Schema Dlgs - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 12 dicembre 2014
Schema di decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"
Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Detto regolamento impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne.
Il decreto è stato predisposto ai sensi degli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento ed in attuazione dell’articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. Detta norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data dell’entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Inoltre, il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti competente per materia.
L’articolo 25 (“Organismi nazionali preposti all’esecuzione”) del regolamento 1177/2010/UE dispone che ogni Stato membro designi uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell’applicazione del regolamento, per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti, e che ogni organismo adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Al riguardo, per quanto riguarda l’organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, la norma comunitaria sancisce anche che ogni organismo sia indipendente da qualsiasi tipo di interesse commerciale.
L’articolo 28 (“Sanzioni”) del regolamento fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri “adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione”. La disposizione sancisce anche l’effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata lo schema di decreto legislativo:
1. individua l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento nell’Autorità di regolazione dei trasporti;
2. prevede il regime sanzionatorio applicato dall’Autorità di regolazione dei trasporti, individuando le fattispecie sanzionabili, l’entità delle sanzioni, le procedure per l’applicazione.
Il provvedimento è suddiviso in 3 Capi e strutturato in 17 articoli, ed in particolare il Capo II, a sua volta, è suddiviso in 4 Sezioni, come di seguito specificato:
- CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI (articoli 1 - 4)
- CAPO II: SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I: SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO (articoli 5 e 6)
SEZIONE II: SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA (articoli 7 - 11)
SEZIONE III: SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO (articoli 12 - 14)
SEZIONE IV: SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI (articoli 15 e 16)
- CAPO III: Disposizioni finali (articolo 17 )
Il Capo I dello schema di decreto reca disposizioni in ordine agli Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento.
In particolare, come detto sopra, l’articolo 25 del regolamento stabilisce che l’organismo designato dallo Stato membro preposto all’esecuzione della disciplina recata dal regolamento medesimo, nonché all’adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti del passeggero, deve garantire l’indipendenza da qualsiasi interesse commerciale. Il suddetto requisito di “terzietà” deve essere assicurato sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. Tali requisiti, cioè l’indipendenza dell’Organismo da qualsiasi vettore, agente di viaggio, operatore turistico e operatore dei terminali, sono ampiamente assicurati dall’Autorità di regolazione dei trasporti istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto essa non ha, sotto alcuna forma, rapporti né economici né funzionali con predetti operatori economici. Tale amministrazione, infatti, non ha competenze in materia di conclusione di contratti di servizio, che impongono obblighi di servizio a fronte di compensazioni economiche, né con i vettori, né con gli operatori turistici, né tanto meno con gli enti di gestione delle stazioni. Si conferma, poi, che l’Autorità non espleta alcuna azione d’influenza o decisionale sugli organi di amministrazione di alcuno dei soggetti sopra citati.
Il predetto Organismo è altresì responsabile dell’applicazione del regolamento 2006/2004/CE per quanto concerne la materia disciplinata dal medesimo regolamento, come stabilito dall’articolo 33 di quest’ultimo.
Il Capo II, suddiviso in quattro sezioni, reca sanzioni in materia di: contratto di trasporto; violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta; violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo; informazione e reclami.
In particolare la Sezione I individua le sanzioni in materia di contratto di trasporto, disponendo all’articolo 5 le sanzioni relative alla mancata emissione di biglietti e alle condizioni contrattuali non discriminatorie e prevedendo all’articolo 6 l’inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell’articolo 6 del regolamento.
La sezione II individua le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta. In particolare l’articolo 7 stabilisce le sanzioni riferite al mancato rispetto del diritto al trasporto di persone disabili o a mobilità ridotta; l’articolo 8 le sanzioni a carico del vettore, dell’agente di viaggio e dell’operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi e che non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.
L’articolo 9 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi di accessibilità ed informazione, mentre l’articolo 10 quelle per mancata assistenza nei porti e a bordo delle navi. Infine l’articolo 11 regolamenta le sanzioni per la violazione degli obblighi attinenti alla formazione e all’istruzione del personale che ha rapporti con i passeggeri.
