Schema di D.Lgs. - Attuazione decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 marzo 2015

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli stati membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione della legge”. (al termine di ogni comma viene indicato in corsivo la disposizione della decisione quadro di riferimento, ovvero il principio di delega  recato dall’art. 6 della legge n. 154/2014)

Articolato

Il presente decreto è adottato in base all’art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2014, n. 251).

Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo finalizzato a dare attuazione nell’ordinamento interno alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o autorità di law enforcement) dei Paesi dell’Unione Europea. 

In proposito, è opportuno premettere che l’atto normativo comunitario - il cui termine di recepimento, inizialmente fissato al 19 dicembre 2008, è stato poi prorogato al 1° dicembre 2014 dal Trattato di Lisbona – si muove nel solco delle politiche europee già definite con il Programma dell’Aja del 2005 che individuano alcuni obiettivi prioritari nell’intento di perseguire il “rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione Europea”.

Tra tali obiettivi viene espressamente indicata l’esigenza di rendere più celere ed efficace la circolazione delle informazioni tra le autorità di law enforcement dei Paesi membri, considerato elemento essenziale per una più incisiva cooperazione nel contrasto ai fenomeni delinquenziali di maggiore pericolosità sociale, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Su queste premesse, la decisione quadro 2006/960/GAI (nel prosieguo solo decisione quadro) prevede che gli Stati membri, e quelli associati all’acquis di Schengen, oggi Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, adottino le opportune misure normative per reimpostare la cooperazione di polizia secondo il principio di disponibilità, in base al quale i dati rilevanti ai fini di law enforcement possono circolare “liberamente” nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. 
In questo senso, l’atto normativo comunitario prefigura l’adozione di un modulo in cui l’autorità di contrasto di uno Stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o intelligence direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini prestabiliti, salvo che non ricorrano alcuni particolari motivi di diniego tassativamente individuati.

Le previsioni recate dalla decisione quadro sono di natura eminentemente procedurale. Esse, infatti, non richiedono l’implementazione di nuovi sistemi di scambio diretto di dati, stabilendo, piuttosto che le informazioni e l’intelligence siano veicolati attraverso gli strumenti già esistenti di circolazione informativa, quali: il Sistema Informativo Schengen (SIS), Europol, Interpol.
Svolta questa premessa, occorre ricordare che l’art. 6 della legge n. 154/2014 ha delegato il Governo ad adottare - entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge (12 novembre 2014) e secondo le procedure stabilite dall’art. 31, commi 2, 3, 5 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla ripetuta decisione quadro.

In esercizio di tale delega legislativa, è stato predisposto il presente decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri resi dalle Commissioni di merito del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (artt. 1 e 2) contiene le disposizioni di carattere generale.

Più in dettaglio, l’art. 1, ai commi 1 e 2, enuncia l’obiettivo dell’intervento normativo, precisando che l’attuazione nell’ordinamento interno della decisione quadro non pregiudica l’applicazione degli accordi sottoscritti con altri Stati membri o non appartenenti all’Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria.

I commi 3 e 4 recano, invece, norme di carattere definitorio, tra le quali meritano di essere segnalate:

  • la definizione di cui al comma 3, lett. a), la quale – in conformità al criterio di delega recato dall’art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014 – stabilisce che per “autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge”, si intendono le Forze di polizia come definite dall’art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • la definizione di cui al comma 3, lett. d) che detta la nozione del sintagma “informazioni o analisi” ricorrente nelle successive disposizioni del provvedimento.
    La norma precisa che, tale espressione lessicale designa “le informazioni e/o l’intelligence” di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. d) della decisione quadro, cioè le informazioni o i dati, nonché le loro analisi utili al processo decisionale detenuti dagli organi di law enforcement nazionali o dei Paesi membri o associati Schengen, nonché le informazioni e i dati, detenuti da altri soggetti pubblici o privati, cui essi possono accedere. Restano esclusi dal “perimetro” di applicazione del presente decreto, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, le informazione e i dati detenuti dagli Organismi di informazione e sicurezza nazionali o degli altri Stati membri o associati Schengen.
    La definizione è così congegnata per coniugare le indicazioni recate dal criterio di delega di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), n. 2 della legge n. 154/2014 che richiedono di riprendere quella di “informazioni e/o intelligence” recata dall’art. 2, paragrafo 1, lett. d) della decisione quadro, con le osservazioni espresse nei pareri resi dalle Commissioni I riunite (affari costituzionali) e II (Giustizia) sia della Camera dei Deputati che del Senato. In tali pareri è stata, infatti, richiamata l’attenzione sull’opportunità di utilizzare il termine “intelligence” in modo da evitare che esso dia luogo ad incertezze interpretative con le attività che in base alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono riservate, nell’ordinamento interno, ai Servizi di informazione per la sicurezza.
    La soluzione individuata, che che ricorre al termine “analisi” già utilizzato con riguardo alle Forze di polizia (ad es. dall’art. 6, primo comma, lett. a) delle legge n. 121/1981) consente, infatti, di “coprire” l’intero spettro degli elementi informativi oggetto della disciplina recata dalla decisione quadro. Quest’ultima, infatti, utilizza il termine “intelligence” nella sua accezione di metodo logico-cognitivo di elaborazione delle notizie e non di attività tipica dei Servizi di informazione, come si evince dal fatto che gli stessi sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione.
     
  • La definizione di cui al comma 3, lett. e),la quale “traduce” l’espressione “indagine penale”, contenuta nell’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro, in “procedimento penale”;
  • la definizione di cui al comma 3, lett. f),la quale precisa che, per “mezzi coercitivi” – nozione affatto nuova per l’ordinamento interno – si intendono le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova svolte nell’ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti o accertamenti disposti, al di fuori del procedimento penale, dall’Autorità giudiziaria o da altre Autorità amministrative necessari per l’acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle Forze di polizia;
  • la definizione di cui al comma 3, lett. g) che reca la nozione di “operazione informativa o investigativa criminale”.
    La norma stabilisce che il sintagma designa l’operazione di intelligence criminale di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. c), della decisione quadro, cioè una fase procedurale precedente all’indagine penale nella quale gli Organi di law enforcement ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere stati commessi in futuro atti criminali concreti.
    La scelta lessicale compiuta è dettata, anche in questo caso, dall’esigenza di coniugare il criterio di delega legislativa di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), n. 2 – che richiede di fare riferimento alla definizione di “operazione di intelligence criminale” dettata dall’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro - con le sopra ricordate osservazioni delle Commissioni riunite I e II della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in ordine all’utilizzo del termine intelligence.
    In questa sede, pare inoltre opportuno specificare che, per l’ordinamento interno, rientrano nella nozione di “operazione di intelligence criminale”, postulata dalla decisione quadro, le attività informative e di analisi espletate dalle Forze di polizia, nell’esercizio dei compiti ad esse demandati dalla legge, al di fuori del procedimento penale. Ricadono, dunque, nel concetto in questione le attività informative e investigative, svolte anche d’iniziativa dalle Forze di polizia, per la prevenzione dei reati, nonché le attività di indagine svolte nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali;
  • le definizioni di “punto di contatto”, nazionale o di altro Stato membro o associato Schengen di cui al comma 3, lett. h) e i), che individuano l’organo delle Autorità di law enforcement competente a trasmettere le informazioni o le analisi richieste con procedura d’urgenza;
  • la definizione di “reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo”, di cui al comma 4 lett. d). A questo proposito va sottolineato che la decisione quadro evoca la categoria di reati di cui all’art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, per limitare il ricorso alla richiesta con procedura d’urgenza o comunque da assolvere in termini ristretti solo alle informazioni e le analisi relative a tali reati, come definiti dalle legislazioni dei Paesi membrio associati Schengen(art. 4, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro).
    Il criterio di delega recato dall’art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, del D. Lgs. n. 154/2014 consente il ricorso ai predetti modelli “accelerati” di comunicazione per le richieste riguardanti dati riferibili sia alle predette fattispecie incriminatrici (coincidenti, nel nostro ordinamento, con quelli indicati agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69), sia ai “reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali”.
    Si evidenzia che, la definizione recata dal comma 4, lett. d) non contiene il riferimento all’art. 7 della legge n. 69/2005. E’ stata, infatti, accolta la specifica osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato della Repubblica. Queste ultime hanno posto in luce che l’art. 2, paragrafo 2, lett. e) della decisione quadro 2002/584/GAI individua le fattispecie per le quali vi è l’obbligo di consegna in base al mandato di arresto europeo, indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione stabilito dall’art. 7 della ripetuta legge n. 69/2005. Di conseguenza, l’inserimento di un riferimento al medesimo art. 7 nella norma definitoria in argomento (che si riflette anche sui successivi artt. 4, 11 e 12 del provvedimento) non sarebbe risultato conforme alla decisione quadro.
    L’attuazione del citato principio di delega di cui dall’art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, del D. Lgs. n. 154/2014 rende, inoltre,  necessario individuare nel quadro definitorio l’ambito contenutistico della nozione di questa ulteriore categoria di reati, sul presupposto che, in linea di principio, la connessione può ricorrere non solo quando il reato costituisce “mezzo” o “strumento” per la commissione di un furto di identità, ma anche nei casi in cui rappresenti il fine dell’azione criminosa.
    Tenuto conto di ciò, al fine di evitare un’eccessiva dilatazione del novero dei “reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali” che avrebbe determinato non trascurabili problemi applicativi, si è ritenuto di precisare, con la norma definitoria in commento, che rientrano nel predetto novero i reati “commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali”.

L’art. 2 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento che riguarda lo scambio di informazioni o analisi su richiesta o spontaneo (cioè di iniziativa) tra le autorità di contrasto nazionali e quelle degli Stati membri o associati Schengen, nonché con Europol e Eurojust. 

La disposizione enuncia, inoltre, il principio che tale scambio di informazioni avviene nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché delle norme in materia di protezionedei dati personali e del segreto di indagine. 

In attuazione dell’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione quadro, il comma 3 precisa che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli Organismi di informazione e sicurezza facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (DIS, AISE e AISI), nonché al Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa. Il RIS svolge, infatti, compiti di carattere tecnico militare, di polizia militare ed informativa per la tutela delle Forze Armate all’estero (art. 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124). Esso quindi rientra nella nozione di “servizi e unità” competenti nel campo della sicurezza nazionale che la stessa decisione quadro esclude dal proprio ambito di applicazione. 

Le disposizioni del Capo II (articoli da 3 a 6) disciplinano le modalità con le quali le l’autorità di contrasto nazionale (cioè, come detto, le Forze di polizia) richiedono informazioni o analisi alle autorità di law enforcement degli altri Stati membri o dei Paesi associati Schengen.
 In particolare, l’art. 3 focalizza l’attenzione sui presupposti della richiesta, precisando che essa può essere formulata, nel rispetto del principio di “non eccedenza”, solo a fini di individuazione, prevenzione o indagine su un reato e che inoltre essa può essere avanzata quando vi sono sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni e le analisi si trovino nella Stato alla cui autorità ci si rivolge.

L’art. 4 regola, invece, le modalità di presentazione della richiesta di informazioni o analisi.

La disposizione stabilisce che la richiesta deve essere presentata attraverso uno dei canali di collaborazione di polizia già oggi esistenti, utilizzando il formulario di cui all’Allegato B della decisione quadro. In tale formulario devono essere sempre riportati i dati specificati dal comma 4 in coerenza con quanto previsto dall’art. 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo atto comunitario e deve essere indicato, tenendo conto delle effettive esigenze informative da soddisfare, entro quali termini, tra quelli ivi riportati, è attesa la risposta dall’autorità di law enforcement interpellata. 

Il comma 2 è dedicato alle richieste di informazioni o analisi, la cui acquisizione rivesta carattere d’urgenza. La norma, in particolare, definisce la tipologia dei reati per cui può essere formulata la richiesta (richiesta concernente i reati di cui all’art. 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002). Essa, inoltre, precisa che deve essere presentata all’apposito punto di contatto individuato dallo Stato destinatario. 

L’art. 5 disciplina i termini di utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta ovvero in deroga alle condizioni o prescrizione imposte dall’autorità di law enforcement interpellata.

Il comma 1 sancisce il principio per cui l’autorità nazionale di contrasto utilizza le informazioni o l’analisi ottenute per le finalità per cui esse sono state richieste ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica. In ogni caso tale utilizzazione avviene nel rispetto delle eventuali condizioni o restrizioni ovvero esigenza di segretezza comunicate dall’autorità di law enforcement del Paese membro o associato Schengen.

