Schema di D.lgs - Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 L 247/2012 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 29 gennaio 2015

Schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n.247.

Articolato


Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione al disposto dell’art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247, che delega il Governo  - nelle forme previste dagli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione – al riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati: a) dalla previsione delle modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi; b) dall’eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
In coerenza con tali principi direttivi, lo schema di decreto contiene un riordino della materia, relativo sia agli aspetti di carattere strettamente amministrativo (con particolare riferimento alla competenza in ordine alla tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio e ai requisiti di iscrizione) sia in ordine a un puntuale profilo di carattere processuale.

L’articolo 1 dello schema di decreto – intervenendo sul testo dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più stringenti per l’iscrizione, richiedendosi che i corsi di aggiornamento (già considerati come requisiti di iscrizione nell’attuale testo dell’art.29 citato) debbano essere di congrua durata e con un esame finale; è altresì elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea – in via alternativa - a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale (in riferimento all’art.9 della l. n.247 del 2012 e alla relativa regolamentazione attuativa, in via di predisposizione).
In relazione a tali profili e, in particolare, alla nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione, non appare accoglibile l’osservazione formulata – in sede di parere espresso ai sensi dell’art.16 della l.n.247 del 2012 – da parte della Commissione giustizia della Camera, in quanto la previsione di un periodo di pregressa iscrizione all’albo professionale dalla durata almeno quinquennale con correlativa esperienza in materia penale (rispetto a quello, solo biennale, attualmente previsto) appare assolutamente coerente con l’esigenza, espressa nella norma di delega, di assicurare la “competenza” del difensore d’ufficio.
Il nuovo testo dell’art.29 delle disposizioni di attuazione prescrive che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell’esercizio della funzione è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

In via transitoria, l’articolo 2 dispone che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

L’articolo 3 interviene con una puntuale modifica del testo dell’art. 97 del codice di rito.
In particolare, si modifica il comma 2, nel senso di prevedere che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine (mediante l’ufficio centralizzato costituito presso le Corti d’appello già sulla base del testo vigente di cui lo stesso Consiglio nazionale forense, in sede di parere, ha sollecitato il mantenimento) che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale; viene pure previsto che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale forense (e non più dagli stessi Consigli dell’ordine) sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

Infine, l’articolo 4 detta la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del decreto non possono discendere nuovi oneri a carico della finanza pubblica.