La sezione III contempla sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo, sanzionando il vettore che non abbia garantito il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non aver ottemperato al rimborso, in modo conforme a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento (articolo 12), oppure sanzionando il vettore o l’operatore del terminale per non aver informato i passeggeri circa le cancellazioni od i ritardi (articolo 13) ed il solo vettore per non aver prestato l’assistenza prevista dall’articolo 17 del regolamento in tali casi (articolo 14).
La sezione IV prevede infine sanzioni in materia di informazione e reclami, precisamente per la violazione del diritto all’informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri (articolo 15) e nei casi in cui i vettori non istituiscano il sistema del trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall’articolo 24 del regolamento o che non provvedano alle comunicazioni relative ai reclami come disposto dal medesimo articolo 24 (articolo 16).
Il Capo III contiene infine la disposizione finale di cui all’articolo 17, il quale reca la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, si prevede che dall’attuazione delle disposizioni dell’emanando decreto (quali l’istituzione dell’organismo ovvero l’applicazione della disciplina sanzionatoria) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo al comma 2 che le Amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all’adempimento dei compiti derivanti dal regolamento stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Le competenti Commissioni parlamentari, l’8a Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) e le riunite II e IX Camera (rispettivamente, Giustizia e Trasporti, poste e telecomunicazioni), hanno espresso parere favorevole rispetto allo schema di provvedimento in esame in data, rispettivamente, 21 e 28 aprile 2015, con le condizioni ed osservazioni di seguito illustrate.
1) In relazione alla quantificazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni del Regolamento comunitario 1177/2010, l’8a Commissione Senato (condizione n. 1) ha subordinato il parere favorevole alla seguente condizione: “per quanto concerne le sanzioni previste dallo schema di decreto in esame in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interni, si operi una complessiva rimodulazione delle stesse, ispirata a criteri di effettività, proporzionalità e deterrenza, riducendo la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in maniera corrispondente a quella già prevista per analoghe fattispecie dal Codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti”.
Il medesimo intendimento è stato espresso, sotto forma di osservazione, dalle Commissioni riunite II e IX Camera (osservazione n. 1), nel modo seguente: “valuti il Governo l’opportunità di assicurare l’omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”.
La suddetta condizione nasce da esigenze espresse in sede di audizione e, in particolare, da quella formulata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in considerazione della specificità del settore marittimo.
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che, in ambito di trasporto di passeggeri via mare, il numero di passeggeri trasportati a bordo di una nave è generalmente superiore rispetto agli analoghi ma diversi settori del trasporto passeggeri via autobus e per ferrovia, con il rischio di possibili gravi ripercussioni a carico di un singolo operatore in caso di determinazione eccessivamente onerosa degli importi delle sanzioni amministrative. Tale criticità potrebbe accentuarsi esponenzialmente in presenza di alcune fattispecie sanzionatorie previste dallo schema di provvedimento in esame, per le quali è previsto che la singola sanzione venga applicata al vettore «per ciascun passeggero», con conseguente rischio di applicazione cumulativa di sanzioni a carico dello stesso.
Sembra opportuno evidenziare, di contro, che la determinazione di detti importi è avvenuta tenendo conto di quelli già previsti per le analoghe fattispecie di cui ai decreti legislativi di attuazione dei Regolamenti UE in materia di trasporto di passeggeri via autobus (181/2011) e via ferrovia (1371/2007), al fine di evitare irragionevoli differenziazioni della disciplina in presenza di fattispecie simili e che hanno ad oggetto la tutela del medesimo bene; di conseguenza una ingiustificata diversificazione della disciplina sanzionatoria potrebbe fare emergere possibili profili di incostituzionalità.