Il comma 2 prevede che l’utilizzazione per scopi diversi da quelli dell’originaria richiesta, è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione da parte dell’autorità di law enforcement del Paese membro o associato Schengen. 

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il caso in cui l’utilizzazione per finalità diverse da quelle dell’originaria richiesta debba essere effettuata per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti dalla legge a favore del Parlamento, dell’Autorità Giudiziaria o organismi indipendenti. Viene previsto che in queste ipotesi l’autorità nazionale di contrasto acquisisca il preventivo parere dall’omologo organo del Paese membro o associato Schengen e che di tale parere si tenga per quanto possibile conto ai fini dell’utilizzazione delle informazioni o delle analisi.

L’art. 6 stabilisce che le informazioni e le analisi possono essere utilizzati come prova o elementi di prova solo previa autorizzazione dell’autorità di law enforcement di un Paese membro o associato Schengen che li ha forniti. Viene previsto che tale autorizzazione possa essere richiesto sia all’atto dell’originaria richiesta di informazioni o di analisi, sia in un momento successivo; in tal caso, però, l’autorizzazione deve essere domandata tramite i canali di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri o associati Schengen (commi 1 e 2). 

Il comma 3 mira a dare attuazione al principio di cui all’art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 che impone al legislatore delegato di “valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti”.

Prima di entrare nel merito della soluzione adottata, è utile premettere che la base giuridica della decisione quadro si rinviene nelle norme del Trattato sull’Unione Europea che fissano i principi-cardine della cooperazione di polizia (artt. 30 e 34 del Trattato sull’Unione europea versione ante trattato di Lisbona, oggi artt. 87 e 88). L’atto normativo comunitario non incide sul diverso ambito della cooperazione giudiziaria.
 Conseguentemente, l’art. 1, paragrafo 5, della decisione quadro esclude qualsiasi obbligo di prevedere l’utilizzo di mezzi coercitivi (quindi i mezzi di indagine riservati all’Autorità Giudiziaria) al fine di ottenere le informazioni o analisi oggetto richieste da un’autorità di law enforcement di un Paese membro o associato Schengen. Infatti, lo scambio di informazioni acquisite con tali mezzi si inscrive unicamente nel contesto della cooperazione giudiziaria e si realizza attraverso il ricorso agli strumenti rogatoriali. 

La decisione quadro si riferisce, dunque, a due diverse categorie di dati che possono formare oggetto della cooperazione di polizia:

  • i dati che l’autorità di contrasto già possiede o può comunque acquisire attraverso la consultazione di banche dati senza che sia necessario un nulla osta o un provvedimento di acquisizione dell’Autorità Giudiziaria (cd. fast track);
  • le informazioni che l’autorità di contrasto possiede in quanto frutto di “atti coercitivi” già compiuti e che possono essere trasmessi solo previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria (cd. second track) e sono utilizzabili, in linea generale, solo a fini investigativi.

L’attuazione del criterio di delega legislativa di cui al ricordato art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 va, dunque, modulata in ragione di queste due diverse tipologie di informazioni o analisi che possono formare oggetto dello scambio regolato dalla decisione quadro.

Tale criterio di delega non è, infatti, riferibile ai dati presenti nelle banche dati accessibili alle autorità di contrasto di un Paese membro o associato Schengen, atteso che essi possono essere attinti senza necessità di provvedimenti autorizzatori dell’Autorità Giudiziaria (si pensi ai dati degli archivi informatici relativi ai veicoli), ma piuttosto ai dati precedentemente acquisiti con mezzi coercitivi dalla stessa autorità e che formano oggetto della richiesta avanzata dalle Forze di polizia nazionali. Solo con riguardo a tali dati si può, infatti, porre un problema di eventuale violazione delle norme stabilite in tema di rogatoria, violazione per la quale l’art. 729 c.p.p. commina la sanzione dell’inutilizzabilità.

In ossequio al principio di delega, occorre quindi prevedere che l’eventuale utilizzabilità probatoria di tale categoria di informazioni presupponga che l’interessato abbia avuto la possibilità giuridica di esercitare diritti e facoltà difensive nella sede estera di loro formazione o acquisizione.

