Schema di Dl.gs - attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Testo
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 30 agosto 2016
Esame preliminare - Consiglio dei ministri 30 giugno 2016
Schema di decreto legislativo recante "attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari".
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Disposizioni di principio e ambito di applicazione
CAPO II - Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno
Art. 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Art. 3 - Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Art. 4 - Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 – e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato B alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)
- Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
CAPO II
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno
Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
- All’articolo 364 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».
Art. 3
(Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale)
- All’articolo 29, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione ».
Art. 4
(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)
- Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. All’atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all’autorità competente dello stesso.»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Si applica la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
- All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.