Schema di D.lgs - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 6 agosto 2015

Schema di decreto legislativo recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell’unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, emanato ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – Legge di delegazione europea 2013-secondo semestre"

Articolato

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, consentendo al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Al fine di comprendere la reale portata innovativa dello schema occorre brevemente percorrere i tratti salienti del più ampio contesto normativo di riferimento relativo al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell’Unione.
Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.
La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle “decisioni di confisca”, secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo 1 lettera c) della decisione quadro) per il quale “la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene.”.
Tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l’interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimento comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento.
In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della l. 22 aprile 2005, n. 69, “disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”.
Peraltro, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle “misure reali” e riguardano non già “sanzioni o misure finali” bensì, come , come testualmente prescritto dall’articolo 35, “il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato”, con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della decisone quadro 2006/783/GAI.
Posta tale necessaria premessa e così chiarito il contesto del sistema normativo vigente in cui si inseriscono le norme dello schema di decreto legislativo, si precisa che lo stesso, costituito da 16 articoli, si compone di quattro capi:
- il capo I (articoli 1 e 2) , dedicato alle disposizioni generali;
- il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri stati membri;
- il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall’autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.
- il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali

L’articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell’ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, vengono stabilite le seguenti nozioni:
- “decisione di confisca”: ovvero un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (art. 9 comma 1 lett. c) della legge di delegazione europea). Il riferimento alla confisca c.d. di prevenzione risponde ad una precisa indicazione della legge di delegazione, come appena prima evidenziato, e trova, al contempo, piena giustificazione sul piano della normazione sovranazionale, anticipando, per questa parte, la prossima attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che prende in esame, specificamente, le ipotesi di c.d. confisca senza condanna, e cioè della confisca disposta anche nei casi di impossibilità di conclusione di un procedimento con condanna penale (art. 4, comma 2);
- “bene”: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all’elencazione di cui all’articolo 3 dello schema  o siano l’equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
- “provento”: definito come ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati.

L’articolo 2 dello schema assegna al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro. Si individua nella corte di appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento ed alla esecuzione, il destinatario finale degli atti trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato estero di emissione. L’articolo 10 dello schema espressamente prevede che, quando sia l’Italia a emettere una decisione di confisca da eseguire in altro SM, il potere di richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, spetta  al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. (cfr. art. 9 comma 1 lett. d della legge di delegazione).

L’articolo 3 prevede le modalità riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando altresì i criteri in base ai quali spetta all’Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, si prevede che la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro per l’esecuzione in Italia se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede. Viene altresì definito il perimetro del reciproco riconoscimento, consentendosi l’esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei reati rientranti negli ambiti oggetto di specifica elencazione sempreché nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana.

L’articolo 4 assegna alla corte di appello territorialmente competente la competenza a riconoscere e dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro.

L’articolo 5 prevede che la corte di appello proceda con le formalità del procedimento camerale di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. Si specifica che la Corte di appello, proprio in attuazione del modello di procedimento camerale partecipato di cui all’art. 127 c.p.p., individui tra i soggetti interessati a prendervi parte anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i casi in cui oggetto della decisione di confisca sia un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. L’eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l’esecuzione. In attuazione dello specifico criterio contenuto nell’articolo 9 della legge di delegazione europea, vengono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisca oggetto, in particolare sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;
a) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
b) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l’immissione in possesso dell’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla corte di appello, e con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;
c) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
d) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. In conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, si stabilisce che, ove le spese di esecuzione si rivelino ingenti o eccezionali, l’autorità giudiziaria debba proporre all’autorità competente dello Stato di emissione un ragionevole riparto delle stesse.

L’articolo 6 dello schema prevede le ipotesi di rifiuto di riconoscimento, esito connesso alle seguenti ipotesi:
- quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
- quando emergano profili di eventuale violazione del principio generale del ne bis in idem, in ragione di altri provvedimenti di confisca emessi in sede europea, nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti ;
- quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l’ordinamento interno non costituiscono reato, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l’ordinamento interno  non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
- quando dal certificato risulta che l’interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l’interessato ha ricevuto personalmente o attraverso il difensore o soggetto  equiparato notizia del procedimento o ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca
- quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
- quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
- quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
- quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca dell’autorità italiana ordinata anch’essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca.

Nei predetti casi, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello può consultare l’autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. 

Il comma 5 dell’articolo 6 dello schema disciplina l’ipotesi in cui l’esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con ecisione: in tale caso la corte di appello ne da comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

L’articolo 7 prevede che la corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio e dell’esecuzione della decisione di confisca, contestualmente imponendo le misure necessarie, secondo quanto previsto dalla legge interna, ad assicurare alla confisca, soltanto rinviata, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Il rinvio può essere disposto nelle seguenti ipotesi:
a) se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga anche sulla base delle informazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l’importo specificato nella decisione suddetta a causa dell’esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
b) se è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 9 e fino alla decisione definitiva;
c) l’esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso;
d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

Cessata la ragione del rinvio, la corte di appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.
Il comma 2 dell’articolo 7 dispone che il decreto di rinvio dell’esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.

L’articolo 8 prevede che contro la sentenza emessa dalla corte di appello gli interessati possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. Con il ricorso non possono essere proposti motivi relativi alle ragioni di merito poste a fondamento del provvedimento di confisca. Si prevede espressamente che il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L’articolo 9 contempla l’ipotesi di riconoscimento di una pluralità di decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni, stabilendo per l’ipotesi di incapienza alcuni criteri di priorità di esecuzione che debbono essere valutati dal corte di appello, in particolare: la gravità del reato, il luogo di commissione del medesimo e le date delle rispettive decisioni. Si prevede che della decisione adottata venga data comunicazione allo Stato di emissione.
Quanto alla disciplina della esecuzione in altri Stati membri, l’articolo 10 prevede che competente a richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale o il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il successivo articolo 11 disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e indica i criteri che debbono presiedere alla determinazione dello Stato competente per l’esecuzione. Regola generale è quella per la quale la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:
- vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
- la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di per ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri.

Il successivo articolo 12 indica le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, fermo restando che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l’esecuzione in Italia e che, nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l’importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l’importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L’articolo 13 prevede, per quanto non espressamente previsto, l’applicabilità residuale delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L’articolo 14 contiene specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati nonché la destinazione al FUG le somme conseguite a titolo di risarcimento ai sensi del successivo articolo 15. Si prevede inoltre, in ossequio al criterio previsto dall’articolo 9 comma primo lettera v) della legge di delegazione, che ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e che l’Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L’articolo 15 prevede che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, all’attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L’articolo 16 contiene, infine, la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese mentre l’articolo 17 contiene la clausola di invarianza .

Con riferimento alla condizione formulata dalla 2 Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 10 giugno 2015, si è ritenuto di accoglierla nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l’applicazione delle misure di cooperazione non sia incompatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e in particolare di diritti di libertà e giusto processo.
Si è, pertanto, inserito un ulteriore motivo in relazione al quale la corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca, quando cioè manchi la condizione indefettibile del reciproco riconoscimento fra Stati di una decisione di confisca che costituisca espressione di un esercizio normativamente più ampio del potere di confisca, e segnatamente: “quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca dell’autorità italiana ordinata anch’essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca”.
Si tratta di un ulteriore passo avanti nel cammino della cooperazione nella lotta contro il potere economico della criminalità organizzata dal momento che si introduce negli Stati membri la possibilità di attuare una confisca c.d. “allargata”, connotata cioè dall’affievolimento delle garanzie, di norma rappresentate dalla condanna, dalla prova dell’origine illecita sulla base di fatti circostanziati e dalla limitazione dell’ambito di operatività a beni acquisiti in un periodo anteriore ragionevole, o addirittura in relazione ad attività analoghe svolte in un periodo anteriore ragionevole o in relazione a beni di valore sproporzionato e di origine illecita sulla base di fatti circostanziati.

Si è reputato, viceversa, di disattendere le osservazioni presentate per le seguenti ragioni:

1- si chiede se il Governo non ritenga, ai fini della individuazione delle Autorità competenti ad avvalersi della Rete Giudiziaria europea, di tener conto delle specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia dall’ordinamento.

Il decreto legislativo in esame individua, quali autorità competenti in tema di esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri, esclusivamente il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie (corte di appello territorialmente competente; procura), senza alcun riferimento, quale autorità competente ad avvalersi della Rete Giudiziaria europea, alla procura nazionale antimafia.
Si perviene a tale conclusione in quanto, in attuazione dell’articolo 4 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea, sono già stati individuati (vedi circolare del Ministero della giustizia del 2010) quali Punti di contatto, con il ruolo di intermediari attivi aventi il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a livello centrale, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e, in relazione agli uffici giudiziari, i Procuratori Generali presso le Corti di appello e il Procuratore Generale  presso la Corte di Cassazione.

2- si chiede di valutare l’opportunità di inserire, per esigenze sistematiche, all’articolo 13 una disposizione di coordinamento con le previsioni concernenti il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI in materia di esecuzione nell’Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro, anche per chiarire le modalità con cui si provvederà al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro nelle more del recepimento della predetta decisione quadro.

La previsione di un coordinamento con le disposizioni concernenti il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI, in materia di esecuzione nell’Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, non solo non appare richiesta dalla decisione dell’Unione cui in questa sede si dà attuazione, preordinata ad attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, sul presupposto che la lotta contro la criminalità organizzata non possa essere efficace qualora non si colpisca in modo definitivo il “motore principale” di tale forma di criminalità, e cioè il profitto, attraverso la sottrazione dei patrimoni illeciti accumulati nel tempo che consentono alle organizzazioni criminali di infiltrarsi nell’economia lecita e nei gangli decisionali del potere; ma sarebbe limitata alle sole decisioni provvisorie, disponendo invero la citata decisione 2003/577/GAI il reciproco riconoscimento esclusivamente delle decisioni di sequestro probatorio, emanate dall’autorità giudiziaria in base al diritto interno per prevenire qualsiasi operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero rilevare soltanto come prova o essere oggetto di confisca.
In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”.

3- si chiede di valutare l’opportunità di inserire una disposizione di chiusura in relazione all’articolo 14 che consenta di destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo Stato di emissione.

L’articolo 14 del presente decreto legislativo contiene specifiche disposizioni sulla destinazione di quote delle somme conseguite dallo Stato italiano (100% degli importi pari od inferiori a euro 10.000,00 e  50% degli importi superiori ad euro 10.000,00) in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, delle somme ricavate dalla vendita dei beni nei casi in cui l’esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro, al Fondo Unico Giustizia, nell’ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e confisca nell’ambito di altri procedimenti penali. Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Si ritiene non necessaria una ulteriore disposizione di chiusura che consenta di destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo Stato di emissione posto che lo stesso articolo è già suscettibile di dare luogo ad un aumento delle entrate per il Bilancio dello Stato, peraltro di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono il versamento, da parte di Equitalia Giustizia Spa in qualità di gestore “ex lege” delle risorse F.U.G., oggetto di provvedimenti di confisca disposti dall’autorità giudiziaria.

Con riferimento alla condizione formulata dalla II Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 16 giugno 2015, si è ritenuto di accoglierla per dettagliare ulteriormente, tra i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione di confisca, i privilegi e le immunità, riconosciute dallo Stato italiano (di esecuzione) alla persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca, che limitano l’esercizio o il proseguimento  dell’azione penale.
Si è mutuata, in proposito, la inequivoca e puntuale previsione normativa contemplata dalla legge sul mandato di arresto europeo (articolo 18, comma 1, lettera u), legge 11 aprile 2005, n. 69) con la seguente riformulazione: “quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l’esercizio o il proseguimento  dell’azione penale”.