Schema di D.Lgs. – Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio”
La decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.
La delega per la predisposizione del presente decreto è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014.
La decisione quadro 2003/577/GAI, costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999. E’ a tale principio, quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione che fanno riferimento i considerando 1 e 2 della decisione quadro, a mente dei quali esso trova applicazione non solo nel processo, ma anche alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che “consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili”.
Invero, il 29 novembre 2000, il Consiglio ha adottato il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, che prevedeva l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione di quelli che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, e l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni.
La ratio di tale strumento era quella di consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti, senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro.
Nella nozione di “blocco” – termine di derivazione anglosassone - o di sequestro di beni, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 della decisione quadro, rientrano tutti i provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione di “distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di un bene o proprietà” che possa formare oggetto di prova o di confisca del bene nell’ambito di un procedimento penale pendente nello Stato.
Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto essa può avere ad oggetto qualsiasi bene, materiale e immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, pure di tipo elettronico o telematico, e può essere relativa a qualsiasi reato, per i quali – come esplicitato nel considerando 3 - si può applicare il principio del riconoscimento reciproco.
Lo scopo della decisione quadro, in chiave di semplificazione, è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e disciplina previsti dal diritto nazionale.
A questi provvedimenti, che la decisione quadro non elenca, ma che sono accomunati dalla medesima funzione strumentale rispetto al procedimento principale (di cognizione o di esecuzione), viene applicato per la prima volta il principio del reciproco riconoscimento. Ciò ha determinato il venir meno delle procedure per il riconoscimento formale del titolo giudiziario straniero (c.d. exequatur) da parte dello Stato sul cui territorio è allocato il bene, che caratterizzano il sistema tradizionale di assistenza giudiziaria tra gli Stati in materia penale (v. art.735 e 735-bis del codice di procedura penale italiano).
Vengono invece previste norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, senza necessità della mediazione dell’autorità centrale.
Ciò è possibile in quanto la decisione quadro in esame applica al settore dei sequestri transfrontalieri il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria rafforzata tra gli Stati membri della Unione europea, attraverso la quale si intende promuovere la realizzazione dello spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria, oggetto del preesistente “terzo pilastro”, di cui Titolo VI del Trattato sull’Unione europeo.
Vi è, peraltro, da precisare che la direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale – la cui delega è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014 e scadrà il 22 marzo 2017 - estende l’ambito e la portata del principio del riconoscimento reciproco attuato dalla decisione quadro, innanzitutto in quanto fa scomparire la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità che è adottata in via generale dalla decisione quadro, con l’eccezione delle fattispecie tassativamente indicate nell’articolo 3 comma 2.
Il presente decreto va, inoltre, coniugato con il disegno di legge AS 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive”, laddove, in un punto della delega in esso contenuta, si dispone di “prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere”, anche questa attuando il principio del riconoscimento diretto in materia di assistenza giudiziaria.
L’implementazione della presente decisione quadro, in una con la ratifica della Convenzione sull’assistenza giudiziaria del 2000, andranno a innovare il quadro vigente, che si fonda sull’articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che regola tra gli Stati membri l’esecuzione delle rogatorie aventi per scopo perquisizioni o sequestri.
Quanto alla cooperazione internazionale finalizzata alla confisca, essa era in precedenza regolata da accordi di tipo settoriale, come la convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990, ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1993, n.32.
Va segnalato che è recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, le modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro.
Nello specifico, il testo normativo si compone di 13 articoli, suddivisi in due titoli, il primo dei quali contiene le disposizioni generali, mentre il secondo prevede le norme di recepimento interno. Quest’ultimo contiene i capi che disciplinano rispettivamente, la richiesta di riconoscimento e di esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro, e l’iniziativa dello Stato per il riconoscimento e l’esecuzione all’estero di siffatti provvedimenti.
Dal punto di vista procedimentale, al fine di delineare la successione di atti preordinata alla materiale ablazione del bene, individuando una duplice finalità (probatoria o di confisca), si distingue, secondo una terminologia datata in quanto riferita alla procedura rogatoriale, tra una fase “attiva” e una fase “passiva”. Nel nuovo lessico introdotto con la decisione quadro, queste due fasi sono rispettivamente definite “di emissione” e “di esecuzione” del provvedimento di “blocco o sequestro”, cui corrisponde la distinzione tra autorità statale “di emissione” e quella “di esecuzione”.
