Schema di DPR - Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 25 marzo 2016
Schema di regolamento recante “Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009"
Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di Prum. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.
L’articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:
a) il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.
Lo schema di regolamento si compone di 8 Capi e 36 articoli.
Il Capo I (artt. 1-2) riguarda le disposizioni di carattere generale.
Con l’articolo 1 viene definito l’ambito di applicazione del provvedimento che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento.Il provvedimento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 85 del 2009.
Il comma 3 dell’articolo 1, inoltre, puntualizza che il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 2, in un’ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.
Il Capo II (artt. 3-10), articolato in 4 Sezioni, concerne l’organizzazione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di trattamento e di accesso ai dati.
L’articolo 3, in particolare, stabilisce che la Banca dati è collocata presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.
Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del DNA, il software della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e successive modificazioni, anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 85 del 2009.
Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo predefiniti profili di autorizzazione, intendendo con tale termine l’insieme delle informazioni univocamente associate ad una qualifica ed a una funzione che necessita di accedere e trattare i dati e le informazioni contenuti nella Banca dati. Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi file di log che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata a un decreto interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L’articolo 4 concerne l’organizzazione e il funzionamento del Laboratorio centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:
a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
b) set-up del campione;
c) eventuale fase di estrazione del DNA;
d) eventuale fase di quantificazione;
e) amplificazione del DNA mediante Polymerase Chain Reaction (PCR), cioè una reazione a catena dell’enzima polimerasi;
f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.
In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.
Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è previsto chegli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata al decreto interministeriale previsto dall’art. 3 per la Banca dati.
L’articolo 5 disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l’eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all’AFIS (sistema automatizzato per l’identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica).
Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all’uopo specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all’esecuzione del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l’associazione ad un istituto penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di applicazione di una misura di sicurezza detentiva.
La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che assicurino l’integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, una serie di dati predefiniti dalla norma stessa.
Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7).
In questo contesto viene disciplinata anche l’ipotesi in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo che il Laboratorio informi di ciò l’AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare l’Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione parziale.
Solo nell’ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
L’articolo 6 si occupa delle procedure da seguire nell’ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. In accoglimento di una osservazione contenuta nel parere delle Commissioni riunite I e II della Camera dei Deputati si prevede che, per la denuncia di scomparsa, formulata ai sensi della legge 14 novembre 2012, n. 203, gli organi di polizia diano, altresì, contestuale comunicazione al Prefetto competente per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme dell’AFIS consultabile solo ai fini dell’identificazione della persona scomparsa.
Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione dell’Autorità giudiziaria provvede all’inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo.
La norma disciplina, altresì, l’ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l’operazione è effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall’Autorità Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell’istituto di elevata specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con il decreto interministeriale previsto dall’art. 3 del regolamento.
L’articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2 del regolamento), l’ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell’elettroferogramma fornita dal Laboratorio.
La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato all’utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all’utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l’accesso al sistema LIMSdei laboratori, nonché alla Banca dati.
L’articolo 8 concerne, invece, il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale che viene consentito esclusivamente agli operatori di polizia giudiziaria, specificatamente abilitati e designati quali incaricati del trattamento dei dati, in servizio presso il Laboratorio centrale, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, come previsto dall’articolo 12, comma 2, delle legge n. 85 del 2009.
L’articolo 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.
A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l’esito del raffronto comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati. In accoglimento di una osservazione contenuta nel parere delle Commissioni riunite I e II della Camera dei Deputati si prevede che dell’esito del raffronto, per i casi di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, sentita l’autorità giudiziaria, sia data comunicazione al Prefetto competente per l’informazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell’art. 10, commi da 6 a 9, di seguito illustrate.
La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.
L’articolo 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza.
In particolare, i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati.
Come previsto dall’articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.
Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori.
La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal comma 5 della disposizione in commento.
Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati che viene effettuata in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell’allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci loci (comma 6).
I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di concordanza che costituiscono l’esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA. Viene tra l’altro precisato che l’esito di “quasi concordanza” sussiste quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 loci dei profili esaminati.
Il Capo III (articoli 11-18) disciplina la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera e si articola in due sezioni dedicate allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera (articoli 11-13) e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 14-18).
L’articolo 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
L’articolo 12 disciplina la trasmissione dei profili del DNA da parte dell’Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto. Si prevede che la consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera, é consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La disposizione, inoltre, disciplina le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.
L’articolo 13 concerne, invece, la trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l’Italia, a seguito di consultazione e raffronto. In particolare, vengono disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.
L’articolo 14 individua l’ambito di applicazione delle norme contenute nella sezione.
L’articolo 15 specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 85 del 2009. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale italiana.
L’articolo 16 disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene prevista una procedura di blocco, nell’ambito della quale i dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.
L’articolo 17 dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la registrazione in appositi file di log di tutte le operazioni effettuate per finalità di cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono essere contenute nelle registrazioni e la procedure di trasmissione, su richiesta, alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si specifica, infine, che i log possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Secondo quanto previsto dall’articolo 18 il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell’interessato.
Il Capo IV (articoli 19-25) regolamenta le tecniche, le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.
L’articolo 19 specifica la tipologia degli strumenti che devono essere utilizzati per l’estrazione del DNA dai campioni biologici: si tratta di kit commerciali di uso comune nell’ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.
L’articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l’errore umano e di avere un’alta riproducibilità del dato e stabilisce i requisiti che deve avere il sistema automatizzato.
L’articolo 21 specifica che per la quantificazione del DNA si devono utilizzare kit commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell’estratto e la presenza di eventuali inibitori della reazione a catena dell’enzima polimerasi (PCR).
Con l’articolo 22 vengono indicate le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l’amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell’identificazione personale. L’amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l’uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.
L’articolo 23 indica le modalità di lettura e interpretazionedel profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.
Gli articoli 24 e 25 intervengono sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.
Secondo il disposto dell’articolo 24, il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.
I tempi di conservazione dei profili del DNA, secondo quanto stabilito dall’articolo 25, sono pari a trenta anni dalla data dell’ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento.
Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile.
Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni ora descritte.
Il Capo V (articoli 26-27) disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale.
L’articolo 26 individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno il responsabile della Banca Dati e del trattamento dati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce l’esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
In accoglimento dei rilievi formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, si prevede espressamente la non delegabilità delle funzioni di responsabile del trattamento dati assegnate al responsabile della Banca dati.
Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell’articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
L’articolo 27 stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell’Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio centrale compete l’organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; l’identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l’individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del Laboratorio.
In accoglimento dei rilievi formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, si prevede espressamente la non delegabilità delle funzioni di responsabile del trattamento dati assegnate al responsabile del Laboratorio centrale.
Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell’articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
L’articolo 28, inserito nel Capo VI, specifica dettagliatamente le modalità ed i termini con i quali il CNBBSV garantisce l’osservanza, da parte della Banca dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. Il CNBBSV, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad eventuali altri profili ritenuti di rilievo.
La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute nell’ambito delle suddette attività.
Gli articoli 29, 30, 31 e 32, inseriti nel Capo VII, disciplinano la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, nei diversi casi contemplati dall’articolo 13 della legge n. 85/2009.
In particolare, l’articolo 29 disciplina la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici a seguito di assoluzione con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita con un decreto dei Ministri dell’interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
L’articolo 30 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere in caso di loro identificazione.
L’articolo 31 regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni di legge.
L’articolo 32, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come stabiliti dall’articolo 25 del presente regolamento.
Il Capo VIII (articoli 33-36) reca le disposizioni finali.
L’articolo 33 concerne il diritto delle persone ad essere informate sul trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’interno.
Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.
L’articolo 34 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione della dotazione organica della Banca dati.
L’articolo 35 reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 85 del 2009.
Viene previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell’articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del regolamento, in materia di commistione di profili.
Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
L’articolo 36, infine, reca la copertura finanziaria.
*****
Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso nell’adunanza del 31 luglio 2014).
Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l’intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.
Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere), quali “mirati perfezionamenti dell’articolato nei termini” suggeriti, sono state accolte quasi integralmente nel testo del regolamento.
Infatti, per quanto riguarda in particolare l’osservazione di cui al punto 12.1, nella parte in cui ritiene che “occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale od estero”, si segnala come nell’elaborato, sia nell’articolo 12, comma 1, che nell’articolo 13, comma 1, si faccia esplicito riferimento ai punti di contatto, estero nel primo caso e nazionale nel secondo.
Per quanto attiene, invece alle perplessità espresse sempre al punto 12.1 relativamente all’articolo 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI, si sottolinea come questo sia il risultato di una scelta redazionale comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo, tanto è vero che al riguardo lo stesso Garante si è limitato a manifestare “perplessità”.
*****
Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il parere favorevole con osservazioni e condizioni del Consiglio di Stato (parere espresso nell’adunanza del 27 agosto 2015). Sono stati altresì acquisiti i pareri favorevoli con osservazioni delle Competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
In merito alle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato e alle osservazioni delle Commissioni parlamentari si segnala quanto segue.
Con riferimento al parere del Consiglio di Stato:
- articolo 1, comma 2: si è optato per il mantenimento dell’espressione “nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 85 del 2009” in quanto la stessa, già validata dal Garante per la protezione dei dati personali, è conforme al dettato della legge n. 85 del 2009 e consente di superare i limiti derivanti dal riferimento alla cooperazione transfrontaliera contenuta nello stesso comma.
