Schema di D.Lgs. - Attuazione art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità – Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 6 agosto 2015

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012
Art. 4 - Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009
Art. 5 - Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni
Art. 6 - Esposti alla Banca d'Italia
Art. 7 - Ricorso stragiudiziale
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione aì bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a nonna dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 12015; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del  06/08/2015

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;


EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in curo.

Art. 2
(Definizioni)

  1.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
    1.  all'articolo 2, paragrafo I. n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
    2. all'articolo 2, paragrafo 1, n.. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
    3.  all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
    1. regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella. Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;
    2. regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
    3. servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
    4. gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
    5. partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

Art. 3
(Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 4
(Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009)

  1. Salve che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi l e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
  4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 5
(Autorità competente per i 'irrogazione delle sanzioni)

  1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.
  2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:
    1. gravità e durata della violazione;
    2. capacità finanziaria del responsabile della violazione;
    3. entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
    4. pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabil e;
    5. precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
    6. potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 6
(Esposti alla Banca d'Italia)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del regolamento (CE) n. 924/2009 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 7
(Ricorso stragiudiziale)

  1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti cd agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
  2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.
  3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella. Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.