Schema di D.Lgs. - Attuazione art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità – Testo
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 6 agosto 2015
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità”
Indice
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012
Art. 4 - Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009
Art. 5 - Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni
Art. 6 - Esposti alla Banca d'Italia
Art. 7 - Ricorso stragiudiziale
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione aì bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a nonna dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 12015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 06/08/2015
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
- Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in curo.
Art. 2
(Definizioni)
-
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
- all'articolo 2, paragrafo I. n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
- all'articolo 2, paragrafo 1, n.. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
- all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
-
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella. Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;
- regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
- gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
- partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
Art. 3
(Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012)
- Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
- In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 4
(Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009)
- Salve che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi l e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 curo a 150.000 euro.
- In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 5
(Autorità competente per i 'irrogazione delle sanzioni)
- La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.
-
Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:
- gravità e durata della violazione;
- capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabil e;
- precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
- potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Art. 6
(Esposti alla Banca d'Italia)
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del regolamento (CE) n. 924/2009 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Art. 7
(Ricorso stragiudiziale)
- Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti cd agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
- Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
- Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.
- Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella. Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.