Dlgs - disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017
Esame preliminare - Consiglio dei ministri 9 novembre 2016
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC).
Il testo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 2013- secondo semestre”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, a tenore della quale: “Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.”.
Il provvedimento all’esame, che consta di 12 articoli, contempla le sanzioni applicabili alle ipotesi di violazione delle previsioni contenute nel regolamento (UE) n. 649/2012 che stabilisce i principi e i requisiti sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Il sopra citato regolamento (UE) n. 649/2012 attua all'interno dell'UE la Convenzione di Rotterdam di cui all’allegato I, parte 3, concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali connessi a tali prodotti e favorire un utilizzo degli stessi compatibile con la salute e l'ambiente. Il regolamento, inoltre, dà attuazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, poiché vieta, al di fuori dei casi a cui si applicano le deroghe specifiche previste dalla Convenzione, l'esportazione delle sostanze che la stessa Convenzione identifica come inquinanti organici persistenti. Visto che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente, il regolamento (UE) n. 649/2012 si basa sugli articoli 192, paragrafo 1 e 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il rispetto delle condizioni previste dal regolamento risulta di particolare importanza sia per la tutela della salute pubblica sia per la tutela dell'ambiente. In tale contesto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1992, ha designato il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ora Ministero della salute, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico, quali autorità competenti per l’implementazione del regolamento (CEE) n. 1734/88 (sostituito dal regolamento UE 649/2012).
Con il provvedimento in esame, il Ministero della salute è designato quale:
a) autorità designata nazionale coordinatrice in materia di procedure di notifica e di informazione e di richiesta di consenso esplicito ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 649/2012;
b) punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all’articolo 75, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e per le autorità designate dei Paesi membri UE ai sensi dell’articolo 6, del menzionato regolamento (UE) n. 649/2012.
Con il regolamento (UE) n. 649/2912 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki (Finlandia) è l’autorità europea preposta: a) all’implementazione del medesimo regolamento in Europa ; b) al mantenimento, alimentazione e aggiornamento periodico della banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose; c) mette la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web e fornisce se del caso, all’industria, con l’accordo della Commissione e previa consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l’effettiva applicazione del menzionato regolamento.
Si ritiene opportuno evidenziare che il regolamento (UE) n. 649/2012 conferma l'impegno dell'UE ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell'uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente anche oltre i confini dell'UE e che le sue disposizioni hanno ricadute socio economiche sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente.
Premesso quanto sopra si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli dello schema all'esame.
L’ articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione.
L’ articolo 2 reca le definizioni.
In particolare:
- le definizioni di cui allo schema di decreto sono quelle dell’articolo 3, del regolamento (UE) n. 649/2012 limitatamente ai termini effettivamente utilizzati;
- l’indicazione delle autorità nazionali designate di cui all'articolo 4, del suddetto regolamento, ovvero il Ministero della salute, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, provvede al coordinamento con le altre autorità nazionali designate (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico) e costituisce, il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all’articolo 75, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE.
L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili a chiunque effettua un’operazione di esportazione che non ottempera agli obblighi in materia di notifica di esportazione agli altri Paesi (fuori UE). Con riferimento in particolare al comma 3, che sanziona l’inadempimento dell’obbligo di revisione della notifica, si evidenzia che, in accoglimento della condizione posta dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera e dall’osservazione della Commissione 12^ (Igiene e Sanità) del Senato, è stata prevista una sanzione (comma 3, secondo periodo) anche per la fattispecie descritta nel comma 2, del medesimo articolo, (concernente l’effettuazione di un'operazione di esportazione di un articolo in base all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento UE n. 649/2012 (PIC)), inizialmente non inclusa in quanto l'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, riguarda principalmente un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
L'articolo 4 prescrive le sanzioni da irrogare all’esportatore o all'importatore che non ottempera all'obbligo in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche.
L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all’esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall’obbligo di notifica. Con riferimento all’articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, che sanziona l’esportatore in assenza del prescritto consenso del Paese terzo importatore, ovvero del nulla osta della competente autorità nazionale designata italiana a esportare anche in difetto del consenso esplicito, si osserva che dopo le parole “parte importatrice”, come richiesto dalla condizione delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera e dall’osservazione della Commissione 12^ ( Igiene e Sanità) del Senato, sono state aggiunte le parole “o da altro Paese importatore”, in quanto la menzionata locuzione “parte importatrice” afferisce ai soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam (relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale a cui il suindicato regolamento (UE) n. 649/2012, dà esecuzione) mentre il consenso esplicito di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento (di cui al comma 2, terz’ultimo rigo dell’articolo in esame) è richiesto anche per altri Paesi importatori.
