DDL - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 12 dicembre 2014

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 29 agosto 2014

Disegno di legge recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena"

Relazione illustrativa

Indice

TITOLO I- MODIFICHE AL CODICE PENALE

CAPO I -ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER IL DELITTO DI CORRUZIONE E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA CONFISCA COSIDDETTA ESTESA

Art. 1 - Condotte riparatorie
Art. 2 - Disposizioni transitorie
Art. 3 - Modifica all'articolo 319 del codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione
Art. 4 - Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice delle leggi antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato

CAPO II - MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI  DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 5 - Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio
Art. 6 - Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale
Art. 7 - Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale
Art. 8 - Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

 

TITOLO II - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I - MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 9 - Modifiche in materia di incapacità irreversibile  
Art. 10 - Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione

CAPO II - MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 11 - Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare
Art. 12 - Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Art. 13 - Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato
Art. 14 - Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo
Art. 15 - Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova
Art. 16 - Modifiche in materia di requisiti della sentenza

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 17 - Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni
Art. 18 - Modifiche alle disposizioni in materia di appello
Art. 19 - Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione
Art. 20 - Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato
Art. 21 - Relazione sull'amministrazione della giustizia

TITOLO III - MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 22.- Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 23 - Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione

TITOLO IV - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 24 - Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario
Art. 25 - Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 26 - Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario
Art. 27 - Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
Art. 28 - Disposizioni integrative e correttive

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 30 - Entrata in vigore

 


TITOLO I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER IL DELITTO DI CORRUZIONE E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA CONFISCA COSIDDETTA ESTESA

Art. 1
(Condotte riparatorie)

  1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente: 
               «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
          Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
    Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie». 
  2. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:
            «Art. 649-bis. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:
              a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-bis) del primo comma dell'articolo 625;
              b) delitto previsto dall'articolo 636;
              c) delitto previsto dall'articolo 638».

     

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

  1.  Le disposizioni degli articoli 162-ter e 649-bis del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. 
  3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

 Art. 3
(Modifica all'articolo 319 del codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione)

      1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni».

Art. 4
Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice delle leggi antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato

  1.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere alcuno dei delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di provento dell'evasione fiscale»;
          b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
          c) al comma 2-ter:
              1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
              2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma 1»;
              3) dopo le parole: «di beni e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
          d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
          e) al comma 4-bis:
              1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti:
  «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;
              2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;
              3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;
              4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;
              5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;
          f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
      4-sexies. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
      4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

CAPO II
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI
DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 5
(Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio)

  1.  L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
    «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
              1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;
              2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
              3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
              4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
          Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
              1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
              2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
          I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
          Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
          La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 
Art. 6
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale)

  1.  Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
              a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
              b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;
              c) indicazione dei settori di tutela penale, le cui disposizioni incriminatrici devono essere inserite nel codice penale in ragione dell'omogeneità di materia e sulla base degli interessi protetti, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 7
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

  1.  Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 8
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 6, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 6 e 7 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

TITOLO II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
CAPO I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Art. 9
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

  1.  All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
  2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
          «Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Art. 10
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

  1.  All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e 372, comma 1-bis».
  2.  All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».
  3. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,». 
  4. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è abrogato.
  5. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
          «Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità. In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.
          2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
          3. Nei casi di nullità previsti dal comma 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
          4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1». 
  6. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».


CAPO II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 11
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

  1.   L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «anche d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte».

Art. 12
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

      1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
      2. All'articolo 428, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».
      3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
      4. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con
formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
      3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
      3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 13
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

  1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
  2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
     

Art. 14
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo)

  1.  All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2». 
  2. All'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
  3. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è abrogato. 
  4. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
          «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». 
  5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse. 
  6. All'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.
  8.  All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 
  9. Al titolo II del libro VI della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:
          «Art. 448-bis. – (Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato). – 1. Nell'udienza preliminare, fino al momento della discussione, e, se questa manca, in giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può chiedere personalmente, previa ammissione del fatto e conseguente richiesta di interrogatorio immediato, l'emissione della sentenza di condanna a pena specificamente indicata, non superiore, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, ad anni otto di reclusione.
          2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Si applica la disposizione dell'articolo 444, comma 1-ter.
          3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene che all'esito dell'interrogatorio e dagli atti risulta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, salva l'incongruità per difetto della pena indicata. Se vi è costituzione di parte civile, il
    giudice, con la sentenza di condanna, decide sulla relativa domanda.
          4. In caso di rigetto della richiesta, anche per incongruità della pena indicata, il giudice dispone il giudizio abbreviato, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129.
          5. La sentenza di condanna emessa su richiesta è inappellabile per l'imputato.
          6. Il pubblico ministero può proporre appello solo se si tratta di sentenza che modifica il titolo di reato o esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».
  10. All'articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «La stessa efficacia ha» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa efficacia hanno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la sentenza di condanna pronunciata a norma dell'articolo 448-bis».

Art. 15
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

  1.  All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
              b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

Art. 16
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

  1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
                 «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
                  1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
                  2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
                  3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
                  4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 17
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

  1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
  2. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio
    e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».
  3. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 18
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

  1.  Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
           «Art. 599-bis. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). – 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 
           2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
           3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In
    questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
          4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti». 
  2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          «1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
          1-ter. Si applicano le esclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2». 
  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
          «4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 19
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

  1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere
    aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
              b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
          «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
  2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso». 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
          «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis». 
  4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse. 
  5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
  6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
          «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
  7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
          1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
  8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
              «l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio». 
  9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

Art. 20
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

  1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
          «Art. 629-bis. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
          2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
          3. Se accoglie la richiesta, la corte di appello territorialmente competente revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

 Art. 21
(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

  1.  I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.
  2.  Essi riferiscono altresì dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.

TITOLO III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 22
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

  1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
              b) il terzo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato». 
  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

 TITOLO IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 24
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

  1.  Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 25
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
              a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
              b) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
              c) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico e informatico, nonché il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
              d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
              e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di
    acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
              f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
              g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»; «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»;
              h) prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;
              i) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;
              l) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Art. 26
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale
di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
          b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;
          c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;
          d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
          e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;
          f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
          g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
          h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio;
          i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

Art. 27
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 24, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 28
(Disposizioni integrative e correttive)

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 24, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 Art. 30
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.