dell’operatività della norma tutte le demolizioni concernenti manufatti da ritenere pericolosi o per i quali sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.
Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria le redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.