Dlgs - disposizioni di coordinamento in materia penale in attuazione delle delega di cui all’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017
Schema di decreto legislativo recante: "Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76"
La legge 20 maggio 2016, n.76 introduce nell’ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso, come definite al comma 2 dell’articolo 1, e ne dà compiuta regolamentazione.
Al comma 28 dell’articolo 1 il Legislatore affida al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi, al fine innanzitutto di: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
La delega, da esercitarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle legge, individua l’area di intervento nell’adeguamento dell’ordinamento dello stato civile, onde consentire iscrizioni, trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi dell’unione civile, nonché nel riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato. Al riguardo fissa un criterio nella previsione dell'applicazione della disciplina dell'unione civile alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
Lo stesso comma, alla lettera c), contiene una generale delega, funzionale alle «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».
Tale ultima disposizione si caratterizza per l’ampiezza dei contenuti, dal momento che impone tutte le modificazioni e integrazioni funzionali al coordinamento delle disposizioni vigenti, ovunque contenute in norme di rango primario e secondario, con la legge di regolamentazione delle unioni civili.
Sicuro limite evincibile dal tenore letterale della disposizione è costituito dalla salvezza di quelle introdotte o riformate dalla legge n. 76/2016 (l’art. 1, co. 28, infatti, fa «salve le disposizioni di cui alla presente legge»).
Fermi i contenuti e gli assetti della delega appena riassunti, il comma 20 dello stesso articolo 1 della legge detta una norma di coordinamento, limitata nel suo oggetto, nelle sue finalità e con riguardo all’ambito di applicazione: «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
Il fine è di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile e dispone, pertanto, un’equiparazione del termine coniuge o equivalente a quello di parte dell’unione civile ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi.
Il legislatore ha così delimitato l’equiparazione agli effetti civili, tributari, amministrativi, giuslavoristici (il riferimento espresso ai contratti di lavoro). Nel medesimo senso depone l’eccezione costituita dalle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge e dalle norme contenute nella legge 4 maggio 1983, n.184.
In altri termini, la legge contiene una norma direttamente precettiva circa il riferimento di ogni disposizione, afferente al matrimonio e al coniuge, alla costituzione dell’unione civile e alla parte della stessa, tutte le volte che tale riferimento sia funzionale all’effettività della tutela dei diritti o garantisca l’adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile.
In aggiunta la legge delega il Governo al necessario coordinamento in materia di ordinamento dello stato civile e di diritto privato internazionale e in ogni altro settore per il quale non è consentita in via diretta l’estensione di cui al citato comma 20.
L’equiparazione contenuta nel comma 20 non può riguardare il diritto penale, specie sostanziale.
In detto ambito dell’ordinamento la medesima legge ha ritenuto di intervenire ratione materiae esclusivamente in relazione alla disciplina dello scioglimento dell’unione civile. Al comma 25 dell’articolo 1 richiama infatti, in quanto compatibili, le norme sul divorzio recate dalla legge n.898 del 1970, ivi compreso l’articolo 12 sexies che rinvia esclusivamente sul piano sanzionatorio all’articolo 570 del codice penale, nel caso di omesso versamento dell’assegno divorzile.
Ciò induce a ritenere che il comma 28, alla lettera c), attribuisca delega al Governo onde modificare e integrare l’ordinamento, anche penale, ove necessario ai fini del coordinamento con la disciplina delle unioni civili.
L’opzione alternativa e opposta lascerebbe, infatti, sostanzialmente prive di tutela penale le parti dell’unione civile in contrasto con gli stessi scopi della legge e determinerebbe una disparità di trattamento nella disciplina delle condotte in cui viene in essere la qualità di coniuge ovvero l’istituto matrimoniale.
In mancanza di una norma equivalente a quella del comma 20, dettata agli effetti penali e a fronte dell’espressa volontà sanzionatoria con riguardo all’ipotesi dello scioglimento dell’unione civile, il necessario e ulteriore coordinamento è quindi attribuito al Governo, con la disposizione di cui alla lettera c) del comma 28.
L’esercizio della delega anche nella materia penale trova nell’art. 1, co. 28, lett c), la sua fonte, perché essa ha attitudine ad operare nelle più svariate materie, diverse dalle due sole espressamente indicate nelle precedenti lettere a) e b), e limitatamente alle unioni civili, dal momento che la legge non ha inteso operare analogamente nell’ambito delle convivenze pure disciplinate nel medesimo contesto normativo.
Il criterio direttivo è individuato nell’esigenza del «necessario coordinamento» con la l. n. 76/2016.
Come già autorevolmente sostenuto, la legge, con una disposizione di carattere residuale e di ampia portata, demanda al Governo l’individuazione, nella congerie delle disposizioni ovunque dislocate nell’ordinamento giuridico («nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti»), quelle sole che è necessario coordinare con la l. n. 76/2014.
Il criterio direttivo per l’esercizio della delega consiste pertanto nella necessità di coordinare le disposizioni vigenti, anche in materia penale, con la l. n. 76/2016.
Tale ‘necessità’ deve risultare de jure condito (alla luce cioè del dato normativo vigente). In tale prospettiva, il Governo è delegato a individuare, nel rilevante numero delle disposizioni che hanno attinenza con la materia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quelle sole rispetto alle quali può dirsi ragionevolmente e alla luce dell’intero ordinamento giuridico – principi costituzionali compresi – che sussiste una necessità tecnica di coordinamento con la materia oggetto di intervento.
D’altra parte si è detto dell’impossibilità di affidare il richiesto coordinamento nella materia penale, alla sola norma generale di cui all’articolo 1 comma 20 della legge. Tale clausola di adeguamento automatico mal si presta a operare nel ramo penalistico dell’ordinamento. L’esigenza di tassatività/determinatezza della legge penale (l’espressa previsione dei fatti che costituiscono reato, in un ramo dell’ordinamento nel quale il ricorso all’analogia è normalmente vietato) rende ‘necessario’ ai sensi dell’art. 28, co. 1, let. c) d.lgs. n. 76/2016 un intervento del decreto delegato volto a rendere espresso l’adeguamento normativo.
La necessità di definire in maniera puntuale per es. quando la qualità di coniuge venga in rilievo per qualificare come illecite alcune condotte e quando, in contrario, nell’ordinamento penale, essa abbia effetti scriminanti o di attenuazione della risposta sanzionatoria, impone il coordinamento di cui sopra. Si tratta infatti di rendere coerenti con il nuovo dato normativo in materia di unioni civili le disposizioni penali che lo richiedono.
Al riguardo occorre rilevare che l’ordinamento penale non contiene specifiche disposizioni definitorie del termine “coniuge”, né dell’istituto del matrimonio.
Si deve però evidenziare come il matrimonio e la qualità di coniuge rilevino all’interno del titolo XI del codice penale “dei delitti contro la famiglia”, oltre che in varie norme che collegano allo stato di coniuge effetti differenti. Si consideri, da un lato, l’art.577 c.p. che considera la qualità di coniuge come circostanza aggravante, dall’altro, l’art.649 c.p. per il quale il medesimo status ha effetti preclusivi della punibilità dei reati contro il patrimonio.
Il codice penale ricorre, nei più diversi settori, alla nozione di prossimo congiunto in senso sia attenuante della pena che scriminante del reato. La medesima nozione è ripetuta in una serie di norme processuali.
L’elencazione dei prossimi congiunti agli effetti della legge penale è contenuta nell’art.307 c.p. e comprende gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Per quanto la norma in esame non valga a definire alcun concetto unitario di famiglia utile ai fini penali, essa ruota intorno al concetto di prossimità. Nozione questa che rileva da una parte (artt.384, 386, 390, 391 c.p.) per individuare soggetti non punibili ovvero le cui condotte sono punite con pena attenuata, dall’altra quei soggetti cui si trasmettono alcuni dei diritti che fanno capo al suo titolare originario (art.597 c.p., art.644, art.681 c.p.p.). Nel primo caso la ragione della disciplina si rinviene nella inesigibilità di determinate condotte a fronte del vincolo di prossimità familiare, nel secondo caso nella tutela accordata ai medesimi soggetti in quanto ritenuti meritevoli.
L’elenco, tuttavia, per quanto qui rileva, ha natura tassativa e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Da qui, quindi, la necessità di prevedere ai fini del ricordato coordinamento che la parte dell’unione civile possa essere destinataria del medesimo regime giuridico già riconosciuto al coniuge, quale prossimo congiunto agli effetti della legge penale.
E ciò in quanto una simile opzione non discende immediatamente dalla previsione di cui all’art.1 comma 20 della legge n.76/2016.
La modifica dell’art.307 c.p. consente di prevedere in via generale che la parte dell’unione civile sia considerata prossimo congiunto agli effetti penali (la dizione ricorre negli artt.323, 384, 386 co. 4 n.1, 390 co.2, 391 co.1, 418 co.3) e quindi anche quando tale qualità rilevi nel processo penale (la dizione ricorre negli artt. 597 c.p., 36 co.1 lett.d), e) ed f), 90 co.3, 96 co.3, 199 co.1, 632 lett.a), 681 co.1 c.p.p.).
L’estensione in esame comporta l’equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge agli effetti penali. E si risolve nell’applicazione alla medesima parte delle stesse cause di esclusione della punibilità e di attenuazione della pena già contemplate dal sistema vigente. Si tratta di riconoscere efficacia a quella stessa prossimità familiare, che rende inesigibili condotte altrimenti sanzionate o punite con pena più severa.
Si segnala, peraltro, che la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fa propria una definizione rilevante ai fini penali di familiari che espressamente contempla accanto al coniuge, un persona equiparata. All’articolo 3 infatti dispone che ai fini della direttiva il termine “familiari” «comprende: a) il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta; b) i figli e i loro coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta». È chiaro il riferimento alla parte di un rapporto matrimoniale o para matrimoniale analogo a quello derivante dall’unione civile come regolata dalla legge n.76/2016. Da qui la necessità anche in vista dell’attuazione delle direttiva in esame di una previsione che consenta l’immediata identificazione agli effetti penali delle persone menzionate nella direttiva in esame.
In maniera conseguente si incide sul testo dell’attuale articolo 199 del codice di procedura penale, in materia di testimonianza. La norma in esame se al primo comma discorre genericamente di prossimi congiunti e quindi anche della parte dell’unione civile, a seguito della modifica dell’art.307 c.p., al terzo comma contempla l’ipotesi di fatti appressi durante la convivenza coniugale che allo scopo va specificamente equiparata alla convivenza derivante dall’unione civile dal momento che la legge n. 76/2016 impone alle parti l’obbligo di coabitazione. Per i fatti appressi durante al coabitazione la parte dell’unione civile avrà facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge anche se separato.
L’intervento delegato, come già specificato, è volto a ricondurre a unità la disciplina penale in casi analoghi, nella già dichiarata impossibilità di pervenire a interpretazioni adeguatrici e in funzione di necessario coordinamento delle norme del codice penale in vigore, con quelle della legge n.76/2016.
Esso prescinde da ogni valutazione circa l’attuale discussa meritevolezza della causa di esclusione della punibilità o delle attenuanti in parola.
Ma siffatta estensione è comunque destinata ad ampliare l’area della punibilità ove ricorrano i medesimi presupposti che la legge già individua come rilevanti in caso di prossimità familiare. È l’ipotesi di cui all’art.323 c.p. che sanziona tra le condotte rilevanti di abuso di ufficio anche l’omissione dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ivi compresa la parte dell’unione civile. E infatti le ragioni dell’incriminazione non sono dissimili da quelle che già hanno orientato le scelte del legislatore e che in mancanza di un intervento di adeguamento lascerebbero un irragionevole vuoto di tutela penale.
Al di là della nozione di prossimo congiunto, la qualità di coniuge rileva specificamente quale elemento costitutivo del reato o ai fini della aggravamento della pena. Da qui la necessità di intervenire con una norma di natura definitoria o equiparatoria, estensiva della punibilità, non dissimile da altre ricorrenti nel testo del codice penale (a mero titolo esemplificativo: art. 242, comma 3; 310; 357; 358; 359; 366; 624, comma 2 c.p.).
La circostanza che la disposizione sia inserita a chiusura del capo IV del titolo XI, oltre a significare la punibilità della parte dell’unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all’art.570 c.p., non ne preclude l’applicazione tutte le volte che lo stato di coniuge rilevi come circostanza aggravante (artt. 577, 582 , 585, 591, 602 ter, 609 ter c.5 quater, 605 co.2 n.1).
La collocazione della norma a chiusura del capo indicato non fa venire meno la sua valenza generale. Analoghe norme definitorie all’interno del codice penale sono già presenti e non si dubita che, a prescindere dalla loro collocazione, abbiano effetti generali nel loro contenuto di definizione. Si tratta cioè di norme di parte generale, perché costituiscono concetti che hanno valore generale, non a caso la formula ricorrente è data dall’espressione: “agli effetti della legge penale”. Al contempo possono essere inserite nella parte speciale, perché di regola riferibili a gruppi circoscritti di fattispecie. L’esempio paradigmatico è costituito proprio dall’art.307 comma 4 c.p. Norma questa sicuramente collocata fuori sedes materiae se intesa come fonte di una unitaria concezione di famiglia agli effetti penali e che invece contiene un’elencazione di comodo, fondata su base empirica, le cui componenti sono destinate a combinarsi con i diversi istituti che singolarmente li richiamano.
Analogamente si è operato nel caso, introducendo l’art.574 ter nell’ambito dei delitti contro la famiglia, onde regolare immediatamente reati che, oltre a fare uso della nozione, sono concettualmente omogenei, ma allo stesso tempo la disposizione ha la sicura funzione di vincolare l’interprete, attribuendo un significato ufficiale ai termini “coniuge” e “matrimonio”, comprensivo della parte dell’unione civile e della costituzione di un’unione civile, rilevanti per una serie ulteriore di fattispecie penali e di effetti processuali.
La medesima norma contiene, infatti, una definizione agli effetti penali della costituzione dell’unione civile che, in ragione delle medesime incompatibilità e divieti in materia di matrimonio, autorizza in funzione estensiva la punibilità dei fatti di bigamia, quando gli stessi abbiano ad oggetto la costituzione di un nuovo rapporto in costanza di matrimonio o di altra unione civile.
Viene inoltre autonomamente disciplinata mediante novella la non punibilità della parte dell’unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge dall’art.649 c.p.
Come già sopra rilevato l’intervento normativo è volto a prevenire ogni rilievo di irragionevole disparità di trattamento nella controversa materia.
La delega come visto non autorizza interventi manipolatori che non abbiano la loro ragione d’essere nel necessario coordinamento delle norme in vigore con quelle della legge n.76/2016.
Per quanto in epoca del tutto recente la Corte Costituzionale (sentenza n.223/2015) ha ritenuto la norma sicuramente anacronistica, ha pur rilevato come siano «prospettabili una molteplicità di alternative, costituzionalmente compatibili, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell’impunità, anche contro la volontà della vittima ed anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare».
L’alternativa, riservata a un intervento legislativo è individuata non già nella completa caducazione della fattispecie di non punibilità, ma nella «generalizzata subordinazione della procedibilità dell’azione contro il reo all’iniziativa della vittima» e nella riduzione dei vincoli parentali allo scopo rilevanti.
Come visto tuttavia la delega è limitata al mero coordinamento con la legislazione esistente che costituisce il parametro cui ancorare il limite esterno del presente intervento normativo, senza dunque che da essa si tragga l’attribuzione della potestà di incidere sull’attuale assetto dei valori presupposti dalla norma in esame.
In questa prospettiva si è pienamente aderito alle condizioni poste dalla II Commissione della Camera dei deputati con parere reso l’8 novembre 2016 e dalla 2a Commissione del Senato con parere reso il 16 novembre 2016.
Rispetto al testo originariamente trasmesso alle Camere è eliminato l’inciso «in costanza di coabitazione», dal corpo del primo comma dell’articolo 649 del codice penale, che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità alla sussistenza di una condizione - la coabitazione, appunto - non contemplata per i coniugi non legalmente separati. Come rilevato nel parere citato della II Commissione della Camera: «la previsione del requisito della costanza di coabitazione potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti delle unioni civile, dipendendo l'applicazione di una causa di non punibilità da una situazione di fatto che potrebbe avere giustificazioni diverse caso per caso e non riconducibile alla ratio di tale causa di non punibilità che la legislazione vigente limita ai coniugi non separati».
Analoghi i rilievi svolti dalla 2a Commissione del Senato: «la disposizione introdotta, a differenza di quanto previsto per i coniugi non legalmente separati, prevede l’applicazione della causa di non punibilità alle parti dell’unione civile soltanto "in costanza di coabitazione" […]; tale differenza di trattamento non appare giustificata; [che,] infatti, la costanza di coabitazione, prevista per le parti dell’unione civile ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, non appare in alcun modo assimilabile all’assenza di separazione legale, che è condizione per l’applicazione della causa di non punibilità ai coniugi; [che,] infatti, la separazione legale consegue ad un provvedimento e, dunque, è assistita da condizioni di rigorosa certezza; [che,] invece, la costanza di coabitazione rinvia ad una situazione di fatto».
Al riguardo la mancata previsione dell’istituto della separazione legale per le unioni civili, impone di rivedere l’ulteriore profilo della perseguibilità a querela dei medesimi delitti contro il patrimonio, quando commessi in danno del coniuge legalmente separato, giusto il disposto del secondo comma dell’articolo 649 del codice penale.
Al fine di adeguare la previsione al peculiare regime giuridico dell’unione civile sembra corretto il rinvio, come rilevato dalla II Commissione permanente della Camera, «alle fasi del procedimento dello scioglimento dell'unione civile disciplinato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge n.76 del 2016».
Preso, cioè, atto che la legge n.76 del 2016 non prevede l'istituto della separazione per l'unione civile e che tuttavia la legge stabilisce che l'unione civile si scioglie, tra l’altro, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile: «in quest'ultimo caso la causa di non punibilità potrebbe trovare applicazione a condizione che non sia stata manifestata anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, prevedendo che successivamente a tale manifestazione di volontà e prima che sia stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, i fatti di cui all'articolo 649, secondo comma, siano punibili a querela della persona offesa».
In questo modo, dunque, da un lato, in costanza cioè del vincolo, il soggetto unito civilmente che non abbia manifestato la volontà di scioglimento dell’unione, non sarà punibile, dall’altro, quando tale volontà sia stata manifestata, e a prescindere dall’attualità o meno della coabitazione, i delitti contro il patrimonio commessi in danno dell’altra parte dell’unione saranno perseguibili a querela.
Si tratta di estensione ragionevole della normativa in esame alle parti dell’unione civile, che tenga conto del differente regime giuridico dell’istituto rispetto al matrimonio e che discende dalla necessità di coordinamento anche in materia penale, secondo quanto sin qui riferito.
Al fine di rendere aderente la distinta disciplina dei commi primo e secondo dell’articolo 649 del codice penale (che distingue il regime applicabile al coniuge secondo che sia o meno intervenuta una pronuncia di separazione legale) all’istituto dell’unione civile, si ritiene pertanto di aderire alle condizioni poste, in ciò sostanzialmente facendo proprie anche quelle della 2a Commissione del Senato.
In proposito rispetto al testo proposto dalla II Commissione della Camera, piuttosto che inserire il riferimento alla pronuncia di scioglimento si ritiene maggiormente opportuna la dizione «non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».
Le modalità infatti di scioglimento sono quelle indicate dal comma 24 dell’articolo 1 della legge n.76 del 2016, che contempla ipotesi di scioglimento non contenzioso che prescindono cioè da una pronuncia giurisdizionale.
Se quindi la persona che abbia costituito un’unione civile non è punibile, così come il coniuge non legalmente separato (art.649, primo comma, c.p.), nel caso equiparabile alla separazione dei coniugi (art.649, secondo comma, c.p.), quando cioè sia stata manifestata la volontà di scioglimento dell’unione e non sia ancora intervenuto lo scioglimento stesso, la parte dell’unione civile sarà perseguibile a querela.
L’esercizio della delega non impone modifiche riguardanti le cause di incompatibilità del giudice penale derivanti dal rapporto di coniugio o dalla costituzione di un’unione civile.
Sotto questo profilo, si deve infatti rilevare che il presente schema di decreto non riguarda le norme processuali, se non nei limiti anzidetti circa la necessità di leggere adeguatamente l’art.199 c.p.p. in punto di facoltà del testimone che abbia appreso fatti determinati in costanza di convivenza matrimoniale e quindi di coabitazione scaturente dall’unione civile.
La materia processuale non solo non esclude interpretazioni di natura estensiva, tanto più nell’ambito delle incompatibilità, ma si deve rilevare come la formula del comma 20 dell’articolo 1 della legge n.76 del 2016 sia sufficientemente ampia per ricondurre il regime delle incompatibilità sotto la sua sfera di applicazione. La norma, infatti, nello stabilire che le disposizioni normative, ovunque rinvenute, riferibili al coniuge, si applicano anche ad ognuna delle parti di un’unione civile al fine di assicurare gli obblighi discendenti dall’unione civile, usa in maniera significativa il termine “derivanti”. Vale a dire che l’unione civile è destinata ad operare quale presupposto dell’applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari o di contratti collettivi anche quando essa sia fonte “indiretta” di obblighi in capo alle parti della medesima unione.
Il termine “derivante” per la sua ampiezza individua infatti l’insieme complessivo degli atti e dei rapporti che abbiano la loro fonte in un determinato fatto, nel caso la costituzione di un’unione civile. Si tratta di espressione ampia, quindi, e quanto mai diversa da quelle volte invece a restringere o limitare gli effetti che sorgono da quel fatto, per es.: “direttamente conseguenti”, “limitatamente a” e altre analoghe.
In questo senso gli obblighi che derivano dall’unione civile sono anche quelli in cui la costituzione dell’unione fa sorgere una situazione di incompatibilità e il loro adempimento impone il dovere di astensione. Altrimenti si dovrebbe sostenere una tesi rigidamente restrittiva della norma in esame, limitata cioè ai soli rapporti di reciprocità di obblighi e diritti, di rilievo meramente interno alla coppia. Lettura questa smentita dal tenore della norma che si riferisce all’intero complesso di norme, ivi comprese quelle contenute nei contratti collettivi, da cui derivano diritti sicuramente in via indiretta al coniuge così come alla parte di un’unione civile. Questa è infatti estranea, di regola, alle associazioni rappresentative che hanno sottoscritto l’accordo e il suo status rileva sul piano dei benefici godibili, solo in via mediata, attraverso un rapporto di lavoro altrui. Si pensi a titolo esemplificativo alla materia dei congedi parentali, dei permessi, dei ricongiungimenti, in cui i diritti del coniuge derivano appunto dalla sottoscrizione da parte altrui del contratto di lavoro.
In maniera non dissimile nella materia delle incompatibilità il rapporto coniugale assume rilievo specifico quale fonte di obblighi in capo al giudice nei confronti delle parti del processo.
La necessità della modifica normativa deriva dalla natura tassativa dell’elenco circa le cause di incompatibilità che impongono l’astensione del giudice.
L'art. 35 c.p.p. stabilisce che nel procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, mentre l'art. 36 c.p.p. individua in maniera dettagliata i casi in presenza dei quali il giudice ha l'obbligo di astenersi con riguardo all’eventuale qualità di parte del coniuge o ai rapporti intrattenuti da lui o dal suo coniuge con le parti private.
A seguito dell’introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, le disposizioni in parola devono ragionevolmente essere lette nel senso che l'incompatibilità e l'obbligo di astensione si intendono estese in relazione al partner di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’art.1 comma 20 della legge contiene infatti la chiara indicazione dell’applicazione delle disposizioni in esame anche alle parti dell’unione civile. Si tratta infatti di obblighi da essa derivanti, nel senso sin qui specificato, il cui adempimento è espressamente indicato dalla norma in parola quale finalità dell’equiparazione.
D’altra parte, la modifica delle sole norme del codice di procedura penale non sarebbe funzionale in considerazione del fatto che la materia delle incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, che non si dubita essere disciplinata in via generale dal citato comma 20, è trasversale all’intero ordinamento giuridico e non riguarda il giudice penale, ma chiunque assuma o mantenga incarichi non solo pubblici ma anche privati.
Come illustrato sopra alle pagg.6-7, sono state operate modifiche al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri condividendo pienamente le condizioni poste dalla II Commissione della Camera e dalla 2a Commissione del Senato.