L’articolo 1 definisce le finalità del presente decreto, ovvero l’attuazione, nell'ordinamento interno, delle disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003. Si specifica che l’attuazione della decisione quadro avviene nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e in tema di giusto processo.
L’articolo 2 contiene l’illustrazione delle definizioni più ricorrenti nella decisione quadro.
Del tutto nuove sono le espressioni “Stato di emissione” e “Stato di esecuzione”, se raffrontate alla terminologia utilizzata nelle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, nelle quali le relazioni attive e passive avvengono sempre tra lo Stato “richiedente” e lo Stato “richiesto”: esse costituiscono un effetto dell’applicazione del principio del reciproco riconoscimento ai provvedimenti di confisca e di blocco o sequestro adottati negli Stati membri.
Una particolare attenzione merita la definizione di “provvedimento di blocco o di sequestro”, che comprende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti dall’articolo 253 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero quelli che costituiscono corpo di reato o cose pertinenti al reato, o che comunque potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 240 del codice penale.
In definitiva, la decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca di beni. Possono essere compresi anche i sequestri operati in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, purché debitamente convalidati dalla competente autorità giudiziaria.
L’articolo 3, nell’ambito del titolo II, dedicato alla fase procedimentale attiva o di “emissione”, è di particolare rilievo, in quanto espressivo del principio del riconoscimento automatico.
Nel comma 1 contiene un elenco tassativo di condotte criminose rispetto alle quali non si applica il principio della doppia incriminazione, mentre nei commi 2 e 3 esplicita il principio generale della doppia incriminazione, applicabile a tutte le residue fattispecie.
L’elenco di cui al 1 comma è sovrapponibile rispetto a quello contenuto nell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, complementare rispetto a quella odierna.
L’articolo 4 stabilisce che la richiesta proveniente dall'autorità dello Stato estero di emissione, avente ad oggetto il provvedimento di sequestro o di blocco, dev’essere indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova oggetto del provvedimento.
E’ previsto un meccanismo semplificato di trasmissione diretta, dunque senza alcuna intermediazione dell’autorità centrale.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta – in linguaggio rogatoriale, la cosiddetta fase passiva - conformemente ai principi sanciti dal codice di procedura penale.
Ai sensi dell’articolo 5, sulla richiesta di riconoscimento dovrà provvedere il pubblico ministero con decreto, in caso di provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori e il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente con ordinanza, in caso di blocco o sequestro a fini di confisca.
Copia della richiesta di riconoscimento viene trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quando concerne i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale; mentre se relativa ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), dello stesso codice, viene trasmessa al procuratore generale presso la corte di appello che, in tale ambito, esercita poteri di coordinamento investigativo infradistrettuale.
Tanto al fine di potenziare la funzione di coordinamento investigativo nella sua generalità, tenendo conto che, per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, l’ordinamento affida le prerogative di coordinamento ai procuratori generali presso le Corti di appello.
In caso di richiesta concernente i reati di 51, comma 3-bis, -quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, essa andrà in ogni caso trasmessa al procuratore antimafia e antiterrorismo.
I commi 4 e 5 individuano rispettivamente l’autorità che dovrà provvedere sulla richiesta, nel caso in cui i beni oggetto della misura ablatoria si trovino in più circondari e un agile meccanismo di trasmissione della stessa, nel caso in cui il procuratore della Repubblica che la riceve, rilevi che essa debba essere eseguita da altro procuratore della Repubblica.
L’articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento o di esecuzione. Invero, l'autorità giudiziaria ritualmente investita della richiesta provvede senza ritardo a riconoscere il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione al provvedimento.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, della decisione quadro, in deroga rispetto ai principi generali in tema di assistenza giudiziaria e in ottemperanza al principio di conservazione della prova, nel caso di esecuzione dei provvedimenti di “blocco o sequestro” emessi per ragioni probatorie, si prevede l’obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dalla autorità giudiziaria dello Stato di emissione, allo scopo di assicurare la validità dell’attività probatoria (e la conseguente utilizzabilità del mezzo di prova), con il solo limite del rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione. Con riferimento invece al blocco o sequestro a fini di confisca, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo.
In questa fase, l’autorità statale competente adotta la decisione circa la esecuzione del provvedimento di “blocco o sequestro” emesso in altro Stato membro e procede alla conseguente materiale ablazione del bene, o rifiuta la esecuzione stessa, previa valutazione della sussistenza dei motivi tassativamente indicati nel comma 2 dell’articolo 6.