Per quanto sopra, al fine di valorizzare i rilievi delle Commissioni, si è proceduto alla rimodulazione degli importi soltanto delle sanzioni che prevedono il richiamato meccanismo di “cumulo” e, precisamente, degli articoli 14 (assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza) e 15, comma 2 (diritto all’informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri), dello schema di provvedimento in esame, riducendo gli importi, rispettivamente, da € 150 ad € 100 e da € 300 ad € 150 nel minimo, e da € 900 ad € 600 e da € 1.500 ad € 900, nel massimo. Si tratta, più nel dettaglio, delle uniche due fattispecie per le quali è sanzionata la violazione riferita a ciascun passeggero, con possibile effetto moltiplicatore della sanzione finale in caso di elevato numero di passeggeri.
In particolare, la sanzione di cui all’articolo 14 è prevista per la fattispecie disciplinata dall’art. 17 del Regolamento 1177/2010, in materia di assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate per un tempo superiore a 90 minuti. In proposito, va evidenziato che l’opportunità di una rimodulazione in diminuzione della suddetta sanzione è stata dettata anche dalla “esiguità” del limite massimo di ritardo oltre il quale scatta la corrispondente sanzione amministrativa, posto che il trasporto marittimo ha delle peculiarità che lo differenziano, sotto questo aspetto, dalle altre tipologie di trasporto in virtù, tra l’altro, dell’elevato numero di persone trasportate, della forte incidenza derivante dalle avverse condizioni meteorologiche, delle problematiche strutturali dei porti e delle ridotte possibilità di potere incidere sulle velocità del vettore.
Sembra inoltre utile precisare che per talune tipologie di disservizi, quali quelle che possono verificarsi quando i passeggeri si trovano già a bordo, gli effetti negativi dell’eventuale disservizio risultano in genere attenuati dal fatto che gli stessi continuano a rimanere a bordo fruendo così, per tutto il tempo necessario, dei servizi e dei comfort messi a disposizione dall’armatore/vettore (ad esempio il vitto, l’alloggio e tutti gli altri servizi generalmente disponibili sulla nave).
Va comunque osservato che, partendo da una sanzione edittale più bassa è sempre possibile, in sede di applicazione concreta (o di decisione giudiziale), che si tenga conto, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto, del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, con possibilità, quindi, di modulare la sanzione in relazione al caso concreto, così tutelando efficacemente il bene protetto dalla norma.
2) In relazione al procedimento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni e, in particolare, all’individuazione del fondo cui destinare gli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate, l’8a Commissione Senato (condizione n. 2) ha subordinato il parere favorevole alla seguente condizione: “si uniformi la disciplina dettata in materia di sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri del settore marittimo con quella analoga disposta per i settori del trasporto via ferrovia e via autobus con riferimento al fondo di destinazione dei proventi delle sanzioni, che dovrebbe essere per tutti e tre i settori (e quindi anche per il settore ferroviario) quello di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014”.
Analogamente, le Commissioni riunite II e IX Camera (condizione n. 3), hanno espresso una simile condizione, formulandola nel modo seguente: “si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l’unitarietà della destinazione e l’utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata”.
Al fine di dare adempimento a quanto auspicato dalle Commissioni parlamentari con le condizioni in esame, si è proceduto ad una integrazione dell’articolo 5 dello schema di decreto inserendo, al comma 4, il riferimento anche all’art. 5, comma 4, del d.lgs. 70/2014 (trasporto ferroviario). L’articolato in esame è stato, quindi, riformulato nel modo seguente: «Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo già previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalità ivi previste. […]».
Si realizza, in tal modo, l’uniformità di disciplina auspicata dalle Commissioni con riferimento al fondo di destinazione dei proventi delle sanzioni, assicurando l’unitarietà della destinazione e, al contempo, l’utilizzo più efficace dei relativi proventi.
