Schema di DPR - Misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 6 agosto 2015
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle “Misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Il provvedimento illustrato consiste in un regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, ferme le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, sono individuate le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, per effetto delle quali, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia. La norma primaria che legittima l’adozione dell’atto regolamentare in questione è l’articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha appunto disciplinato ex novo il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sottraendo la competenza ai comuni ed affidandola al Ministero della giustizia.
La citata norma primaria, contenuta nella legge di stabilità 2015, ha dunque previsto che siano individuate dal regolamento illustrato le misure organizzative dell’amministrazione della giustizia occorrenti, a livello centrale e periferico, per poter concretamente procedere all’espletamento delle funzioni amministrative conseguenti al trasferimento in capo al Ministero delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari.
In generale può dirsi che gli interventi che si intende adottare riguardano i seguenti profili:
- individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, stabilendo quali strutture locali possano procedere alle attività necessarie e definizione della composizione e dei compiti;
- definizione dei rapporti e dei limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi del Ministero;
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esplicitazione della possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai comuni al Ministero.
Il regolamento in questione, pur destinato, secondo il dettato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all’organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministero, assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell’intero apparato ministeriale, di approntare le specifiche misure che sono necessarie ad individuare i soggetti chiamati a prestare il proprio apporto ai fini della definizione del procedimento decisionale per la determinazione dell’onere delle spese occorrenti al funzionamento degli uffici giudiziari, a delineare i compiti dei predetti soggetti e a definirne i rapporti con l’amministrazione centrale. Emergono dunque i confini dell’intervento regolamentare illustrato che derivano, oltre che dallo specifico ambito di applicazione definito dalla norma primaria, altresì dalla ripartizione delle competenze stabilita dal regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia ed in particolare dalla scelta di attribuire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi le competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento).
Premesso quanto sopra, lo schema di decreto in esame è composto da 8 articoli e ripartito in quattro Capi:
- Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Capo II - MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO PERIFERICO
- Capo III - MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO CENTRALE
- Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Il Capo I (artt. 1 e 2) contiene norme definitorie e concernenti l’ambito di applicazione del regolamento.
In particolare l’articolo 1 reca (al comma 1, lettera b) la definizione di uffici giudiziari, per i quali si intendono gli uffici cui si riferisce l’articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, tra i quali non sono compresi la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma; sono altresì esclusi gli uffici giudiziari della città di Napoli, nonché gli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la cui gestione e manutenzione è regolata dalle disposizioni speciali del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (l’articolo 1 di tale decreto legge è stato integrato, per gli uffici di Napoli nord, dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14).
L’articolo 2, coerentemente al testo della norma primaria fonte del potere regolamentare, delimita l’ambito di applicazione del decreto presidenziale alla disciplina delle misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l’attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell’onere delle spese, specificate quali spese obbligatorie di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ossia quelle attualmente obbligatorie per i comuni e trasferite al Ministero della giustizia dalla legge di stabilità 2015. Con la modifica al presente articolo, consistente nel richiamare il perimetro delle spese di cui si occupa la presente disciplina, si è accolto il suggerimento del Consiglio di Stato riguardo alla soppressione della definizione di spese nell’articolo 1.
Il Capo II (artt. 3 e 4) reca disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, individuando nella Conferenza permanente l’articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tale struttura.
L’articolo 3 dello schema, si rifà alla strutturazione territoriale delle Commissioni di manutenzione istituite a norma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 (che operano, ma fino al 1° settembre 2015, nell’ambito della disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari). Al riguardo il comma 7 dell’articolo illustrato precisa espressamente che le predette Commissioni di manutenzione sono soppresse a far data dal 1° settembre 2015.
Nel medesimo articolo (comma 1) si stabilisce che in ogni circondario opera l’articolazione amministrativa denominata Conferenza permanente, la quale è previsto che sia composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; è stabilito altresì che sia presieduta e convocata dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.
Ne deriva una articolazione territoriale che tiene conto dell’esigenza di gestione unitaria delle spese di funzionamento dei diversi uffici giudiziari che operano nel medesimo edificio o complesso unitario di edifici.