Le cause ostative di cui alle lettere a) e b), che attengono a profili meramente formali relativi alla redazione del certificato, possono essere sanate imponendo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.
Gli ulteriori motivi di diniego attengono alla sussistenza di una causa di immunità, alla violazione del principio del ne bis in idem, ovvero alla non ricorrenza dei presupposti indicati nell'articolo 3 per il riconoscimento, salvo che il provvedimento di blocco o di sequestro non sia stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, relativamente alle quali non opera il principio della doppia incriminazione.
E’ pure previsto, conformemente al testo della decisione quadro, che la decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità viene altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro.
L’articolo 7 prevede, inoltre, che l’esecuzione del provvedimento può essere rinviata in caso di litispendenza, quando nello Stato di esecuzione è in corso una indagine penale che potrebbe essere pregiudicata dal “blocco o sequestro” del bene, ovvero quando il bene è già stato sottoposto a blocco o sequestro nell’ambito di tale indagine.
Al di fuori di questi casi – limitati, tipici e tassativi – la richiesta di “blocco o sequestro” obbliga l’autorità ad quem ad adottare senza indugio le misure necessarie alla sua immediata esecuzione, alla stessa stregua di un provvedimento emanato da un’autorità giudiziaria nazionale.
La fase finale del procedimento riguarda il trattamento del bene a seguito del suo “blocco” e ha per oggetto la decisione di trasferire il bene nello Stato di emissione, per la sua utilizzabilità come fonte di prova ovvero per la sua definitiva confisca.
In particolare, l’articolo 8 prevede che il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimanga fermo fino alla decisione definitiva sulle richiesta di trasferimento.
Nel caso di blocco o sequestro a fini di confisca, in cui sia stata differita entro un termine la richiesta di trasferimento, qualora essa non risulti pervenuta nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularla entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se entro tale termine la richiesta non risulta pervenuta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale, comunicando senza ritardo all’autorità dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro.
L’articolo 8, commi 2 e 3, limita la possibilità per l’autorità che provvede all’esecuzione, di revocare il provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6, ai soli casi di mancata risposta alla richiesta di fissazione di un termine per il trasferimento e in cui, all’esito delle richieste all’autorità di emissione, ritenga l’insussistenza delle esigenze probatorie. Si ritiene così, in ottemperanza al principio del riconoscimento automatico, di specificare e di delimitare i poteri di revoca attribuiti in questa fase all’autorità dell’esecuzione.
Per il resto, in attuazione del comma 3 dell’articolo 6 della decisione quadro, il potere di revoca è attribuito all’autorità di emissione, che avrà l’onere di darne pronta comunicazione all’autorità dell’esecuzione. Questa dovrà prontamente revocare il provvedimento suddetto.
In questa fase, a differenza che nella fase di esecuzione, in cui l’autorità ad essa tenuta non può compiere valutazioni discrezionali, si attribuiscono all’autorità statale procedente maggiori poteri. Il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce, infatti, che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorità giudiziaria potrà decidere di restituire le cose sequestrate, non procedendo al trasferimento.
Va peraltro segnalato, con riferimento alla procedura bifasica descritta, che la citata direttiva in materia di ordine europeo di indagine penale la snellisce, prevedendo nell’articolo 8 che il riconoscimento avvenga senza particolari formalità, e dunque senza la necessità di un apposito provvedimento, essendo contestuale all’esecuzione.
L’articolo 9 disciplina le impugnazioni, in analogia con il sistema dei gravami avverso le misure cautelari reali, previsti dagli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. In ottemperanza all’articolo 11 della decisione quadro, è attribuita la legittimazione attiva anche ai “terzi di buona fede”, ovvero agli aventi diritto alla restituzione. E’ inoltre previsto che l’avviso di fissazione dell’udienza debba essere dato anche all’autorità di emissione della misura. A conferma degli scarsi margini di sindacato riconosciuti in capo all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, è previsto che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti alla medesima, essendo competente l’autorità dello Stato di emissione della misura. Ne consegue che l’azione intrapresa nello Stato di esecuzione contro il provvedimento di blocco o sequestro, può avere ad oggetto soltanto gli atti esecutivi.
L’articolo 10 prevede la possibilità per lo Stato italiano, per il tramite del Ministro della giustizia, qualora a seguito dell’esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva alla condotta tenuta in executivis, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Gli articoli 12 e 13 di cui al capo II disciplinano in modo speculare a quella descritta nelle disposizioni di cui al capo I, la procedura avviata su richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, richiamando il principio del riconoscimento di cui all’articolo 3 e prevedendo la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all’omologa autorità dello Stato estero, con possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.
La richiesta va trasmessa unitamente a un “certificato”, il cui modello è allegato al decreto. Questo certificato costituisce una nuova species di ordine europeo o “eurordinanza”. Si tratta di un provvedimento tipico, i cui elementi costitutivi sono fissati non dalle leggi statali di attuazione, ma direttamente dalla decisione quadro e che, pertanto, è comune alle autorità competenti di emissione in tutti gli Stati membri.
Il “certificato” contiene le informazioni necessarie ai fini della esecuzione del provvedimento di “blocco o sequestro”. Si tratta delle informazioni relative alla autorità che ha emesso il provvedimento, al bene da sottoporre a “blocco o sequestro”, ai reati per i quali si procede e ai mezzi di impugnazione contro il provvedimento che possono essere esperiti nello Stato di emissione, anche da parte dei terzi di buona fede. E’ richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
A differenza del meccanismo di consegna basato sul mandato d’arresto europeo, l’emissione del provvedimento di “blocco” o di sequestro di beni presuppone che l’autorità giudiziaria a quo conosca la localizzazione del bene e possa individuare – direttamente o attraverso i punti di contatto nazionali della Rete giudiziaria europea – l’autorità ad quem, competente per l’esecuzione del provvedimento. Non è dunque possibile richiedere all’autorità di uno Stato membro di compiere ricerche per accertare l’esistenza e/o l’ubicazione di beni o dati, per finalità probatorie o di confisca, attività che può essere richiesta soltanto attraverso una specifica richiesta di rogatoria internazionale ovvero, nel prossimo futuro, attraverso l’emissione dell’ordine d’indagine europeo, di cui alla citata direttiva 2014/41/UE.
E’ previsto, inoltre, che il certificato che accompagna la richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro debba indicare le modalità di esecuzione, dovendo essere corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.
In particolare, l’autorità di emissione deve specificare se la richiesta è finalizzata alla confisca del bene ovvero alla acquisizione di prove: nel primo caso, il bene andrà conservato nello Stato di esecuzione, per la sua successiva confisca; nel secondo, il bene andrà trasferito nello Stato di emissione, ovvero provvisoriamente conservato in quello di esecuzione, per la successiva utilizzazione probatoria. Dovrà essere altresì indicato un termine entro il quale andrà formulata la richiesta di trasferimento o di confisca.
L’articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Con riferimento ai pareri delle Commissioni parlamentari si rappresenta quanto segue.
Quanto alla 2^ Commissione (Giustizia) del Senato:
- in relazione all’osservazione sulla opportunità di coordinare lo schema di decreto in esame con l’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, relativo ai provvedimenti di confisca, la stessa è stata accolta, precisandosi che la pena detentiva deve essere inferiore a tre anni con riferimento al massimo edittale;
-
la riformulazione del comma 3 dell’articolo 5 accoglie la osservazione della 2^ Commissione del Senato, che ha prospettato l’esigenza di “un’ulteriore valorizzazione delle competenze specifiche della Procura nazionale antimafia nell’ambito dell’individuazione delle autorità competenti di cui all’articolo 5 dello schema”.
La ratio dell’osservazione, che mira alla valorizzazione delle competenze della Procura nazionale, sembra essere quella di potenziare le funzioni di coordinamento investigativo, funzioni che la connotano in modo peculiare.
Pertanto, è stata riformulata la previsione, assicurando:
a) la trasmissione tempestiva delle richieste al Procuratore nazionale quando afferiscono a procedimenti per reati che ricadono nell’ambito delle sue attribuzioni di coordinamento;
b) la trasmissione parimenti tempestiva, invece, al Procuratore generale presso la Corte di appello, quando le richieste attengono a procedimenti per reati che ricadono nell’ambito delle sue specifiche competenze di coordinamento.
Per l’ordinamento interno, infatti, le funzioni di coordinamento investigativo in ordine ai procedimenti per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. spettano al Procuratore generale presso la Corte di appello, secondo quanto disposto dall’articolo 118 bis disp. att. c.p.p.;
La 14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea) del Senato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame.
Quanto alla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati è stata accolta la condizione posta in relazione all’articolo 12 sulla traduzione del provvedimento di blocco o di sequestro per una maggiore aderenza al tenore della presente decisione quadro oggetto di attuazione.
La Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame.