Schema di D.Lgs. - Diritto interno alla Decisione Quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale”
Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
Tale decisione quadro, che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI, persegue l’obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza, in uno spazio di libertà e giustizia, tramite lo scambio di informazioni, estratte dal casellario giudiziale, fra le competenti autorità degli Stati membri.
Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. La decisione quadro in esame contribuisce a raggiungere le finalità contemplate dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l'introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sulla scorta del modello elaborato in ambito Schengen.
La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti sollecitando il ricorso, se necessario, a formulari uniformi al fine di facilitare l'assistenza giudiziaria.
Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata, poi, attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne: priorità ribadita nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitava a intensificare lo scambio di informazioni sulla base dei casellari giudiziali nazionali.
La decisione quadro a cui si dà attuazione risponde, pertanto, alle aspettative formulate dal Consiglio del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione del Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea.
Essa si prefigge, in particolare, di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione.
In particolare, persegue le seguenti finalità:
- definire le modalità secondo le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna"), trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni, che incombono sullo Stato membro di cittadinanza e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.
L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è comunque già disciplinata dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall’Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.
Tuttavia, tali disposizioni – che sanciscono che ciascun Paese aderente comunichi alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale, allo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza sia le condanne nazionali che quelle estere - non soddisfano le esigenze della cooperazione giudiziaria, non risultando effettivamente realizzate.
Quindi, la piena attuazione della decisione quadro in esame rende allora operativo l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini – obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa - è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.
Resta poi impregiudicata la possibilità per le autorità giudiziarie di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziale, in applicazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000.
La revisione dell’obbligo per l'autorità centrale di ogni Stato membro di richiedere e inserire nel casellario giudiziale tutte le informazioni fornite dal casellario giudiziale dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato consente la conoscenza di eventuali condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale, di interdizioni da esse derivanti, da valutarsi qualora la persona intenda, ad esempio, ivi esercitare attività professionali attinenti alla cura dei minori. Il meccanismo mira, perciò, ad impedire che una persona condannata per reati sessuali commessi su minori possa occultare tale condanna o interdizione nell’eventualità in cui volesse esercitare una attività attinente alla cura dei minori in un altro Stato membro.
Sulla base della decisione quadro in esame si introducono, altresì, disposizioni sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri, che integrano le norme generali già esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale).
Sono integrate, inoltre, le disposizioni della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale, che fissano limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni richieste.
Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni in esame, relative alla trasmissione di informazioni sulle condanne allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziali, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato standard comune a tutti.
Le necessità di scambio tra i casellari giudiziali nazionali sono state tali, specie tra i Paesi di frontiera, che fin dal 2005 alcuni Stati membri (Francia, Germania, Spagna e Belgio) hanno realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento denominata Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri giudiziari.
L’esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre la rosa dei partecipanti si è progressivamente allargata fino a coinvolgere sedici Stati membri.
In tale contesto si innesta, quindi, l’attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, stabilendo protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati.
Il meccanismo su cui si basano gli scambi è quello già previsto dalla Convenzione di Strasburgo, reso oggi praticabile dalle moderne tecnologie: ciascun Paese membro viene immediatamente notificato delle sentenze penali di condanna emesse a carico di un suo cittadino dal Paese membro che ha pronunciato la sentenza e, in tal modo, il casellario giudiziale dello Stato di cittadinanza raccoglie l'interezza dei precedenti penali emessi nell’ambito dell’Unione.
ECRIS (European Criminal Record Information System- Sistema informativo del casellario europeo) nasce il 27 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione Europea e all'impegno di ciascuno Stato membro. Ognuno di essi ha, infatti, dovuto affrontare il non sempre semplice compito di armonizzare il casellario nazionale e il nascente casellario europeo, in termini di compatibilità informatiche.
Il nuovo sistema consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.
L'Italia è operativa, a livello tecnico, fin dal febbraio 2013 e ha realizzato, sul piano tecnologico, una interconnessione con ECRIS totalmente automatizzata e particolarmente “user friendly”, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente (la citata Convenzione del 1959). Scambia informazioni con 23 Paesi dell'Unione (tecnicamente in grado di dialogare) ed è sul punto di interconnettersi con la Grecia.
I soli tre Paesi membri con cui non comunica (Malta, Portogallo e Slovenia) non hanno ancora ultimato il processo di informatizzazione, propedeutico all'interconnessione ECRIS.
Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all’intero ambito dell’Unione.
Ciò detto, però, l'interconnessione effettuata in Italia è inserita in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione dello strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei.
Appare, infatti, evidente la necessità di accelerare il processo legislativo, anche nei mezzi e nelle forme consentiti dal Trattato di Lisbona.
La piena efficacia anche in Italia del certificato penale ECRIS (certificato del casellario giudiziale europeo), acquisibile durante il corso del processo penale fin dalla fase delle indagini preliminari, rende più efficace l'esercizio dell'azione penale e rafforza il processo di collaborazione e cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.
Il sistema ECRIS mostra tuttavia un limite in ordine all'efficacia degli scambi relativi a cittadini di Paesi terzi, rispetto ai quali, non potendoci essere nell'Unione un casellario nazionale di riferimento, è al momento necessario procedere con l'interrogazione di 27 casellari nazionali.
La Commissione europea ha, comunque, messo a punto un progetto per la creazione di un indice comune dei cittadini condannati appartenenti a Paesi terzi che raccolga l'indicazione, per ogni condannato di Paese terzo, dei casellari dei Paesi membri che contengono precedenti a suo nome. Tale indice consentirebbe di ridurre notevolmente il numero di interrogazioni necessarie, con conseguente considerevole contrazione dei tempi di risposta.
E' comunque evidente come ECRIS, già ora nella sua attuale versione, rappresenti un importante strumento che agevola e rafforza la collaborazione e la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea nonché di contrasto al terrorismo, se si tiene conto che molti dei soggetti coinvolti in tali episodi criminosi hanno spesso acquisito la cittadinanza di un Paese dell'Unione europea.
Si deve, poi, tener conto che il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve: la reciproca comprensione può essere migliorata proprio con la creazione di un «formato europeo standardizzato», che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.
Il presente schema di decreto si suddivide in 4 Capi e si compone di 13 articoli.
L’articolo 1 reca le disposizioni di principio e l’ambito di applicazione.
L’articolo 2 contiene le definizioni.
L’articolo 3 individua nell’Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, l’Autorità centrale competente che ha l’incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne: trasmissione delle informazioni, richieste di informazioni, conservazione dei dati e risposta alle richieste di informazioni.
L’articolo 4 individua gli obblighi a carico dello Stato di condanna.
Oltre alle informazioni sulla condanna, lo Stato italiano di condanna deve fornire l'indicazione della(e) cittadinanza(e) della persona condannata nel proprio territorio, quale
iscritta nel casellario giudiziario.
L'autorità centrale dello Stato membro di condanna deve comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, indicando anche le eventuali modifiche o eliminazioni di dati iscritti nel casellario giudiziale. Tale notifica deve includere le informazioni relative alla persona condannata, la natura e i contenuti della condanna, nonché il reato che ha determinato la condanna. L'autorità centrale deve, inoltre, trasmettere le informazioni facoltative, se iscritte nel casellario giudiziale, e le informazioni supplementari disponibili.
Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle contemplate dal nuovo articolo 5-ter introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica14 novembre 2002, n. 313 (informazioni obbligatorie, facoltative e supplementari).
L’articolo 5 prevede che lo Stato membro di cui la persona condannata ha la cittadinanza abbia l'obbligo di conservare le informazioni così trasmesse e di fornire una risposta alle richieste di informazioni sulle condanne entro il periodo di tempo specificato.
L’articolo 6 disciplina la richiesta di informazioni sulle condanne.
Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziale. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziale a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali o dalle stesse provenienti devono essere formulate usando il modulo di cui all’allegato A al presente decreto.
L’articolo 7 si occupa della risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.
Quando sono richieste delle informazioni all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona è cittadino, detta autorità centrale deve trasmettere le informazioni sulle condanne che sono state pronunciate sul suo territorio, in altri Stati membri o in paesi terzi, e che sono state conservate o inserite nel proprio casellario giudiziale.
Le modalità riguardano le diverse ipotesi di richiesta ovvero quelle riguardanti le informazioni: su un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale; su un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale; su un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo; su un cittadino di altro Paese o apolide.
L’articolo 8 verte sul termine di risposta. Tutte le risposte alle richieste di informazioni devono essere formulate usando il modulo di cui all’allegato B al presente decreto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
Qualora la richiesta venga effettuata da una persona che richiede informazioni sul proprio casellario giudiziale, la risposta deve essere trasmessa entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
L’articolo 9 disciplina le condizioni di utilizzo dei dati personali prevedendo che lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne qualora il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.
L’articolo 10 concerne l’uso della lingua sia nella richiesta di informazioni sulle condanne che nelle relative risposte.
L’articolo 11 si occupa, in tema di adeguamento dell’ordinamento interno alla introduzione del casellario giudiziale europeo, delle modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
L’articolo 12 disciplina gli interventi di adattamento al nuovo sistema ECRIS del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.
Innanzitutto, vengono introdotte nuove definizioni, tra cui quella di “casellario giudiziale europeo”, quale insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani.
Vengono, poi, in relazione al casellario giudiziale europeo, regolamentati i provvedimenti iscrivili (condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti di cittadini italiani e successive modifiche) unitamente al contenuto delle informazioni (obbligatorie, facoltative e supplementari), la eliminazione delle iscrizioni, le richieste, le modalità di rilascio nonché la conseguente estensione dell’ambito dei compiti dell’Ufficio centrale del casellario giudiziale.
Viene, infine, rimessa ad un decreto dirigenziale la determinazione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei.
Si evidenzia con riferimento al nuovo articolo 5-ter, introdotto nel Testo unico sul casellario giudiziale, che l’assenza di una disciplina circa la conservazione delle informazioni eventuali deriva dall’esercizio dell’opzione contenuta nell’articolo 11, paragrafo 2, ultimo periodo, della decisione quadro che si provvede ad attuare.
L’articolo 13 contiene le disposizioni sull’invarianza finanziaria.