3) Sempre con riferimento al suddetto fondo ma, in particolare, alle tempistiche necessarie per l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, l’8a Commissione Senato (condizione n. 3) ha subordinato il parere favorevole alla seguente condizione: “relativamente al suddetto fondo, si provveda ad adottare rapidamente tutti gli atti necessari per consentirne la piena operatività, con particolare riguardo ai decreti ministeriali attuativi, precisando all’interno di questi ultimi, in maniera più chiara ed esplicita, la tipologia e i criteri di selezione dei progetti da sovvenzionare, ai fini di un più efficiente ed efficace utilizzo delle relative risorse”.
Analogamente, le Commissioni riunite II e IX Camera (condizione n. 2), hanno espresso una simile condizione, formulandola nel modo seguente: “con riferimento alle disposizioni dell’articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell’Unione europea in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l’effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo”.
Si precisa, sul punto, che l’Amministrazione procederà all’adozione dei previsti provvedimenti attuativi con la massima celerità possibile ed il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati.
4) Quanto al procedimento sanzionatorio previsto dallo schema di provvedimento in esame e, in particolare, al termine a partire dal quale può essere presentato il c.d. doppio reclamo all’Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento, le Commissioni riunite II e IX Camera (condizione n. 1) hanno subordinato il parere favorevole alla seguente condizione: “con riferimento all’articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all’operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all’Autorità, valutando l’opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni”.
Il medesimo intendimento è stato espresso, sotto forma di osservazione, dall’8a Commissione Senato (osservazione n. 1), nel modo seguente: “si raccomanda al Governo di uniformare quanto più possibile la disciplina dettata in materia di sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri del settore marittimo con quella analoga disposta per i settori del trasporto via ferrovia e via autobus, per quanto concerne in particolare il termine a decorrere dal quale un passeggero può proporre, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti, che potrebbe essere fissato in 60 giorni per tutti e tre i settori”.
Si precisa, sul punto, che i termini a decorrere dai quali il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all’Autorità responsabile, vengono determinati in maniera differente dai decreti legislativi in materia di trasporto via autobus e via treno, peraltro già definitivamente emanati ed attualmente vigenti, rispetto allo schema di provvedimento in esame.
Tale difformità deriva dai diversi termini previsti dai relativi Regolamenti UE in materia di trasporto di passeggeri via autobus (181/2011) e via ferrovia (1371/2007), che sono stati ripresi in sede di attuazione a livello nazionale con i decreti legislativi, rispettivamente, 169/2014 e 70/2014. Il termine di 60 giorni previsto dallo schema in esame ricalca esattamente, infatti, il termine indicato dal Regolamento 1177/2010, così come avvenuto per il decreto in materia di trasporto via autobus (90 giorni) e per quello in materia di trasporto via treno (30 giorni).
Per quanto sopra, non sembra potersi dare adempimento a quanto espresso ed osservato nel parere in esame, posto che il Regolamento comunitario – com’è noto – è obbligatorio in tutti i suoi elementi e vincola ad una applicazione completa ed integrale alle disposizioni in esso contenute, con conseguente illegittimità di una sua eventuale applicazione inesatta da parte degli Stati membri. Resta fermo il fatto che incidere sula disciplina dei decreti legislativi n. 70 del 2014 (ferroviario) e n. 169 del 2014 (autobus) sarebbe palesemente incostituzionale per i vincoli posti dalla delega, che non autorizza ad effettuare modifiche di quelle discipline.
5) Con riferimento all’individuazione delle strutture regionali competenti alla trasmissione dei reclami all’Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento, le Commissioni riunite II e IX Camera (condizione n. 4) hanno subordinato il parere favorevole alla seguente condizione: “con riferimento all’articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale”.
In proposito si fa rinvio, anzitutto, a quanto già precisato al punto 3) con riferimento ai provvedimenti attuativi del fondo cui destinare gli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate.
Si deve precisare, tuttavia, che l’auspicio di prevedere un termine entro il quale adottare il decreto volto ad individuare le strutture regionali cui inoltrare i reclami relativi ai servizi di competenza regionale e locale, comporterebbe la necessità di assegnare un termine anche alle Regioni, per la comunicazione delle relative indicazioni. La condizione non risulta accoglibile, in quanto ciò richiederebbe, nell’attuale fase evidentemente avanzata dell’iter di approvazione del decreto in oggetto, e considerata soprattutto la pendenza di una procedura di infrazione, la riapertura della fase istruttoria con il nuovo coinvolgimento delle Regioni.
