Schema di D.Lgs. - Disciplina consigli giudiziari magistrati onorari e disposizioni giudici di pace - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 31 maggio 2016

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.


Articolato

Con l’articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l’anno 2016 (l. n. 208 del 2015) è stata disposta proroga sino al 31 maggio 2016 della durata dell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 
Alla predetta data (31 maggio 2016) verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, come da prospetto che segue.

Giudici di Pace:

  • allo stato sono in servizio 1.509 giudici, dei quali 1.415 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
  • i restanti 94 giudici cesseranno (per scadenza del terzo ed ultimo mandato quadriennale in corso di svolgimento) già a partire dal 3.6 (1 gp), 4.6 (2 gp), 5.6 (1 gp) e così via fino ad arrivare al 31.12.2016 quando rimarrebbero in servizio 27 gp (ove non intervenissero proroghe).

 
Giudici Onorati di Tribunale:

  • allo stato sono in servizio 2.186 giudici onorari, dei quali 1.263 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
  • dei restanti 923 got che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 88 got l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 108 got cesserà il 31.12.2017

 
Vice Procuratori Onorari:

  • allo stato sono in servizio 1.800 vice procuratori, dei quali 1.277 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
  • dei restanti 523 vpo che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 60 vpo l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 104 vpo cesserà il 31.12.2017.

In assenza di interventi normativi diretti a mantenimento in servizio dei magistrati onorari si produrrebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell’attività dell’ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, che rispettivamente si avvalgono dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Sul punto basti considerare i seguenti dati riguardanti ai flussi, relativi all’anno 2015, degli uffici del giudice di pace, distinti per distretto di Corte d’appello.
 

 

Distretti

Sopravvenuti Totale Civile

Esauriti Totali Totale Civile

Pendenti Finali Totale Civile

ANCONA

9.492

10.143

6.093

BARI

16.496

18.008

24.002

BOLOGNA

24.801

30.635

28.988

BRESCIA

12.202

12.258

19.408

CAGLIARI

5.781

6.336

7.954

CALTANISSETTA

2.281

2.848

3.638

CAMPOBASSO

2.648

2.933

2.836

CATANIA

14.285

15.453

17.432

CATANZARO

14.949

14.720

34.059

FIRENZE

25.256

28.843

22.775

GENOVA

12.155

13.611

19.498

L'AQUILA

9.360

11.054

9.017

LECCE

19.625

22.972

33.034

MESSINA

5.236

6.384

10.863

MILANO

66.836

67.178

34.718

NAPOLI

134.813

144.528

389.020

PALERMO

12.002

13.505

12.953

PERUGIA

7.040

7.262

6.767

POTENZA

4.173

4.804

5.308

REGGIO CALABRIA

4.696

4.293

11.015

ROMA

64.036

105.710

272.748

SALERNO

14.082

11.783

51.143

TORINO

26.686

28.304

13.571

TRENTO

5.021

5.262

1.821

TRIESTE

6.343

6.746

3.050

VENEZIA

19.017

21.379

17.990

Totale complessivo

539.312

616.952

1.059.701

 

 

Relativamente alla entità dell’apporto dei magistrati onorari impiegati nei tribunali ordinari e nelle procure della Repubblica è sufficiente considerare che da rilevazioni a campione effettuate dalla direzione statistica del Ministero della giustizia emerge che la percentuale del lavoro giudiziario dagli stessi evaso può stimarsi in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del totale, a seconda delle specificità del singolo ufficio.


Con il decreto legislativo in esame si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri direttivi contenuti nell’articolo 2, comma 17, della predetta legge, disponendo il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano confermati nell’incarico secondo i parametri previsti dal citato articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1) della legge delega, che fa rinvio ai criteri dettati, a regime, dal comma 7, lettera b) del medesimo articolo.

Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, com’è reso evidente dalla considerazione che dal 2003 ad oggi la totalità dei giudici di pace, e gran parte dei giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono stati mantenuti in servizio mediante  interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni, in contrasto con quanto previsto, per i giudici di pace,  dalla legge n. 374 del 1991 e, per i GOT e i VPO, dall’ordinamento giudiziario (di cui al r.d. n. 12 del 1941). Le fonti legislative da ultimo citate subordinano infatti la rinnovabilità dei mandati (sino al massimo di 3 mandati quadriennali per i giudici di pace e di due mandati triennali per i GOT e i VPO) all’esito positivo di una procedura di conferma che si conclude con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata tenuto conto del parere del Consiglio giudiziario (per i soli giudici di pace è previsto, dall’articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, che la competenza per tutti gli affari relativi ai predetti uffici, ivi incluse le valutazioni per la conferma, sono assunte da una sezione autonoma composta anche da rappresentanti dei GdP, costituita all’interno del Consiglio giudiziario).       

La novità strutturale dell’intervento in esame risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio si assegna, in prima attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2) della legge di delega (a norma del quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi possono essere confermati nell’incarico per quattro quadrienni, durante l’ultimo dei quali possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività inerenti all’ufficio per il processo), un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all’esito positivo della procedura di conferma straordinaria alla quale sono tutti assoggettati.

Il testo del provvedimento è stato pienamente adeguato alle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché nel parere del Consiglio superiore della magistratura; in particolare:

  1. si contrae da 3 mesi a 30 giorni la durata del termine per la presentazione della domanda di conferma, come  richiesto dalle suddette Commissioni parlamentari;
  2. si prevede espressamente che le statistiche da trasmettere, ai fini del giudizio di idoneità per la conferma, dal Capo dell’Ufficio alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, devono riguardare l’attività svolta dall’onorario negli ultimi due anni, come richiesto dal C.S.M..

Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

Si prevede che l’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell’incarico. Come già rilevato, la disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, sempre previa conferma, espressamente previsti all’articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2 della legge delega viene riservata al successivo decreto legislativo, che dovrà attuare compiutamente la delega, posto che tale disciplina non può prescindere dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di inserimento nell’ufficio per il processo e dei compiti ad esso inerenti, che, a norma del citato numero 2) della lettera a), costituiscono la sola attività esercitabile nel corso del quarto mandato.
In attuazione del criteri di delega di cui alla predetta lettera a), numero 4), si prevede sin d’ora che l’incarico deve cessare con il raggiungimento del limite massimo del sessantottesimo anno di età.

Procedura di conferma

Viene disciplinata la procedura di conferma che riguarda indistintamente tutti i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In particolare, sono regolate le modalità di presentazione della domanda di conferma e sono individuati gli elementi sulla base dei quali la sezione autonoma del Consiglio giudiziario competente è chiamata a rendere il proprio giudizio di idoneità allo svolgimento dei compiti e delle funzioni giudiziarie. Sul punto occorre sin d’ora far rilevare che a norma dell’art. 2, comma 17, lettera a), numero 1), della legge di delega la sezione autonoma va strutturata prevedendo la rappresentanza sia dei giudici onorari di pace (secondo la definizione contenuta nella legge delega) che dei vice procuratori onorari, così superando la disciplina vigente che, come si è già accennato, prevede la presenza nella medesima sezione dei soli giudici di pace; conseguentemente la sezione autonoma sarà competente rispetto ciascuna delle tipologie della magistratura onoraria costituite dai giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.
E’ previsto che il capo dell’ufficio rediga un rapporto sull’attività svolta da ciascun magistrato onorario, relativo alla capacità, laboriosità, diligenza, impegno e ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio, unitamente all’autorelazione del magistrato sottoposto a conferma, alle statistiche sull’attività svolta e ai documenti ritenuti utili. Si prevede espressamente che il rapporto venga redatto sulla base dell’esame di provvedimenti e di verbali d’udienza, a campione, rimettendo l’individuazione dei criteri per la selezione degli stessi ad una deliberazione del Consiglio giudiziario da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
E’ previsto che il giudizio di idoneità sia espresso a norma dell’articolo 11 del dlgs. n. 160 del 2006, in quanto compatibile e, se necessario, previa audizione dell’interessato. In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 2, comma 17, lettera a), n. 1, viene previsto che il giudizio di idoneità venga espresso tenendo conto altresì del parere del Consiglio dell’ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere deve essere espresso su fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
In stretta attuazione dei criteri di delega è espressamente previsto che il magistrato onorario non può essere confermato qualora abbia riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, che in considerazione, di norma, della modesta gravità dell’illecito disciplinare sottostante è ritenuta una sanzione inidonea a costituire un rigido impedimento legale alla conferma, ben potendo però rilevare, sulla base della specificità del fatto concreto, in sede di valutazione di idoneità.
Al fine di stabilire una precisa tempistica per la procedura di conferma è previsto che debba concludersi entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma di cui all’articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, come modificato dal presente decreto.
E’ previsto che i magistrati onorari sottoposti a conferma rimangono in servizio, ex lege, siano alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell’incarico  operano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per evitare possibili situazioni di conflitto d’interessi, si stabilisce che per i magistrati onorari che, all’esito dell’elezione straordinaria disciplinata dal presente decreto, compongono la sezione autonoma del Consiglio giudiziario  di cui all’articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, come modificato dal presente decreto, la valutazione di idoneità è assunta direttamente dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.


Sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari

In attuazione delle direttive di delega di cui all’articolo 1, lettera q), si novella il decreto legislativo n. 25 del 2006, recante disposizioni sui consigli giudiziari, prevedendo una nuova composizione della sezione autonoma prevista dall’articolo 10 del medesimo decreto legislativo, contraddistinta dalla presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari. Alla sezione si assegnano, di conseguenza, le competenze, specificamente previste dalla legge, relative a ciascuna delle indicate tipologie di magistrato onorario, nonché le competenze, previste dalla legge, relative ai provvedimenti organizzativi relativi all’attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per la materia tabellare di cui all’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario.

Quando la sezione autonoma si occupa della conferma dell’incarico, o delle proposte di decadenza, di revoca dell’incarico o di applicazione di sanzioni disciplinari è prescritto un obbligo di astensione a carico degli avvocati iscritti all’ordine territoriale del circondario in cui ha sede l’ufficio ove il magistrato onorario esercita le funzioni.

Dalla riformata composizione della sezione autonoma discendono gli interventi, compiuti secondo la tecnica della novella legislativa, relativi all’articolo 12-ter del citato dlgs. n. 25 del 2006, in materia di presentazione delle liste per l’elezione dei magistrati onorari che compongono la medesima sezione autonoma, e del decreto legislativo n. 35 del 2008, che reca il coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111. In particolare, si prevede che siano presentante liste separate relativamente ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari di pace  e che a ciascun elettore onorario siano consegnate due schede, una per ciascuna delle predette categorie di magistrati onorari.

Elezioni straordinarie dei  magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari

Ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione si prevede che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del dlgs. n. 25 del 2006, a norma del quale l’elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati, le elezioni dei (soli) magistrati onorari si tengano nel corso della penultima domenica e nel lunedì successivo del mese di luglio 2016. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del dlgs. n. 25 del 2006 si prevede espressamente la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni alla data di entrata in vigore del presente decreto (le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sono svolte nel corso dei giorni 3 e 4 aprile 2016).  La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle medesime sezioni. Si prevede espressamente l’applicazione al procedimento elettorale straordinario in parola delle disposizioni di cui al dlgs. n. 35 del 2008, nei limiti della compatibilità. Infine, si chiarisce che i componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione.

Disposizioni di coordinamento

Il decreto legislativo in esame, costituendo una parziale attuazione della delega legislativa resasi necessaria in considerazione dell’imminente scadenza del periodo di proroga (31 maggio 2016) di cui all’articolo 1, commi 610 e 613,, della l. n. 208 del 2015,  non reca disposizioni, previste dai criteri direttivi di cui alla legge n. 57 del 2016, dirette per un verso a delineare le funzioni e i compiti della nuova figura del giudice di onorario pace, già definita dalla citata legge di delega, e, per l’altro, a far confluire i giudici onorari di tribunale nel ruolo dell’ufficio del giudice di pace (che a norma dell’articolo 2, comma 17, lettera b), numero 1) dovrà aver luogo a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo o dell’ultimo dei decreti legislativi attuativi). Si rendono pertanto necessarie disposizioni di coordinamento in relazione alle modalità di svolgimento della procedura elettorale straordinaria prevista dal presente decreto e, dunque, ai fini dell’applicazione delle disposizioni che la regolano di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008. In particolare, si prevede che ai fini dell’elezione straordinaria la categoria del “giudice onorario di pace”, si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all’esito della piena attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace. L’impiego dell’avverbio “indifferemente” è diretto a chiarire che all’interno della categoria del “giudice onorario di pace” non opera alcuna riserva a favore delle singole tipologie di magistrati onorari che, allo stato, la compongono; con la conseguenza, ad esempio, che le liste elettorali per l’elezione dei giudici onorari di pace (di cui all’art. 12-ter del dlgs. n. 25 del 2006) potranno essere composte indifferentemente da giudici di pace e giudici onorari di tribunale, senza che operi alcun criterio vincolante di riparto interno.

Clausola di invarianza finanziaria

E’ prevista la clausola di invarianza finanziaria, in attuazione dell’articolo 8 della legge delega.

Entrata in vigore

Si prevede espressamente, in considerazione dell’imminente scadenza del più volte citato periodo di proroga, che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.