ddl - Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 29 agosto 2014

Disegno di legge recante "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti"

Relazione illustrativa

Indice

CAPO I - MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE CIVILE ED ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA,DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1 -  Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione
Art. 2 - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
Art. 3 - Introduzione dell’articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca
Art. 4 - Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali
Art. 5 - Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

CAPO II - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6 - Procedimento di esecuzione
Art. 7 - Partecipazione al dibattimento a distanza
 

CAPO III - MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8 - Competenza territoriale
Art. 9 - Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale
Art. 10 - Registri delle misure di prevenzione
Art. 11 - Sequestro e confisca
Art. 12 - Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende
Art. 13 - Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito
Art. 14 - Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 15 - Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate
Art. 16 - Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17 - Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Art. 18 - Revisione della dotazione organica di personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

CAPO V - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL’ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19 - Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia
Art. 20 - Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21 - Istituzione della “Giornata nazionale della e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Art. 22 - Permessi straordinari di lavoro
Art. 23 - Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni
Art. 24 - Disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso
 

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25 - Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Art. 26 - Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 27 - Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 28 - Modifiche all’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 29 - Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CAPO VIII - MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30 - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 31 - Modifiche decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Disciplina transitoria

 

CAPO I
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE CIVILE ED ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA,DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI 

Art. 1
(Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione.».
 

Art. 2
(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art.3
(Introduzione dell’articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la recusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All’articolo 648-quater, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1,».


Art. 4
(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)


1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».


Art. 5
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.


CAPO II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6
(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.».

Art. 7
(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.».

CAPO III
MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8
(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Questioni concernenti la competenza per territorio). -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.».

Art. 9
(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)


1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere.».

Art. 10
 (Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».


Art. 11
(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Sequestro e confisca per equivalente). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.».

Art. 12
(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (Controllo giudiziario delle aziende). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.».

Art. 13
(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis

TRATTAZIONE PRIORITARIA
DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Termine di redazione del provvedimento). -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.».


Art. 14
(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15
(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.».

Art. 16
 (Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)


1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito internet dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17
(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d’Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera l) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia.».

Art. 18
(Revisione della dotazione organica di personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituto dal seguente:

«Art. 113-bis. - (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - (Incarichi speciali). -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


CAPO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL’ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19
(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro,»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.».

Art. 20
(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».


CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21
(Istituzione della “Giornata nazionale della e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-racket e antimafia.

Art. 22
(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazione e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23
(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24
(Disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25
(Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - (Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante). -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1.».

Art. 26
 (Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;

d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27
(Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5.».

Art. 28
(Modifiche all’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - (Gestione straordinaria). -- 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 29
(Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime.».


CAPO VIII
MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Analisi e valutazione del rischio). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Obblighi del cliente). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di trust espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Applicazione di obblighi semplificati). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell’elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.

2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-bis è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela). -- 1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

a) altri Stati membri dell'UE;

b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31
(Modifiche decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ”risorse economiche” si intendono: ”le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi”»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.