6) L’8a Commissione Senato, infine, ha espresso le seguenti osservazioni.
Con la prima (osservazione n. 2), in tema di tutela dei crediti dei passeggeri nei confronti del vettore, ha raccomandato “l’opportunità di prevedere uno specifico stanziamento che possa integrare le attuali risorse appostate per i rimborsi ai passeggeri in caso di fallimento o insolvenza dei vettori aerei e marittimi”.
Con la seconda (osservazione n. 3), con particolare riferimento al trasporto nautico di passeggeri tra l’Italia e la Svizzera, ha raccomandato al Governo di “di attivarsi presso le competenti autorità svizzere affinché lo stesso quadro di diritti sia garantito anche ai passeggeri dei servizi di collegamento nautico svolti tra i due Paesi, sul lago Maggiore e sul lago di Lugano”.
Si precisa, quanto alla prima osservazione, che l’intervento normativo auspicato nella stessa non può opportunamente essere inserito nel provvedimento in esame, inerendo a tematiche di natura strettamente finanziaria destinate, in quanto tali, ad essere disciplinate tramite più idonei strumenti normativi.
Con riferimento, invece, alla seconda osservazione, si precisa che la problematica è in corso di esame nel quadro dei negoziati per la formulazione delle nuove concessioni relative all’espletamento dei servizi pubblici di trasporto sulle acque svizzere del lago Maggiore e sulle acque italiane del lago di Lugano. Le attuali concessioni, stipulate ai sensi dell’art. 14 della Convenzione in vigore, scadono infatti nel dicembre 2016 ed entro il dicembre 2015 dovranno essere presentate ai due Governi interessati, quello italiano e quello svizzero, le proposte relative alle nuove concessioni.
Più nel dettaglio, è la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad occuparsi della problematica in esame, sia in sede Ministeriale che in sede di Gruppi di lavoro costituiti dalla Commissione Mista italo-svizzera. In particolare, dopo le sedute dei suddetti Gruppi di lavoro tenutesi nel settembre e nel novembre 2014, nel marzo 2015 si è svolto un incontro con la Società di navigazione Lago di Lugano, che espleta i servizi in concessione nelle acque italiane di quel lago, mentre a metà giugno si terrà un incontro con la Gestione governativa laghi che svolge omologhi servizi nelle acque svizzere del lago Maggiore.
Sarà nell’ambito delle suddette nuove concessioni che, in conclusione, potranno essere trasfuse disposizioni in materia di tutela dei diritti dei passeggeri analoghe a quelle contenute nello schema di provvedimento in esame.
7) La Conferenza Permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esprimere parere favorevole, ha raccomandato «di inserire una disposizione volta a distinguere tra le penali e le sanzioni, come nel decreto legislativo sul trasporto ferroviario, suggerendo altresì di inserire la stessa disposizione anche nel decreto legislativo relativo ai diritti dei passeggeri su autobus.
Si precisa, sul punto, che l’eventuale inserimento della distinzione tra l’applicazione delle sanzioni amministrative e quella delle clausole penali contenute nei contratti di servizio vigenti potrebbe ingenerare confusione a livello interpretativo.
Infatti, poiché le clausole penali fanno riferimento a fattispecie di inadempimento contrattuale, le stesse sono escluse dall’alveo della disciplina sanzionatoria dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, con la conseguenza che le clausole contrattuali contenute nei contratti già stipulati, troveranno comunque applicazione.
Per quanto sopra, laddove riportato nei rispettivi suddetti punti, si è provveduto ad apportare le relative integrazioni e modifiche allo schema.
Con l’occasione si è infine provveduto a correggere un refuso all’articolo 5, comma 1, nel quale le parole «dell’articolo» erano state ripetute due volte.