DDL - Ratifica relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Membri dell'Unione europea; Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 1 dicembre 2014

Schema di disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa  all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo  per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive”.


Relazione Illustrativa

 

Indice

Capo I - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art.1 - Delega al Governo

Capo II - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 2 - Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Capo III - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

 

 

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art.1
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. In materia di disciplina processuale dell’assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
      1. prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell’Unione europea; e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria;
      2. prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
      3. prevedere che, se la richiesta riguardi acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possano svolgersi senza l’autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto; e che, nei casi in cui non occorra l’intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;
      4. prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiersi in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;
      5. prevedere che l’autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell’autorità richiedente alle attività da compiersi, dandone comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea;
      6. prevedere che, se durante l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerga l’opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l’autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l’autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
      7. prevedere che le regole sull’esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
      8. prevedere che, nei rapporti con altri Stati dell’Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l’audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;
      9. prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati dell’Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;
      10. prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune sia data comunicazione all’organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità, ai fini della costituzione della squadra investigativa, della preventiva intesa dei medesimi, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;
      11. prevedere l’utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all’estero e non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, con limiti e con modalità analoghi a quelle dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
      12. prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altri Stati in conformità ad accordi internazionali e che l’autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall’autorità di altro Stato all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi;
      13. prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato provveda il ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria interessata;
    2. In materia di estradizione:
      1. prevedere che il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l’estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il ministro debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all’autorità giudiziaria;
      2. prevedere il potere del ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell’estradizione e di rifiutare in casi predeterminati l’estradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;
      3. prevedere il potere del procuratore generale di procedere, oltre che all’identificazione, anche all’interrogatorio della persona della quale è chiesta l’estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all’autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al ministro della giustizia;
      4. prevedere che la rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
      5. prevedere il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall’estero se l’iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che del diniego debba dare comunque comunicazione all’autorità giudiziaria procedente;
      6. prevedere che la custodia cautelare sofferta all’estero ai fini dell’estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
      7. prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione, possa essere adottata un’ordinanza che dispone la custodia cautelare, l’esecuzione della quale resti sospesa sino alla concessione dell’estradizione suppletiva e da revocarsi anche d’ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
      8. prevedere che nell’estradizione dall’estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell’esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l’assunzione di prove non rinviabili ovvero comunque idonee a determinare il proscioglimento dell’estradato per fatti anteriori alla consegna; che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunziare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia;
      9. prevedere la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta all’estero a fini estradizionali;
    3. In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all’estero di sentenze penali italiane:
      1. prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane secondo criteri di massima semplificazione;
      2. prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;
    4. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell’Unione europea:
      1. prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell’Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l’autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell’Unione europea l’esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice e che, in ogni caso, l’esecuzione della decisione non pregiudichi l’osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
      2. prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all’autorità giudiziaria territorialmente competente per l’esecuzione e che l’autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; che con gli Stati dell’Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi e delle ulteriori informazioni necessari all’esecuzione delle decisioni delle quali si sia chiesto il riconoscimento;
      3. prevedere il potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l’osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l’esecuzione all’estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;
      4. prevedere che, in casi e nelle forme previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere richiesto anche ai fini dell’esecuzione delle stesse all’estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
      5. prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l’efficacia; prevedere regole speciali per l’esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l’interessato ha prestato consenso;
      6. prevedere che l’autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell’Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall’autorità di altri Stati membri dell’Unione europea, salva l’osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto in ogni caso dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico;
      7. prevedere l’impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l’esecuzione della decisione giudiziaria della quale l’autorità di altro Stato dell’Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;
      8. prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall’esecuzione della decisione.
  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per esprimere il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

Capo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 2
 (Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

  1. All’articolo 708 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio».
     
  2. Dopo il comma 4 dell’articolo 714 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
    «4-bis. Le misure coercitive sono revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione positiva del ministro sulla richiesta di estradizione senza che l’estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato di fronte al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro, sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.»

Capo III
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Qualora uno o più dei decreti legislativi, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, determinano nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.


Art. 4
          (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.