- articolo 3, comma 9: il Consiglio di Stato, al fine di evitare che tra l’entrata in vigore del regolamento in questione e l’adozione del decreto previsto dal comma 9 dell’art. 3 possano determinarsi accessi alle banche dati non regolamentati, suggerisce di prevedere la contestuale entrata in vigore del decreto stesso e del presente regolamento. Al riguardo è stata inserita all’art. 35, comma 4, del regolamento una norma che, fino alla data di entrata in vigore del decreto citato, sospende l’efficacia delle disposizioni relative all’inserimento dei profili nella Banca dati DNA e le attività conseguenti.
- articolo 4, comma 4: il Consiglio di Stato evidenzia che sarebbe opportuno che la continuità del LIMS del Laboratorio centrale e di quelli dei laboratori delle Forze di polizia venisse assicurata in conformità dell’art. 50-bis decreto legislativo n. 82/2005 e che analoghe garanzie venissero chieste per i LIMS degli istituti di alta specializzazione. Al riguardo si precisa che si è ritenuto di non istituire un sito secondario remoto (disaster recovery), ma solo soluzioni tecniche performanti a livello locale (ad esempio, rack lampertz, ridondanza tecnologica).
- articolo 5, comma 6, lettera e): il Consiglio di Stato chiede che venga chiarita “la ratio garantista per la quale è richiesta l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per effettuare un secondo prelievo del campione biologico, quando a tale autorizzazione non si fa cenno a proposito del primo prelievo”. Al riguardo si rappresenta che il primo prelievo di campione biologico è disposto dalla legge, con le relative cautele; la previsione relativa al secondo prelievo si pone a garanzia del soggetto, nel caso in cui si verifichi che la tipizzazione del DNA dei due campioni biologici – autorizzata dalla legge – abbia fornito esito negativo o parziale e sia pertanto necessario procedere al prelievo di un secondo campione, nonché alla tipizzazione dello stesso, operazione quest’ultima per la quale anche è richiesta la convalida.
- articolo 15, comma 3: non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di aggiungere dopo la parola “compatibili” le parole “e connessi”, in quanto si è ritenuto che il concetto di compatibilità appare più che sufficiente a garantire il trattamento dei dati per scopi che sono “attinenti” alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, nonché ad evitare il trattamento per scopi ulteriori non consentiti.
- articolo 16, comma 6: si evidenzia che le eventuali garanzie per la persona interessata sono disciplinate all’articolo 33 del regolamento in questione.
- articolo 22: si assicura la conformità dell’art. 22 del regolamento alla risoluzione n. 2009/C 296/01 del Consiglio dell’Unione Europea.
- articolo 24: in merito alle osservazioni del Consiglio di Stato sull’applicabilità della disciplina ivi prevista ai cd “reperti biologici”, si evidenzia che il reperto non segue il trattamento previsto per il campione biologico, rientrando nella disciplina generale dei reperti contenuta nel codice di procedura penale.
- articolo 28, comma 1, lettera c): il Consiglio di Stato segnala il pericolo di trasformare il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita in organo di accreditamento. Al riguardo si precisa che il contenuto dell’articolo 28, comma 1, lett. c) del regolamento è conforme a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2011 concernente, tra l’altro, i compiti del Comitato medesimo.
- articolo 34: Il Consiglio di Stato chiede perché analoga disposizione non abbia riguardo anche al Laboratorio centrale collocato presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia. Al riguardo si osserva che, quanto al Laboratorio centrale collocato presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia, il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85, per provvedere all’integrazione del personale del corpo di polizia penitenziaria, ha esercitato la delega con il decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, che ha istituito il ruolo degli operatori tecnici, il ruolo dei revisori tecnici, il ruolo dei periti tecnici ed i ruoli dei direttori tecnici. Il citato decreto legislativo ha trovato ulteriore definizione nei seguenti decreti ministeriali: D.M. 22 dicembre 2012, n. 268; D.M. 9 ottobre 2013, n. 130; D.M. 11 giugno 2014, n. 107.
- articolo 35: si evidenzia che per i profili del DNA ricavati da reperti e campioni biologici, prelevati prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’articolo 35 detta una disciplina specifica volta a coniugare esigenze investigative e di tutela del dato, nel rispetto del disposto normativo contenuto nell’articolo 17 della legge n. 85 del 2009.
Con riferimento al parere delle Commissioni riunite I e II del Senato della Repubblica - in ordine alla opportunità da parte del Governo di “prevedere un coinvolgimento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con l'attribuzione al medesimo di specifiche competenze relative ai profili oggetto dello schema di decreto in titolo che attengono alla condizione e al trattamento delle persone detenute o private della libertà personale” - si rappresenta che l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014, nell’istituire il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha disciplinato con normativa di rango primario ed in via tassativa le competenze del garante. Tra queste, la lettera a), del comma 5, dell’articolo 7 citato già prevede che il garante nazionale possa vigilare affinchè l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità, oltre che alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e dalle leggi dello Stato, anche alle norme dettate da regolamenti.