XVIII LEG - ddl - Ratifica ed esecuzione degli Accordi di estradizione e assistenza giudiziaria tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina (Roma 19 giugno 2015)

aggiornamento: 13 febbraio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 luglio 2018

Disegno di legge recante: ''Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.''.

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 – Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 – Ordine di esecuzione
Art. 3 – Copertura finanziaria
Art. 4 – Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che mira ad agevolare l'applicazione della stessa nei rapporti tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina nella delicata materia dell'estradizione nonché a intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Con l'Accordo aggiuntivo in esame i rapporti tra Italia e Bosnia ed Erzegovina nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, in particolar modo per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina.

Sul punto, infatti, l'Accordo aggiuntivo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Il testo normativo si compone di 7 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 specifica che l'estradizione verrà concessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, purché la pena prevista non sia inferiore a 4 anni o la pena inflitta non sia inferiore a 2 anni.

L'articolo 3 prevede invece l'estradizione per gli altri reati per i quali la pena prevista non sia inferiore a 5 anni o la pena inflitta non sia inferiore a 4 anni.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino.

L'articolo 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 7 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Sono altresì previsti la possibilità di modifica dell'Accordo, nonché le modalità e i tempi attraverso cui lo stesso potrà cessare di avere efficacia (al centottantesimo giorno dalla comunicazione scritta, trasmessa per via diplomatica, con cui una delle Parti comunica all'altra la sua intenzione di recedere), senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione.