Dlgs - Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’unione europea - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016

Schema di decreto legislativo recante "attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’unione europea"

Relazione illustrativa

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA

Art. 2 - Modifiche al codice penale
Art. 3 - Modifiche al codice civile
Art. 4 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309
Art. 5 - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231

Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.7 - Trasmissione dei dati statistici
Art. 8 - Invarianza finanziaria

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre e, in particolare, l’allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze;


EMANA
il seguente decreto legislativo

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA
Art. 2
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), è aggiunto in fine il seguente periodo:
«nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»; 
b) dopo l'articolo 466 è aggiunto il seguente:
«466-bis. Confisca. - Nel caso  di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.».

Art. 3
(Modifiche al codice civile)

  1. All’articolo 2635 del codice civile, approvato con  regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.».

Art . 4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
 «7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Art. 5
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

  1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.1»;
3) dopo le parole «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;

b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1)  dopo le parole «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;
c)  all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».

Art.6
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231)

  1. Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.7
(Trasmissione dei dati statistici)

 

  1.  Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:

    a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
    b) numero di confische eseguite;
    c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
    d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
     
  2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Allegati