DDL di conversione in legge del DL 10/2010 sulla competenza penale per reati di grave allarme sociale - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10 recante: "Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale"
L’articolo 1 del decreto legge contiene nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise.
Il comma 1 apporta due modifiche all’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale.
La prima modifica, da una parte, estende la competenza della corte d’assise anche al delitto di cui all’art.630 del codice penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione); dall’altra, la esclude espressamente per il delitto di cui all’art.416-bis dello stesso codice (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), comunque aggravato.
La seconda modifica prevede l’inserimento nell’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, di una nuova lettera d-bis), che attribuisce alla corte di assise la competenza per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ad eccezione del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravato, e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Questo intervento consente una più adeguata ripartizione della competenza tra corti d’assise e tribunali, assicurando, altresì, una partecipazione più ampia dei cittadini all’amministrazione della giustizia.
Inoltre, esso attribuisce al tribunale la competenza in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso, con riferimento anche alle ipotesi aggravate che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, rientrerebbero, quoad poenam, nella competenza della corte di assise. In questo modo, si è reso omogeneo il regime della competenza rispetto a tutte le fattispecie contemplate nell’articolo 416-bis del codice penale.
Quanto ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che le modifiche alla competenza per materia della corte di assise trovano applicazione solo nei casi in cui l’azione penale non venga esercitata prima del 30 giugno 2010; negli altri casi continueranno, pertanto, ad applicarsi le disposizioni previgenti.
L’articolo 2 contiene una disposizione relativa ai procedimenti per i delitti di cui all’art.416-bis del codice penale, comunque aggravati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La norma stabilisce che, in questi casi, è competente il tribunale, salvo che il dibattimento davanti alla corte di assise sia già stato dichiarato aperto (ex articolo 492 del codice di procedura penale).
Tale disciplina si è resa necessaria e urgente in seguito alla sentenza del 21 gennaio 2010, con la quale la corte di cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza tra un tribunale e una corte d’assise, ha affermato che, per effetto degli aumenti di pena introdotti dall’art.1, comma 2, lettera c), della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nei confronti di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione di tipo mafioso, allorquando sia contestata l’aggravante dell’associazione armata (art.416-bis, comma 4, del codice penale), la competenza appartiene alla corte d’assise.
Posto che, invece, molti di questi procedimenti sono stati incardinati dinanzi al tribunale, sulla base di una interpretazione delle norme in materia di competenza e di attribuzione che la corte di cassazione ha giudicato erronea, sussiste il rischio concreto che dibattimenti importanti e complessi possano essere annullati.
L’incompetenza per materia cosiddetta "per difetto" (derivante, cioè, dall'appartenenza del reato alla cognizione di un giudice superiore) può, infatti, essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (articolo 21, comma 1, del codice di procedura penale), imponendo di iniziare ex novo anche processi che hanno già percorso più gradi di giudizio. In questi casi, il sensibile allungamento dei tempi del procedimento e delle sue singole fasi, conseguente alle declaratorie di incompetenza, comporta anche il rischio della scadenza dei termini di custodia cautelare nei confronti di un rilevante numero di soggetti imputati di appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Tanto premesso, l’articolo 2 attribuisce al tribunale la competenza per i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, anche con riferimento ai procedimenti in corso, salvo che in essi sia già stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla corte d’assise. In passato, una simile modifica era stata apportata, per ragioni analoghe, con il decreto legge 22 febbraio 1999, n. 29, convertito con modificazioni nella legge 21 aprile 1999, n. 109, relativamente ai delitti di rapina ed estorsione aggravati.
L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto l’articolo 4 stabilisce che il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.