In questo senso, il comma 3, fa, innanzitutto salva l’applicabilità anche al contesto in esame dell’art. 78 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 che disciplina l’acquisizione di atti di un procedimento penale straniero.

Nel contempo, la norma stabilisce che le informazioni o le analisi detenute dalle autorità di law enforcement degli altri Paesi  o associati Schengen in conseguenza di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà in sede di formazione o acquisizione all’estero.

Il Capo III (articoli dal 7 al 15) disciplina la richiesta di informazioni o analisi presentata alle Forze di polizia italiane da un’autorità di law enforcement di un Paese membro o associato Schengen e si articola in due Sezioni.

La Sezione I (articoli dal 7 al 9) comprende le norme che definiscono le condizioni di ammissibilità della richiesta.

In particolare, l’art. 7 precisa che la richiesta di informazioni o analisi può provenire esclusivamente da un’autorità di law enforcement o dall’organo designato come punto di contatto di un altro Paese membro o associato Schengen. 

L’art. 8 stabilisce che le autorità di contrasto nazionali (Forze di polizia) possono comunicare le informazioni o le analisi nella propria disponibilità, ancorché acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta. La norma precisa, altresì, che le disposizioni del presente provvedimento non obbligano le Forze di polizia a comunicare informazioni o analisi da utilizzare come prove dinanzi a un’Autorità Giudiziaria di un Paese membro o associato Schengen e che, comunque, l’utilizzazione per questi fini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal successivo art. 15. 

L’art. 9 disciplina i casi in cui l’autorità di contrasto nazionale può rifiutare la comunicazione delle informazioni o delle analisi richieste. 

Coerentemente con i principi dettati dalla decisione quadro (artt. 3, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, e 10) e i criteri di delega di cui all’art. 6, comma 3, lett. f), g) e h) della legge n. 154/2014, la disposizione prevede che la comunicazione può essere rifiutato quando le informazioni o l’analisi sono coperte da segreto di Stato o da segreto di indagine; quando la loro comunicazione sia tale da recare un danno alla sicurezza dello Stato ovvero pregiudicare il buon esito di un’indagine penale o un’operazione informativa o investigativa criminale; quando le informazioni siano state comunicate da un Paese membro o associato Schengencon vincoli di utilizzabilità e conoscibilità, salvo che lo stesso Paese non acconsenta alla loro trasmissione (comma 1).

Inoltre, viene previsto che la comunicazione può essere rifiutata quando la richiesta ecceda palesemente le finalità per cui essa viene avanzata (comma 2), ovvero quando essa si riferisca ad un reato punito dalla legge italiana con la pena della reclusione o dell’arresto inferiore ad un anno (comma 3, lett. a)). Infine, viene previsto che possa essere rifiutata la comunicazione dell’identità degli informatori di cui all’art. 203 c.p.p.. Tale previsione tiene conto del fatto che, come noto, il segreto sull’identità degli informatori è opponibile all’Autorità Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale. Pertanto l’inclusione di questa fattispecie tra i casi di rifiuto è coerente con i principi della decisione quadro, la quale richiede di prevedere un regime di scambio transfrontaliero di informazioni che non sia più rigoroso rispetto alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale in tema comunicazione delle medesime informazioni di polizia (art. 3, paragrafo 3, della decisione quadro). 

La Sezione II (articoli da 10 a 15) disciplina gli aspetti procedurali relativi alla richiesta e comunicazione delle informazioni o delle analisi. 

L’art. 10 reca le disposizioni generali in materia, prevedendo che le autorità nazionali di contrasto o il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste finalizzate all’individuazione, alla prevenzione o all’indagine su un reato, presentate attraverso uno dei canali di cooperazione di polizia, utilizzando l’apposito formulario previsto dalla decisione quadro. La norma prevede, inoltre, che l’autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale comunicano le informazioni o le analisi attraverso il canale di comunicazione utilizzato dall’organo richiedente del Paese membro o associato Schengen e nella lingua prevista dalle normative che regolano quest’ultimo. 

L’art. 11 disciplina il procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o delle analisi, destinato ad applicarsi alle richieste di informazioni che non rivestono carattere di urgenza o che non si riferiscono a informazioni coperte da segreto di indagine, le quali ritrovano la loro disciplina nei successivi artt. 12 e 13. 
 

Il citato art. 11 prevede che l’autorità nazionale di contrasto risponda nel termine di sette giorni quando alle richieste vertenti su reati di cui all’art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e in quattordici giorni negli altri casi. Laddove non è possibile rispettare tali termini, l’autorità nazionale di contrasto comunica i motivi del ritardo e i termini entro i quali potrà essere soddisfatta la richiesta. 

L’art. 12 regola la procedura d’urgenza di comunicazione delle informazioni e delle analisi. E’ previsto che tale procedura si applichi quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: sussistono motivi di urgenza connessi allo svolgimento di un’indagine penale o a un’operazione informativa o investigativa criminale; la richiesta verte sui reati di cui all’art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; le notizie oggetto della richiesta stessa sono conservate in una banca dati accessibile alle autorità nazionali di contrasto. In tali ipotesi, è previsto che il punto di contatto nazionale comunica la risposta nel termine di otto ore. Qualora ciò non sia possibile o risulti eccessivamente gravoso, tale termine può essere prorogato a tre giorni.

L’art. 13 disciplina il procedimento di comunicazione delle informazioni o delle analisi assistite dal segreto di indagine. 

Coerentemente con il principio di delega di cui all’art. 6, comma 3, lett. i) della legge n. 154/2014, viene previsto che in tale ipotesi la comunicazione può avvenire solo previa autorizzazione richiesta dell’Autorità giudiziaria competente, autorizzazione che deve essere richiesta dall’autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale interpellati. 

L’art. 14 individua le condizioni e restrizioni concernenti l’utilizzazione da parte delle autorità di law enforcement degli altri Paesi membri o associati Schengen delle informazioni o delle analisi comunicate ai sensi del presente decreto.

A tal proposito, viene previsto che l’eventuale utilizzo per finalità diverse da quelle indicate nell’originaria richiesta debba essere preventivamente autorizzato dall’autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale (commi 1 e 2). Viene, inoltre, stabilito che l’autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale possano, all’atto della comunicazione, rendere nota l’eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle informazioni o delle analisi per salvaguardare esigenze di segretezza dei procedimenti penali, nonché altre condizioni e/o restrizioni di utilizzazione o comunicazione che si rendono necessarie o opportune in base alle vigenti norme del diritto interno o connesse all’indagine penale o operazione informativa o investigativa criminale, nell’ambito dei quali è avvenuto lo scambio di dati (comma 3). E’ previsto che possano chiedere allo Stato membro o associato Schengen ragguagli circa l’utilizzazione delle informazioni e delle analisi (comma 4). Viene, infine, disciplinata la procedura per esprimere un parere allo Stato membro o associato Schengen circa la possibilità che quest’ultimo utilizzi, in deroga alle condizioni/restrizioni imposte a favore dell’Autorità Giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente del medesimo parere (comma 5). 

L’art. 15 stabilisce, infine, che l’utilizzazione come elementi di prova delle informazioni o delle analisi comunicate da parte dello Stato  o associato Schengen che le ha ricevute è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autorità Giudiziaria nazionale. L’autorizzazione è rilasciata attraverso i canali di cooperazione giudiziaria. 

Il Capo IV consiste delsolo art. 16 che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni o analisi verso autorità di law enforcement di un altro Paese membro o associato Schengen. 

Viene previsto che l’autorità nazionale di contrasto può comunicare informazioni o analisi suscettibili di contribuire all’individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui al ricordato art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Resta fermo che lo scambio spontaneo può essere omesso quando ricorrono i casi di rifiuto di cui all’art. 9 del presente decreto e che, inoltre, la trasmissioni di informazioni o analisi coperte da segreto di indagine è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. 

Il Capo V (articoli dal 17 al 22) reca disposizioni riguardanti la tutela dei dati personali oggetto della cooperazione di polizia disciplinata dal presente decreto. 

L’art. 17 stabilisce che i dati personali trattati ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o operazioni informative o investigative criminali. 

L’art. 18 prevede che alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o analisi regolate dal presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, previsti dalle normative che disciplinano i canali di comunicazioni utilizzati dalle autorità competenti incaricate dell’applicazione della legge del nostro Paese e degli altri Stati o associati Schengen (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che ai trattamenti di dati personali effettuati in base al presente provvedimento si applicano le previsioni della Parte II, Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. “Codice della privacy”) che disciplina i trattamenti dati effettuati dalle Forze di polizia.

Il comma 3 precisa, infine, che le autorità nazionali di contrasto e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità previste dal presente provvedimento.

L’art. 19 reca norme in materia di verifica della qualità dei dati personali, oggetto delle comunicazioni e scambi di informazioni o analisi disciplinati dal presente provvedimento.

Le soluzioni contemplate dalla disposizione si ispirano a principi enunciati dalla decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008, n. 2008/977/GAI, concernente la protezione dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale, sebbene essa non sia stata ancora recepita nell’ordinamento interno.

In particolare, in conformità a quanto previsto da quest’ultimo atto comunitario (artt. 4 e 8), viene, dunque, previsto che l’autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale informino, senza ritardo, le autorità di law enforcementstraniere, qualora verifichino che le informazioni o le analisi comunicate o ricevute siano inesatte (commi 1 e 2).

Viene, altresì, stabilito, ai commi 3 e 4, che l’autorità nazionale di contrasto sono tenute a cancellare le informazioni o le analisi che:

  • in base al presente decreto, non avrebbero dovuto essere ricevute;
  • non sono più necessarie per le finalità per le quali esse sono state richieste. La verifica della necessità è effettuata immediatamente nel caso in cui le informazione siano state ricevute nell’ambito di uno scambio spontaneo operato da un’autorità di law enforcement di un Paese membro o associato Schengen;
  • al termine del periodo massimo di conservazione stabilito dalla legislazione nazionale del Paese membro o associato Schengen che ha trasmesso i dati. Non si fa luogo alla cancellazione nell’ipotesi in cui le informazioni o le analisi risultino necessarie, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, per lo svolgimento di un’indagine penale o comunque finalizzata all’applicazione di una misura di prevenzione dei reati ovvero per l’esecuzione di sanzioni penali (si veda in proposito i principi enunciati dall’art. 9, paragrafo 1, della ricordata decisione quadro n. 2008/977/GAI).

Il comma 5 stabilisce che l’autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la loro cancellazione pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona cui i dati si riferiscono. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione. 

L’art. 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali disciplinati dal presente decreto i diritti previsti dall’art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge n. 121/1981 relativamente alle attività effettuate attraverso il CED Interforze ex art. 8 della stessa legge n. 121. La disposizione prevede che i diritti sono esercitati previa un’apposita istanza, con la quale l’interessato può domandare che dell’esercizio di tali diritti venga data evidenza con l’apposizione di un’apposita indicazione (cd. “diritto di flag”). Tale indicazione può essere rimossa a richiesta dell’interessato o per effetto di un provvedimento adottato dal Garante della privaci ai sensi del D. Lgs. n. 1963/2003. Dell’apposizione del flag viene informata l’autorità di law enforcement del Paese membro o associato Schengen interessata. 

L’art. 21 disciplina le misure di sicurezza da adottarsi per la protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati ai sensi del presente decreto, confermando che ad essi si applicano le previsioni di cui agli articoli dal 31 al 36 del Codice della privacy.
 Inoltre, viene previsto che le comunicazioni di informazioni o analisi effettuate dalle autorità nazionali di contrasto e dal punto di contatto nazionale siano registrati in appositi file di log. 

L’art. 22 stabilisce che il controllo sui trattamenti di dati personali previsti dal presente decreto è effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003. 

Il Capo VI contiene il solo art. 23 che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, della legge n. 154/2014, reca la clausola di neutralità finanziaria.

Ai fini della predisposizione del testo del provvedimento per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, si è provveduto a recepire integralmente le osservazioni formulate dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) del Senato della Repubblica, nel parere reso il 19 febbraio 2015, e dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) della Camera dei Deputati, nel parere reso il 25 febbraio 2015.

Le Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione Europea) della Camera dei Deputati hanno espresso, rispettivamente, nelle sedute del 25 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2015, parere favorevole sul provvedimento senza formulare osservazioni o condizioni.