Schema di D.Lgs - Riforma organica della magistratura onoraria, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 luglio 2017

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 5 maggio 2017

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
 

Articolato


1.    Premessa

L’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, (come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127) stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
I criteri direttivi per il complessivo riordino della materia sono dettati dalla legge di delega al Governo “per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sul giudice di pace” n. 57 del 2016.

La legge delega n. 57 del 2016 muove lungo le seguenti direttrici fondamentali:
1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento. Si delinea una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e dei criteri di liquidazione dei compensi.
2) previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico, che costituisce un elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell’ufficio; prescrivendo espressamente che  la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell’impegno richiesto e  i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la necessaria  compatibilità dell’incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative;
3) riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale; individuazione di momenti di stretto collegamento dell’ufficio onorario in parola con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle ad opera del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni obbligatorie ex articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienza innovative dei magistrati onorari e professionali;
4) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, svolte all’interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale;
5) riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le strutture organizzative di cui al precedente punto 3), che costituiscono i compiti esclusivi che i giudici onorari possono assolvere nel corso dei primi due anni dell’incarico;
6) attribuzione espressa al legislatore delegato del compito di individuare i compiti e le attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni da risolvere; con la previsione che il magistrato onorario si attiene alle direttive concordate con il magistrato professionale nell’ambito delle riunioni periodiche ex articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario;
7) regolamentazione dei compensi in modo da delineare un quadro omogeneo e diversamente articolato a seconda che si tratti dell’esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all’attività del magistrato professionale; con la previsione di sistemi di incentivazione economica modulati  sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati;
8) articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico;
9) individuazione di uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati.

In attuazione dei delineati criteri direttivi è stato emanato un primo decreto legislativo (D.lgs. n. 92 del 2016)  recante la parziale attuazione della delega conferita al Governo.
Questi, in estrema sintesi, i punti qualificanti del citato decreto attuativo:

a)    si è data attuazione ai criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del medesimo decreto delegato, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all’esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo in commento;
b)    in particolare, si è previsto che l’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla predetta data ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell’incarico;
c)    è prevista  la nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, prevedendo, in attuazione delle direttive di delega,  la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari;

Con il presente decreto si esercitano le residue facoltà delegate con la legge n. 57 del 2016, relativamente alla disciplina a regime.

Si è scelto di non dare attuazione alla delega conferita con la legge n. 57 del 2016 relativamente ai seguenti autonomi settori di materie:
1)    trasferimento d’ufficio e a domanda dei magistrati onorari;
2)    regime disciplinare.

L’opzione di mancato esercizio della delega relativamente ai predetti settori trova fondamento nella necessità di garantire il pieno rispetto dell’onorarietà dell’incarico prescritta  dall’articolo 106 della Costituzione della quale costituisce corollario l’assenza di qualsivoglia contratto o rapporto di lavoro.
La Corte costituzionale,  con sentenza n. 103 del 1998, ha ritenuto che l’onorarietà dell’incarico del magistrato non professionale (in assenza, quindi, di un contratto o rapporto di lavoro), prescritta dall’articolo 106 Cost., conforma l’ordinamento interno vietando disposizioni di rango subordinato dirette ad “incidere sullo <stato> del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati” (par. 3).
In linea con l’insegnamento del giudice delle leggi,  costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello per cui le caratteristiche proprie della figura del funzionario onorario debbono essere individuate non in positivo, ma in negativo, dal momento che la figura in questione necessariamente assume una connotazione, per cosi dire, residuale rispetto a quella del pubblico impiegato. Dunque la figura di cui si discute ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (v., per l'enunciazione di tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass. Sez. Un. 7 ottobre 1982 n. 5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, tutte in motivazione). In particolare, i due rapporti si distinguono  oggettivamente in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario.
Il rapporto del funzionario onorario non rientra neppure nello schema del lavoro autonomo,[…] costituendo esercizio di funzioni spontaneamente assunte <per sentimento di dovere civico e di dignità sociale > ( Cass., sez. I, 13.3.1998 n. 1046; v. conf. Cass.,sez. Un. 12.3.1999 n. 129; Cass. SS.UU. n. 11272 del 1998).

Ne consegue che la parziale attuazione della delega (mediante l’esclusione dei citati settori di materie) trova fondamento nella necessità di assicurare il rispetto dell’orientamento della Corte costituzionale, non potendosi delineare lo statuto del magistrato onorario in modo da includere ambiti disciplina che possano in qualche modo intaccare il carattere onorario dell’incarico, delineando indici rivelatori di un sostanziale incardinamento in un ufficio.  L’interesse pubblico al corretto e diligente svolgimento del mandato onorario rinviene comunque piena tutela nell’istituto della revoca dell’incarico, anziché nel regime disciplinare (che, per sua natura, presuppone la stabilità del rapporto).

Questa scelta non è, evidentemente, suscettibile di censure sul piano costituzionale, avendo la Corte sempre ritenuto che il Governo ben può dare attuazione soltanto parziale alla delega, nel rispetto della sola condizione per cui le norme emanate, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi e i fini della legge delega (Corte cost. n. 41 del 1975). Non è questo il caso di specie, atteso che, come si è più volte rimarcato, una delle fondamentali direttive della legge n. 57 del 2016 è proprio quella della piena onorarietà dell’incarico, da cui consegue l’esclusione di ogni forma di incardinamento del magistrato onorario in un ufficio e il potere-dovere del magistrato in servizio di svolgere altre attività remunerative.
 
Non vengono dettate specifiche disposizioni relative alle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, posto che l’articolo 8 della legge delega prevede che “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.” e che a norma del comma 2 del predetto articolo 8, l’armonizzazione della riforma della magistratura onoraria con le peculiarità degli ordinamenti regionali è rimessa alle disposizioni di attuazione degli statuti speciali. In ogni caso, l’intervento di armonizzazione dovrà prendere atto della scelta del legislatore ordinario di disegnare una nuova figura di giudice onorario contrassegnata da una più spiccata professionalità tecnica, raggiunta mediante una più complessa e articolata attività formativa svolta anche all’interno di specifiche strutture organizzative di supporto alla magistratura professionale; sì che andrà, in concreto, verificata l’attuale operatività delle attribuzioni statutarie riconosciute alle Regioni autonome relativamente al giudice conciliatore, soprattutto alla luce degli insegnamenti del Giudice costituzionale (cfr. sul punto Corte cost. n. 150 del 1993).

Di seguito si riporta il contenuto dei pareri resi sullo schema di decreto-delegato approvato in via preliminare, a norma dell’articolo 3 della legge di delegazione,  dalle competenti Commissioni parlamentari e dal Consiglio superiore della magistratura. In relazione a ciascuna delle condizioni e osservazioni riportate si dà atto dell’eventuale accoglimento nel testo del decreto-delegato, articolando, in caso negativo, le ragioni del mancato adeguamento.

La Commissione giustizia della Camera dei Deputati ha reso parere favorevole allo schema di decreto con le seguenti condizioni e osservazioni.

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

a)    all’articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: “Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”; la condizione è accolta
b)    all’articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all’ “ufficio per il processo”;  la condizione è accolta, precisando, all’articolo 2, comma 1, che tale struttura organizzativa è costituita presso le procure della Repubblica nonché ridenominandola, più adeguatamente, “ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica”, in luogo di “ufficio dei vice procuratori onorari” (sul punto deve escludersi che la denominazione della struttura organizzativa predetta contenuta nella l. n. 57 del 2016 possa, di per sé solo, costituire un criterio di delega, dovendosi piuttosto considerare, ai fini della verifica del rispetto dei principi di delegazione, se, in concreto, la disciplina delegata regoli l’organizzazione e l’attività di tale ufficio in modo coerente con quanto prescritto dal legislatore delegante), tenuto conto che tale ufficio si avvale, oltre che dell’attività dei vice procuratori onorari anche dell’apporto del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
c)    all’articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all’obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario; la condizione è accolta
d)    all’articolo 6, relativo all’ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: “8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti”; la condizione è accolta
e)    all’articolo 8, comma 1, la parola "dirigente" sia sostituita dalla seguente "capo dell’Ufficio"  e le parole  "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari" siano soppresse; la condizione non può essere accolta, posto che l’art. 2, comma 12, lettera a) della legge di delegazione impone che al presidente del tribunale, in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, siano assegnati tutti i compiti di gestione del personale amministrativo oltre che di magistratura; peraltro tale criterio di delega mutua il disposto, immediatamente precettivo, dell’art. 5, comma 1 della medesima l. n. 57 del 2016.
f)    all’articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola “stabilire” con la parola “indicare”; la condizione è accolta
g)    all’articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12,  le seguenti parole: “ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento” e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole “volontaria giurisdizione” si aggiungano le seguenti “fatta eccezione per quelli in materia di famiglia”, sia soppressa la lettera b); la condizione è accolta, fatta eccezione per la parte in cui si chiede di premettere, al comma 12, le seguenti parole: “ferma restando la serialità e la non particolare complessità del procedimento”, in quanto si intende evitare che la normazione per clausola generali introduca profili di sindacabilità dell’esercizio del potere discrezionale di delega in relazione a parametri non oggettivi e predeterminati, con conseguente pregiudizio per l’efficiente erogazione del servizio giustizia;
h)    all’articolo 11, comma 7, prevedere l’obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti  in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a); la condizione è accolta mediante l’inserimento dell’art. 11, comma 10
i)    all’articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e di giudice per l’udienza preliminare”; la condizione è accolta
j)    All’articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l’entrata in vigore non prima del  30 ottobre 2025;la prima parte della condizione è accolta limitando considerevolmente il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione rispetto a quanto previsto nello schema approvato in via preliminare. In particolare, si è provveduto a sopprimere le disposizioni comportanti il trasferimento alla competenza del giudice di pace delle seguenti materie:  -  le cause in materia di usufrutto, uso e abitazione di cui al libro terzo, titolo V del codice civile; - relativamente agli immobili di valore compreso entro i 30 mila euro: a) per le cause di cui agli articoli 948 e 949 del codice civile; b) per le cause di regolamento di confini; c) per le cause in materia di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù di cui all’articolo 1079 del codice civile; d) per le cause di impugnazione della divisione che ha per oggetto beni immobili di cui all’articolo 1113 del codice civile; e) per le cause di scioglimento di comunione su beni immobili; - i procedimenti di volontaria giurisdizione per l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari e per la fissazione dei termini per il compimento di atti relativi all’apertura della successione; - i procedimenti in materia di eredità giacente;  - i procedimenti in materia di garanzia in caso di disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva, di legato sottoposto a condizione sospensiva ovvero di istituzione di erede sottoposto a condizione sospensiva;   la seconda parte della condizione, relativa alla tempistica del trasferimento delle competenze in materia condominiale, è accolta
k)    sia soppresso l’articolo 28 e, conseguentemente, la relativa disposizione transitoria all’articolo 33, comma 4; la condizione è accolta nei limiti di quanto si propone nel parere della Commissione giustizia del Senato della Repubblica, mantenendo esclusivamente la novella diretta ad aggiungere il nuovo art. 95-ter al “Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari”
l)    sia soppresso l’articolo 29;la condizione è accolta
m)    all’articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da “comprensiva “ ad “assistenziali” e, all’articolo 25, comma 3, prevedere che  il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari  sia a carico dello Stato, anche mediante l’adozione di provvedimenti normativi successivi; la condizione non può essere accolta perché risulta in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera l) della l. n. 57 del 2016, che assegna al legislatore delegato il compito di “individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.”
n)    all’articolo 17, comma 3, relativo all’attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole “sul lavoro” aggiungere le parole “nonché di cui all’articolo 590-sexies del codice penale”; la condizione è accolta

e con le seguenti osservazioni:

1)    valuti il Governo l’opportunità di prevedere per il  secondo quadriennio dall’entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l’utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell’indennità; l’osservazione è accolta
2)    valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all’amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento  della quota fissa dell’indennità; l’osservazione non può essere accolta in ragione della clausola di invarianza finanziaria che integra uno specifico criterio di delega. La misura potrà essere valutata nell’ambito di successivi provvedimenti che apprestino la necessaria copertura finanziaria
3)    valuti il Governo  di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo; l’osservazione è accolta
4)    valuti il governo l’opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari. l’osservazione è accolta

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha reso parere favorevole allo schema di decreto con le seguenti condizioni e osservazioni.

