DDL di conversione in legge del DL 1/2010 sulla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 recante: "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa"
Il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2010. Sono altresì previste disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Il provvedimento, suddiviso in quattro capi, è composto di undici articoli.
Il Capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58. Sono altresì previste disposizioni relative all'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna.
Nell'ambito del più complesso e ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione e al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana ha individuato il proprio principale obiettivo nelle iniziative in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione residente nelle aree e nei territori coinvolti in eventi bellici e dei rifugiati, unitamente a quelle destinate allo sminamento umanitario anche a seguito degli impegni internazionali che l'Italia ha da tempo assunto in tale materia.
Più in particolare, per quanto concerne l'Afghanistan si prevede di partecipare alle iniziative del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per il sostegno alle iniziative e alle istituzioni locali nell'area di Herat e nelle province limitrofe; si è programmato di realizzare interventi nel settore socio-sanitario nonché in quello dello sviluppo rurale e dell'assistenza tecnica alle istituzioni locali.
Per quel che concerne il Pakistan, oltre al finanziamento di iniziative a credito di aiuto, si prevede di intervenire per contribuire a fronteggiare l'emergenza umanitaria del reinserimento dei profughi nelle aree della North West frontier e delle Federally administered tribal areas.
Per quanto riguarda l'Iraq, l'intervento italiano è finalizzato all'assistenza tecnica al Governatorato del Dhi Qar (Kurdistan) nonché alle attività di formazione nei settori portuale, sanitario e della cultura.
Per quanto riguarda il Libano, gli interventi saranno destinati al sostegno della salute nei campi profughi, a quello socio-sanitario, dello sviluppo del turismo e della conservazione dei beni culturali e al recupero delle strutture educative e sportive nelle aree depresse.
In Sudan l'impegno italiano è destinato, tramite lo strumento multilaterale, a dare concreta risposta all'appello delle Nazioni Unite intervenendo nei settori della sanità, della sicurezza alimentare, dell'educazione, dell'acqua e dell'igiene, nonché agli interventi tramite il canale dell'emergenza.
Per quel che concerne la Somalia, l'Italia ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell'ambito del Work Plan delle Nazioni Unite, volte a dare sostegno alle popolazioni vittime della crisi politica e umanitaria rafforzando gli interventi a sostegno dell'assistenza alimentare con particolare riguardo alle necessità primarie degli sfollati.
L'impegno italiano inoltre è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, tramite la partecipazione finanziaria ai Trust Funds della NATO.
Unitamente all'impegno sui canali bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Si prevede altresì l'erogazione del contributo italiano per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia.
In aggiunta si prevede la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio.
Infine - nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona - per dare concreta attuazione all'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna in materia di sicurezza, l'Italia, analogamente agli altri Paesi comunitari, deve mettere a disposizione del predetto Servizio un contingente di personale per la partecipazione alle attività e alle iniziative delle istituzioni europee nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) entro il mese di aprile 2010, come stabilito dal Consiglio affari generali dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 1 del presente provvedimento disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano, nonché la partecipazione italiana, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
L'articolo 2 dispone il finanziamento - ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 - degli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia nonché degli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. Il medesimo articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea, la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Somalia. Infine, i commi 7, 8 e 9 dettano la disciplina per l'invio di personale del Ministero degli affari esteri in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio per la sicurezza.
L'articolo 3 prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sotto il profilo sia politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. È inoltre indicata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto. Sono altresì considerate indispensabili - anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti - altre disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori. Infine - considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento individuate - si è previsto, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre, di introdurre la disposizione per consentire l'impegno, nell'esercizio successivo, delle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza.
L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana all'attuazione, nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, di un Servizio europeo di azione esterna in materia di sicurezza, cui l'Italia è chiamata analogamente agli altri Paesi comunitari.
Il Capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In particolare, l'articolo 5, al comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007), 1833 (2008) e 1868 (2008) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione 1890 (2009) adottata l'8 ottobre 2009, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2010, ha il compito di assistere il Governo afghano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico in favore delle Forze armate afghane. La missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afghana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).
Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2010 dalla risoluzione 1884 (2009) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 27 agosto 2009. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX Kosovo. La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite UNMIK; Security Force Training Plan, missione NATO con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata, fino al 18 novembre 2010, dalla risoluzione 1895 (2009) del 18 novembre 2009 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di coadiuvare l'esercizio dei compiti civili connessi con gli accordi di pace.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità nazionale palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione, oltre all'Italia, partecipano Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, confermata dall'azione comune 2008/862/PESC del 10 novembre 2008. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2010 dalla risoluzione 1881 (2009) adottata il 30 luglio 2009. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 giugno 2010 dall'azione comune 2009/466/PESC del 15 giugno 2009, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri.
Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642 (2005) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2005, confermata dalla risoluzione 1873 (2009) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 maggio 2009. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
Il comma 11 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
Il comma 12 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tbilisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. L'autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e al funzionamento degli strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.
Il comma 13 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali, che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, il sequestro delle navi pirata, la requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. Al riguardo è intervenuta la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea e dei beni sequestrati, ai fini dell'esercizio della giurisdizione da parte di tale Stato. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L'operazione, complementare a quella dell'Unione europea, prevede l'impiego dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden per almeno un anno a partire dal mese di luglio 2009, in concomitanza con la conclusione dell'operazione Allied Protector, iniziata nel mese di marzo 2009 e condotta dallo Standing NATO Maritime Group 1.
Il comma 14 autorizza la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell'ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un contingente di carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani. È altresì autorizzata la spesa per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, consistente nella prestazione di assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall'Italia in Iraq, di tre unità navali (pattugliatori) acquistate dal Governo iracheno. L'attività in parola si inserisce nel quadro delineato dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e l'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, reso esecutivo dalla legge 20 marzo 2009, n. 27.
Il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza la spesa per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. In mancanza della disposizione in esame, i citati contratti dovrebbero avere durata semestrale con conseguente necessità di un'ulteriore stipulazione nel corso dell'anno che, oltre a comportare un onere complessivamente più gravoso, risulterebbe comunque intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
Il comma 17 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
Il comma 18 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 19 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, garantire la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
Il comma 20 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato dall'azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.
Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevedono, altresì, l'impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).
Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afghana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello Stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di vigilanza di frontiera o vigilanza doganale.
Il comma 26 autorizza la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di personale del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
Il comma 27 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di magistrati, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
Il comma 28 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
Il comma 29 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
Il comma 30 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
Il comma 31 autorizza la spesa per lo svolgimento dei corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali in favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È inoltre disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito dell'infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).
È altresì stabilito il richiamo all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede in favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
Il comma 2 dell'articolo 6 ridetermina l'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione EUPM, stabilendola nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003.
Il comma 3 è inteso a integrare l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, in materia di inserimento dei dati sanitari nella tessera di riconoscimento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali ovvero in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, prevedendo che, per il personale del Corpo della guardia di finanza, il decreto che disciplina le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 7 prevede che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.
In particolare, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, in danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede in Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare quanto prima le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte. In applicazione di tale principio, sulla base dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 10 novembre 2008, che ha istituito la missione Atalanta, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio dell'Unione, del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia, il personale delle unità navali italiane, secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), dell'azione comune menzionata, può trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nello Stato che esercita la giurisdizione. È possibile procedere in senso analogo in presenza di accordi in materia di pirateria conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico in favore del personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:
-la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
-la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
L'articolo 8, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
Il Capo III contiene disposizioni per l'Amministrazione della difesa.
In particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede disposizioni intese a introdurre misure necessarie per l'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. La disposizione è connotata da straordinaria urgenza e non è più differibile a seguito degli attentati che, anche recentemente, hanno determinato il sacrificio di militari delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, i cui familiari attendono tale misura di equiparazione. La norma, già inserita in un precedente disegno di legge governativo decaduto per fine della precedente legislatura, prevede che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali nonché dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sia riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. La disposizione armonizza la disciplina relativa alle Forze armate con quella in vigore per le Forze di polizia estendendo ai congiunti del personale delle Forze armate quanto già previsto per gli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio, a favore dei quali l'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, riserva un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. Nell'intento di armonizzare ulteriormente la disciplina instaurando un regime di reciprocità, al secondo periodo del medesimo comma 1, tale riserva è estesa, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la medesima riserva è estesa, dalla disposizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 1, ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
Il comma 2 introduce una precisazione nell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la trasformazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA) in struttura di diritto pubblico inserita nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. La norma si è rivelata necessaria in sede di applicazione della citata disposizione legislativa per la correttezza degli atti amministrativi conseguenti e si è resa straordinariamente urgente per la circostanza che la costituzione della nuova struttura è prevista per il 1o gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136. In particolare, l'articolo 32 della legge n. 3 del 2003 stabilisce che il CUFA, già ente morale associativo di diritto pubblico, preposto ad attività sociali e di alta rappresentanza istituzionale della Difesa, è inserito a tutti gli effetti nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. La disposizione, nel prevedere la disciplina dei nuovi assetti organizzativi dell'ente, attribuisce al Ministero della difesa le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento dell'organismo stesso. Essa, tuttavia, non provvede espressamente, come invece rivelatosi necessario in sede attuativa, con riguardo ai lavoratori già impiegati presso la precedente struttura ente morale Circolo, ora trasformata; si tratta di nove unità di personale specializzato del settore «turismo - pubblici servizi», estranee alla Difesa, le quali sono state assunte dal Circolo, da molti anni, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei quali deve necessariamente subentrare il Ministero della difesa a decorrere dal 1o gennaio 2010. Nei confronti di questo personale, invero, ricorrono le condizioni giuridiche per il caso di transito di dipendenza dei lavoratori - secondo i princìpi recati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - allorché intervenga il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, preesistente a trasferimento d'azienda, nonché di continuazione del rapporto lavorativo con il nuovo datore di lavoro. Si tratta, in sostanza, di prevedere il subentro dell'Amministrazione della difesa al predetto ente morale Circolo. In tale quadro, il provvedimento in titolo soddisfa la duplice, concreta esigenza di non pregiudicare l'occupazione dei lavoratori interessati, giuridicamente tutelati, e di garantire la continuità dell'impiego, da parte del CUFA, di preziosissime professionalità formatesi in molti anni di esperienza nella specifica mansione, unica in Italia trattandosi dell'unico Circolo ufficiali delle Forze armate, non altrimenti reperibili nell'ambito della Difesa. Ai fini di cui sopra, nonché per i relativi oneri, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente, sicché la disposizione non comporta maggiori costi per l'erario.
Il comma 3 si rende necessario e urgente per risolvere dubbi interpretativi concernenti l'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224. La disposizione, già inserita in un precedente disegno di legge governativo decaduto per fine della precedente legislatura, è divenuta urgente, alla luce di casi concretamente verificatisi, al fine di prevenire l'instaurazione di ulteriore contenzioso da parte degli interessati, vieppiù numerosi a fine anno per la prevista collocazione di numerosi dirigenti militari nella posizione di aspettativa per riduzione quadri (ARQ). La norma chiarisce che nei benefici spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente rientrano tutti i benefici legati al raggiungimento del limite di età, di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. Ciò in ragione del fatto che la ratio della norma in questione è proprio quella di equiparare a tutti gli effetti il militare che cessi a domanda dalla posizione dell'ARQ a quello che permanga in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età. La conferma di ciò è fornita, tra l'altro, anche dal comma 5 del medesimo articolo 43, concernente la diversa fattispecie del collocamento in ausiliaria a domanda degli ufficiali che si trovino a non più di quattro anni dal limite di età, il quale prevede:
-la corresponsione agli ufficiali in questione del medesimo trattamento economico spettante agli ufficiali in ARQ collocati in congedo a domanda, ai sensi del comma 4, ossia di quello riconosciuto dal comma 3 a coloro i quali cessano dal servizio per limiti di età;
-l'equiparazione, a tutti gli effetti, del collocamento in ausiliaria a domanda con la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
Quest'ultima precisazione, unita alla prima statuizione che rinvia alla disciplina degli ufficiali che cessano a domanda dall'ARQ, conferma che anche per tale ultima categoria di personale il collocamento in congedo, anche se a domanda, va comunque considerato corrispondente, sotto ogni profilo, a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.
Il comma 4, in applicazione del principio generale di ragionevolezza, è volto ad introdurre necessarie e urgenti tutele, sul piano dell'applicazione della legge penale, nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando che, nell'esecuzione del dovere di mantenere in costante efficienza le strutture e gli apprestamenti operativi - in situazioni del tutto peculiari nel panorama della pubblica amministrazione - di cui abbia la responsabilità, nonché nell'espletamento delle attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali sia potuto incorrere in violazioni, esclusivamente colpose, di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. La soluzione normativa in questione è stata elaborata sulla scorta di contributi tecnici forniti dall'Avvocatura generale dello Stato. La problematica è particolarmente urgente laddove occorre consentire ai comandanti militari di poter proficuamente espletare le molteplici attribuzioni e adempimenti connessi alla concreta applicazione della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza del lavoro, nell'ambito delle preminenti esigenze poste dall'espletamento delle attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali. Ciò può essere consentito soltanto tenendo nel debito conto le peculiari e talvolta eccezionali situazioni in cui detti comandanti si trovano ad operare, avuto riguardo ai particolari doveri derivanti dalla specificità del loro ufficio e del loro status, connesse, per esempio, alle responsabilità dell'efficienza e della gestione di sistemi d'arma semplici o complessi e di infrastrutture, alla direzione delle attività addestrative propedeutiche a quelle operative, alla responsabilità della direzione delle attività operative in territorio nazionale e nei teatri internazionali compresa, in ogni situazione, la corretta gestione, intesa in senso ampio, dei mezzi e dei materiali ordinari e speciali necessari. In altri termini, la particolare natura delle attività operative e addestrative militari non risponde agli standard «ordinari», poiché finalizzata all'assolvimento di compiti inequivocabilmente atipici. In più, va considerato che il personale preposto a funzioni di comando può assolvere agli specifici compiti assegnati soltanto all'interno delle proprie attribuzioni, con l'esercizio dei poteri a queste correlati e soltanto in ragione degli strumenti (anche finanziari) effettivamente posti a sua disposizione. Tali circostanze non possono non costituire gli imprescindibili parametri di valutazione dei concreti comportamenti dei comandanti, in quanto integrano limitazioni cogenti e invalicabili del libero esercizio della loro volontà nell'adempimento dei doveri del proprio servizio. In tale quadro è evidente la necessità di valutare i singoli comportamenti tenuti dal personale militare investito di responsabilità di comando, non semplicemente in via oggettiva, ma tenendo conto, in concreto, delle competenze, dei mezzi e delle risorse delle quali questo personale poteva effettivamente disporre e in relazione ai compiti e ai doveri specifici ad esso affidati in ragione della specificità del suo ufficio e del suo status.
Il comma 5, infine, introduce una misura di semplificazione necessaria e urgente in materia di contratti pubblici stipulati dalla Difesa e dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza. La norma è, infatti, volta a ridurre i tempi di liquidazione e pagamento delle forniture effettuate in favore delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ed è connotata dalle richieste necessità e urgenza in quanto relativa a forniture destinate ai contingenti impegnati in attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero. Essa prevede che l'Amministrazione, una volta collaudata e accettata la fornitura, per procedere al pagamento di quanto pattuito, fatta salva una quota del 10 per cento a titolo precauzionale, non deve attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, adempimento i cui tempi di definizione per le amministrazioni militari risentono della peculiare complessità dell'organizzazione. L'intervento integra una misura di semplificazione, che si traduce in un'accelerazione delle attuali procedure con effetti di tutela del diritto delle imprese fornitrici a veder eseguito in tempi congrui detto pagamento, diretta a evitare l'altrimenti possibile e frequente formazione di residui passivi in bilancio.
Il Capo IV prevede disposizioni finali.
In particolare, l'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
L'articolo 11 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto.