DDL - Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione Italia-Cile (Roma il 27 febbraio 2002) e dell’accordo di mutua assistenza per la prevenzione delle infrazioni doganali tra Italia-Cile (Bruxelles 6 dicembre 2005) - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 3 luglio 2015

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012 e dell’accordo  di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005”.


Articolato

I. PREMESSA:

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

I rapporti di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione tra Italia e Cile attualmente non sono disciplinati da un accordo bilaterale e restano affidati alla cortesia internazionale. 

L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato la materia dell’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). L’incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due paesi reca con sé, inevitabilmente, lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l’esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o all’esecuzione di una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L’ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) - (Art. I).

In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato Richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato Richiesto (c.d. Principio della doppia incriminazione).
Per l’estradizione processuale è previsto che il reato per cui si procede sia punito in entrambi i paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre per l’estradizione esecutiva la pena residua ancora da espiare dev’essere pari ad almeno sei mesi (Art. II).

L’art. III prevede espressamente che in materia di reati fiscali l’estradizione non possa essere negata ove la legge dello Stato Richiesto preveda tasse od imposte di specie diversa da quelle previste dallo Stato Richiedente.

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione.

L’estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc., ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. Principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena) o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a pene o maltrattamenti che possano essere considerati come violazione dei diritti umani (Art. IV).

Quando i fatti per i quali è stata richiesta l’estradizione sono punibili nell’ordinamento dello Stato Richiedente con la pena di morte, l’estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall’ordinamento dello Stato Richiedente (Art. V).

Diversamente, l’estradizione potrà essere negata nel caso in cui il fatto per il quale l’estradizione è richiesta sia stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio dello Stato. Un ulteriore motivo di rifiuto facoltativo dell’estradizione riguarda l’estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche quando sia possibile. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato Richiesto dovesse rifiutare la consegna di una suo cittadino, lo Stato Richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato Richiesto, in conformità alle leggi di questo paese (Art. VI).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (Art. X), e stabilisce che la stessa sia trasmessa dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, per via diplomatica (Art. IX).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare ed informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (Art. XIII).
Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta, salva - poi – la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 60 giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. XII).
Lo Stato Richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione (Art. XI). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione E’ stata altresì considerata la possibilità della riestradizione ad uno Stato terzo (Art. XVII).
 
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 20 giorni (prorogabili di ulteriori 20) dalla data in cui lo Stato Richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione (Art. XIII).
Resta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione o qualora, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento possa mettere in pericolo la sua vita, ovvero quando motivi umanitari determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personali, lo richiedano. In tale evenienza, comunque, i due paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (Art. XIV).

L’accordo bilaterale prevede, poi, la peculiare garanzia del c.d. Principio di Specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato Richiesto acconsente a che lo Stato Richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quest’ultima, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato alla quale è stata consegnata, trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione, ovvero, dopo aver lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente (Art. VII).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose pertinenti al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. XV); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. XVI); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. XVIII); al procedimento semplificato di estradizione (Art. XX).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE:

Nell’ultima previsione dell’accordo (Art. XXI) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dalla predetta comunicazione.

IV. PROTOCOLLO ADDIZIONALE:

Il Protocollo del 2012 è stato stipulato per superare le difficoltà cilene concernenti l’incompatibilità dell’art. 4, lettera g), del Trattato – nella parte relativa all’irrilevanza, ai fini della concessione dell’estradizione, della condanna in contumacia dell’estradando – con nuove norme procedurali cilene che, a quell’epoca, stavano entrando in vigore.
Per tale ragione le autorità cilene avevano chiesto di modificare il Trattato, adeguandolo alla previsione del titolo III del II Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione di estradizione di Parigi del 1957.
Con il Protocollo si è quindi introdotta una nuova disposizione che, sulla falsariga della previsione su richiamata, appare compatibile con l’art. 175 c.p.p. (“Restituzione nel termine”).
L’art. 1 del Protocollo prevede infatti che la Parte richiesta concederà l’estradizione del soggetto condannato in contumacia laddove la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento interno prevede istituti idonei che consentano alla persona condannata, nel caso in cui risulti che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il diritto a impugnare la sentenza di condanna già passata in giudicato ovvero il diritto a un nuovo processo.
L’art. 2 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Protocollo. Entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore finché sarà in vigore il Trattato del 2002.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA DOGANALE

Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica del Cile si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente, sicuro ed efficiente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.

L’Accordo in argomento si inquadra nell’ambito dell’assistenza reciproca tra le competenti Autorità Amministrative in materia doganale; in particolare, con riferimento alla portata ed al rilievo dell’Accordo, l’assistenza è fornita conformemente alle disposizioni giuridiche e normative delle rispettive Parti contraenti, disciplinando, a livello intergovernativo, aspetti non ricompresi nel Protocollo relativo alla mutua assistenza in materia doganale tra l’UE ed il Cile (GUCE n. 167 del 22/06/2001).
I negoziati sono stati avviati sulla base del modello elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); l’Agenzia delle Dogane ed il Servizio Nazionale delle Dogane della Repubblica del Cile hanno negoziato il testo finale in funzione delle rispettive priorità ed esigenze in materia doganale, tenendo in considerazione anche le organizzazioni amministrative interne.

L’Accordo si compone di ventiquattro articoli ed un preambolo.

L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo; in particolare, vengono illustrate le definizioni di riferimento, necessarie per la corretta comprensione ed applicazione dell’Accordo.

L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo; l’Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale, derivanti dall’appartenenza italiana all’Unione Europea.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio delle informazioni, elencando le fattispecie di riferimento; le rispettive Amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulla regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione tra i due Paesi, senza, tuttavia, escludere specifiche fattispecie riguardanti altri regimi doganali (ad esempio, transito, perfezionamento attivo, passivo ecc.).

In particolare, le informazioni ed i dati scambiati dovranno consentire la corretta e regolare esazione dei diritti doganali, con riferimento agli elementi fondamentali delle dichiarazioni doganali (valore, origine, qualità e quantità della merce), nonché l’esatta e puntuale applicazione delle disposizioni concernenti i divieti e le restrizioni.

L’articolo 5 elenca talune fattispecie oggetto di scambio di informazioni e di assistenza, a richiesta, tra le rispettive Amministrazioni doganali, nell’ambito delle quali esercitare una forma di sorveglianza speciale.

L’articolo 6 prevede espressamente la possibilità di scambio di informazioni riguardo le transazioni che costituiscono o sembrano costituire un’infrazione doganale; inoltre, viene specificato che, in presenza di fattispecie che possano creare seriamente nocumento all’economia, alla salute e sicurezza pubblica, e, più in generale, agli interessi fondamentali e vitali di una Parte Contraente, lo scambio di notizie debba essere effettuato, se possibile, spontaneamente.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano le fattispecie riguardanti le richieste di assistenza speciale, prevedendo che tali informazioni vengano comunicate in relazione a modifiche sostanziali nella legislazione doganale, tecniche e “best practices” di comprovata efficacia nell’applicazione della normativa doganale, nonché le nuove metodologie utilizzate per commettere infrazioni doganali.

Inoltre, viene specificata la possibilità che una Parte possa richiedere di notificare e consegnare alla persona interessata i documenti e le decisioni che rientrano nell’ambito dell’Accordo.
Infine, vengono espressamente menzionate le fattispecie della consegna controllata e della reciproca assistenza tecnica in materia doganale; tale ultima collaborazione deve essere attuata attraverso lo scambio di funzionari, la formazione, l’assistenza e lo scambio di esperti in materia doganale.

Si specifica che, analogamente a quanto previsto all'art. 1, lettera g), l’espressione “Autorità doganali” di cui all’art. 9, comma 3, è da intendersi come “Autorità competenti”, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e amministrative nazionali e, segnatamente, dell’art. 97 del DPR 309/1990 e dall’art. 9 della legge 146/2006.

Gli articoli 11 e 12 descrivono le procedure delle richieste, con particolare riferimento alle formalità ed i contenuti che dovranno essere seguiti e rispettati dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle istanze; a tale riguardo, ogni richiesta dovrà essere adeguatamente motivata, e contenere un sintetico resoconto della questione.

Viene, inoltre, specificato che l’Amministrazione adita, pur non disponendo degli elementi alla base delle richieste di assistenza, debba comunque attivarsi per la ricerca delle informazioni richieste, trasmettendone tempestivamente gli esiti alla Parte richiedente.
L’articolo 13 elenca le fattispecie relative alla partecipazione di funzionari dell’Amministrazione richiedente ad attività condotte dall’Autorità adita nel suo territorio doganale, specificandone le relative condizioni.

L’articolo 14 stabilisce le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti, disciplinando altresì la possibilità che i documenti e le informazioni di cui al presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni automatizzate.

L’articolo 15 prevede le fattispecie relative alla deposizione e testimonianza di funzionari davanti alle competenti Autorità dell’Amministrazione doganale richiedente; in particolare, ciascuna richiesta dovrà indicare espressamente l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa di comparizione, nonché per quale causa ed a quale titolo il funzionario sarà ascoltato.

L’articolo 16 contempla lo scambio di dati personali, nonché l’utilizzo delle informazioni e la protezione dei dati; in particolare, quanto previsto dall’Accordo potrà essere comunicato ad Organi governativi diversi dalle Amministrazione doganali, solamente se vi sia esplicito assenso dell’Amministrazione doganale che fornisce l’informazione, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla sua legislazione, con esclusione delle violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope.

Inoltre, in ragione degli obblighi derivanti dall’Italia dall’appartenenza all’Unione Europea, qualora necessario, le comunicazioni ed i documenti ricevuti potranno essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati Membri.

Nell’articolo 17 viene stabilito che lo scambio di dati personali dovrà avvenire in modo da garantire un livello di protezione giuridica equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente adita.

L’articolo 18 prevede talune tipologie di eccezioni alle richieste di assistenza; in particolare, qualora la richiesta di assistenza possa pregiudicare gli interessi vitali dell’Amministrazione adita, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o subordinarla a determinati criteri o requisiti.

Inoltre, viene previsto il differimento dell’assistenza quando l’Amministrazione doganale adita interferisca con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.

L’articolo 19 specifica talune fattispecie riguardanti gli oneri finanziari ed i costi.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono l’applicazione e l’ambito territoriale dell’Accordo; inoltre, viene espressamente rilevato che l’attuazione dell’Accordo sia demandata direttamente alle rispettive Amministrazioni doganali.

Viene prevista altresì l’istituzione di una Commissione mista italo-cilena per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle problematiche in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo.

Gli articoli 22, 23 e 24, infine, disciplinano l’entrata in vigore, la durata, la denuncia, la cessazione e l’eventuale riesame dell’Accordo.


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