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

a)    all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: "Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta.
b)    all'articolo 2, comma  1, sia precisato  chela struttura organizzativa ivi prevista e interna alla Procura della Repubblica e analoga all' "ufficio per il processo"; la condizione è accolta nei termini riportati in relazione all’analoga condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia della Camera, in precedenza riassunto
c)    all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta
d)    all'articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, siano soppresse le norme di cui alle lettere e), f), g), h), i), in quanto prevedono ulteriori titoli che non trovano riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del2016); al comma 4 del medesimo articolo sia soppressa la lettera c) che prevede, in caso di parità di titoli di preferenza di cui al comma 3,  il criterio della prevalenza  del  voto di laurea più elevato, in  quanto il predetto criterio anch'esso non e previsto nella  Legge di delega n. 57 del2016; la condizione non è accolta. Sono previsti i titoli di preferenza proponendo, oltre ai titoli specificamente indicati dalla legge delega, anche ulteriori titoli rimessi alla discrezionalità del legislatore delegato (sul punto si rileva che l’art. 2, comma 3, lettera b) della legge di delegazione individua alcuni titoli preferenziali cui assegna particolare rilevanza ma non delinea il suddetto elenco in termini tassativi). Si ritiene che l’ambito precettivo del disposto dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale da consentire al legislatore delegato di individuare, al fine di predeterminare i criteri di risoluzione dei casi di equivalenza dei titoli preferenziali, titoli di prevalenza ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel criterio di delega, purché siano rispetto ad essi sottordinati (tale è la portata del requisito residuale del “più elevato voto di laurea”).
e)    all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: "8.Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta  per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli  uffici  del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente  coperti"; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta.
 f)    all'articolo 8, comma 1, la parola "dirigente" sia sostituita dalla seguente "capo dell'Ufficio" e le parole  "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari" siano soppresse; Come già osservato in relazione ad analoga condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia della Camera;  la condizione non può essere accolta, posto che l’art. 2, comma 12, lettera a) della legge di delegazione impone che al presidente del tribunale, in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, siano assegnati tutti i compiti di gestione del personale amministrativo oltre che di magistratura; peraltro tale criterio di delega mutua il disposto, immediatamente precettivo, dell’art. 5, comma 1 della medesima l. n. 57 del 2016.
g)    all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la  parola  "stabilire"  con  la  parola "indicare"; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta.
h)    all'articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: "ivi compresa l'assunzione di testimoni"; la condizione non può essere accolta, considerato che l’assunzione di testimoni costituisce da tempo, in forza della normazione consiliare in materia, una tipica attività di assistenza e supporto del giudice professionale da parte del magistrato onorario. Eliminare l’inciso normativo, come proposto, significherebbe contrarre l’attuale perimetro di utilizzo del magistrato onorario inserito nell’ufficio per il processo, con conseguente pregiudizio per la funzionalità degli uffici in un contesto riformatore contrassegnato dalla sensibile restrizione dei casi in cui il giudice onorario può essere reso assegnatario di affari di competenza del tribunale.  
i)    all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: "ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento" e, al medesimo comma, alia lettera a), dopo le parole "volontaria giurisdizione" si aggiungano le seguenti "fatta eccezione per quelli in materia di famiglia", sia soppressa la lettera b); la condizione è accolta nei limiti di quanto già esposto in relazione all’identica condizione apposta nel parere della Commissione giustizia della Camera;
1)    all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di giudice per l'udienza preliminare"; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta.
m)    all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a); la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta.
n)    all'articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, sia espressamente previsto che la supplenza possa essere consentita solo in presenza  di situazioni straordinarie  e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera b), della legge n. 57 del 2016);  la condizione è accolta prevedendo che la destinazione in supplenza del giudice professionale da parte del giudice onorario può essere disposta in presenza di specifiche esigenze di servizio; in ogni caso, i presupposti dell’assenza e dell’impedimento temporanei che possono fondare la destinazione in supplenza sono essenzialmente non prevedibili e contingenti;
o)    all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole "sui lavoro" aggiungere le parole "nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale"; la condizione, presente anche nel parere della Commissione giustizia della Camera, è accolta
p)    all'articolo 18, riguardante durata dell'ufficio e conferma, sia espressamente introdotto  il requisito  negativo,  previsto  dalla disposizione  di delega (articolo  2, comma  7, lettera  b), della legge n. 57 del 2016),  che  consente  la  conferma  nell'incarico  solo  in  assenza  di sanzioni disciplinari; la condizione non può essere accolta attesa la scelta, che le Commissioni parlamentari danno atto nei propri pareri di condividere, del legislatore delegato di non “esercitare la delega sul trasferimento d’ufficio e a domanda dei magistrati onorari”. A ciò si aggiunga che la parziale attuazione della delega (mediante l’esclusione del regime disciplinare) trova fondamento nella necessità di assicurare il rispetto dell’orientamento della Corte costituzionale, non potendosi delineare lo statuto del magistrato onorario in modo da includere ambiti disciplina che possano in qualche modo intaccare il carattere onorario dell’incarico, delineando indici rivelatori di un sostanziale incardinamento in un ufficio.  L’interesse pubblico al corretto e diligente svolgimento del mandato onorario rinviene comunque piena tutela nell’istituto della revoca dell’incarico, anziché nel regime disciplinare (che, per sua natura, presuppone la stabilità del rapporto). Questa scelta non è, evidentemente, suscettibile di censure sul piano costituzionale, avendo la Corte sempre ritenuto che il Governo ben può dare attuazione soltanto parziale alla delega, nel rispetto della sola condizione per cui le norme emanate, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi e i fini della legge delega (Corte cost. n. 41 del 1975). Non è questo il caso di specie, atteso che, come si è più volte rimarcato, una delle fondamentali direttive della legge n. 57 del 2016 è proprio quella della piena onorarietà dell’incarico, da cui consegue l’esclusione di ogni forma di incardinamento del magistrato onorario in un ufficio e il potere-dovere del magistrato in servizio di svolgere altre attività remunerative.
q)    all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da "comprensiva " ad "assistenziali" e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi; la condizione non può essere accolta perché risulta in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera l) della l. n. 57 del 2016, che assegna al legislatore delegato il compito di “individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.”.
r)    sia soppresso l'articolo 24, in quanta la disposizione ivi prevista, riguardante l'attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega; la condizione non può essere accolta, nella parte in cui prevede che i magistrati onorari non prestano, di regola, servizio nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali,  posto che la disposizione è funzionale a garantire il rispetto del principio di non discriminazione nonché ad assicurare l’effetto utile della disciplina europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro che riconosce il diritto ad usufruire di un periodo minimo di riposo, come espressamente richiesto dalla Commissione UE in sede di chiusura del caso EU Pilot,; relativamente al precetto, ricavabile a contrario, per cui i magistrati onorari, in presenza di specifiche esigenze d’ufficio, sono tenuti a svolgere il servizio onorario nel predetto periodo, con diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni, si rileva, del pari, la necessità di mantenere la previsione, in ragione del fatto che i casi di esclusione dalla sospensione feriale di cui alla l. n. 742 del 1969 ben possono riguardare, sia in materia penale che in materia civile, procedimenti di competenza dell’ufficio del giudice di pace ovvero di competenza del tribunale ma delegati ai magistrati onorari ex art. 10 del decreto legislativo in commento o agli stessi assegnati in presenza delle condizioni di cui all’articolo 11 del medesimo decreto. Si pensi ai casi di cui all’art. 467 c.p.p., ai procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni ovvero, in materia civile, ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e, più in generale, alle ipotesi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
s)    all'articolo  27,  in  merito  alle  materie  civili  assegnate  direttamente  alia  competenza  del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza  in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio degli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del  30 ottobre 2025; la prima parte della condizione è accolta limitando considerevolmente il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione rispetto a quanto previsto nello schema approvato in via preliminare. In particolare, si è provveduto a sopprimere le disposizioni comportanti il trasferimento alla competenza del giudice di pace delle seguenti materie:  -  le cause in materia di usufrutto, uso e abitazione di cui al libro terzo, titolo V del codice civile; - relativamente agli immobili di valore compreso entro i 30 mila euro: a) per le cause di cui agli articoli 948 e 949 del codice civile; b) per le cause di regolamento di confini; c) per le cause in materia di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù di cui all’articolo 1079 del codice civile; d) per le cause di impugnazione della divisione che ha per oggetto beni immobili di cui all’articolo 1113 del codice civile; e) per le cause di scioglimento di comunione su beni immobili; - i procedimenti di volontaria giurisdizione per l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari; - i procedimenti in materia di eredità giacente;  - i procedimenti in materia di garanzia in caso di disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva, di legato sottoposto a condizione sospensiva ovvero di istituzione di erede sottoposto a condizione sospensiva;  la seconda parte della condizione, relativa alle cause in materia di condominio degli edifici, è accolta.
t)    all'articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere  finanziamenti  nei  confronti  del  pubblico,  garantito  da  ipoteca  sull'immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei documenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze previste nel presente decreta in materia di diritti reali; la condizione è accolta.
u)    sia soppresso l'articolo 29; la condizione è accolta
 v) prevedere dal secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari gia oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente  valorizzazione  della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità; la condizione è accolta
w) prevedere, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, un congruo e ragionevole incremento della quota tissa dell'indennita; la condizione non può essere accolta in ragione della clausola di invarianza finanziaria che integra uno specifico criterio di delega. La misura potrà essere valutata nell’ambito di successivi provvedimenti che apprestino la necessaria copertura finanziaria

e con le seguenti osservazioni:

a)    valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino  agli  affari  sopravvenuti  dopo  1'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo; l’osservazione è accolta
b)    valuti il Govemo l'opportunita  di prevedere  una copertura assicurativa per gli infortuni  sui lavoro a favore dei magistrati onorari; l’osservazione è accolta
c)    valuti il Governo la possibilità in considerazione della professionalità acquisita da coloro che siano gia in servizio, di prevedere un'applicazione graduale del nuovo regime in tema di indennità che tenga conto dell'anzianità di servizio; L’osservazione è accolta
d)    valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i casi di trasferimento dei magistrati onorari, d'ufficio o su domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a) e b), della legge di delegazione n. 57 del 2016; l’osservazione non può essere accolta per le ragioni esposte a fondamento del mancato accoglimento della condizione di cui alla lettera p)
e)    valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in capo ai magistrati onorari che violino i propri doveri, un procedimento disciplinare in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge di delega n. 57 del 2016. l’osservazione non può essere accolta per le ragioni esposte a fondamento del mancato accoglimento della condizione di cui alla lettera p)

Il Consiglio superiore della magistratura ha formulato, nel proprio parere, le seguenti proposte e osservazioni.

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE:

- valutare se esercitare, in tutto o in parte, la delega di cui alla lettera p) dell’art. 1 della legge 57/2016 ovvero intervenire con autonoma norma primaria per modificarne il contenuto, eliminando o riducendo significativamente l’aumento di competenze per l’ufficio del giudice di pace nel settore civile;
- ove ciò non accada, modificare comunque l’art. 27, lasciando al giudice professionale tutta la materia dei diritti reali e della comunione, salve le ipotesi di cui alla lettera c), numeri 3quinquies), 3 sexies), 3septies) e 3 octies), le quali possono essere attribuite alla competenza dell’ufficio del giudice di pace; l’osservazione viene accolta nei limiti di quanto rappresentato in relazione all’analoga condizione formulata dalle Commissioni parlamentari competenti. L’aumento di competenza comporterà un incremento del numero delle sopravvenienze annuali  registrate in epoca anteriore alla riforma di circa il 30% a fronte di un incremento del numero dei giudici onorari addetti all’ufficio del giudice di pace che, in virtù della riforma, viene elevato di circa tre volte rispetto all’attuale, come articolato nell’aggiornata analisi di impatto della regolamentazione, che si riporta di seguito.

“Al 31/12/2015, infatti, i giudici di pace in sevizio erano 1.350 mentre il numero di giudici professionali addetti al settore civile in tribunale era di 2.800 magistrati, con un carico di 1.036.115 sopravvenienze per il 2015 per i giudici di pace e di 1.750.000 per i tribunali civili.
 
Pur tenendo conto della diversità di materia va modulato su ciascun giudice di pace un numero di affari compatibile con l’onorarietà dell’incarico imposta dall’art. 106 Cost., e, dunque, di inferiore a quello assegnato, in media, a ciascun giudice professionale di primo grado.

E’ per questo che, ipotizzando un aumento del giudici onorari che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l’Ufficio del giudice di pace a circa 3300/3600, il numero dei procedimenti medi per ogni giudice di pace sarebbe di circa 382 fascicoli per ognuno, calcolando un numero totale di circa 1.374.000 di fascicoli. Calcolando, invece, 2800 magistrati professionali nel settore civile ed un numero di 1.370.000 fascicoli, il numero di procedimenti medi per ognuno sarebbe di circa 489 fascicoli.

L’aumento del 30% circa dei fascicoli a carico dei Giudici di pace farebbe pensare ad un sufficiente aumento proporzionale del numero degli stessi per supportare le nuove competenze. In realtà, al fine di superare le criticità emerse in ambito europeo e, soprattutto, al fine di riportare il ruolo del magi-strato onorario nell’ambito del dettato costituzionale, sanando l’anomala situazione attuale cagionata dalla complessiva patologia del sistema giustizia, si prevede di incrementare la dotazione organica di circa tre volte rispetto all’attuale.
Così facendo, considerando la complessità delle materie riservate alla professionalità dei magistrati professionali, la divisione delle competenze si potrà considerare equa e rispettosa dei tratti fondanti l’onorarietà. Ed in particolare, si otterrà l’inversione del trend attuale, che vede il ruolo dei giudici di pace composto, in termini esclusivamente quantitativi, di un numero di fascicoli superiore a quello relativo ai ruoli dei giudici professionali di tribunale (767 contro 625), in modo da assicurare il rispetto dell’onorarietà del servizio comprovato, nonostante il previsto ampliamento delle competenze dell’Ufficio onorario, da un numero di procedimenti significativamente inferiore a quello dei giudici di tribunale.   

L’analisi è condotta limitatamente al settore civile in quanto nel settore penale il criterio di delega relativo all’ampliamento della competenza del giudice di pace non viene esercitato, adeguandosi alla condizione posta sul punto con i pareri delle Commissioni parlamentari competenti

Peraltro, gli uffici del giudice di pace di contro, potrebbero permettersi un allungamento dei tempi di durata dei procedimenti civili, visto che attualmente sono ampiamente nella media temporale dei termini previsti dalla c.d. legge Pinto.”

IMPEGNO PROFESSIONALE ESIGIBILE DALLA MAGISTRATURA ONORARIA:

- sostituire, nei termini che seguono, il secondo periodo del comma 3 dell’art. 1 della legge delega: “Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un complessivo impegno lavorativo superiore a tre giorni di lavoro a settimana, comprensivo della partecipazione a non più di due udienze a settimana”; L’osservazione non viene accolta dovendosi confermare la scelta per cui  le funzioni, i compiti e le attività affidati ai magistrati onorari devono comportare un impegno complessivo, in relazione sia all’attività da svolgersi in udienza che fuori udienza, non superiore a due giorni a settimana, imponendo l’art. 2, comma 13, lettera h) della legge di delegazione che “la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative”. Ne consegue che, a regime, va mantenuta la disciplina delineata nello schema di decreto delegato approvato in via preliminare, dovendosi ritenere che un impegno distribuito su tre giorni a settimana non risulterebbe idoneo ad assicurare la piena compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività. Peraltro, il testo della disposizione in parola contenuta nello schema di decreto-delegato ha costituito oggetto di specifica interlocuzione con la Commissione europea, la quale ha valorizzato espressamente la portata della regola in esame ai fini del rispetto del principio di non discriminazione.  

INDENNITA’ SPETTANTI AI MAGISTRATI ONORARI

- sostituire il comma 2 dell’art. 23 nei termini che seguono: ancorare l’importo dell’indennità a parametri obiettivi e che consentano l’individuazione della base di calcolo; l’importo dovrà essere corrispondente all’impegno lavorativo indicato dall’art. 1, comma 3, nel testo come riformulato nel presente parere; l’importo dovrà essere ulteriormente elevato in misura pari ai 2/3 dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge e dovuti rispetto all’indennità percepita; l’osservazione non viene accolta, posto che l’articolazione dell’indennità secondo una componente fissa e una componente variabile di risultato è espressamente prevista dalla legge delega, che rimette, esclusivamente ai fini dell’individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini della liquidazione della quota variabile, al Consiglio superiore della  magistratura il compito di dettare dei criteri di ordine generale; in merito alla proposta di elevare l’importo delle indennità, va  considerato che uno degli specifici criteri di delega è costituito dall’invarianza finanziaria
- nella determinazione delle indennità va assicurato, comunque, il rispetto dei principi costituzionali di indipendenza, anche economica, sanciti dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale; l’osservazione non è accolta. Deve escludersi la pertinenza al servizio onoraria delle argomentazioni poste a base della pronuncia della Corte costituzionale n. 223 del 2012 posto che la delega impone, come già rilevato, che la disciplina delegata assicuri la piena compatibilità del predetto servizio con lo svolgimento di altre attività remunerative
- al comma 2 dell’art. 25 sostituire le parole “senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, durante i”, con le parole “con diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, limitatamente ai”; l’osservazione non è accolta, posto che nel corso del periodo assenza dal servizio per gravidanza il pagamento dell’indennità è posto a carico della Gestione separata INPS ovvero della Cassa forense, come già avviene per le lavoratrici autonome, cui sono ai predetti fini equiparati i magistrati onorari, che nel corso del periodo di gravidanza non producono reddito
- specificare, al comma 6 dell’art. 23, che gli “obiettivi da raggiungere nell’anno solare” devono riferirsi non alla sola produttività ma anche ad altri indicatori, quali la puntualità nel deposito dei provvedimenti, le modalità di gestione dell’udienza, i rapporti con i colleghi, i magistrati professionali, il foro ed il personale amministrativo, la partecipazione alle attività di formazione, l’entità percentuale proposte contro i provvedimenti da loro emesse ed il relativo esito, il rispetto delle direttive fornite dal magistrato professionale; l’osservazione è accolta, integrando il comma 8 dell’articolo 23, rimettendo al consiglio l’individuazione, in concreto, dei criteri di valutazione.

LA PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI ONORARI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO PER IL PROCESSO

- valutare se esercitare, in tutto o in parte, la delega di cui all’art.  2, comma 5, lettera b), della legge 57/2016, ovvero intervenire con autonoma norma primaria per modificarne il contenuto, rendendo meno stringenti i requisiti per la destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali; l’osservazione non è accolta in quanto non si ravvisano ragioni per il mancato esercizio della delega sul punto, che costituisce un punto essenziale dell’impianto riformatore dello statuto della magistratura onoraria
- valutare l’opportunità di rendere meno stringenti i criteri di assegnazione ai giudici onorari di procedimenti civili e penali, riducendo le soglie o le percentuali di cui all’art. 11, lettere a), b), c) e d), o alcune di esse, ovvero ancora eliminandole del tutto, prevedendo però, in quest’ultimo caso, limitazioni di valore per il giudizio civile; l’osservazione articolata nei due punti precedenti non è accolta, per il settore civile,  dovendosi ritenere che è espressa volontà del legislatore delegato quella di contrassegnare in termini di eccezionalità la partecipazione dei giudici onorari ai collegi civili del tribunale nonché l’assegnazione ai medesimi giudici della trattazione di affari di competenza del tribunale. Per il settore penale, invece, l’osservazione è accolta per le ragioni esposte nel punto successivo. Attualmente, tenuto conto del numero delle vacanze in organico (non si dispone dei dati di assenze non temporanee o esoneri), dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e rientranti nella Legge Pinto, sarebbero 64 i tribunali che potrebbero invocare l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 dello schema di decreto, come risultano modificati nel testo sottoposto alla deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri  (che corrisponde ad una percentuale di poco inferiore al 50% in relazione al numero complessivo dei tribunali, pari a 140)
- aggiungere al comma 12 dell’art. 10 la seguente lettera h): “i procedimenti previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale”. la proposta non viene accolta perché l’istituto della delega, nell’ambito della giurisdizione penale, appare inopportuno se non controproducente con riguardo ai profili organizzativi che la riforma intende risolvere. Ed invero, a differenza che nel settore civile, non sono delegabili singoli atti istruttori, pertanto la delega si risolverebbe in una “provvisoria assegnazione” la cui revoca comporterebbe la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In ogni caso, nella prospettiva indicata nel parere in analisi, che si condivide sul piano funzionale, si interviene sulla disciplina delle condizioni in presenza delle quale possono essere assegnati ai giudici onorari affari penali di competenza del tribunale, mitigandone il rigore proprio in ragione del fatto che nel predetto settore non si ritiene possibile e utile consentire la delega di funzioni.  

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

- prevedere che, per il secondo quadriennio successivo all’entrata in vigore della legge delegata, tanto per i giudici di pace quanto per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari già in servizio, il complessivo impegno lavorativo possa essere elevato, su domanda del singolo magistrato onorario, a quattro giorni di lavoro a settimana, comprensivi della partecipazione a non più di tre udienze a settimana. Conseguentemente, sempre per il secondo quadriennio, e sempre per tutti i magistrati onorari già in servizio, l’importo dell’indennità da corrispondere dovrà essere proporzionalmente aumentato rispetto a quello previsto dall’art. 23, comma 2, nel testo riformulato nel presente parere, sempre con aumento pari ai 2/3 dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge e dovuti rispetto all’indennità percepita; la proposta è accolta nei limiti di un impegno complessivo non superiore a tre giorni a settimana, con conseguente corrispondente incremento dell’indennità

MATERIA DISCIPLINARE

- riscrivere interamente l’art. 21, esercitando la delega in maniera conforme a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 2 della legge; l’osservazione non è accolta. Anzitutto si pone in evidenza che le Commissioni parlamentari competenti, nei propri pareri, hanno espressamente dato atto di condividere la “scelta, nel rispetto del principio dell’onorarietà dell’incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d’ufficio e a domanda dei magistrati onorari”. A ciò si aggiunga che la parziale attuazione della delega (mediante l’esclusione del regime disciplinare) trova fondamento nella necessità di assicurare il rispetto dell’orientamento della Corte costituzionale, non potendosi delineare lo statuto del magistrato onorario in modo da includere ambiti disciplina che possano in qualche modo intaccare il carattere onorario dell’incarico, delineando indici rivelatori di un sostanziale incardinamento in un ufficio.  L’interesse pubblico al corretto e diligente svolgimento del mandato onorario rinviene comunque piena tutela nell’istituto della revoca dell’incarico, anziché nel regime disciplinare (che, per sua natura, presuppone la stabilità del rapporto).

Questa scelta non è, evidentemente, suscettibile di censure sul piano costituzionale, avendo la Corte sempre ritenuto che il Governo ben può dare attuazione soltanto parziale alla delega, nel rispetto della sola condizione per cui le norme emanate, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi e i fini della legge delega (Corte cost. n. 41 del 1975). Non è questo il caso di specie, atteso che, come si è più volte rimarcato, una delle fondamentali direttive della legge n. 57 del 2016 è proprio quella della piena onorarietà dell’incarico, da cui consegue l’esclusione di ogni forma di incardinamento del magistrato onorario in un ufficio e il potere-dovere del magistrato in servizio di svolgere altre attività remunerative.
Rientra nella piena discrezionalità del legislatore delegato articolare i casi di revoca dell’incarico per inadeguato svolgimento del servizio.

ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA

- sopprimere la lettera f) del comma 1 dell’art. 4;  la proposta è accolta
- all’art. 6, comma 1, sostituire le parole “entro il 30 marzo di ogni anno” con le parole “ad anni alterni, entro il 30 marzo dell’anno in cui deve provvedersi”; la proposta è accolta
- all’art. 4, comma 3, dopo il titolo di preferenza di cui alla lettera a), indicare quello attualmente previsto alla lettera e), poi quello attualmente previsto alla lettera c), poi quello attualmente alla lettera d) e poi, con pari valore, quelli previsti attualmente alle lettere f) e b); la proposta viene disattesa, dal momento che pur non ritenendosi tassativo l’elenco dei titoli preferenziali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge delega si ritiene però che, relativamente ai titoli indicati, il legislatore delegante abbia inteso stabilire un ordine
- precisare meglio i presupposti di cui al comma 10 dell’art. 7, chiarendo le modalità con cui possono essere proposte ed esaminate le domande di assegnazioni a sedi vacanti e specificando che lo svolgimento con esito positivo del tirocinio consente comunque il conferimento dell’incarico qualora, prima dell’emanazione del successivo bando, intercorrano rinunzie dei magistrati onorari già incaricati o loro eventuali revoche; la proposta è accolta
- precisare che, nel caso previsto dal comma 10 dell’art. 33, competono ai giudici onorari di tribunale, destinati in supplenza o in applicazione, le indennità di cui all’art. 11 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, per tutto il periodo della supplenza o dell’applicazione; la proposta è accolta
- precisare che, nel caso di cui al comma 3 dell’art. 31, e relativamente ai collegi penali, la destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti; la proposta è accolta
- eliminare dal comma 3 dell’art. 31 l’inciso “secondo quanto previsto dall’articolo 12”; l’osservazione è sostanzialmente accolta mediante una coerente integrazione dell’articolo
- aggiungere alla lettera b) del comma 1 dell’art. 31 le parole “anche” prima delle parole “la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali…”. l’esigenza sottesa all’osservazione è soddisfatta mediante una specificazione apportata al comma 2 dell’articolo 30.  

La Commissione bilancio della Camera dei Deputati ha reso sul testo un parere favorevole, senza alcuna osservazione o condizione.

La Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha reso parere favorevole sul testo nei seguenti presupposti:
- che l'istituzione dell'Ufficio dei vice procuratori onorari presso le Procure, di cui all'articolo 2, si traduca in una riorganizzazione di strutture esistenti, già finanziate e dotate delle necessarie risorse umane;
- che l'attività formativa, di cui agli articoli 7 e 22, si avvalga dell'organizzazione e delle dotazioni della Scuola superiore della Magistratura, senza ulteriori oneri e senza riflessi negativi sull'attività ordinaria dei magistrati incaricati delle docenze;
- che l'ampio utilizzo di magistrati onorari in funzioni organizzative e di supporto, previsto dagli articoli 9 e 10, si configuri come un supporto all'attività giudiziaria ordinaria e non abbia pertanto riflessi negativi sulla stessa;
- che il nuovo trattamento fiscale di cui all'articolo 26, imperniato sull'assimilazione al lavoro autonomo, non sia idoneo a provocare contenzioso da parte degli interessati in relazione ai tratti di analogia tra l'attività del magistrato onorario ed il lavoro dipendente. pareri.

Il testo sottoposto alla deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri soddisfa tutti i presupposti indicati nel parere della predetta Commissione parlamentare.

Di seguito si illustrano le disposizioni contenute nel decreto delegato.
 
Capo I
Disposizioni generali


Si delineano le categorie dei magistrati onorari, distinte tra i “giudici onorari di pace”, che sono i magistrati onorari addetti all’ufficio onorario del giudice di pace, i “vice  procuratori onorari”, che sono i magistrati addetti all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica  istituito con il decreto delegato in esame. Si prevede espressamente, per le ragioni sino ad ora esposte, che l’incarico di magistrato onorario ha natura esclusivamente funzionale ed inderogabilmente temporanea e deve svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative. A tal fine viene espressamente disposto che a ciascun magistrato onorario non può, di regola, essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana. La portata precettiva di questa disposizione è concretamente declinata prevedendo che i due giorni a settimana costituiscono la misura del massimo impegno che può essere richiesto, sì che ai magistrati onorari devono essere assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, che possono essere complessivamente evasi in due giorni a settimana. Tale disposizione produce effetti esclusivamente per i magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanendo invariate, nel corso del quadriennio di vigenza del regime transitorio (di cui all’articolo 2, comma 17), per i magistrati onorari già in servizio le modalità di utilizzo ad essi relative e, di conseguenza, i criteri di liquidazione a cottimo dell’indennità operanti prima della riforma. Nel corso del predetto quadriennio dovranno dunque approntarsi interventi idonei ad assicurare la piena funzionalità degli uffici a fronte di un più contenuto utilizzo della magistratura onoraria, elaborando, in particolare, ulteriori misure di degiurisdizionalizzazione nel settore civile, e, nel settore penale, di depenalizzazione e di semplificazione delle modalità di partecipazione del pubblico ministero nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

E’ istituito, sul modello dell’ufficio per il processo di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, presso le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica  che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage presso gli uffici giudiziari ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.

E’ previsto che con successivo decreto del Ministro della giustizia, acquisito il parere del CSM, verrà fissato il ruolo organico dei magistrati onorari e determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nonché fissato il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace e il numero dei giudici onorari di pace addetti all’ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario l’ufficio del giudice di pace ha sede. Con disposizione primaria è, in ogni caso previsto, che il ruolo organico dei giudici onorari di pace non può essere inferiore a quello dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito, con esclusione di coloro cui sono conferite funzioni direttive..
Un’analoga disposizione è dettata relativamente ai vice procuratori onorari e alle piante organiche degli uffici dei vice procuratori onorari. In ragione dell’onorarietà dell’incarico e al fine di garantire il rispetto dell’articolo 106 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, si prevede uno specifico criteri che deve conformare le scelte sottese al decreto ministeriale: la dotazione organica  e le piante organiche  devono essere determinate in modo tale da assicurare, in termini di gravità dell’impegno, che lo svolgimento dell’incarico onorario sia compatibile con il contestuale svolgimento di altre attività remunerative.
E’ ribadita la natura onoraria dell’ufficio del giudice di pace, già prevista dalla legge n. 374 del 1991 ed è previsto che con il citato decreto ministeriale, oltre alla determinazione delle piante organiche degli uffici del giudice di pace, è altresì determinato, per ciascun ufficio, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché il numero degli onorari da inserire nell’ufficio per il processo del tribunale del circondario.

Capo II
Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario e delle incompatibilità


Sono previsti, in attuazione delle analitiche disposizioni di delega a riguardo, i requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, includendo sia requisiti attinenti alla professionalità che alla onorabilità dell’aspirante magistrato onorario. Sono previsti i titoli di preferenza, proponendo oltre ai titoli particolarmente indicati dalla legge delega anche ulteriori titoli rimessi alla discrezionalità del legislatore delegato. Si ritiene che l’ambito precettivo del disposto dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale da consentire al legislatore delegato di individuare, al fine di predeterminare i criteri di risoluzione dei casi di equivalenza dei titoli preferenziali, titoli di prevalenza ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel criterio di delega, purché siano rispetto ad essi sottordinati (tale è la portata del requisito residuale del “più elevato voto di laurea”).   Sono delineati i criteri di preferenza in caso di parità di titoli.

Sono dettati i casi di incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, proponendo una disposizione precettiva che mutua l’articolo 4 della legge n. 57 del 2016.

E’ analiticamente regolato il procedimento di ammissione al tirocinio, assegnando al Consiglio superiore della magistratura l’obbligo di prevedere, con propria delibera, ad anni alterni entro il 30 marzo dell’anno in cui deve provvedersi all’individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell’anno successivo nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari, con la relativa determinazione di formulazione del bando e del termine di presentazione delle domande. All’adozione e alla pubblicazione del bando provvede, in ambito distrettuale, la sezione autonoma del consiglio giudiziario per i magistrati onorari, nella nuova composizione prevista dal d.lgs. n. 92 del 2016. Al fine di semplificare le procedure, si prevede che la domanda può essere presentata per non più di tre uffici del giudice di pace nel medesimo distretto. La graduatoria degli aspiranti ad essere ammessi al tirocinio è redatta dalla sezione autonoma una volta acquisito il parere dell’ordine professionale al quale il richiedente sia eventualmente iscritto. Gli atti sono, poi, trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, affinché deliberi l’ammissione al tirocinio, per ciascun ufficio, di un numero di interessati pari al numero dei magistrati cui conferire l’incarico, aumentato della metà.
Qualora il Consiglio superiore della magistratura, in violazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, non adotti la delibera di cui al predetto comma per due bienni consecutivi, si produce, per legge una rideterminazione delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.
L’organizzazione, in via generale, del tirocinio è demandata al Consiglio superiore della magistratura e alla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. Il tirocinio ha durata di sei mesi e viene svolto:  - per i giudici onorari di pace, presso il tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio scelto come sede dal tirocinante;  -  per i vice procuratori onorari, nella procura della repubblica presso la quale è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica scelto come sede dal tirocinante. Si tratta di disposizioni che rappresentano un punto estremamente qualificante della riforma in quanto, diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente, impone che il tirocinio si svolga presso un magistrato professionale così superando il regime previgente che consentiva che il tirocinante fosse affidato ad altro magistrato onorario. I magistrati affidatari sono coordinati da un magistrato collaboratore.
In sede locale, il tirocinio è organizzato e coordinato dalla sezione autonoma per i magistrati onorari.

Oltre che nell’attività formativa presso gli uffici giudiziari, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per l’intera durata semestrale del tirocinio, di corsi teorico pratici di durata non inferiore alle 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi della formazione decentrata. E’ previsto espressamente che i corsi si compongano anche di approfondimenti pratici, da concludersi mediante verifiche svolte a mezzo test ed esercitazioni. All’esito del tirocinio la sezione autonoma per i magistrati onorari è chiamata a rendere un parere su ogni tirocinante, da elaborare sulla base del rapporto del magistrato collaboratore, delle relazioni trasmesse dai magistrati affidatari, delle minute dei provvedimenti redatti dal tirocinante, del rapporto redatto, all’esito dei corsi e per ciascun tirocinante, dalla struttura per la formazione decentrata. Il parere consiste in una valutazione di idoneità o di inidoneità, come tale non oggetto di graduazione, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, unitamente alla graduatoria degli idonei al conferimento dell’incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio proprio in ragione della rilevata neutralità della valutazione di idoneità. Il CSM, acquisita, per ciascun distretto, la graduatoria e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell’incarico, in numero pari alle vacanze esistenti. Si prevede che tale graduatoria conserva efficacia per i due anni successivi all’adozione della delibera di cui all’articolo 6, comma 1, che ha dato avvio alla procedura, di tal che dalla medesima graduatoria potrà attingersi per la copertura dei posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l’adozione del decreto del Ministro della giustizia che, a chiusura della procedura selettiva, provvede al conferimento dell’incarico e la scadenza del periodo biennale di efficacia della graduatoria medesima. I tirocinanti ai quali, pur avendo conseguito l’idoneità, non è stato conferito l’incarico nella sede nella quale hanno svolto il tirocinio, al termine della procedura selettiva, possono essere destinati, a domanda, in altre sedi risultate vacanti. Tale domanda può riguardare anche sedi situate in un distretto diverso da quello dell’ufficio per il quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio. In relazione alle predette domanda è formata una graduatoria.
 In ogni caso, l’incarico è conferito con decreto del Ministro della giustizia

Capo III
Dell’organizzazione dell’Ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace


Il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace è attribuito al presidente del tribunale, venendo meno, così, la figura del giudice di pace coordinatore (questa disposizione si salda con quella, immediatamente precettiva, di cui all’articolo 5 della legge n. 57 del 2016). Al presidente del tribunale è, dunque, assegnato il compito di distribuire il lavoro tra i magistrati onorari dell’ufficio, di vigilare sulla loro attività e sorvegliare l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente sono assegnati compiti di gestione del personale amministrativo, venendo meno, così, le prerogative di altre figure eventualmente chiamate a svolgere siffatti compiti secondo la disciplina previgente. Il procedimento per l’adozione della proposta di organizzazione dell’ufficio è regolato mediante rinvio all’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario. In particolare, la proposta è formulata dal presidente della Corte di appello, sulla base delle segnalazioni provenienti dai presidenti dei tribunali, in veste di coordinatori, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari, competente, a norma dell’articolo 10, comma 2, del dlgs n. 25 del 2006 “per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace”. Atteso che per i procedimenti attualmente di competenza del giudice di pace sono già operativi sistemi di assegnazione automatica, è previsto, in chiave di progressiva implementazione del tasso di informatizzazione degli uffici,  che Ministero della giustizia metta a disposizione i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l’assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l’assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

I giudici onorari di pace addetti agli uffici del giudice di pace del circondario sono, inoltre, assegnati, su proposta del presidente del tribunale e secondo il procedimento di cui all’articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941, nonché in conformità a criteri obiettivi indicati, in via generale, con deliberazione del CSM, nell’ufficio per il processo del tribunale del circondario ove ha sede l’ufficio onorario al quale sono addetti ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti al medesimo ufficio. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati nell’ufficio per il processo. Relativamente alle posizioni residue è prevista una specifica procedura che il capo dell’ufficio deve seguire ai fini dell’assegnazione, a domanda o d’ufficio. Si prevede che gli effetti dell’assegnazione obbligatoria riguardante i giudici onorari di pace cui l’incarico è stato conferito da non oltre due anni cessano allo scadere del biennio, al termine del quale il presidente del tribunale dà inizio al procedimento “ordinario” di assegnazione in relazione alle posizioni da coprire; si consente in tal modo anche agli altri giudici onorari del circondario di chiedere di essere assegnati all’ufficio per il processo, in relazione alle posizioni resesi vacanti .La proposta di assegnazione è trasmessa, per il parere, al consiglio giudiziario in composizione allargata, che sente la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all’articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, e successivamente inoltrato al Consiglio superiore della magistratura perché provveda. E’ espressamente previsto, perché ritenuta una soluzione più conforme alle esigenze di funzionalità degli uffici, che i giudici onorari assegnati all’ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace. Assegnando priorità alla migliore funzionalità degli uffici onorari del giudice di pace piuttosto che all’efficienza dell’ufficio per il processo, che costituisce pur sempre una struttura organizzativa di supporto, è previsto che l’assegnazione all’ufficio per il processo possa essere revocata, in ogni momento, secondo il procedimento che regola l’assegnazione e in ragione di sopravvenute esigenze di buon funzionamento dell’ufficio del giudice di pace al quale è addetto il giudice onorario assegnato all’ufficio per il processo.

L’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha introdotto l’ufficio per il processo, prevedendo espressamente che di esso fanno parte anche i giudici onorari.
L’intervento muove dalla considerazione che il giudice è l’unico professionista a non essere dotato di assistenza qualificata e costante nell’espletamento delle sue attività.
Si è ritenuto quindi di adottare una scelta organizzativa improntata alla creazione di una vera e propria struttura tecnica, partecipata anche da personale amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una serie di compiti e attività, in questo prendendo a modello anche le esperienze degli altri ordinamenti stranieri, ove una tale figura già da tempo è presente  (Austria, Olanda, Polonia, Francia, Stati Uniti).
In Austria ogni giudice viene coadiuvato da due assistenti laureati (per un periodo massimo di due anni), ai quali è affidato il compito di fare ricerche giurisprudenziali, di scrivere bozze di sentenze ed anche, in presenza del magistrato, di occuparsi della fase istruttoria.
In Olanda a ciascun giudice vengono affidati uno o due assistenti, già laureati oppure ancora studenti, oltre ad una impiegata. Gli studenti lavorano part-time e si occupano di redigere le sentenze più semplici, di verbalizzare, di preparare la scheda del processo; i giovani laureati, invece, redigono le sentenze più complesse sotto la guida del giudice. L’impiegata svolge il ruolo di filtro tra il giudice e gli altri operatori della giustizia.
Anche in Polonia vi sono studenti laureati che affiancano il giudice.
In Francia un Secretaires greffler assiste i magistrati nello svolgimento delle proprie attività.
Negli Stati Uniti, invece, vi sono i law clerks, laureati in legge che assistono i giudici nella ricerca del materiale giuridico e nell’elaborazione delle decisioni; i courtroom deputy, e cioè funzionari che assistono i giudici nelle udienze con il compito di gestire l’agenda del giudice; i clerks, che possono ricevere testimonianze e redigere inventari e, infine, i court clerks, che hanno il compito di gestire l’ufficio e il personale.
Sulla base di queste esperienze straniere, anche in Italia si sono avviati da alcuni anni dei progetti sperimentali e si è diffusa la consapevolezza che i magistrati hanno bisogno di uno staff che li coadiuvi nell’espletamento delle loro molteplici attività.
La relazione 2012 del CNEL al Parlamento e al Governo, sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, indica come in Italia vi sia un basso livello di strutture di assistenza diretta al giudice, specie se comparate ai livelli europei, individuando proprio nell’ ufficio per il processo uno degli strumenti organizzativi in grado di incidere sull’efficienza degli uffici.
Uno o più collaboratori del magistrato possono, infatti, coadiuvarlo efficacemente in un’ampia gamma di attività ancillari rispetto a quella propriamente connessa alla giurisdizione.
Per soddisfare queste esigenze nasce quindi, con la formulazione dell’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, per le sole corti di appello e i tribunali ordinari, l’ufficio per il processo, costituito attraverso l’inserimento in una specifica struttura organizzativa del personale amministrativo dei tirocinanti, e della magistratura onoraria. Per l’ufficio per il processo costituito presso le corti di appello è prevista la composizione anche con i giudici ausiliari, istituiti ex articolo 62 e segg. del decreto-legge n. 69 del 2013.
Per quanto riguarda la magistratura onoraria, nell’ambito dell’intervento normativo che specificamente la riguarda è previsto, in chiave evidentemente formativa,  l’obbligatorio ed esclusivo inserimento nelle strutture dell’Ufficio per il processo per i primi due  anni del mandato.
L’interazione tra le molteplici professionalità fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati.
I compiti specifici dei soggetti assegnati all’ufficio per il processo sono svolti nell’ambito e con riferimento alle competenze, attività e mansioni, attribuite dalle rispettive normative di riferimento e, per il personale amministrativo, anche dalla contrattazione collettiva.
Non si tratta, quindi, di introdurre forme di episodica assistenza al magistrato ma è un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, con revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, volto altresì a dare impulso all’utilizzazione delle risorse informatiche  e statistiche, dello sviluppo delle tecnologie e dei progetti di innovazione negli uffici giudiziari.  
Tutto ciò in direzione della creazione di un vero e proprio “staff” al servizio del magistrato, al fine di modificare, anche in termini qualitativi, il lavoro del singolo giudice e degli uffici, e nell’intento di dare effettività al principio di ragionevole durata del processo, ormai entrato a far parte della nostra Carta Costituzionale, quale parametro di livello qualitativo della tutela dei diritti dei singoli cittadini in giudizio, riconosciuto anche in ambito internazionale, realizzando peraltro la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più  virtuose.
L’intervento normativo dell’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, costituisce quindi la base legislativa attorno alla quale avviare un processo organizzativo di concreta modulazione dell’ufficio per il processo, nel quale peraltro anche le esperienze e le scelte che concretamente opereranno i singoli uffici giudiziari potranno contribuire a declinarne in modo efficace l’applicazione.  
Le strutture dell’ufficio per il processo potranno quindi essere organicamente inquadrate all’interno delle sezioni o delle altre unità organizzative degli uffici giudiziari, con modalità che potranno essere diverse ma non necessariamente alternative, anche in relazione alla figura dell’assistente addetto e all’attività di riferimento.
Potrà prevedersi quindi da un lato la destinazione di alcuni soggetti all’affiancamento del singolo magistrato per compiti di assistenza e collaborazione diretta e dall’altro lato, invece, si potranno creare delle strutture o figure a servizio di tutta la sezione  (ad es. servizi unici di massimazione delle sentenze della sezione, presidi unici di una o più sezioni per la gestione di alcune attività connesse al processo telematico e all’informatizzazione del penale, servizi unificati di rilevazione  statistica).  
Ancora, a titolo di esempio, il giudice togato potrà assumere il ruolo di coordinatore di più giudici onorari e tirocinanti, anche indicandogli delle prassi innovative; o ancora il giudice onorario potrà essere chiamato a sostituire uno o più giudici togati appartenenti al medesimo ufficio per il processo, garantendo (a normativa  invariata) una preventiva conoscenza del ruolo del magistrato professionale, nonché le prassi applicative da quest’ultimo adottate.
La scelta legislativa sottesa alla creazione dell’ufficio per il processo si innesta peraltro in una prassi sperimentale da anni condotta in alcuni uffici giudiziari (Tribunali di Firenze, Milano, Prato, Modena e Bologna).
La sperimentazione presso i Tribunali di Firenze e Milano è stata anche analizzata da alcuni interessanti studi di consulenza, i quali  hanno messo in luce risultati di tutto rilievo.  
Al Tribunale di Milano nel periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 31 marzo 2012 si è registrato un incremento medio di produttività dei giudici coinvolti intorno al 20%.
Lo studio presso il Tribunale di Firenze  - ove è stato analizzato un periodo di tempo dal 2008 al 2012 -, si è rilevato che i giudici affiancati dal tirocinante hanno avuto una produttività notevolmente superiore rispetto a quella dei colleghi che non si sono avvalsi di questa opportunità; segnatamente tale produttività di sentenze è stata in alcuni casi pari al 50% in più, con un incremento considerevole anche delle sentenze contestuali rese immediatamente in udienza.
Anche sotto il profilo della durata del processo si sono verificati sensibili miglioramenti: i giudici supportati dagli stagisti hanno garantito un abbattimento medio del 23% dei tempi medi di definizione dei processi.
Considerato che in detti uffici la sperimentazione si è svolta prevalentemente con l’apporto di soli tirocinanti, è ragionevolmente prevedibile che, con una partecipazione allargata di risorse all’ufficio per il processo quale prevista dall’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, potranno attendersi risultati di rilievo, anche in tempi rapidi, in termini di definizione dell’arretrato e di riduzione della durata dei processi.   
In una fase in cui il Ministero della giustizia sta investendo in modo deciso nell’avvio del processo telematico obbligatorio e nell’informatizzazione del processo penale, le risorse assegnate all’ufficio per il processo potranno essere di supporto e collaborare anche all’innovazione tecnologica.
Proprio dalle prime sperimentazione dell’ufficio per il processo, nei tribunali virtuosi sopra indicati, è emerso che l’ingresso di figure in affiancamento ai magistrati hanno contribuito anche al miglior utilizzo di risorse informatiche, avvicinando i giudici ad una mentalità di organizzazione del proprio lavoro sicuramente più in linea con modelli di digitalizzazione del processo.
La confluenza del modello organizzativo dell’ufficio per il processo, con la contemporanea diffusione del processo civile telematico, rappresenta una scelta strategica percorsa nella convinzione, peraltro, che sia l’informatica a servire ad attuare moduli organizzativi efficaci e non questi a doversi adattare al procedere di sistemi di informatizzazione.
Quindi ci si attende che la diffusione del modulo organizzativo dell’ufficio per il processo consenta anche un più agevole avvio e diffusione del processo civile telematico, riducendo anche l’iniziale sforzo di riconversione, anche culturale, a cui in modo il giudice è certamente ed indiscutibilmente chiamato con l’introduzione delle nuove tecnologie.
In tale direzione soccorreranno e potranno essere utilizzate risorse e strumenti realizzati dal Ministero della Giustizia.
E’ già in uso, infatti, nel processo civile telematico, l’applicativo denominato consolle dell’assistente, un’evoluzione del redattore in uso da parte del magistrato (consolle del magistrato), che permette un “colloquio” informatico tra l’attività dell’assistente e quella del magistrato: l’assistente può elaborare appunti, ricerche, bozze ed inserirle nel fascicolo informatico di riferimento mettendole a disposizione immediata del magistrato.
Il Ministero, peraltro, nell’ambito del processo civile telematico, assicurerà l’istallazione del redattore consolle anche ai magistrati onorari e la relativa formazione.

Ciò premesso, il giudice onorario potrà essere impiegato all’interno dell’ufficio per il processo, per la predisposizione degli atti preparatori, necessario o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (ad esempio: studio del fascicolo, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, predisposizione di minute di provvedimenti) e, quindi, compiti di natura non giurisdizionale. E’ espressamente previsto, mutuando una disposizione già vigente per gli stagisti ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, che il giudice onorario inserito nell’ufficio per il processo può assistere alla camera di consiglio.
Inoltre, potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali, ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Le attività delegabili possono, ad esempio, consistere in provvedimenti di liquidazione di compensi, provvedimenti di fissazione dell’udienza, assunzione di testimoni o giuramento di ctu, provvedimenti di volontaria giurisdizione. Rimane fermo che, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di autonomia  e indipendenza della magistratura (ivi inclusa quella onoraria), quando il giudice onorario ritiene di non poter provvedere in concreto secondo le predette direttive e indicazioni,  può rimettere al giudice delegante la decisione. Questo modulo della delega governata da direttive concordate consente un’estrema flessibilità ed efficienza nella gestione del ruolo, perché da un lato consente l’aumento di produttività valorizzando la professionalità dei giudici onorario e, dall’altro, accelera l’adozione dei provvedimenti in quanto evita che anche per le questioni più semplici i provvedimenti debbano essere controllati dal giudice professionale.

Il legislatore delegato detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitori, individuando i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte, dovendo sempre il giudice professionale determinarsi a esercitare o meno il proprio potere discrezionale di delega in relazione alle specificità e alla complessità del caso concreto.
I casi specificamente individuati sono i seguenti:

-    i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; con il termine di volontaria giurisdizione, in particolare, si qualificano delle ipotesi di intervento dell’autorità giudiziaria in fattispecie tra loro assolutamente eterogenee, solo unificabili per il fatto di non prevedere, di regola, due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma solo delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l’intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione; i tratti comuni dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono, tradizionalmente, costituiti da: mancanza di contenzioso, pur con le garanzie proprie del principio del contraddittorio e del giusto processo; utilizzo del ricorso quale ordinario mezzo di introduzione dell’istanza; mancanza di coazione; forma prevalente del decreto quale atto conclusivo del procedimento; mancanza di passaggio in giudicato, con possibilità di revoca del provvedimento con effetti ex tunc; presenza di potere istruttorio da parte del giudice; possibilità di limitati mezzi di impugnazione;
-    i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che presentano natura essenzialmente seriale, in quanto coinvolgenti identiche o analoghe questioni; anche riguardo a queste tipologie di procedimenti valgono le considerazioni generali esposte al punto precedente al fine di escludere profili di conflitto tra la delegabilità e il divieto espresso di assegnazione della trattazione agli onorari dei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria;
-    i provvedimenti che definiscono cause  relative a beni mobili di valore non superiore da euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; l’elevato grado di semplicità di tale tipologie di controversie, in questa sede apprezzato in termini astratti e da verificare, caso per caso dal giudice professionale delegante, si fonda su valutazioni già compiute per via legislativa; in particolare: l’impiego dei due criteri della materia (beni mobili) e del valore è mutuato dall’articolo 7 c.p.c., che li impiega ai fini della determinazione della competenza dell’ufficio onorario del giudice di pace (sul punto va ricordato che la legge delega eleva da euro 5000 ad euro 30.000 la soglia di valore); le cause di pagamento somme di valore non superiore ad euro 50.000 rientrano tra quelle per le quali opera la condizione di improcedibilità del preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, come tali, per valutazione legislativa, risolvibili in sede stragiudiziale perché contrassegnate da un tasso di non elevata complessità tecnica;
-    i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, di valore non superiore ad euro 100.000; anche in tal caso il non elevato tasso di complessità è compiuto, sempre in via astratta e da verificare in concreto ad opera del  giudice delegante, mutuando la ponderazione sottesa all’articolo 7 c.p.c. (la cui soglia di valore, in parte qua, è elevata dalla legge di delega che qui si attua sino ad euro 50.000);
-    i provvedimenti di assegnazione dei crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000; questa disposizione prende atto della prassi in uso presso la gran parte dei tribunali ordinari, rispondente alle deliberazioni sul punto adottate dal CSM, secondo cui i procedimenti di espropriazione presso terzi risultano assegnati a giudici onorari, rimettendo, però, le valutazioni relative al tasso di complessità del caso al giudice delegante, in qualità di titolare del procedimento.

Ai giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo (ma che abbiano terminato il primo biennio del mandato) possono essere assegnati, in presenza di situazioni eccezionali o contingenti individuate, in via tassativa, con il decreto legislativo in commento (che dà attuazione agli analitici criteri di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b) e c), della legge delega) procedimenti civili e penali. La natura assolutamente residuale di questa modalità di impiego del giudice onorario si fonda sul recupero di efficienza che deriva dall’istituzione dell’ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria, ed in particolare dalle disposizioni che ampliano, nel settore civile, la competenza dell’ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. Il legislatore ha quindi scelto di riservare al giudice professionale, in via tendenzialmente esclusiva, la decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale, anche mediante l’impiego del modello organizzativo della delega di provvedimenti anche definitori.

Le situazioni eccezionali e contingenti nelle quali è possibile assegnare ai giudici onorari, che abbiano svolto i primi due anni dell’incarico (durante i quali, per evidenti ragioni formative, è possibile esclusivamente svolgere i compiti e le funzioni inerenti l’ufficio per il processo),  la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale sono le seguenti:
a) il tribunale o la singola sezione del tribunale presentano vacanze di posti, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attività dei giudici professionali previsti dalla pianta organica o assegnati alla sezione;
b) il numero dei procedimenti civili pendenti presso il tribunale rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti pendenti innanzi alla medesima sezione; tale percentuale è ridotta al quaranta per cento per i procedimenti penali, emergendo dalla risultanze statistiche acquisite che per tale categoria di procedimenti la durata ultratriennale costituisce un fenomeno sensibilmente più raro; i dati relativi alla condizione in parola sono quelli risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;  
  c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data del 30 giugno, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale alla stessa data; tale percentuale è ridotta al cinquanta per cento in relazione ai procedimenti penali pendenti, in ragione del fatto che non si ritiene di poter ammettere, come proposto nel parere del Consiglio superiore della magistratura, l’istituto della delega in tale settore (per le ragioni esposte in replica all’osservazione formulata nel predetto parere) ma, al contempo, avvertendo le esigenze di funzionalità degli uffici sottese alla proposta del CSM; è previsto uno specifico procedimento di rilevazione statistica dei predetti dati, analogo a quello descritto sub. lettera b);
d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data del 30 giugno, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale; per le medesime ragioni esposte sub. lettera c), per il settore penale, tale percentuale è ridotta al cinquanta per cento; anche in tal caso i dati rilevanti ai fini dell’applicazione della presente lettera sono quelli risultanti da rilevazioni statistiche ufficiali.

L’individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti ha luogo su provvedimento del presidente del tribunale, adottato in conformità alla procedura prevista per l’assegnazione all’ufficio per il processo.
L’assegnazione deve essere effettuata entro sei mesi da quando emerge una delle situazioni descritte e può essere mantenuta per un periodo non superiore a 3 anni (che rappresenta il termine di ragionevole durata del processo in primo grado ai fini della c.d. legge Pinto), sebbene sia venuta meno la situazione legittimante (la ratio della disposizione è quella di impedire che l’assegnazione di procedimenti possa assurgere da eccezione a regola ma, al tempo stesso, impedire ripetuti fenomeni di modifica delle assegnazioni disposte, che potrebbero risolversi in un pregiudizio per le parti). Avendo carattere eccezionale, l’assegnazione non può essere nuovamente disposta, salvo che nella situazione di cui alla lettera a) (che in quanto “esogena” è tale da non essere affrontabile mediante mirate soluzioni organizzative) prima che siano decorsi 3 anni dalla scadenza del triennio in cui è stata mantenuta. Questa regola ha l’obiettivo di impedire che non si adottino diverse soluzioni organizzative per porre fine alla situazione di crisi funzionale dell’ufficio, precostituendo le condizioni per l’assegnazione di procedimenti ai giudici onorari.
L’assegnazione è disposta secondo il procedimento di cui all’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario.
 Declinando nell’ipotesi di specie la regola generale, già ricordata, per cui, in ragione del principio di onorarietà dettato dall’articolo 106 Cost., l’incarico deve svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative, e, dunque, in modo tale che sia richiesto  un impegno superiore a due giorni a settimana, si prevede che il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale.
Si elencano, in via tassativa, le tipologie di procedimenti civili e penali che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace, mutuando, in gran parte, quanto previsto dal vigente articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario e previsto nelle deliberazioni consiliari in materia.
Il provvedimento presidenziale di assegnazione dei procedimenti è trasmesso al consiglio giudiziario (e non alla sezione autonoma, trattandosi di profili attratti alla materia dell’organizzazione tabellare del tribunale), corredato delle relative statistiche e dei documenti atti a comprovare la sussistenza di una o più delle previste situazioni legittimanti, ai fini della formulazione del parere e del successivo inoltro al Consiglio superiore della magistratura.
Qualora il Consiglio superiore approvi il provvedimento di assegnazione degli affari ravvisando la sussistenza della condizione relativa alle vacanze di posti in organico, è posto a carico del Consiglio l’obbligo di adottare, entro i successivi dodici  mesi, una delibera di copertura dei posti vacanti, in modo da abbattere la percentuale di scopertura dell’ufficio al di sotto della soglia di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del presente decreto.  

La destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali  può aver luogo in presenza delle condizioni e con le modalità già descritte con riguardo all’assegnazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, ad eccezione di alcuni casi di divieto tassativamente individuati nel decreto delegato dovuti alla delicatezza e complessità delle materie trattate.
In questo senso è preclusa la possibilità che il giudice onorario possa formare il collegio del tribunale del riesame, in ragione dell’oggetto della decisione che coinvolge il bene primario della libertà personale e impone che il tribunale sia composto esclusivamente da magistrati professionali. Al contempo è escluso l’impiego, anche alle condizioni di particolare scopertura sopra menzionate, nei collegi del tribunale quando questo giudichi su reati di particolare gravità secondo l’elenco contenuto nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Si tratta di una vasta area di reati per i quali sono stabilite pene severe e il cui accertamento presuppone competenze professionali come tali non delegabili al magistrato onorario.
 
La destinazione in supplenza, anche in un collegio, del giudice onorario di pace, per assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, è consentita, anche in assenza delle predette condizioni di crisi funzionale dell’ufficio, ma, in ogni caso, per ragioni diverse da quelle relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali. Si intende per assenza temporanea, mutuando la terminologia costantemente impiegata nelle circolari in materia del Consiglio superiore della magistratura,  la mancata presenza in ufficio del magistrato professionale per impedimenti contingenti destinati a risolversi nel breve periodo, come, ad esempio, per ragioni di malattia. Le disposizioni in commento sono adottate, nonostante l’assenza di uno specifico criterio di delega a riguardo, perché conformi allo spirito complessivo della legge delega in quanto la destinazione in supplenza rappresenta,  storicamente, la prassi di ordinario utilizzo  della magistratura onoraria, che trova conforto, sul piano normativo, nell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario.   Il concetto di supplenza che viene in considerazione è quello costantemente delineato con chiarezza dai provvedimenti consiliari su applicazioni e supplenze succedutesi nel tempo, secondo cui la supplenza “è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”.
Per tale forma di utilizzazione, dunque, si applicano in pieno tutte le regole dettate dai pertinenti provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura sotto i profili dei presupposti legittimanti il ricorso ad essa, della procedura di scelta del supplente e della durata della relativa destinazione.
Ogni collegio, sia nel settore civile sia in quello penale, dovrà essere comunque formato tabellarmente con giudici professionali (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico), da indicare espressamente, che non potranno essere sostituiti in ragioni relative al complessivo carico di lavoro, in tal modo superando, sul punto, la nozione estesa di “impedimento”, elaborata in sede consiliare, da ravvisarsi in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui doveva comunque considerarsi il complessivo impegno lavorativo del giudice professionale  in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro.

E’ prevista, nell’ambito dello spirito complessivo della legge delega e nel solco di quanto previsto dall’artucolo 6 della medesima legge n. 57, l’applicazione dei giudici onorari in uffici del giudice di pace diversi da quello al quale sono addetti, sempre che appartenenti al medesimo circondario. I presupposti per l’applicazione sono costituiti da vacanze di organico dell’ufficio del giudice di pace, assenze o impedimenti temporanei dei giudici addetti all’ufficio onorario che si trova in crisi funzionale. L’applicazione può altresì essere disposta quando sussistano speciali esigenze di servizio relative al predetto ufficio. La misura è retta dalla medesima ratio della disposizione che prevede la revoca del provvedimento di assegnazione del giudice onorario di pace all’ufficio per il processo del tribunale, in caso di sopravvenute esigenze di servizio dell’ufficio (del giudice di pace) al quale il giudice onorario è addetto. Si assicura in tal modo l’utilizzo dei giudici onorari di pace in ambito circondariale in modo da assicurare la migliore funzionalità degli uffici giudiziari.   La durata dell’applicazione è, di regola, annuale, con possibilità di rinnovo, ove permangano gli indici di crisi funzionale dell’ufficio interessato, per un ulteriore anno.

Capo IV
Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari


Sul modello dell’ufficio per il processo di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, e secondo quanto previsto dallo specifico criterio di delega dettato dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 57 del 2016,  in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage presso gli uffici giudiziari ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica.
In funzione di semplificazione e funzionalità dell’ufficio è espressamente previsto che nell’assolvimento di tali compiti il procuratore della Repubblica può avvalersi della ausilio di uno o più magistrati professionali. E ciò anche al fine di fissare le direttive, i criteri  e le prassi applicative più adeguate, in ipotesi emergenti anche nel corso delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
Al fine di garantire la migliore distribuzione dei compiti e del lavoro giudiziario secondo criteri certi ed oggettivi è demandata al Ministero della Giustizia la predisposizione di adeguati programmi informatici che assicurino che l’assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e automaticità, sulla base di modelli già sperimentati.
L’assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma  per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
All’ufficio tutti i viceprocuratori onorari assegnati svolgono i compiti distinti in due grandi categorie, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo1 della legge n. 57 del 2016.
Da un lato il vice procuratore onorario sotto la direzione del singolo magistrato professionale da lui coadiuvato attende agli ordinari compiti serventi rispetto all’esercizio della funzione giudiziaria:  studio dei fascicoli; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predisposizione delle minute dei provvedimenti. Dall’altro svolge direttamente i compiti e le attività a lui delegate.
In particolare al vice procuratore onorario, che abbia tuttavia esercitato le funzioni serventi sopra indicate per almeno un anno,  e che abbia quindi sviluppato sicura capacità, possono essere delegate le attività collegate all’intervento del pubblico ministero in udienza e singoli atti tipici.
Al riguardo si prevede che il vice procuratore onorario possa rappresentare l’ufficio della procura davanti al giudice di pace nel corso del dibattimento e nei procedimenti di esecuzione. Al contempo il vice procuratore può assumere gli atti relativi all’esercizio dell’azione penale alle condizioni già stabilite dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 274 del 2000, nonché avanzare nei procedimenti a lui delegati richiesta di archiviazione secondo il disposto dell’articolo 17 del decreto da ultimo citato.
Analoga delega può essere conferita ai fini della partecipazione all’udienza davanti al tribunale in composizione monocratica.
Al riguardo si è escluso che l’ufficio possa essere rappresentato dal vice procuratore onorario nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché in quelli in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, trattandosi di area in cui in ragione dei beni giuridici coinvolti, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 57 del 2016, e della professionalità richiesta in ragione dell’accertamento dei fatti, impone in sede dibattimentale la presenza del magistrato professionale.
Al vice procuratore è inoltre delegabile l’intervento in udienza di convalida dell’arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell’udienza. In tale ambito al vice procuratore è consentito assumere le determinazioni inerenti l’applicazione della pena su richiesta. Attività questa non delegabile di regola, secondo quanto stabilito dal citato comma 6 dell’articolo 1 della legge n.57 del 2016, se non per reati la cui offensività va ritenuta modesta.
Corrispondentemente nei procedimenti di competenza del tribunale monocratico riguardanti reati di minore gravità, puniti cioè con pena non superiore a quattro anni di reclusione, stante il richiamo all’articolo 550, comma 1, c.p.p., il vice procuratore  onorario, che agisce in ogni caso secondo le direttive del magistrato coadiuvato, può avanzare richiesta di archiviazione, nonché assumere singoli atti di indagine. È fatta comunque salva la possibilità che l’attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni perché il vice procuratore provveda in conformità ai criteri e alle direttive cui deve normalmente attenersi.
La possibilità di esercizio dell’azione penale è limitata, in coerenza con i criteri direttivi già citati, esclusivamente alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dunque in caso di reati di modesta entità offensiva e in funzione di rapida definizione dei procedimenti secondo le caratteristiche proprie di tale rito speciale.  

Capo V
Della conferma nell’incarico


Si prevede che l’incarico dei magistrati onorari ha durata quadriennale e, alla scadenza, può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.
 
In ogni caso, in considerazione dell’inderogabile temporaneità dello stesso, l’incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di otto anni, anche non consecutivi, computando l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni esercitate tra quelle disciplinate dal presente decreto.
In attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), è previsto che l’incarico cessa, comunque, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Viene disciplinata la procedura di conferma che riguarda indistintamente tutti i magistrati onorari.
In particolare, sono regolate le modalità di presentazione della domanda di conferma e sono individuati gli elementi sulla base dei quali la sezione autonoma del Consiglio giudiziario competente è chiamata a rendere il proprio giudizio di idoneità allo svolgimento dei compiti e delle funzioni giudiziarie.

E’ previsto che il capo dell’ufficio rediga un rapporto sull’attività svolta da ciascun magistrato onorario, relativo alla capacità, laboriosità, diligenza, impegno e ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio, unitamente all’autorelazione del magistrato sottoposto a conferma, alle statistiche sull’attività svolta e ai documenti ritenuti utili. Si prevede espressamente che il rapporto venga redatto sulla base dell’esame di provvedimenti e di verbali d’udienza, a campione, rimettendo l’individuazione dei criteri per la selezione degli stessi ad una deliberazione della sezione autonoma del consiglio giudiziario.
E’ previsto che il giudizio di idoneità sia espresso a norma dell’articolo 11 del d,lgs. n. 160 del 2006, in quanto compatibile e, se necessario, previa audizione dell’interessato. In attuazione di specifico criterio di delega, viene previsto che il giudizio di idoneità venga espresso tenendo conto altresì del parere del Consiglio dell’ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere deve essere espresso su fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
Al fine di stabilire una precisa tempistica per la procedura di conferma è previsto che debba concludersi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio e che, in mancanza, il magistrato onorario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, né svolgere i compiti e le attività inerenti l’ufficio per il processo e l’ufficio per i vice procuratori onorari, con sospensione dall’indennità, sino all’adozione del decreto ministeriale di conferma.
E’ previsto che i magistrati onorari sottoposti a conferma rimangono in servizio, ex lege, siano alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell’incarico  operano a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. Per evitare possibili situazioni di conflitto d’interessi, si stabilisce che per i magistrati onorari che compongono la sezione autonoma del Consiglio giudiziario la valutazione di idoneità è assunta direttamente dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.
Ai magistrati onorari che hanno effettivamente esercitato le funzioni per otto anni è riconosciuta - in ragione dell’articolata attività formativa svolta nel corso del tirocinio, durante i primi due anni dell’incarico svolti obbligatoriamente presso l’ufficio per il processo o l’ufficio dei vice procuratori onorari e nell’ambito della formazione permanente -  preferenza, a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato

Capo VI
Dell’astensione e della ricusazione


E’ dettata una disciplina speciale in materia di astensione e ricusazione, in ragione del previsto svolgimento, in corso di mandato, di altre attività remunerative, il più delle volte rappresentate dall’esercizio della professione forense. Viene data attuazione al principio di delega, che richiama l’articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013, preoccupandosi di articolare la disposizione in modo più analitico e dettagliato e declinando il generico riferimento al collegamento con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti “mediante altre persone” attribuendo rilevanza ad ogni forma e modalità di collegamento (“in qualunque modo collegato”).

Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca


Sono individuati i doveri che il magistrato onorario deve assolvere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnatigli, mutuando quelli previsti per i magistrati professionali, riproponendo il contenuto della disposizione prevista, per i giudici di pace, dall’articolo 10 della legge n. 374 del 1991.

E’ prevista la decadenza del magistrato onorario quando viene meno taluno dei requisiti necessari per il conferimento dell’incarico, per dimissioni o volontarie ovvero quando sopravvenga una causa di incompatibilità.

La dispensa dall’ufficio si applica, in ragione della natura non stabile ma onoraria del rapporto di servizio e della necessità di attribuire preminente rilevanza alla funzionalità degli uffici giudiziari, in caso di impedimenti di durata superiore a sei mesi. Tale disposizione mutua quanto previsto, per i giudici di pace, dall’articolo 9 della legge n. 374 del 1991. Per impedimenti di durata inferiore l’esecuzione dell’incarico rimane sospeso, senza diritto all’indennità.
 
Viene riservato un ampio ambito applicativo all’istituto della revoca dall’incarico, quale diretta conseguenza, come già esposto, del mancato esercizio della delega relativa al regime disciplinare, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge delega.

In particolare, si individuano i presupposti per la revoca sia mediante la tecnica della regolazione per clausole generali che mediante l’individuazione di alcune fattispecie tipiche che delle predette clausole costituiscono specificazione.
In dettaglio, sono soggetti a revoca i magistrati onorari che risultano inidonei ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio del processo (clausola generale di inidoneità per cause attinenti all’esercizio delle funzioni) ovvero che tengano in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio dei predetti compiti e funzioni (clausola generale di inidoneità per cause esterne all’esercizio delle funzioni).

Sono quindi individuate, come si è detto, una serie di fattispecie tipiche che rappresentano puntuali specificazioni della predette clausole generali, che, come tali,  ben possono, in ogni caso, fondare la revoca in ulteriori ipotesi che, in concreto, risulteranno sussumibili nella regola generale. Viene quindi disciplinato il procedimento per la revoca, la decadenza o la dispensa.

Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente


Si prevede l’obbligo per i magistrati onorari di partecipare alle riunioni trimestrali, finalizzate all’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, alla discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e delle prassi innovative; le predette riunioni, alle quali  partecipano anche i magistrati professionali, costituiscono il luogo in cui sono concordemente definite le direttive che governano l’esercizio dell’attività delegata.
In questo modo, si agevolerà un arricchimento professionale e l’uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, creando l’occasione per la diffusione della conoscenza in ordine alla giurisprudenza del giudice dell’impugnazione.
I giudici onorari inseriti all’ufficio per il processo, quelli ai quali sono assegnati procedimenti civili e penali ovvero destinati nei collegi giudicanti, sono tenuti a partecipare alle riunioni di sezione ex articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario.
Sempre al fine di assicurare un adeguato e costante aggiornamento professionale, si prevede che i magistrati onorari debbono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
Al fine di rendere effettiva tale attività formativa, si prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia alle riunioni trimestrali, che alle iniziative di formazione decentrata, è  valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.
Con lo scopo di prevenire possibili contrasti interpretativi, si modifica il testo del comma 3 dell’articolo 22 rendendo chiaro che gli ordini professionali sono tenuti a valutare positivamente la partecipazione ai corsi di formazione permanente dedicati alla magistratura onoraria ai fini assolvimento degli obblighi di formazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Una diversa lettura che vedesse l’assolvimento dei predetti obblighi completamente integrato dalla partecipazione ai corsi di formazione in parola, oltre a risultare in probabile contrasto con il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 14, lettera c) della l. n. 57 del 2016, sarebbe altresì in conflitto con il regolamento n. 6 del 2014 adottato dal Consiglio nazionale forense a norma dell’art. 11 della legge n. 247 del 2012, posto che i corsi di formazione di cui all’articolo 22 del decreto in esame non potranno riguardare le materie definite obbligatorie dal medesimo regolamento, che sono quelle di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale


In attuazione della legge delega, si prevede che l’indennità si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, attribuendo una quota fissa d’importo più elevato in favore: a) dei giudici onorari di pace che esercitano funzioni giurisdizionali, cioè che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti ovvero destinati nei collegi giudicanti in ragione della situazione di crisi funzionale del tribunale; b) dei vice procuratori onorari che, avendo ricevuto l’incarico da oltre un anno, possono essere resi destinatari di provvedimenti di delega.
E’ previsto espressamente che qualora le attività in relazione alle quali è previsto il pagamento di una quota fissa dell’indennità in diversa misura fossero esercitate contestualmente deve escludersi la cumulabilità delle predette indennità, dovendosi, invece corrispondersi l’indennità in misura corrispondente all’attività svolta in via prevalente.
La parte variabile dell’indennità è corrisposta in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di rendimento annualmente stabiliti dal capo dell’ufficio, in conformità a criteri oggettivi determinati, in via generale, dal Consiglio superiore della magistratura. Con tale delibera sono determinati i criteri e le procedure di valutazione della realizzazione degli obiettivi. E’ espressamente previsto,  al fine di valorizzare obiettivi ulteriori e diversi rispetto alla mera produttività quantitativa, che nella valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi si deve tener conto della puntualità nel deposito dei provvedimenti, della modalità di gestione dell’udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, della partecipazione all’attività di formazione, della percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell’ufficio. Del predetto provvedimento deve darsi comunicazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. La quota variabile dell’indennità è fissata in misura pari al 30 per cento della quota fissa: si è scelto di non fissare la percentuale più elevata del 50% consentita dalla legge delega al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell’indennità. Ai fini del pagamento della quota variabile, il capo dell’ufficio attesta, con cadenza annuale, il grado di raggiungimento degli obiettivi predeterminati e propone la liquidazione indicandone la misura (totale o parziale a seconda del grado di raggiungimento dei risultati). Anche tale provvedimento è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario.

E’ previsto espressamente che nel corso del periodo di sospensione feriale dei termini processuali i magistrati onorari non prestano attività, salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio, caso in cui è riconosciuto loro il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.

Viene stabilito che la malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità, per un periodo non superiore a sei mesi, decorso il quale è integrato un caso di decadenza dall’incarico.
Relativamente alla gravidanza, si prevede, analogamente, che nel corso dei due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi ovvero, in alternativa, del mese precedente e dei quattro mesi successivi al parto l’incarico viene conservato, pur rimanendo sospesa l’attività, senza diritto all’indennità.
Il regime di tutela previdenziale e assistenziale è garantito ai magistrati onorari prevedendo la loro iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell’INPS. Tale regime d’iscrizione obbligatoria non si applica ai magistrati onorari che risultino iscritti agli albi forensi, relativamente ai quali opera il regime d’iscrizione obbligatoria alla Cassa forense di cui al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012. In tal caso le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle assicurate dalla Cassa professionale.
In attuazione dell’articolo 2, comma 13, lettera l), che assegna al legislatore delegato la seguente direttiva “individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità”, si prevede che i contributi dovuti alla Gestione separata siano completamente a carico del magistrato onorario, sebbene si tenga conto di siffatto obbligo in sede di determinazione della misura dell’indennità.
Si apportano, infine, le consequenziali modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della coerente qualificazione del reddito rappresentato dall’indennità.

Viene introdotta la tutela assicurativa INAIL per i magistrati onorari, attualmente non prevista dall’ordinamento.
L’assenza di siffatta tutela assicurativa, in presenza dei rischi infortunistici ai quali i magistrati onorari sono esposti in ragione della funzione che svolgono, costituisce una lacuna ordinamentale alla quale si offre rimedio in attuazione del criterio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 13, lettera l) della legge delega legge 28 aprile 2016, n. 57.
Ai fini della determinazione dell’imponibile, utile per il calcolo del premio assicurativo, si è assunto l’importo mensile stabilito per la remunerazione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art.116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che per l’anno 2017 corrisponde a Euro 1.349,60 (Euro 16.195,20 su base annua). Detto importo mensile, rivalutato annualmente, è stato considerato come non frazionabile.
L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, ivi compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tali prestazioni saranno commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

Infine, si rappresenta che non si esercita la delega di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, in materia di modalità di pagamento dell’indennità, in ragione dell'impossibilità di predeterminare ad inizio d'anno l'importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità, tenuto conto del regime previsto per la parte variabile della predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% della parte fissa, determinabile soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa all'esercizio successivo.

Capo X
Dell’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace


Le disposizioni del capo in commento danno attuazione ai criteri di delega contenuti al comma 15 dell’articolo 2 della legge delega che determinano un significativo ampliamento della competenza, in materia civile, del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti attualmente di  competenza del tribunale.

In particolare, gli anzidetti criteri consistono sia in direttive analitiche e stringenti rispetto alle quali al legislatore delegato è riservato un compito meramente attuativo, sia in direttive di carattere generale per la cui attuazione è richiesta al legislatore delegato una specifica attività valutativa, da compiersi sulla base dei parametri della “minore complessità” nonché della “natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte”. Si è anche tenuto conto del tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento, preferendo mantenere nell’ambito di competenza del giudice professionale le procedure che presentano un tasso abitualmente elevato.

La legge delega non consente di modulare, imponendone l’integrale attribuzione alla competenza dell’Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie:
1.        Estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1100 a 2500 euro;
2.     Procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
3.     Estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da euro 5000,00 sino ad euro 30.000;
4.    Estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da euro 20.000 ad euro 50.000;
5.    Procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Ciò posto, si dà attuazione alla direttiva di delega riportata sub. 1. novellando l’articolo 113 c.p.c., alla direttiva riportata sub. 5 inserendo un nuovo articolo 15-bis sulla competenza in materia esecuzione forzata, che mutua lo schema della disposizione di cui all’articolo 16 del medesimo codice, abrogato dal d.lgs. n. 51 del 1998 nonché novellando alcune disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, Capi II e III, c.p.c., e, infine, alle altre direttive esposte novellando l’articolo 7 c.p.c..

Seguono, poi, le direttive di delega strutturate per clausole generali che attribuiscono al legislatore delegato il compito di selezionare, in ragione della “minore complessità  quanto ad attività istruttoria e decisoria”, le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell’Ufficio del giudice di pace.

Relativamente alla prima categoria di cause si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l’indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell’attuale formulazione dell’articolo 7 c.p.c.); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell’ambito di competenza del tribunale.

Le cause in materia di diritti reali e di comunione, attualmente di competenza del tribunale, complessivamente attribuite al giudice di pace sono le seguenti:

-    le cause in materia di distanze, di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione VI, del codice civile, fatta eccezione per quelle in materia di distanze nelle costruzioni,   che è opportuno conservare alla competenza del giudice professionale per la complessità che talora assumono in punto d’istruttoria e per gli effetti della relativa decisione;
-    le cause in materia di luce e vedute di cui alla libro terzo, titolo II, capo II, sezione VII, del codice civile, anche in tal caso, e per le ragioni già esposte, fatta eccezione per quelle in materia di distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 c.c.;
-    le cause in materia di stillicidio e di acque, di cui alle sezioni VIII e IX del libro terzo, titolo II, capo II, del codice civile;
-    le cause in materia di occupazione e di invenzione, riguardando beni mobili, mantenendo al tribunale la competenza  in tema di accessione, trattandosi di questioni che generalmente si pongono come eccezione a domanda di rivendica (salvo quanto si dirà di seguito in ordine alle controversie attribuite al GDP entro predeterminati limiti di valore);
-    le cause in materia di specificazione, unione e commistione, che riguardano beni mobili;
-    le cause in materia di enfiteusi, trattandosi di un istituto oramai desueto;
-    le cause in materia di esercizio delle servitù prediali (che spesso sono cause che incidono in materia di servizi condominiali); mantenendo in capo al tribunale la competenza per le liti relative all’acquisto, all’esistenza o all’estinzione della servitù ;  
-    le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni della comunione, ex articoli 1107 e 1109 c.c.; si tratta di procedimenti contenziosi di regola meno complessi delle corrispondenti azioni in tema di condominio;
-    le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, conservando al tribunale le azioni a difesa del possesso.

Le cause in materia di diritti reali e di comunioni attribuite al giudice di pace, sempre che non superino il valore di euro 30.000 (che costituisce il criterio da cui è desunta, ex lege, la non complessità della controversia per le cause relative a beni mobili ai sensi del nuovo testo dell’articolo 7 c.p.c.), sono le seguenti:

-    le cause in materia di usucapione di beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
-    le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale;
-    le cause in materia di superficie, strettamente connesse con la materia della proprietà;

La determinazione del valore delle predette cause relative a beni immobili è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 15 c.p.c., impiegato, prima della c.d. riforma del giudice unico del 1998, per delimitare, in materia di azioni reali, la competenza del pretore da quella del tribunale.

Per scongiurare il rischio che la descritta ripartizione di competenza tra il tribunale e il giudice di pace possa cagionare inefficienze in punto di trattazione delle domande cumulate, nei casi in cui non potrebbe operare il disposto dell’articolo 40 c.p.c., non trattandosi di domande connesse, si prevede che il criterio dinamico di determinazione della competenza in favore del tribunale trovi applicazione in ragione del semplice cumulo oggettivo, con conseguente necessaria attrazione al giudice superiore di tutte le domande.  Ne consegue che nel caso in cui l’attore, in violazione della disposizione appena descritta, proponga le domande cumulate (rientranti in parte nella competenza del giudice di pace ed in parte nella competenza del tribunale) anziché al tribunale al giudice di pace, quest’ultimo dovrà rimettere tutte le domande al giudice superiore.

I procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione attribuiti, in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 15, lettera b), della legge delega alla competenza del giudice di pace sono i seguenti:
-    i provvedimenti che dispongono la rimozione dei sigilli (compresa l’eventuale opposizione) e l’inventario, tenuto conto che l’invasione nella sfera altrui si è prodotta con l’apposizione; anche la materiale rimozione e la redazione dell’inventario vengono attribuiti al giudice di pace
-    i provvedimenti che dispongono la proroga  per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio di inventario, in quanto connessi al procedimento ex articolo 769 c.p.c., attribuito alla competenza del GDP;
-    i procedimenti per la fissazione di termine per la presentazione dell’olografo e la cancellazione di periodi o frasi di carattere non patrimoniale, nonché per l’apertura e pubblicazione del testamento segreto;
-    i procedimenti per la nomina della persona cui affidare i documenti dopo la divisione;
-    i procedimenti per l’autorizzazione a vendere cose deperibili o di dispendiosa custodia, ex articolo 1211 c.c.;
-    i procedimenti per la determinazione del locale idoneo al deposito della cosa venduta e delle cose mobili diverse dal danaro e dai titoli di credito;
-    il procedimento di nomina del commissario per la vendita della cosa per conto e a spese del compratore ex articolo 1515 c.c.;
-    il procedimento per l’autorizzazione all’apertura forzata della cassetta di sicurezza
-    i procedimenti volti ad ottenere i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune ex articolo 1105 c.c., in coerenza con la scelta del legislatore delegante in materia condominiale;
-    i provvedimenti di revoca dell’amministratore di condominio, in attuazione del criterio vincolante di delega in materia condominiale;
-     i procedimenti per la riabilitazione del debitore protestato di cui all’articolo 17 della legge n. 108 del 1996, tenuto conto che la semplicità del procedimento si ricava considerando che a norma della legge n. 55 del 1977 il debitore che esegua, entro 12 mesi dalla levata del protesto, il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti mediante istanza rivolta al presidente della camera di commercio .

Quanto agli affari tavolari, si è ritenuto di individuare il criterio di “minore complessità” previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge delega ai fini dell’attribuzione della competenza all’ufficio del giudice di pace - a condizione che il conservatore abbia espresso un giudizio di piena concordanza tavolare -  nei seguenti atti ricevuti da notaio (autonomamente rimessi alla competenza dell’ufficio onorario):
a)     quelli che hanno per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull’immobile trasferito;
b) quelli che determinano l’iscrizione di ipoteche volontarie costituite a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.
Negli altri casi – ossia se la domanda è proposta in base a titoli diversi o ha un oggetto diverso e, comunque, in tutti i casi in cui il conservatore non abbia espresso un giudizio di piena concordanza tavolare - la competenza in affari tavolari resta in capo al Tribunale in composizione monocratica.
Allo scopo si è provveduto ad inserire dopo l’articolo 96-bis dell’allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (cd. nuovo testo della legge generale sui libri fondiari) il nuovo articolo 96-ter e si è provveduto a modificare il successivo articolo 130-ter nel senso di prevedere la reclamabilità innanzi al Tribunale in composizione collegiale anche dei decreti tavolari emessi dal giudice di pace.

Capo XI
Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio


Il dati relativi al numero dei magistrati onorari interessati dal regime transitorio introdotto dal presente decreto attuativo risultano dal prospetto che segue*.


Giudici di Pace:
- i giudici di pace complessivamente in servizio  sono 1348, suddivisi nelle seguenti fasce di età:
   
                                  GDP
fino a 40                      0
40 - 45                        1
45 - 50                        204
50 - 55                        493
55 - 60                        346
60 - 65                        216
65 - 68                        88


Giudici Onorati di Tribunale:
- i giudici onorari di tribunale complessivamente in servizio sono 2174, suddivisi nelle seguenti fasce di età:

                             GOT

fino a 40               14
40 - 45                 321
45 - 50                 664
50 - 55                 569
55 - 60                 311
60 - 65                 220
65 - 68                 75

 
Vice Procuratori Onorari:
- i vice procuratori onorari complessivamente in servizio sono 1800, suddivisi nelle seguenti fasce di età:
 
                           VPO

fino a 40               33
40 - 45                 466
45 - 50                 667
50 - 55                 386
55 - 60                 143
60 - 65                 74
65 - 68                 31

*I dati riportati nel prospetto sono rilevati alla data del 31 dicembre 2016

Come già rilevato, la disciplina recata dal presente capo si applica esclusivamente ai magistrati onorari già servizio e persegue l’esigenza di garantire il graduale avvio della riforma organica della magistratura onoraria, assicurando, in una prospettiva di tutela della funzionalità degli uffici, un congruo periodo di tempo destinato alla progressiva conformazione delle concrete modalità di svolgimento del servizio onorario ai canoni della riforma.
Sono tradotti in disposizioni attuative i criteri di delega diretti a preservare il più possibile la risorsa costituita dai magistrati onorari già in servizio, in relazioni ai quali l’amministrazione ha affrontato negli anni significativi investimenti di formazione, assicurandone, in particolare, la permanenza nell’incarico per un numero di mandati superiore a quello previsto per i magistrati onorari immessi in servizio secondo le regole di riforma, una modalità di svolgimento del servizio onorario nonché un trattamento indennitario contrassegnati dalla applicazione dei criteri operanti prima della riforma e da quest’ultima superati, in modo da scongiurare che un troppo repentino e radicale mutamento dello statuto della materia possa generare gravi disfunzionalità a carico degli uffici. Nella medesima prospettiva si prevede un più elevato limite di età ai fini della cessazione dell’incarico.
In termini di premessa generale di metodo, si rileva sin d’ora che proprio in ragione della natura transitoria delle disposizioni recate dal presente capo, per quanto dal medesimo non espressamente regolato si applica la disciplina a regime di cui ai capi da I a IX del decreto.

Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio

Si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo n. 92 del 2016 ovvero di cui all’articolo 33, comma 9, del decreto per tre successivi quadrienni. Si prevede che la conferma abbia luogo a domanda e secondo i criteri e le modalità, prevista a regime, dall’articolo 18 del decreto il commento. In piana attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4), si dispone che, in ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.

Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

Si prevede, in attuazione degli stringenti criteri di delega sul punto, che sino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale provvede ad inserire, facendo applicazione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 10 del presente decreto nell’ufficio per il processo tutti i giudici onorari di pace già in servizio come GOT  e, a domanda, i giudici di pace. Ai giudici già in servizio quali giudici onorari di tribunale, inseriti nell’ufficio per il processo, potranno essere assegnati, anche in assenza dei rigorosi presupposti, a regime,  di cui all’articolo 11 la trattazione dei procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale. E’ espressamente previsto, non rinvenendosi alcuna deroga espressa nei criteri di delega di cui all’articolo 2, comma 17, della legge delega, che l’assegnazione di tali procedimenti deve aver luogo nel rispetto delle norme di divieto di cui al comma 6 del predetto articolo 11 e in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura.  Relativamente ai procedimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza, assegnabili ai giudici onorari di tribunale sulla base della previgente normativa consiliare ma oggetto del divieto di cui all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), si prevede espressamente che la assegnazione rimane ferma ove effettuata in data anteriore al 30 giugno 2017. Si prevede espressamente che, in ogni caso, rimane ferma l’assegnazione già effettuata ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.. E’ infine dettata la disciplina transitoria per l’applicazione dei nuovi divieti relativi alla destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi di riesame per i procedimenti di cui all’articolo 324 c.p.p. e in quelli relativi ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p..
Sono definiti i criteri per l’applicazione, in sede transitoria, dei divieti relativi alle attività delegabili ai VPO di cui all’articolo 17 del decreto.
I compiti di supporto ai giudici professionali da svolgersi ad opera dei giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo rivengono disciplina, comprese le attività delegate, nell’articolo 10 del decreto.
E’ espressamente previsto che le condizioni che le disposizioni a regime individuano ai fini della destinazione dei giudici onorari nei collegi del tribunale ordinario non operano, analogamente a quanto previsto per la trattazione dei procedimenti in sede monocratica, relativamente ai magistrati onorari già in servizio, fermi gli altri limiti previsti dalla disciplina generale. Tale disposizione è prevista, nonostante l’assenza di uno specifico criterio di delega a riguardo (presente invece ai fini dell’assegnazione della trattazione dei procedimenti da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al principio dell’ultrattività dei previgenti criteri di liquidazione dell’indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del corrispondete regime di utilizzo della magistratura onoraria.
Al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio onorario nei diversi uffici si assegna al Consiglio superiore della magistratura il compiti di stabilire il numero minimo dei procedimenti, di competenza sia del tribunale che del giudice di pace, da trattare nell’udienza tenuta dal giudice onorario, tenendo conto anche di quelli la cui trattazione trova fondamento in un provvedimento di delega da parte del giudice professionale. La disposizione si rende opportuna anche in considerazione del fatto che i criteri di liquidazione dell’indennità in favore dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale fanno perno sul numero di udienze svolte (in particolare i criteri di liquidazione relativi ai giudici di pace al voce di indennità rapportata all’udienza si aggiungono altre voci riguardanti il numero dei procedimenti definiti, mentre quelli relativi ai giudici onorari di tribunale tengono conto esclusivamente del numero delle udienze svolte e della relativa durata).
Si prevede, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2) che, nel corso del quarto mandato, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in commento sono inseriti nell’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività ad esso inerenti a norma dell’articolo 10 del decreto e, dunque, con esclusione della facoltà di assegnare loro la trattazione dei procedimento ex articolo 11 ovvero di destinarli a comporre i collegi a norma del successivo articolo 12 del medesimo decreto.
Per i vice procuratori onorari al quarto mandato si prevede espressamente, anche qui in piana applicazione dello specifico criterio di delega, che gli stessi possono esclusivamente svolgere i compiti e le attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto in commento.
Vengono infine declinate concretamente le “specifiche esigenze di servizio” in presenza delle quali il Consiglio superiore della magistratura può disporre, in sede di deliberazione per la conferma, la disapplicazione dei limiti previsti per i magistrati onorari al quarto mendato. In particolare, si prevede che le esigenze di funzionalità sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all’articolo 11, comma 1. In chiave di puro coordinamento della disposizione in parola con l’articolo 11, nonché con il comma 10 dello stesso articolo 30, è inserito un periodo che consente l’operatività della norma nei casi non riconducibili all’articolo 11, comma 1 e cioè, in particolare, in relazione agli uffici rilevanti ai fini del citato comma 10 e diversi dai tribunali ai quali si riferisce l’intero articolo 11,
Liquidazione indennità

In stretta attuazione dei principi di delega di cui al citato articolo 2, comma 17, lettera b), n. 5), e lettera c), si prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio)  le indennità dovute ai predetti magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime di cui al Capo IX del decreto.
Si precisa, infine, che dovendo rinvenirsi la ratio della disposizione del decreto delegato “a regime” che prevede un impegno, di regola, bisettimanale per i magistrati onorari di nuova nomina  nei criteri di liquidazione dell’indennità e nell’esigenza di assicurare il rispetto del principio sovranazionale del pro rata temporis, la medesima disposizione troverà applicazione ai magistrati onorari già in servizio alla scadenza del quadriennio rilevante ai fini dell’applicazione del regime transitorio in punto di liquidazione dell’indennità, momento a decorrere dal quale si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo.
In accoglimento delle sollecitazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio superiore della magistratura si consente, al fine di permettere agli uffici una graduale modifica dei modelli organizzativi di utilizzo della magistratura onoraria valorizzando la professionalità acquisita, ai magistrati onorari già in servizio di optare, nel corso del quadriennio immediatamente successivo alla scadenza del periodo transitorio quadriennale, contrassegnato dalla perdurante applicazione dei criteri di liquidazione delle indennità previgenti rispetto alla riforma, per un regime di svolgimento del servizio articolato in un impegno complessivo di tre, anziché di due, giorni a settimana, con conseguente corrispondente incremento dell’indennità spettante.  L’opzione è esercitata mediante istanza da presentarsi nel rispetto del perentorio termine legale al capo dell’ufficio. Successivamente alla data di scadenza di tale secondo quadriennio si applicano, a tutti i magistrati onorari in servizio alla predetta data, i principi generali di svolgimento del servizio onorario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto in esame (che modulano l’impegno complessivo che può esser loro richiesto in due giorni a settimana) e, di conseguenza, i criteri di liquidazione delle indennità dettati dall’articolo 23 del medesimo decreto.  

Capo XII
Disposizioni transitorie e finali


Il Capo reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali. In particolare, si rileva che è espressamente previsto che le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati onorari immessi in servizio successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mentre ai magistrati onorari in servizio sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.  Dalla scadenza del predetto termine ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E’ espressamente previsto che in sede di determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e di quella dei vice procuratori onorari, cui si provvede con decreto ministeriale previsto dal decreto delegato in commento, devono considerarsi anche i magistrati onorari già in servizio, senza che possano risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a coloro che sono stati immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del decreto delegato in esame e un’altra relativa ai magistrati onorari già in servizio. Le piante organiche dei singoli uffici andranno quindi formate inserendo anche i magistrati onorari in servizio, naturalmente alcun vincolo di conservazione delle posizioni già coperte.
Le disposizioni che dispongono l’ampliamento della competenza dell’Ufficio del giudice di pace in materia civile entrano in vigore il ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni in materia di condominio degli edifici la cui entrata in vigore è fissata il 30 ottobre 2025. Il medesimo termine è previsto per le azioni, strettamente connesse alla materia condominiale, di cui all’art. 1105 c.c.. L’entrata in vigore è fissata nel momento in cui i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo, sì che potranno esercitare le funzioni  giurisdizionali presso l’Ufficio onorario del giudice di pace. Le attuali effettive presenze in organico, pari, al 31 dicembre 2016, a 1348 unità su una dotazione organica complessiva di 4.690, non consentono l’immediata applicazione delle predette disposizioni in quanto non sarebbe possibile assicurare la ragionevole durata dei procedimenti ed un’efficiente gestione dei ruoli. Un analogo regime è dettato per in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni che regolano la nuova competenza del giudice di pace in materia tavolare, in ragione dei tempi necessari per adeguare i sistemi informativi interessati.
La premessa logica che giustifica il differimento degli effetti delle norme processuali di ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace, rappresentata, come di è detto, dalla necessità di attendere che termini il periodo formativo all’esito del quale possono essere esercitate le funzioni giurisdizionali, sorregge anche la disposizione che fissa un termine per l’adozione da parte del Consiglio superiore della magistratura della delibera di cui all’articolo 6, comma 1: è necessario assicurare che le procedure di accesso dei nuovi magistrati onorari si svolgano nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, in modo da assicurare un’efficiente prestazione del servizio giustizia una volta divenute efficaci le disposizioni relative all’ampliamento di competenza dell’ufficio del giudice di pace.

E’ dettata , poi, una specifica disposizione diretta a  immettere i magistrati onorari eventualmente nominati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 2016 e quella di entrata in vigore del presente decreto nell’ambito della disciplina prevista da quest’ultimo decreto legislativo, prevedendo la durata quadriennale dell’incarico a decorrere dalla nomina, esclusa l’applicazione della disciplina relativa alla procedura di conferma trattandosi di neo nominati. Si precisa, infine, che la nomina e il tirocinio restano regolati dalle disposizioni previgenti.

In considerazione delle esposte gravi scoperture dell’organico dei giudici di pace, tali da comportare la sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio, si prevede che le disposizioni in materia di destinazione in supplenza e in applicazione dei giudici onorari di pace previste dall’articolo 14 del decreto in commento si applicano anche ai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ammettendo che il provvedimento di destinazione possa riguardare sia giudici di pace che giudici onorari di tribunale (i quali dunque potranno essere destinati, mediante provvedimento del presidente del tribunale che opera anche in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace) presso un ufficio del giudice di pace del circondario che versi in crisi di funzionalità a norma del predetto articolo 14. In tal caso per la liquidazione delle indennità si applicano i criteri operanti per le attività, le funzioni e i compiti effettivamente esercitati.
Si prevede, in fine, che entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ilo Consiglio superiore della magistratura proceda, per l’anno 2017, ad adottare la delibera per l’individuazione dei posti da pubblicare nei limiti delle vacanze risultanti dalle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dalle ripartizione numeriche per ufficio dei GOT e VPO.

Si pone espressamente la regola per cui sino alla scadenza del primo quadriennio dall’entrata in vigore del presente decreto ai i magistrati onorari già in servizio le disposizioni di riforma a regime si applicano, salvo che non risultino incompatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.  Dalla scadenza del predetto quadriennio anche ai predetti magistrati onorari si applicano per intero tutte le disposizioni di riforma contenute nel decreto. Tali regole trovano immediata applicazione con riguardo ai compiti e alle funzioni dei vice procuratori onorari già in servizio, che rinvengono la propria disciplina nelle disposizioni a regime”, in assenza di una specifica disciplina recata in proposito dall’articolo 2, comma 17, della legge delega.
Al criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 17, lettera b), n. 1), è data attuazione intendendo la confluenza dei giudici onorari di tribunale nell’ufficio del giudice di pace a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo, in termini funzionali e non organizzativi. In sostanza, il rispetto del predetto criterio di delega è assicurata dalle disposizioni transitorie che isolano, sino alla scadenza del primo quadriennio successivo all’entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni e le competenze dei giudici onorari già in servizio come giudici di pace da quelle dei magistrati in servizio come GOT, ferma la piena compatibilità con il ricordato criterio di delega, da intendere, lo si ribadisce, in termini esclusivamente funzionali, delle norme che dispongono che tali magistrati in servizio si considerano sia ai fini della determinazione della dotazione organica che delle piante organiche degli uffici.
 Posta la scelta di non esercizio dei criteri di delega relativi al regime disciplinare dei magistrati onorari, si prevede che gli eventuali procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a carico di magistrati già in servizio continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti. Con disposizione governata dalla medesima ratio, si prevede, infine, che non possono essere promosse nuove azioni disciplinari per fatti commessi prima della entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai quali trovano applicazione le disposizioni in materia di revoca del magistrato onorario, cui all’articolo 21, commi da 3 a 10,  del decreto.

E’ infine prevista una specifica attività di monitoraggio in relazione agli effetti prodotti dall’attuazione delle disposizioni del decreto in commento e degli obiettivi conseguiti. L’attività deve avere particolare riguardo al livello di efficienza degli uffici del giudice di pace mantenuti a seguito delle richieste avanzate, ex articolo 3 del d.lgs. n. 156 del 2012, dagli enti locali interessati e al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.