Sulle materie inerenti la sicurezza degli edifici e che rientrano tra i compiti della Conferenza permanente come individuati nel successivo articolo 4, comma 1, dello schema, la convocazione della stessa Conferenza può avvenire anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Quest’ultimo compone la Conferenza permanente, nella materia sopra indicata, quando opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, al fine di assicurare la presenza del procuratore generale in tutte le composizioni della Conferenza che trattino la materia della sicurezza.
Quanto al funzionamento, il comma 2 dell’articolo in commento stabilisce che la Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Al fine di acquisire ogni elemento utile alle proprie valutazioni e in chiave esclusivamente consultiva, è previsto che il presidente della Conferenza inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell’ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati dall’oggetto delle determinazioni da assumere; al medesimo fine il presidente può invitare a prendere parte alle riunioni esperti o rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso gli invitati alla Conferenza permanente non hanno diritto di voto (comma 4).
Riguardo alla composizione della Conferenza, i pareri consultivi delle Commissioni Giustizia hanno invitato a valutare l’opportunità di prevedere tra i componenti della struttura il presidente del locale consiglio dell’ordine degli avvocati e il coordinatore degli uffici del giudice di pace, nonché, quanto all’assunzione delle delibere in ambito di sicurezza degli uffici giudiziari, rappresentanti dell’autorità di pubblica sicurezza nonché dell’ente locale sede degli uffici medesimi (senza diritto di voto quanto alla seconda ipotesi). Non si è ritenuto di dare seguito al suggerimento atteso che il presente regolamento disciplina l’organizzazione, decentrata, del Ministero della giustizia e, quindi, delle sue proprie componenti amministrative, senza che possano prevedersi ruoli e prestazioni per soggetti che evidentemente non appartengono alla stessa amministrazione. Infatti il provvedimento in parola è adottato a norma dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che regola L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
La necessità di utilizzare professionalità dal profilo tecnico, che consentano di affrontare in modo idoneo ogni problematica connessa all’espletamento dei compiti della Conferenza, è perseguita dal comma 3, che prevede che la stessa possa avvalersi di idoneo personale dell’amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o convenzioni, di personale delle altre amministrazioni pubbliche.
Il comma 5 dell’articolo in esame definisce i compiti dei dirigenti amministrativi che compongono la Conferenza, i quali è previsto che svolgono le attività necessarie all’esecuzione delle delibere della Conferenza permanente, naturalmente nell’ambito e in funzione delle competenze propositive dell’articolazione; che vigilano, per conto della stessa Conferenza, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti; che riferiscono al presidente della Conferenza permanente gli esiti delle attività di cui sopra.
L’articolo contiene al comma 6 la previsione, confermativa della clausola d’invarianza finanziaria, per cui la partecipazione, anche su invito, alle attività della Conferenza permanente non comporta diritto a compensi, né a gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo rimborso spese di missione, cui è previsto che si provveda con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 4 definisce, al comma 1, i compiti della Conferenza permanente elencando, nello specifico, gli ambiti di competenza strettamente attinenti all’adeguato funzionamento degli uffici giudiziari: individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicazione delle specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica (ivi compresa la ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici), la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, inclusi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici.
Il medesimo comma 1, coerentemente con l’attribuzione alla Conferenza di poteri di individuazione e proposta, chiarisce che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa. Sul punto il Consiglio di Stato ha suggerito una ulteriore riflessione in ordine alla natura dei poteri della Conferenza e ai rapporti con le prerogative dei titolari dei poteri di spesa. Si è ritenuto di mantenere la formulazione del testo approvata in prima lettura dovendosi ribadire che alla Conferenza sono attribuite funzioni di impulso attraverso l’individuazione e la successiva proposta inerente ai fabbisogni rilevati per il funzionamento degli uffici giudiziari. Questa scelta è coerente con il richiamo al mantenimento delle competenze dei titolari dei poteri di spesa e quindi dell’amministrazione centrale cui sono appunto riservate le decisioni sulle proposte della Conferenza nel quadro degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica rimessi anch’essi, infatti, all’articolazione dirigenziale dell’amministrazione centrale della giustizia.
La materia della sicurezza degli edifici giudiziari, nel quadro dei compiti come delineati dal comma 1 dell’articolo illustrato, è regolata dai commi 2, 4 e 5.
Il comma 2 prevede che, in caso di urgenza, i compiti in materia di sicurezza degli edifici spettanti alla Conferenza sono svolti dal procuratore generale. I poteri del procuratore generale in materia di sicurezza degli edifici giudiziari sono completati dalla specifica previsione di cui all’articolo 6, comma 3, laddove è previsto che, nella medesima materia, le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all’attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente possono essere delegate al procuratore generale.
Il comma 4 garantisce inoltre al procuratore generale presso la Corte d’appello - al fine di una complessiva informativa sulla materia - la conoscenza delle delibere inerenti la sicurezza assunte dalle Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto nei caso in cui il procuratore non abbia attivato la convocazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo e, quindi, non vi abbia partecipato.
Il comma 5, infine, stabilisce che il procuratore generale trasmette le delibere inerenti la sicurezza all’autorità di pubblica sicurezza al fine di assicurare l’opportuno coordinamento tra gli organi competenti in materia e ciò in linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 28 ottobre 1993, che individua l’autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna degli uffici giudiziari.
Il comma 3 dell’articolo illustrato prevede inoltre, a carico della Conferenza permanente, un obbligo di informazione circa l’esistenza di situazioni che implichino la necessità di intervento da parte di soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili e ciò in attuazione dei compiti che attengono alla vigilanza sulla piena funzionalità degli edifici giudiziari spettanti alla Conferenza permanente stessa. Sul punto non si è ritenuto di integrare la norma con la specifica deli soggetti obbligati a fornire tale manutenzione poiché questi sono previsti da normative primarie peraltro soggette a modifica e quindi non cristallizzabili nella normazione secondaria.
Il Capo III (artt. 5 e 6) reca disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale.
L’articolo 5 riconosce espressamente alla Conferenza la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, segnatamente nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi. Non si sono seguite le indicazioni del Consiglio di Stato che invita a limitare l’ambito soggettivo dei soggetti con cui possono stipularsi i suddetti accordi, circoscrivendoli a soggetti pubblici in modo da assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, poiché l’invarianza in questione è il presupposto di legittimità degli accordi stessi che pertanto, quand’anche conclusi con soggetti privati, non potranno comportare spese aggiuntive.
Nel medesimo articolo, il comma 2, al fine di definire l’uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni conclusi dalla Conferenza, stabilisce che il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro.
L’articolo 6, che regola i rapporti con l’amministrazione centrale, prevede che spetta al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il compito di definire gli indirizzi e le linee di pianificazione strategica, nell’ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente. In tal modo è previsto che sia assicurato il raccordo con l’attività dei delegati a norma dell’art. 16, comma 4, terzo periodo, del regolamento di organizzazione del Ministero.
Il medesimo articolo (comma 2) assicura il flusso informativo tra Conferenza e Ministero prevedendo la trasmissione al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi delle deliberazioni con cui sono attuati i compiti della Conferenza stessa. In adesione all’invito formulato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica si è integrata la norma specificando le modalità – anche telematiche – e il termine, di 5 giorni dall’adozione, per la trasmissione delle suddette deliberazioni.
Il comma 3 dell’articolo illustrato esplicita i rapporti della Conferenza permanente con l’amministrazione centrale. Si chiarisce in particolare che restano ferme le competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa. In questo quadro è prevista la possibilità che le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all’attuazione dei compiti della Conferenza di cui all’articolo 4, comma 1, possano essere delegate ai capi degli uffici giudiziari al fine di garantire una adeguata operatività degli stessi vertici giudiziari sul piano territoriale. Come rilevato, in materia di sicurezza, l’ultimo periodo del comma in esame consente la delega delle stesse competenze al procuratore generale.
Il Capo IV reca clausola di invarianza finanziaria (art. 7) e disposizione sull’entrata in vigore (art. 8). Viene precisato all’articolo 7 che l’invarianza finanziaria è assicurata anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni previste dall’articolo 3 e 5 del testo.