DDL - Norme per il contrasto al terrorismo, ratifica Convenzione Consiglio d’Europa per prevenzione del terrorismo (Varsavia 16 maggio 2005), della Convenzione Internazionale soppressione atti terrorismo nucleare (New York 14 settembre 2005), del Protocollo di emendamento alla Convenzione Europea per repressione del terrorismo (Strasburgo 15 maggio 2003) e della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio (Varsavia 16 maggio 2005) - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 31 luglio 2015
Disegno di legge recante “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, della Convenzione Internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, del Protocollo di emendamento alla Convenzione Europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005”.
1. La Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005
Il Preambolo della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 richiama l'obbligo degli Stati di prevenire, perseguire e punire adeguatamente i reati di terrorismo nel contesto dei criteri più volte enunciati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dovendo la lotta al terrorismo rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e le altre norme di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. L'obiettivo generale di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa viene, inoltre, precisato dall'obiettivo specifico della Convenzione, da perseguirsi mediante l'adozione di misure penali efficaci nella prevenzione del terrorismo, senza pregiudicare i principi della libertà di espressione e di associazione.
L'articolo 1 definisce come “reati di terrorismo” quelli già introdotti dai 10 trattati universali delle Nazioni Unite elencati nell'Allegato, distinguendoli da quelli, invece, indicati nel testo come “previsti dalla presente Convenzione” e contenuti negli artt. 5, 6, 7.
L'articolo 2 individua l'obiettivo della Convenzione nel rafforzamento della prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani ed, in particolare, del diritto alla vita, mediante misure sia di natura interna agli Stati che di cooperazione internazionale.
L'obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione contenuto nell'articolo 3 richiede da un lato un approccio attivo al tema delle condizioni che in una società democratica possono favorire la riduzione dello sfruttamento ai fini terroristi delle situazioni di tensione originate dalle diversità religiose e culturali; d'altro lato, sono suggerite anche misure quali, ad esempio, quelle necessarie al rafforzamento degli strumenti interni di cooperazione tra le autorità nazionali competenti nei settori di prevenzione, polizia, educazione, cultura, informazione, media e della formazione della consapevolezza nel pubblico.
L'articolo 4 richiede agli Stati di assistersi reciprocamente al fine di rafforzare le loro capacità di prevenzione del terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi, nonché mediante l'addestramento ed altri sforzi congiunti in materia di prevenzione. La norma, tuttavia, non crea un vero obbligo, lasciando le iniziative in materia alla valutazione discrezionale degli Stati, che possono tenere anche conto delle rispettive concrete capacità.
Gli articoli da 5 a 7 contengono le disposizioni penali sostanziali che costituiscono il vero nucleo innovativo della Convenzione, richiedendo la punibilità delle fattispecie astratte di apologia, reclutamento ed addestramento per il terrorismo, come reati gravi punibili indipendentemente dai “reati di terrorismo” elencati dalle Convenzioni universali contenute nell'Allegato.
La “pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo” od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.
Il “reclutamento per il terrorismo” previsto dall'articolo 6 consiste nella condotta di chi istighi alla commissione, a titolo individuale o di concorso, di un reato di terrorismo ovvero alla partecipazione ad un'associazione o ad un gruppo, al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo.
L'”addestramento per il terrorismo” previsto dall'articolo 7 consiste nella condotta di chi fornisca istruzioni sui mezzi (fabbricazione ed uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose), metodi o tecniche necessarie per la commissione di atti di terrorismo.
L'articolo 8 stabilisce un rapporto di autonomia del reato-mezzo di apologia, reclutamento od addestramento rispetto ad uno dei reati-fine di terrorismo (di cui all'Allegato alla Convenzione), non essendo necessaria la commissione di uno di questi ultimi per la sussistenza della responsabilità penale per uno dei reati introdotti dalla Convenzione. Ne consegue, ad es., che le disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza si applichino anche ove i reati previsti dalla Convenzione ed i reati di terrorismo siano stati commessi sui territori di diversi Stati Parte alla Convenzione.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di incriminazione anche a titolo diverso dalla responsabilità dell'autore principale e, cioè, per la complicità, l'organizzazione, la direzione nei reati di apologia, reclutamento ed addestramento ovvero per i partecipi alla commissione di uno dei predetti reati da parte di un gruppo organizzato con uno scopo comune, che abbiano l'intenzione di assistere l'attività criminale o lo scopo del gruppo ovvero siano consapevoli dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati introdotti dalla Convenzione. La punibilità del tentativo è richiesta limitatamente ai reati di reclutamento ed addestramento, dal momento che il tentativo di apologia avrebbe anticipato la tutela penale ad una fase in cui apparirebbe difettare un minimo di materialità rilevante per la commissione di un reato di terrorismo.
L'articolo 10 obbliga le Parti all'introduzione di forme di responsabilità penale, civile od amministrativa degli enti giuridici per la partecipazione ad uno dei reati introdotti dalla Convenzione, fatta salva la responsabilità personale dell'autore del reato. Il termine “enti giuridici” è utilizzato per sottoporre al principio di responsabilità anche gli enti non riconosciuti (associazioni, comitati e simili) che, nell'esperienza dei reati di terrorismo, sono spesso utilizzati a copertura delle attività criminose (ad es., comitati promotori della raccolta di fondi per scopi assistenziali o di beneficenza).
La facoltà di adattare la norma al regime di responsabilità (penale, civile od amministrativa) prevista in ciascuno degli Stati Parte, può ricondurre l'attuazione dell'obbligo nell'ambito delle disposizioni già vigenti e di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”).
L'articolo 11 richiede - con una disposizione oramai inserita abitualmente nei più recenti strumenti internazionali per la repressione di reati gravi - che i reati previsti dalla Convenzione siano puniti con sanzioni - anche pecuniarie - efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o/e, per gli enti giuridici, civile od amministrativa.
L'articolo 12 stabilisce i parametri di compatibilità delle incriminazioni delle condotte previste dalla Convenzione agli artt. da 5 a 7 con i diritti umani che, nel nostro ordinamento, sono garantiti dal sistema giurisdizionalizzato di applicazione delle norme penali, anche attraverso il controllo di legittimità costituzionale con riferimento ai rilevanti parametri di cui agli artt. da 2 a 54 della Costituzione.
L'articolo 13 richiede adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio, anche attraverso l'assistenza economica ed il risarcimento alle vittime ed ai membri della loro famiglia ristretta.
La legislazione vigente contiene già un certo numero di misure idonee a soddisfare l'obbligo convenzionale, sia mediante indennizzo che attraverso la facilitazione nell'accesso delle vittime alla tutela dei loro diritti in sede processuale penale (nella forma del patrocinio a spese dello Stato).
L'articolo 14 richiede che la giurisdizione sui reati di apologia, reclutamento ed addestramento sia stabilita quantomeno secondo i criteri di collegamento necessari di territorialità e nazionalità attiva. Come già previsto in altri strumenti internazionali di settore, sono anche consentiti criteri facoltativi di collegamento. E', inoltre, previsto l'obbligo (co. 3) di stabilire la giurisdizione nei casi rilevanti per l'applicazione del principio aut dedere aut judicare e, cioè, in caso di presenza del reo sul territorio dello Stato e di mancata estradizione.
L'articolo 15 introduce un obbligo di sottoporre ad indagine le persone presenti sul proprio territorio dello Stato e che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso uno dei reati previsti dalla Convenzione, adottando le misure eventualmente necessarie per assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione, al tempo stesso garantendo l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.
L'articolo 16 definisce il campo di applicazione della Convenzione, limitandolo ai reati di natura transnazionale e, cioè, con esclusione di quelli di interesse limitato ad un solo Stato. Anche in tali casi, tuttavia, possono essere applicate le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria (artt. 17, 20 e 22).
L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per le Parti di prestarsi assistenza giudiziaria nelle forme previste dai trattati od accordi tra esse vigenti ovvero, in subordine, dalle legislazioni.
Gli articoli da 18 a 21 contengono il regime di estradizione, affermando il principio aut dedere aut judicare (art. 18), inserendo di diritto i reati introdotti dalla Convenzione tra i casi di estradizione nei trattati in vigore tra le Parti (art. 19) e definendo i limiti applicabili all'estradizione.
L'articolo 20 (esclusione della clausola di eccezione politica) contiene la cd. clausola di depoliticizzazione dei reati introdotti dalla Convenzione, per cui ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, tali reati non possono essere considerati come reati politici, connessi a reati politici ovvero ispirati da motivi politici. L'estradizione o l'assistenza, quindi, non possono essere legittimamente rifiutate dallo Stato richiesto semplicemente opponendo la natura di reato politico dei reati previsti dalla Convenzione (co. 1). L'art. 20 non crea autonomamente un obbligo di estradizione - che è da rinvenirsi nel trattato, nell'accordo o nelle norme di estradizione applicabili tra le Parti - ma, ai sensi dell'art. 19, una Parte può usare la Convenzione come fondamento giuridico per l'estradizione.
La norma deve essere letta congiuntamente all'art. 21 (clausola di discriminazione), che bilancia, in funzione di tutela dei diritti umani, l'inopponibilità del rifiuto di estradizione mediante una serie di motivi legittimi di rifiuto.
Lo Stato richiesto, quindi, nonostante la clausola di depoliticizzazione dei reati previsti dalla Convenzione, potrebbe sempre legittimamente rifiutare l'estradizione o l'assistenza se ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta a scopo di discriminazione (“perseguire o punire”) per motivi di razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinioni politiche ovvero che l'accoglimento della richiesta potrebbe comunque pregiudicare la persona per una di tali ragioni (co. 1) come, ad es., in caso di negazione dei diritti di difesa nello Stato richiedente. Inoltre, è riconosciuta (co. 2) la mancanza di un obbligo di estradizione nel caso la persona richiesta rischi di essere esposta alla tortura od a trattamenti o pene inumane o degradanti [come già nell'art. 5, co. 2 e 3 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, come consolidata con il Protocollo di emendamento del 2003 e sulla base delle “linee direttrici del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo” (IV) dell'11.7.2002], alla pena di morte, all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se lo Stato richiesto non prevede la pena detentiva perpetua) e salvo che lo Stato richiesto, in virtù di un trattato di estradizione, non sia obbligato ad estradare a condizione che lo Stato richiedente fornisca sufficienti assicurazioni che la pena di morte non sarà imposta ovvero eseguita o che la persona non sarà sottoposta all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (co. 3).
Per effetto del principio aut dedere aut judicare (art. 18), tuttavia, in caso di rifiuto dell'estradizione per uno dei motivi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo, lo Stato richiesto è obbligato a sottoporre il caso alle proprie autorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Il combinato disposto degli articoli 20 e 21 riproduce il sistema già adottato in numerosi strumenti internazionali recanti obblighi di cooperazione tra i quali, da ultimo, le Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo a mezzo bombe del 1997 e del finanziamento del terrorismo del 1999, di entrambe le quali l'Italia è già divenuta Parte.
L'art. 20, peraltro, introduce un regime speciale di riserva alla clausola di depoliticizzazione, da esercitarsi caso per caso (co. 2) e ritirabile totalmente o parzialmente (co. 3). Inoltre, l'efficacia delle riserve è naturalmente limitata nel tempo da un sistema di incentivazione al ritiro delle riserve, con il superamento delle esigenze nazionali che possono aver condotto alla loro apposizione. E', inoltre, previsto un meccanismo di verifica delle motivazioni della riserva (co. 7 e 8), con l'obbligo per la Parte che se ne avvalga, rifiutando una specifica richiesta di estradizione, di procedere e di comunicare l'esito finale del procedimento.
L'articolo 22 completa gli strumenti di assistenza giudiziaria, attribuendo la facoltà alle Parti di prestare assistenza non richiesta, anche al fine di sollecitare richieste di cooperazione od assistenza.
Gli articoli 23 e 24 disciplinano la firma, la ratifica e l'accessione alla Convenzione, la cui partecipazione è aperta anche alla Comunità europea e - per consentire efficacia preventiva ad uno strumento internazionale che richiede la cooperazione dell'intera comunità internazionale nella lotta al terrorismo - a tutti gli Stati sebbene, in quest'ultimo caso, attraverso un controllo esercitato dagli Stati Membri del Consigli d'Europa.
L'articolo 25 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Si tratta, sostanzialmente, di una facoltà di riserva che può essere applicata soltanto ai territori di oltremare o con statuto speciale.
L'articolo 26 prevede che la Convenzione integri gli altri rilevanti trattati od accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti e con particolare riferimento agli strumenti elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa [Convenzione europea di estradizione (1957); Convenzione europea di mutua assistenza penale (1959) e suoi Protocolli addizionali (1978 e 2001); Convenzione per la repressione del terrorismo (1977) e suo Protocollo di emendamento (2003)]. I precedenti strumenti che disciplinano in via generale una delle materie della Convenzione continuano, pertanto, ad applicarsi, mentre le disposizioni particolari della Convenzione prevalgono per il principio di specialità. Il rapporto di integrazione, inoltre, implica che le Parti siano libere di rafforzare tra di esse gli obblighi previsti dalla Convenzione che, quindi, costituiscono soltanto un minimo di disciplina nei rapporti regolati.
Per la salvaguardia della ripartizione tra competenze esclusive o concorrenti tra Stati membri dell'Unione europea e Comunità europea, è stata inserita la clausola di disconnessione (co. 3), secondo la quale essi possono continuare ad applicare nei loro rapporti reciproci il diritto comunitario e dell'Unione eventualmente esistente, nei limiti dello scopo e dei principi della Convenzione che disciplina, comunque, i loro rapporti con gli Stati terzi rispetto all'UE.
Gli articoli 27 e 28 regolano le procedure semplificate di emendamento alle norme della Convenzione ed al suo Allegato.
Gli articoli 29, 31 e 32 contengono le clausole standard sulla composizione delle controversie interpretative della Convenzione (art. 29), sulla facoltà di denunciare il trattato (art. 31) e sul sistema di notifica (art. 32).
L'articolo 30 prevede un sistema di monitoraggio e seguito della Convenzione, attraverso un comitato paritetico di Parti.
L'Allegato contiene la lista dei 10 trattati settoriali o tematici di contrasto al terrorismo di natura universale - perché elaborati in ambito Nazioni Unite e, quindi, aperti alla partecipazione di tutti gli Stati – in vigore al momento dell'adozione della Convenzione. Si tratta della stessa lista già inclusa nella Convenzione europea per la repressione del terrorismo (art. 1, co. 1) dal suo Protocollo di emendamento del 2003.
2. La Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005
La Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005, aperta alla firma dal 14 settembre 2005, intende rafforzare un corpus normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito ONU si combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più «globale».
La Convenzione di New York, in particolare, si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto «nucleare», ossia compiuto attraverso l’uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici.
La Convenzione tuttavia, esplicitamente non affronta (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla «legalita` dell’uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati», concernendo quindi la commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o di associazioni terroristiche.
Stante la particolare delicatezza della materia, non si ritiene opportuna una ratifica «secca» della Convenzione. Essa, infatti, presenta peculiarità e caratteristiche tali da non poter essere introdotta sic et simplicitier nell’ordinamento giuridico italiano. Si e` pertanto ritenuto necessario «vestire» la ratifica con opportune norme di adattamento, laddove esse si sono rese necessarie, omettendo ogni modifica nei settori in cui (cooperazione giudiziaria e estradizione, ad esempio) l’assetto normativo vigente forniva già di per sè adeguata copertura normativa.
La Convenzione si compone di un preambolo e di 28 articoli.
Il Preambolo ricorda che la Convenzione in esame è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare.
Grazie a tale Convenzione, redatta ispirandosi ai principi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (nonché di relazioni amichevoli e cooperazione tra Stati) della Carta delle Nazioni Unite, le parti contraenti rispondono alla necessità di potenziamento della cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, perseguimento e punizione degli atti di terrorismo nucleare.
La presente Convenzione s’inserisce in quell’attività più generale di misure volte all’eliminazione del terrorismo internazionale, la cui base è rappresentata dalla Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 49/60 del 9 dicembre 1994, nella quale gli Stati membri condannano fermamente tutti gli atti e le pratiche di terrorismo.
L’articolo 1 definisce la terminologia usata nel testo della Convenzione: “materiale radioattivo” è qualsiasi materia nucleare e altra sostanza radioattiva sottoposta al processo di disintegrazione spontanea in grado di causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente; “materiale nucleare” è identificato in plutonio, uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, nonché in ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati. I successivi paragrafi definiscono “impianto nucleare” (ogni reattore nucleare, anche se a bordo di un dispositivo mobile), “congegno” (dispositivo esplosivo atto a disperdere materie radioattive o emettere radiazioni), «struttura dello Stato o del Governo » e «forze militari dello Stato».
L’articolo 2 descrive le fattispecie considerate reato. Commette reato chi detiene materie radioattive, fabbrichi un ordigno o danneggi un impianto nucleare al fine di provocare danni a persone, a beni o all’ambiente o per costringere una persona, un’organizzazione o un governo a compiere un atto o ad astenersene. Anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata reato. Commette un reato anche chi è complice o istruisce altri affinché compiano una delle azioni sopra descritte.
L’articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione. Prescrive, infatti, la non applicabilità quando: il reato è commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trova nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato ha motivo di far valere la sua competenza.
L’articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall’applicazione di tali norme l’attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell’esercizio dei propri doveri. Il motivo sta nel fatto che tale Convenzione non affronta la questione della legalità dell’uso (o della minaccia dell’uso) di armi nucleari da parte degli Stati.
L’articolo 5 prescrive l’obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all’articolo 2.
L’articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che siano puniti con pene commisurate alla loro gravità.
L’articolo 7 disciplina l’attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative. Fa comunque salve quel tipo di informazioni riservate in base alla legislazione interna. Al fine di tale coordinamento, gli Stati parte devono indicare al Segretario Generale dell’ONU le rispettive “persone di collegamento”.
L’articolo 8 prescrive l’adozione di misure opportune volte a proteggere il materiale radioattivo.
L’articolo 9 elenca i casi in cui la competenza di un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo ad uno Stato parte: nel caso il reato sia commesso nel territorio di quello Stato o a bordo di un natante o un aeromobile riconducibile allo stesso; nel caso sia commesso da un suo cittadino (o apolide avente residenza abituale sul territorio dello Stato), a danno di un suo cittadino o a danno dello stesso Stato.
L’articolo 10 disciplina la fase del recepimento delle informazioni. Nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza che un reato è stato commesso (o è in corso di perpetrazione) ha l’obbligo di indagare su quanto appreso. Una volta accertare le circostanze ed il colpevole, deve sottoporre la persona all’azione penale o provvedere per la sua estradizione. La presa in custodia del colpevole deve essere comunicata a quegli Stati parte che hanno dichiarato la propria competenza in merito al reato in questione.
In base all’articolo11, qualora lo Stato non conceda l’estradizione del colpevole, ha l’obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell’esercizio dell’azione penale così come prevista dal suo ordinamento.
L’articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.
L’articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all’articolo 2 tra quelli che danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente. Nel caso in cui non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati parte coinvolti, tale Convenzione può essere usata quale base giuridica per l’estradizione di un colpevole da uno Stato parte ad un altro.
L’articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all’articolo 2.
L’articolo 15 prevede che, ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2, possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.
Il successivo articolo16 stabilisce che la Convenzione non possa essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all’articolo 2 sia stata presentata al fine di perseguire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche.
L’articolo 17 individua le condizioni per il trasferimento in uno Stato Parte che ne faccia richiesta, di una persona detenuta presso il territorio di un altro Stato Parte, ai fini di testimonianza, identificazione o accertamento dei fatti nell’ambito di indagini pertinenti la Convenzione in esame. L’articolo dispone altresì gli obblighi per lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento.
La persona non può essere perseguita o detenuta nel territorio dello Stato presso cui è trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza da tale territorio, senza il consenso dello Stato Parte dove era detenuta e dal quale viene trasferita.
L’articolo 18 definisce gli obblighi degli Stati parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, nell’ambito del perseguimento di un reato di cui all’articolo 2. Sono definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato o, qualora non appartenga ad alcuno degli Stati Parte, è previsto che la destinazione dello stesso sia oggetto di una decisione presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.
L’articolo 19 stabilisce l’obbligo dello Stato parte in cui sono stati avviati procedimenti penali di comunicare al Segretario Generale dell’ONU l’esito finale dei procedimenti.
L’articolo 20 prevede che, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell’ONU, all’occorrenza con l’assistenza di organizzazioni internazionali.
L’articolo 21 vincola gli Stati Parte ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.
L’articolo 22 dispone che nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni esclusive riservate a quest’ultimo.
L’articolo 23 affida alle procedure di arbitrato, a domanda di uno Stato parte, le controversie tra Stati relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possano essere risolte per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora entro sei mesi dalla data della domanda di arbitrato le parti non raggiungono un accordo sull’organizzazione di questo, una qualsiasi di esse può presentare ricorso alla Corte internazionale di giustizia.
L’articolo 24 apre la Convenzione alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell’ONU a New York e regola le modalità di ratifica, accettazione o approvazione ed il conseguente deposito degli strumenti.
L’articolo 25 dispone l’entrata in vigore della Convenzione il trentesimo giorno successivo al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per gli Stati che ratificano la Convenzione dopo il deposito del ventiduesimo strumento, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
L’articolo 26 regola l’emendabilità della Convenzione, attraverso proposte di modifica presentate da ciascuno Stato Parte, indirizzate al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte. Sono inoltre definite le modalità di esame e di approvazione delle proposte di modifica, anche attraverso la convocazione di una apposita Conferenza.
L’articolo 27 consente a ciascun Stato Parte di denunciare la Convenzione in esame mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’ONU. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.
L’articolo 28 prevede che l’originale della Convenzione (di cui è prevista la traduzione ufficiale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola) sia depositato presso il Segretario Generale dell’ONU, che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
3. Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003
Nel quadro della reazione della comunità internazionale alla recrudescenza del fenomeno terroristico manifestatasi drammaticamente dagli inizi del Duemila, il Consiglio d’Europa ha intrapreso alcune importanti azioni, sempre ispirate alla prospettiva, propria dell’organizzazione, della salvaguardia dei diritti dell’uomo. La dichiarazione del Comitato dei Ministri del 12 settembre 2001, che condannava gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti d’America, viene infatti citata al primo posto tra le premesse del Protocollo di emendamento (Strasburgo, 15.5.2003) alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27.1.1977), volta a facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo.
Una caratteristica di tali crimini consiste infatti nella loro crescente internazionalizzazione: i responsabili dei reati vengono spesso rintracciati in Stati diversi da quelli nei quali l’atto illecito è stato commesso. L’estradizione ha dunque un’importanza peculiare per reprimere efficacemente il terrorismo.
Tra gli aspetti principali del Protocollo di emendamento si rileva che:
- l’elenco dei reati da "depoliticizzare" - ovvero quelli che non possono essere considerati, ai fini dell’estradizione tra gli Stati contraenti, come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche - è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- viene introdotta una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista;
- la Convenzione è stata aperta all’adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d’Europa. Il Comitato dei Ministri potrà decidere caso per caso di invitare anche altri Stati (non membri e non osservatori) ad aderire alla Convenzione.
Per quanto la Convenzione non tratti direttamente le questioni generali relative all’estradizione, la clausola classica di non discriminazione legata a razza, religione, nazionalità o credo politico è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.
Infine, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo, attraverso una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo ("COSTER"), per l’applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell’applicazione della Convenzione. Il predetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi relativi alla criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.
4. Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
In considerazione degli strumenti adottati in ambito internazionale (Convenzioni ONU, Raccomandazioni del GAFI, direttive dell’Unione Europa) e dell’esperienza maturata nell’ultimo decennio riguardo la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al terrorismo, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Convenzione in materia allo scopo aggiornare e ampliare quella del 1990.
Questa nuova Convenzione, che si basa sulle disposizioni esistenti in quella del 1990, ha l’obiettivo di diventare uno strumento di riferimento internazionale per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di tali organizzazioni.
Le principali disposizioni innovatrici della nuova Convenzione, rispetto alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, riguardano:
Capitolo I – Definizioni
Definizioni, Articolo 1
- Il termine "provento" (produit) è stato precisato e armonizzato con la definizione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che include ogni vantaggio economico derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato.
- L’espressione “unità di informazione finanziaria” (UIF) è stata introdotta ex novo e si ispira alla definizione, internazionalmente accettata, data dal Gruppo Egmont che raggruppa la rete mondiale di UIF che soddisfano certi criteri.
- La definizione di “congelamento” e “sequestro” si ispira anch’essa alla sopra citata Convenzione ONU.
- La definizione di “finanziamento del terrorismo” rimanda a quella contenuta all’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo del 9 dicembre 1999.
Capitolo II – Finanziamento del terrorismo
Finanziamento del terrorismo, Articolo 2
Questo nuovo capitolo estende il campo d’applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo. Viene chiesto agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie per consentire l’applicazione delle disposizioni contenute nei capitoli III, IV e V della presente Convenzione. In particolare, ogni Stato parte dovrà essere in grado di rintracciare, cercare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i valori patrimoniali di origine lecita o illecita, utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualsiasi modo, in toto o in parte, per il finanziamento del terrorismo, o i proventi di tale reato, nonché di fornire a tal fine la più ampia collaborazione possibile.
Capitolo III – Misure in ambito nazionale
Sezione 1 – Disposizioni generali
Misure di confisca, Articolo 3
Tale articolo stabilisce che ogni Pate contraente adotti le misure di confisca per le categorie di reato elencate nell’allegato alla presente Convenzione. Tale elenco comprende: la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato e al racket, il terrorismo, incluso il finanziamento del terrorismo, il traffico di esseri umani e contrabbando di emigranti, lo sfruttamento sessuale, incluso lo sfruttamento sessuale di minori, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico illecito di armi, il traffico illecito di merci rubate ed altre merci, la corruzione e concussione, la truffa, la contraffazione di valuta, la contraffazione e pirateria di prodotti, il crimine ambientale, l’omicidio volontario e lesioni fisiche gravi, il rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi, la rapina o furto, il contrabbando, l’estorsione, la contraffazione, la pirateria, l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato.
Il paragrafo 4 dell’art. 3 introduce una disposizione innovatrice, la cui portata è comunque attenuata dal fatto che la sua attuazione non deve essere incompatibile con i principi del diritto interno. Tenuto conto di questa condizione gli Stati parte dovranno adottare misure legislative o di altra natura per esigere, in caso di uno o più reati gravi, che l’autore del reato dimostri l’origine dei suoi valori patrimoniali sospettati di essere proventi passibili di confisca (inversione dell’onere della prova).
Questa disposizione permette di fare delle dichiarazioni e/o riserve [Cfr. art. 53 (4)].
Misure investigative e provvisorie, Articolo 4
Questa disposizione, il cui obiettivo è quello di ridurre il rischio di dissipazione dei beni e quindi evitare situazioni alle quali non sarebbe possibile dare seguito ad una richiesta di confisca, riprende l’Articolo 3 della Convenzione del 1990 e stabilisce che gli Stati parte adottino le necessarie misure, legislative e non, per identificare, ricercare e congelare rapidamente i proventi passibili di confisca.
Congelamento, sequestro e confisca, Articolo 5
Le disposizioni dell’Articolo 5 creano un meccanismo di confisca complementare rispetto a quanto previsto all’Art. 3 della presente Convenzione, ovvero la confisca per equivalente già prevista in altri strumenti internazionali, in particolare all’art. 12 della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.
Gestione dei proventi congelati o sequestrati, Articolo 6
Questo articolo stabilisce che gli Stati parte adottino un meccanismo affinché i proventi e gli strumenti congelati o sequestrati, conformemente agli artt. 4 e 5, siano correttamente gestiti.
Poteri e tecniche di investigazione, Articolo 7
I due primi paragrafi dell’art. 7 ricalcano l’art. 4 della Convenzione del 1990. Le disposizioni ivi contenute riguardano i poteri e le tecniche d’investigazione in materia bancaria. In particolare, nel primo paragrafo viene ribadito che il segreto bancario non deve costituire un ostacolo alle indagini penali e conseguentemente ogni Parte non potrà rifiutarsi di adempiere quanto previsto all’art. 7 opponendo il segreto bancario.
Il paragrafo 3 dell’articolo corrisponde al paragrafo 2 dell’art. 4 della Convenzione del 1990. Richiede agli Stati di prevedere l’adozione di misure legislative o altre misure per consentire l’utilizzo di nuove tecniche investigative per lottare contro il riciclaggio di denaro.
Mezzi giuridici di tutela, Articolo 8
La disposizione di questo articolo resta invariata rispetto all’art. 5 della Convenzione del 1990. Essa preserva i diritti di terzi che fossero interessati dalle misure di confisca, congelamento e sequestro.
Reato di riciclaggio, Articolo 9
Il primo comma dell’art. 9 definisce il reato di riciclaggio ricalcando quello contenuto all’art. 6 della Convenzione del 1990.
Le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7 sono invece innovative.
Il paragrafo 3 riguarda “l’elemento morale” e offre agli Stati la possibilità di alleggerire l’onere della prova del reato di riciclaggio, stabilendo che è sufficiente che l’autore del reato abbia sospettato o avrebbe dovuto supporre che i valori patrimoniali erano proventi, senza dover dimostrare che l’autore conosceva con certezza l’origine dei proventi.
Il quarto paragrafo dà la possibilità di formulare una dichiarazione riguardante i reati principali di riciclaggio e di limitare così il campo d’applicazione della Convenzione alla lista allegata alla Convenzione medesima.
Al quinto paragrafo viene richiesto agli Stati di garantire che una condanna precedente o simultanea per il reato presupposto non sia un requisito essenziale per una condanna di riciclaggio.
Il paragrafo 7 prevede che un procedimento per riciclaggio possa essere avviato anche quando il reato principale sia stato commesso all’estero.
Tuttavia, ogni Stato parte ha la possibilità di esigere, in questo caso, che i fatti corrispondano ad un reato principale di riciclaggio in applicazione del proprio diritto interno.
Responsabilità delle persone giuridiche, Articolo 10
Al paragrafo 1 non viene precisato il tipo di responsabilità delle persone giuridiche.
Conseguentemente, la disposizione non obbliga gli Stati a prevedere che le persone giuridiche siano penalmente responsabili dei reati di riciclaggio. Obbliga invece le Parti contraenti a stabilire una forma di responsabilità, che può essere di carattere penale, amministrativo, o civile, purché le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Questo articolo precisa inoltre che la responsabilità delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di riciclaggio.
Decisioni precedenti, Articolo 11
Questo articolo è innovativo rispetto alla Convenzione del 1990. Introduce infatti il principio di recidiva internazionale, peraltro già previsto in altri strumenti giuridici internazionali (Convenzione del 1961 sugli stupefacenti, Convenzioni del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo e sulla tratta degli esseri umani).
Pertanto, anche se la regola non è vincolante, nell’ambito della determinazione della pena i giudici dovrebbero tener conto delle condanne anteriori e definitive contro una persona fisica o giuridica pronunciate da un’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente per lo stesso reato.
Sezione 2 – Unità di Informazione Finanziaria (FIU)
Unità di Informazione Finanziaria, Articolo 12
L’articolo introduce l’obbligo per gli Stati parte di istituire un’unità di Informazione Finanziaria.
Misure per la prevenzione del riciclaggio, Articolo 13
Gli obblighi introdotti da questo articolo (paragrafo 1) tengono conto delle norme internazionali applicabili, in particolare delle raccomandazioni del GAFI. Pertanto gli Stati devono assicurare un adeguamento soddisfacente fra le norme di questa Convenzione e quelle introdotte da altri strumenti giuridici internazionali.
Ai paragrafi 2 e 3 sono stabiliti dettagliatamente i principi fondamentali che regolano la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (obbligo di identificazione e verifica dell’identità del cliente, identificazione del beneficiario effettivo, obbligo di segnalazione delle transazioni sospette, conservazione dei dati, formazione del personale e dispositivi di controllo interni, sorveglianza del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio, misure per individuare il trasporto transfrontaliero di somme consistenti in contanti).
Sospensione delle transazioni sospette interne, Articolo 14
Questa nuova disposizione prevede la creazione di un meccanismo che consenta alle competenti autorità, in caso di sospetto di riciclaggio, di intervenire urgentemente per sospendere o ritardare, per un periodo di tempo determinato dalla propria legislazione, la conclusione di una transazione. Ciò al fine di
consentire l’analisi della transazione e di confermare o meno il sospetto.
Capitolo IV – Cooperazione Internazionale
Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale
Principi generali e misure di cooperazione internazionale, Articolo 15
primi due paragrafi dell’articolo riprendono la Convenzione del 1990.
Il terzo paragrafo enuncia il principio tradizionale del “Locus regit actum”, lasciando la possibilità di applicare la regola del “Forum regit actum”.
Il quarto paragrafo precisa che lo Stato richiesto debba accordare alle richieste formulate da altre Parti, per identificare, rintracciare,congelare o sequestrare proventi o strumenti, lo stesso livello di priorità previsto per le richieste nazionali.
Sezione 2 – Assistenza nelle indagini
Obbligo di prestare assistenza, Articolo 16
Tale articolo riprende sostanzialmente l’Articolo 8 della Convenzione del 1990.
Richieste di informazioni sui conti bancari, sulle operazioni bancarie e richiesta di controllo su operazioni bancarie - Articoli 17,18 e 19.
Le disposizioni degli Articoli 17, 18 e 19 si ispirano largamente al Protocollo del 16 ottobre 2001 relativo alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell’UE.
In particolare, l’art. 17 prevede l’obbligo per gli Stati parte di rintracciare, su richiesta, in determinati casi, conti bancari situati sul proprio territorio. L’obbligo è limitato ai conti detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale.
L’art. 18 contiene disposizioni sull’assistenza in ordine a specifici conti bancari già identificati e operazioni bancarie eseguite in un dato periodo.
L’art. 19 (controllo su operazioni bancarie) prevede una nuova misura e per questa ragione lascia agli Stati parte la facoltà di decidere se e a quali condizioni può
essere fornita assistenza in un caso specifico.
Gli Articoli 20, 21 e 22, relativi alla trasmissione spontanea di informazioni ed alle misure cautelari, riprendono le disposizioni già previste nella Convenzione del 1990 agli artt. 10, 11 e 12.
Gli articoli da 23 a 34 riprendono le disposizioni contenute nella Convenzione del 1990 in materia di confisca.
Una innovazione è inserita all’art. 35, in base alla quale è possibile utilizzare strumenti di comunicazione elettronici per la trasmissione di richieste o di altre comunicazioni.
Gli Articoli da 36 a 45, riferiti alle norme procedurali e altre regole generali, riprendono, rispettivamente, gli Articoli da 26 a 45 della Convenzione del 1990.
Capitolo V – Cooperazione tra le FIU
L’art. 46 “Cooperazione fra le unità di informazione finanziaria”, disciplina, rispetto alla Convenzione del 1990, le modalità di cooperazione fra le FIU degli Stati membri concernenti lo scambio di informazioni.
L’art. 47 “Cooperazione internazionale per il rinvio delle transazioni sospette” richiede a ciascuna Parte contraente di adottare misure legislative o di altra natura affinché la propria FIU possa intraprendere con urgenza, su richiesta di una FIU straniera, una misura di sospensione o di rinvio della conclusione di una
transazione in corso.
Capitolo VI – Meccanismo di controllo e risoluzione delle controversie
Una importante innovazione è contenuta all’art. 48 “Controllo dell’attuazione e risoluzione delle controversie”. In particolare, il controllo sull’attuazione della Convenzione sarà assicurato dalla Conferenza delle Parti, che si avvarrà anche dei resoconti pubblici del Moneyval per gli Stati membri di questo organismo, e del GAFI per gli Stati membri di quest’ultimo. Tali rapporti saranno completati, se
necessario, da questionari periodici di autovalutazione. Al fine di evitare inutili duplicazioni la procedura di valutazione prevista dal citato articolo verterà unicamente sui settori considerati dalla presente Convenzione e sui quali non siano già state eseguite le valutazioni da parte del Monyeval e del GAFI.
Qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, la valutazione potrebbe comprendere una visita sul posto da parte di un gruppo di valutazione.
Capitolo VII – Disposizioni finali
Gli Articoli da 49 a 56 riguardano le clausole finali classiche delle convenzioni.
In particolare, al paragrafo 6 dell’art. 49 (firma e entrata in vigore) viene precisato che per gli Stati che ratificheranno la presente Convenzione essa sostituirà quella del 1990 nelle loro reciproche relazioni.
La facoltà di formulare dichiarazioni e riserve su alcune disposizioni della Convenzioni è prevista all’articolo 53.
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5. Il Disegno di legge di ratifica
Il presente disegno di legge ripropone in larga parte i contenuti di precedenti proposte parlamentari (si fa riferimento in particolare all’AC n. 1798, presentato nel corso della XV legislatura e all’AS n 852, presentato durante la XVI legislatura).
Si illustrano di seguito le principali disposizioni dell’articolato.
Gli artt. 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione.
L’art. 3 contiene le definizioni, mutuate dall’art. 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (l. n. 1860/1962 e dlgs n. 230/1995).
Secondo l’art. 3:
- per «materia radioattiva» si intendono le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all’ambiente;
- per «materie nucleari » si intendono il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all’80 per cento nel plutonio 238, l’uranio 233, l uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l’uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
- per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l’uranio contenente l’isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l’isotopo 238 è maggiore del rapporto dell’isotopo 235 rispetto all’isotopo 238 che si manifesta in natura;
- per «impianto nucleare» si intende:
1. ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2. ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l’immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
e. per «ordigno nucleare» si intende;
1. ogni congegno esplosivo nucleare;
2. ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;
f. per ISIN”: l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
L’art. 4 reca modifiche al codice penale.
Nel codice penale è introdotto l’art. 270 quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo): l’esigenza di istituire una figura autonoma di reato che punisca il finanziamento del terrorismo è sorta dalla peculiarità della fattispecie. Giova ricordare infatti che il finanziamento del terrorismo forma oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, richiamata dall’articolo 1 della Convenzione del 16 maggio 2005 in quanto facente parte dell’allegato alla Convenzione stessa, nonché dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Nella formulazione della definizione di finanziamento, introdotta dalla presente disposizione, si è tenuto conto di quanto stabilito dai menzionati strumenti normativi, in particolare dall’art. 2 della Convenzione del 1999 nonché dall’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.
E’ introdotta, inoltre, la nuova fattispecie incriminatrice della “Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro” (art. 270 quinquies.2).
L’art. 270 septies prevede, per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo ai sensi dell’art. 270 sexies, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto, introducendo, altresì, una nuova ipotesi di c.d. confisca per equivalente.
Dopo l’articolo 280 bis del codice penale è inserito l’art. 280 ter che punisce gli atti di terrorismo nucleare, recependo i contenuti dell’articolo 2 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare Si è ritenuto di prevedere al terzo comma che le pene di cui ai commi primo e secondo si applichino altresì quando la condotta abbia ad oggetto “materiali o aggressivi chimici o batteriologici”. Quest’ultima disposizione si considera indispensabile per la repressione degli atti di terrorismo eventualmente commessi mediante l’utilizzo delle cosiddette “armi biologiche o chimiche”.
Non si ravvisa, per contro, la necessità di introdurre nuove fattispecie incriminatrici per recepire l’art. 2 paragrafo 2 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, in quanto le condotte ivi descritte, peraltro non qualificate dalla necessaria finalità di terrorismo, assumono già rilevanza penale nel nostro ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo, la minaccia di commettere un delitto di terrorismo integrerebbe l’ipotesi di minaccia grave, eventualmente aggravata ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 625/1979; la richiesta, con violenza o minaccia, di un ordigno ovvero di un impianto nucleare è tale da poter integrare in astratto un ventaglio di ipotesi criminose, quali la rapina, l’estorsione o la violenza privata, che potranno manifestarsi sia nella forma consumata che in quella tentata.
Si rammenta, infine, che l’art. 1 comma 1 della l. n. 110/1975 richiama espressamente nella nozione di arma da guerra non solo gli aggressivi biologici e radioattivi, ma anche i congegni bellici micidiali di qualunque natura, tra cui sono da ricomprendersi anche gli ordigni nucleari.
L’articolo 5 del presente provvedimento, in attuazione dell’art. 7 par. 4 della Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, individua nel Ministero della Giustizia il Punto di contatto nazionale e prevede una serie di obblighi di comunicazione al fine di consentire la cooperazione tra gli Stati Parte.
I commi 2, 3 e 4 dispongono che l’autorità giudiziaria competente, quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280 ter c.p., comunichi immediatamente al Ministero della Giustizia l’avvenuto esercizio dell’azione penale, l’avvenuta esecuzione di un provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari (art. 10 par. 6 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare) nonché il passaggio in giudicato della sentenza o il deposito del decreto di archiviazione.
Nei casi anzidetti (comma 5) il Ministero della giustizia comunicherà senza ritardo l’esercizio dell’azione penale, l’esito del procedimento o l’adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite (articoli 10 par. 6 e 19 della Convenzione citata).
L’articolo 6 dello schema detta disposizioni in materia di sequestro e confisca.
L’articolo 18 della Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare disciplina le modalità di sequestro e di restituzione del materiale o congegno radioattivo o dell’impianto nucleare, successivamente alla commissione di taluno dei reati previsti dalla stessa Convenzione.
Si prevede in particolare che lo Stato parte, subito dopo il sequestro, debba localizzare il materiale, assicurare che lo stesso sia mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, tenendo conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, agli standard relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 18, all’atto del completamento della procedura relativa ad uno dei reati di terrorismo nucleare, o in data anteriore se richiesto dalla normativa internazionale, il materiale, il congegno radioattivo o l’impianto nucleare verrà restituito, previa consultazione con gli Stati parte interessati, allo Stato parte al quale appartiene, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietarie di tale materiale, congegno o impianto sia cittadino o residente ovvero allo Stato parte dal cui territorio era stato rubato o altrimenti illecitamente ottenuto.
Laddove il possesso del materiale, congegno o impianto nucleare non sia legale nello Stato parte che li detiene, quello Stato assicurerà che gli stessi siano quanto prima posti nella disponibilità dello Stato in relazione al quale il possesso degli stessi è consentito dalla legge e che, se del caso, ha fornito le previste assicurazioni.
Se il materiale o il congegno radioattivo o le strutture nucleari non appartengono a nessuno degli Stati parte nè ad un cittadino o residente di uno Stato parte, non sono stati rubati nè altrimenti sottratti illecitamente dal territorio di uno Stato parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali oggetti ai sensi del paragrafo 3, si adotterà una decisione separata concernente la loro sistemazione, previa consultazione tra gli Stati interessati e le eventuali organizzazioni internazionali parimenti interessate.
Lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare può chiedere l’assistenza e la cooperazione di altri Stati parte, in particolare degli Stati parte interessati e di eventuali organizzazioni internazionali interessate, tra cui in particolare l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali interessate sono invitate a fornire assistenza nella misura massima possibile.
Gli Stati parte coinvolti nella sistemazione o nella conservazione del materiale, del congegno o dell’impianto informeranno il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle modalità secondo le quali tale oggetto è stato sistemato o conservato.
Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica trasmetterà le informazioni agli altri Stati parte.
Il recepimento delle suddette disposizioni della Convenzione rende necessari alcuni adattamenti. Poiché la disciplina della restituzione e della destinazione dei beni sequestrati è dettata dal codice di procedura penale, si ritiene necessario regolamentare i rapporti tra la fase giurisdizionale di accertamento delle responsabilità e quella politico/amministrativa della gestione del materiale.
Si è quindi ritenuto opportuno, stanti i peculiari profili di delicatezza della materia, sia per i suoi risvolti di politica internazionale, che per gli evidenti profili di sicurezza della popolazione (potenzialmente esposta a irradiazioni nocive), prevedere dei correttivi rispetto alla disciplina ordinaria della gestione e destinazione dei compendi in sequestro.
L’art. 6 prevede, pertanto, che nei casi in cui l'autorità giudiziaria disponga il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter, ne dia immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri interessati, su parere dell’ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza.
I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e successive modificazioni che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall’ISIN.
Secondo quanto riportato dall’art 2. del D.Lgs. n. 52/2007, valgono le seguenti definizioni:
- «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;
- «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.
Secondo quanto riportato dall’art 17, comma 2 del D.Lgs. n. 52/2007:
“L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.)”.
Il comma 1 definisce le attività dell’Operatore nazionale, che deve:
“a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).”
Secondo quanto riportato dall’art 17, comma 4 del D.Lgs. n. 52/2007:
“Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA”.
Il comma 3 definisce le attività del Servizio integrato, che:
“[…] garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.”
Qualora in forza della Convenzione debba essere disposta la restituzione del bene ad uno Stato Parte, vi provvederà il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’ambiente, se del caso stipulando specifici accordi.
L’articolo 7 del disegno di legge reca “Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230”. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”, è introdotto l’articolo 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive) che prevede la fissazione di specifiche disposizioni in merito alle misure di protezione delle sostanze radioattive. Il nuovo articolo è collocato nel Capo XII (Disposizioni transitorie e finali), subito dopo l’articolo 156 recante specifiche modalità applicative per il trasporto.
L’esigenza di modificare il d.lgs. n.230/1995 e s.m.i., che già prevede un regime autorizzativo preventivo per l’impiego di sorgenti radioattive, discende dalla necessità di recepire quanto previsto nell’articolo 8 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare e di assicurare che, nella ratifica della Convenzione stessa, vengano trattati in maniera più efficace anche gli aspetti di carattere preventivo. L’introduzione del suddetto articolo permette, inoltre, di soddisfare gli impegni ai quali l’Italia ha aderito, da ultimo, nell’ambito del Nuclear Security Summit tenutosi a L’Aja il 24 e 25 marzo 2014, con particolare riferimento alla gestione in sicurezza delle sorgenti radioattive.
Nello specifico, l’articolo 8 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare fornisce l’opportunità di completare, nell’ambito della normativa nazionale, l’attuazione di quanto previsto dal Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources della IAEA, integrando quanto già contenuto nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52 di attuazione della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul Controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, mediante l’introduzione di specifiche disposizioni che contribuiscono ad assicurare un elevato livello di sicurezza (security) delle sostanze radioattive, in analogia con quanto previsto relativamente alla protezione fisica delle materie nucleari, nell’ambito del processo di ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005.
Nella formulazione del testo sono presenti i termini “sostanze radioattive” e “pratiche”, già oggetto di specifiche definizioni contenute nello stesso d.lgs. n.230/1995 e s.m.i.
All’individuazione delle sostanze radioattive e delle opportune misure di protezione delle stesse si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Con l’emanazione di tale provvedimento potranno essere definiti i criteri ed i requisiti generali per le misure di protezione (security) delle sostanze radioattive, da graduare in relazione a specifici fattori quali ad esempio la tipologia delle sorgenti, la quantità di radioattività ad esse associata e le modalità di utilizzo.
L’articolo 8 dello schema individua l’“Autorità di intelligence finanziaria” prevista dall’art. 12 della Convenzione sul riciclaggio nonchè l’“Autorità centrale” ai sensi dell’articolo 33 della medesima Convenzione.
L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, altresì, che alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
Con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, si ritiene che la ratifica della stessa non richieda norme di adattamento dell’ordinamento giuridico.
Si illustrano di seguito le principali disposizioni della Convenzione che già trovano un’esaustiva regolamentazione nella legislazione vigente.
Art. 2 della Convenzione (Applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo): per quanto attiene alla prevenzione del finanziamento del terrorismo-quale nuova ed ulteriore finalità della disciplina prevista dal dlgs n. 231/2007 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) che si affianca a quella di repressione del riciclaggio- il comma 4 dell’art. 2 del dlgs suddetto, per l’individuazione della nozione, opera un rinvio all’art. 1, comma 1, lett. a) del dlgs n. 109/2007. Il dlgs n. 231/2007, pertanto, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
Art. 3 (Provvedimenti di confisca): la confisca (la quale consiste nell’apprensione e devoluzione all'Erario di beni che in vario modo si riferiscono alla perpetrazione di un reato al fine di prevenire la commissione di altri reati) è regolata dall’art. 240 c.p. Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che differisce dalla confisca-sanzione amministrativa. Il criterio distintivo è tradizionalmente individuato nel carattere special-preventivo proprio della misura di sicurezza, rispetto a quello punitivo-repressivo tipico della sanzione.
Di grande rilievo è l'introduzione nell'ordinamento italiano di ipotesi di confisca per equivalente o di valore: nell'impossibilità di aggredire direttamente il prezzo, il prodotto o il profitto del reato vengono colpiti da provvedimento ablativo somme di denaro, beni o altre utilità del condannato per un valore pari ai proventi illeciti. La confisca "per equivalente" di beni di cui il reo ha la disponibilità non presuppone la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato addebitato al soggetto (C., Sez. VI, 5.6.2007; C., Sez. II, 22.12.2006); tuttavia essa è consentita solo all'esito negativo del preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (C., Sez. V, 3.7.2002) ovvero la trasformazione in beni di altra natura (C., Sez. II, 14.6.2006). Tale forma di confisca è stata prevista dapprima dalla L. 7.3.1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) che ha modificato l'art. 644 (usura) ed è stata quindi estesa ad altre fattispecie codicistiche, quali il riciclaggio e il reimpiego (art. 648 quater c.p. introdotto dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231).
Art. 7 (Poteri e tecniche investigative): non occorre una norma di adattamento in quanto l’art. 7 comma 1 del dlgs n. 385/93 (TUB) prevede la non opponibilità del segreto bancario al MEF, al Presidente del CICR ed all’Autorità giudiziaria a determinate condizioni. Il comma 2 lett. c) della citata norma pattizia, inoltre, è suscettibile di riserva.
Artt. 12 (Unità di Intelligence Finanziaria – FIU) e 14 (Differimento delle transazioni nazionali sospette): il dlgs n. 231/2007 (art. 6) istituisce presso la Banca d’Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF). Si tratta della struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia. Il d.lgs. n. 231/2007 assegna all'UIF il compito di:
- elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
- analizzare i flussi finanziari al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed effettuarne l’analisi finanziaria;
- acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette;
- ricevere le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’art. 40;
- predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;
- definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette;
sospendere, alle condizioni previste dalla legge, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia alle competenti autorità.
L’art. 8 dello schema di ddl individua nell’ “Unità di informazione finanziaria”, istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’Autorità di “Intelligence Finanziaria” prevista dall’articolo 12 della Convenzione sul riciclaggio.
Art. 13 (Misure per prevenire il riciclaggio): il decreto legislativo n. 231/07 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi:
- collaborazione passiva ovvero finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
L'adeguata verifica della clientela è l'aspetto più importante per l'azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell'identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l'identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo - quando il cliente è una persona giuridica o effettua un'operazione per conto di altri soggetti. Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. Un altro importante adempimento è la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI); attraverso l'AUI è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo standard tecnici omogenei per tutti gli operatori.
Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione, all'UIF, delle operazioni sospette di riciclaggio. L'operazione sospetta è un'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l'operatore in banca a “sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare” che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione.
Gli altri principali soggetti titolari di poteri in materia di antiriciclaggio sono: il Comitato di Sicurezza Finanziaria, la Guardia di Finanza e le Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, IVASS ciascuna per quanto di loro competenza).
Artt. 17, 18 e 19 (Richieste di informazioni su conti bancari, transazioni bancarie e richieste di monitoraggio di transazioni bancarie): per gli artt. 17 e 19 gli Stati possono indicare le modalità applicative (art. 53 par. 3).
Con l’espressione “segreto bancario” si intende il particolare vincolo di riserbo e segretezza relativo alle notizie in possesso delle banche concernenti la loro clientela, cioè i soggetti con i quali si siano svolte operazioni attive o passive, o anche semplici trattative. Va in primo luogo rilevato che, alla luce del recente processo di trasformazione del settore creditizio, l’operatività del segreto bancario deve essere estesa, oltre che alle banche, a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, gestiscono il risparmio o gli investimenti. Su tale punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 18 febbraio 1992, n. 51 nella quale si afferma che «al dovere del segreto bancario, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità». La Corte ha aggiunto che il legislatore può, a sua discrezione, disciplinare il segreto bancario nei confronti degli intermediari, ma con il limite, questo sì costituzionalmente previsto, di garantire «un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, Cost. prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali». Pertanto, secondo la Corte, non solo non esiste un diritto costituzionale al segreto, ma sussistono dei vincoli costituzionali allo stesso.
Anche in ambito comunitario si è recentemente intervenuti sul segreto bancario, riducendone l’ambito di operatività ed assicurando la permeabilità degli archivi delle istituzioni finanziarie al fine di prevenire illeciti comportamenti.
Numerosi accordi internazionali, adottati anche in ambito comunitario, prevedono forme di collaborazione tra le istituzioni degli Stati anche relativamente allo scambio di informazioni ottenute dagli istituti creditizi.
È rilevante notare che spesso tali accordi non prevedono una limitazione uniforme del segreto bancario per tutti gli Stati contraenti, ma si limitano a fissare un ambito comune di operazioni sottratto alla riservatezza dei dati bancari; tuttavia essi ammettono l’acquisizione di dati da altri Stati, consentendo di superare i vincoli nazionali. Tra gli altri, si può ricordare anche l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1984, la Direttiva 77/799/CEE in tema di collaborazione alla frode fiscale, la Direttiva 91/308/CEE (recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125) e la Direttiva 2001/97/CE. Con i citati atti normativi secondari, si è disciplinata, in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione, la compressione del segreto bancario al fine di prevenire le attività illecite ed il riciclaggio.
Con la L. n. 413/1991 sono stati ampliati i poteri istruttori degli Uffici, provvedendo, sostanzialmente, alla soppressione del segreto bancario.
In seguito a tale intervento l'accesso alle informazioni bancarie è stato notevolmente semplificato. Gli Uffici finanziari, hanno potuto accedere ai rapporti di conto e deposito dei soggetti controllati semplicemente sulla base di una richiesta nominativa autorizzata.
Il Legislatore del ’91 ha provveduto ad istituire, altresì, la cosiddetta Anagrafe dei conti, consistente nell’elenco dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari e prevedendo, altresì, l'obbligo a carico di questi ultimi, di trasmettere all'Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative alla propria clientela.
Anche a seguito delle modifiche normative apportate dai decreti legge n. 223/2006 (convertito in legge il 4 agosto 2006, n. 248), n. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, comunemente noto come decreto “Salva Italia”) e n. 138/2011, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre di più acquisito il potere di accedere, con maggiore celerità, alle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti (e non solo dei soggetti destinatari di controlli fiscali).