Con riferimento al comma 4, che sanziona in materia di esportazione di pesticidi la violazione dell’obbligo di apporre un’etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore, si ritiene di non poter accogliere né la condizione posta dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera, né l’osservazione formulata dalla Commissione 12^ ( Igiene e Sanità) del Senato di introdurre una sanzione anche per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza prevista dalla legislazione europea in quanto né il regolamento (CE) 1107/2009 né e il regolamento(UE) n. 528/2012 consentono di individuare un criterio certo in materia di purezza tale da individuare una fattispecie sanzionatoria idonea.
L’articolo 6 dispone una sanzione penale per quanto concerne un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V, del regolamento (UE) n. 649/2012 in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, in quanto lede un diritto fondamentale ovvero il diritto alla salute (art. 32 Cost.), costituzionalmente tutelato. Come richiesto dalla condizione formulata dalla Commissione 12^ (Igiene e Sanità) del Senato, è stato modificato il comma 1, sostituendo la sanzione penale con una sanzione amministrativa pecuniaria, ciò in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 200 del 2011.
L'articolo 7 prevede che venga punito con una sanzione chiunque effettua un’operazione di esportazione che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito.
L'articolo 8 reca le sanzioni applicabili all’esportatore che non ottempera alle disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate. Con riferimento all’articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, che sanziona la mancata apposizione sull’etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, si segnala che, come richiesto dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera e dalla Commissione 12^ ( Igiene e Sanità) del Senato, nella prima parte del comma, è stato richiamato il paragrafo 2, dell’articolo 17, del regolamento UE n. 649/2012, anziché il paragrafo 1, in quanto mero refuso.
L'articolo 9 prescrive le disposizioni relative all'attività di vigilanza per l’attuazione del regolamento. Le sanzione amministrative pecuniarie previste per le violazioni dello schema di decreto, sono di nuova istituzione.
Con riferimento ai commi 1 e 2, dello schema di decreto, concernente l’attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni, esercitata anche dalle regioni e province autonome, si osserva quanto segue.
La Conferenza Stato-regioni nel corso della seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n. 244/CSR), ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, a condizione che venisse espunto dal testo dei sopra citati commi, la locuzione “e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”.
A riguardo, va innanzitutto precisato che il regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC), ed in particolare i consideranda 3, 6 e 17, esplicano un richiamo diretto al regolamento (CE) n. 1907/2006, c.d. “regolamento REACH” e sia al regolamento (CE) n. 1272/2008, c.d. “regolamento CLP”. Si osserva l’intrinseca connessione tra le disposizioni dei regolamenti REACH e CLP – sui quali già effettuano la vigilanza le regioni e province autonome.
Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 649/2012, recante gli obiettivi, dispone: “Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.”.
Gli articoli 14 e 17, del predetto regolamento (UE) n. 649/2012, afferiscono ai precetti del “regolamento REACH”, cosi come, gli articoli 8, 10, 14, 15 e 17, del medesimo regolamento (UE) n. 649/2012, alle disposizioni del “regolamento CLP”.
Tenuto conto che il provvedimento in esame commina sanzioni anche per le fattispecie ascritte alle prescrizioni dei succitati regolamenti REACH e CLP, nello specifico, si sottolinea come alla vigilanza di cui all’articolo 31, del regolamento REACH, esplicitamente richiamato dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC), concernente le schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche e delle miscele, sono preposte le regioni e le province autonome nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). Si evidenzia, quindi, la eventuale contraddittorietà in termini di compiti di vigilanza delle regioni e province autonome tra il decreto legislativo n. 133 del 2009 (cd sanzionatorio REACH) e lo schema all’esame, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse contemplare la competenza regionale.
Occorre anche rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale 30 novembre 2012, n. 271, concernente la disciplina sanzionatoria (decreto legislativo 186/2011) per la violazione del rammentato regolamento CLP, su istanza di ricorso della regione Toscana (deputata ad individuare, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, le “autorità competenti locali” di cui l’articolo 2, comma 2, del medesimo D.Lgs 186/2011, in riferimento all’accennato articolo 43, del regolamento CLP), ha dichiarato l'illegittimità della previsione contenuta nell'articolo 13, comma 3, del menzionato D.Lgs 186/2011, nella parte in cui prevede che anche le sanzioni di competenza regionale siano attribuite al bilancio dello Stato e che a tali enti, e non allo Stato, i proventi delle sanzioni devono essere versate: ciò in quanto enti eletti all’implementazione del sopra citato regolamento CLP ed alla relativa attività vigilanza.
Si ravvisa, inoltre, che l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dispone che nelle more delle designazioni della o delle autorità competenti di cui al citato articolo 43, si intende “autorità competente nazionale” il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono “autorità competenti locali” quelle che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto al citato punto 3.3, allegato A, dell'accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR).
Si deve considerare inoltre che la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), dispone in merito alle funzioni delegate alle regioni per quanto concerne i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose.
Così ricostruita la normativa di settore e alla luce e per gli effetti di quanto premesso, si deve osservare la non concordanza con la condizione posta dalla Conferenza Stato-regioni e profusa nel menzionato parere del 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n. 244/CSR), volta all’eliminazione dall’articolo 9, commi 1 e 2 della locuzione “e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”.
A riguardo, si evidenzia altresì che l’accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed in particolare il punto 3.3 dell’allegato A, stabilisce che: “Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale” .
Sul punto occorre sottolineare che tale attività di vigilanza non implica oneri supplementari per le regioni e province autonome, trattandosi di verifiche limitate al controllo delle schede di dati di sicurezza e delle etichette delle sostanze chimiche pericolose esportate, che rientrano nell’ambito di controlli espletati durante le ispezioni REACH e CLP in cui le regioni sono già impegnate. Considerazione peraltro svolta nel corso dell’elaborazione del parere reso dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera.
Si rileva tuttavia che all’esito della riunione del preconsiglio è stato aggiunto il seguente periodo al comma 1: “L’attività di cui al periodo precedente è esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.”.
Con riferimento al comma 3, che prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza o dell’articolo non conforme, si sottolinea che, a seguito della modifica apportata al testo in esame, come richiesto dalla condizione formulata dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) e dalla Commissione 12° del Senato, la norma reca anche le miscele, in quanto oggetto di alcune fattispecie di illecito dello schema di decreto in esame.
In riferimento alla definizione dei profili della confisca amministrativa, si precisa che una volta disposto il sequestro amministrativo a carico del trasgressore, la sostanza chimica, anche nella forma di miscela, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore. A tal fine, e con specifico riferimento alla affermazione delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) che hanno anche sostenuto:”[……..]Occorrerebbe valutare se sussista l’esigenza di definire i profili della confisca amministrativa (successiva al sequestro)”, è stata completata la previsione contenuta nel comma 3, attraverso la previsione della distruzione delle sostanze sequestrate, senza dunque che al provvedimento temporaneo di sequestro segua in questi casi la confisca; altrimenti trova applicazione la disciplina generale di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n.689, cui rinvia l’articolo 10 del presente schema.
L' articolo 10 reca le disposizioni di rinvio alla legge 24 novembre 1981, n.689.
L’articolo 11 riguarda le disposizioni finanziarie.
Con riferimento al comma 1, in accoglimento della condizione posta dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera e dell’osservazione formulata delle Commissioni riunite 12^ (Affari sociali) e 2^ (Giustizia) del Senato, è stato chiarito che la determinazione delle tariffe concerne l’espletamento sia della procedura di notifica di esportazione che di richiesta di consenso esplicito di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012.
L’articolo 12 detta le norme finali in particolare, al comma 1, dispone, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’abrogazione del dlgs 27 ottobre 2011, n. 200.
Premesso quanto sopra, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il regolamento (UE) n. 649/2012 conferma l'impegno dell'Unione europea ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell'uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente anche oltre i confini dell'UE e che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente. Il regolamento (UE) n. 649/2012, in particolare l’articolo 30, ha abrogato dal 1° marzo 2014 il regolamento (CE) n. 689/2008 che a sua volta, ha sostituito il regolamento (CE) n. 304/2003.
Il regolamento (CE) n. 304/2003 che ha dato esecuzione alla Convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, entrata in vigore il 24 febbraio 2004, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2455/92 che, a sua volta, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1734/88 relativo all’esportazioni ed importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.
Il regolamento (UE) n. 649/2012 introduce alcune modifiche importanti, in particolare, alcune funzioni della Commissione tra cui la sopra citata banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose è trasferita all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all’articolo 75, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), oltre a ciò, la menzionata Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elaborerà note tecniche di orientamento per assistere le autorità designate, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, gli esportatori e gli importatori, ad applicare il regolamento (UE) n. 649/2012.
La terminologia impiegata nel regolamento (UE) n. 649/2012 è adeguata per allinearla ai seguenti disposti comunitari:
a) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
b) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
c) regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
La Convenzione di Rotterdam per quel che concerne la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale.
Il principio di base sul quale si fonda la Convenzione è che l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni (inserite nell'allegato I, parte 3, della Convenzione) può avvenire solo previo l'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) del paese importatore.
A tal fine, è stata istituita una procedura che consente di ottenere e rendere pubbliche ufficialmente le decisioni dei paesi importatori sulla volontà di vedere importata, in futuro, una certa sostanza chimica e garantire allo stesso tempo il rispetto di tali decisioni da parte del paese esportatore. La Convenzione prevede un meccanismo che consente di inserire altri prodotti negli allegati a condizione che siano rispettati alcuni criteri.
Il regolamento persegue vari obiettivi, tra i quali:
- l'attuazione della Convenzione di Rotterdam (in alcuni casi prevedendo disposizioni che vanno al di là di quelle della Convenzione), anche per paesi che non sono parti della Convenzione;
- l'assoggettamento delle esportazioni di tutte le sostanze chimiche pericolose alle stesse disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura vigenti nell'UE, a meno che quest'ultime siano in contrasto con le disposizioni vigenti nel paese importatore.
È bene notare che l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto finale devono essere conformi anche all’eventuali prescrizioni in vigore nel paese importatore in cui il prodotto viene commercializzato.
Il regolamento disciplina:
- le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012;
- le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE;
- tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne l'imballaggio e l'etichettatura
Il regolamento non si applica alle sostanze chimiche costituite da sostanze stupefacenti, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti medicinali (ad eccezione di disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) disciplinati da altri atti normativi dell'UE. Il regolamento non si applica nemmeno alle sostanze chimiche esportate o importate a scopo di ricerca o analisi, a condizione che le quantità di tali sostanze verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull'ambiente.
L'industria chimica dell'Unione europea figura tra i maggiori produttori di sostanze chimiche a livello mondiale. Tra le numerose sostanze prodotte, utilizzate per una grande varietà di scopi, alcune sono pericolose per la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere utilizzate in condizioni controllate. Inoltre, alcune delle sostanze prodotte e destinate all'esportazione e all'uso in altri paesi sono vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea. Pertanto, è importante poter stoccare, trasportare, utilizzare e smaltire le sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza, così come è fondamentale sapere cosa fare in situazioni di emergenza e come affrontare con rapidità ed efficacia i problemi sanitari e ambientali.
Giova infine rappresentare che nelle premesse del provvedimento è stato inserito un ulteriore Visto relativo all’Accordo Stato regioni del 29 ottobre 2009 n. 181/CRS ed il concerto del Ministro per gli affari regionali.
Al riguardo si evidenzia che il predetto accordo, è stato sancito in attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, prevede all’allegato punto 3 la istituzione di un “sistema dei controlli [………].costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome secondo quanto esplicato nei punti seguenti del presente paragrafo e nell'ambito della propria attività istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica[………] le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale“.
Inoltre si sottolinea che sia il regolamento REACH 1907/2006 concernente “la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche”, sia il regolamento 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sia il regolamento 649/2012 (PIC) sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose riguardano appunto le sostanze i prodotti e le miscele e in particolare il regolamento PIC rinvia contestualmente alle disposizioni sia del REACH quali le schede di sicurezza, sia del CLP quale l’etichettatura nella fase di esportazione.
Il valore aggiunto del regolamento PIC si rinviene proprio nella attuazione del principio della responsabilità condivisa sul commercio internazionale dei prodotti chimici pericolosi; garanzia questa, dell’uso sicuro degli stessi espressa per il tramite delle schede di sicurezza e dell’etichettatura.
I motivi del mancato inserimento dell’accordo del 2009 nelle premesse del dlgs n. 200 del 2011 è da attribuirsi alla circostanza che il predetto accordo del 2009 ha visto attivarsi tutti i controlli regionali solo dopo l’emanazione di tutte le delibere delle regioni intervenute nel 2015, anno durante il quale anche la regione Molise ha adottato la relativa delibera.