Schema di DPR - Regolamento in materia di riconoscimento dei figli naturali - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali”
La legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 – nel modificare le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali (artt. 1 e 3) e nel delegare il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2) – all’articolo 5, comma 1, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata, siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014, ed è entrato in vigore il 7 febbraio successivo.
In particolare, l’articolo 105 del citato decreto legislativo n. 154, del 2012, rubricato “Sostituzione termini”, dispone la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, delle seguenti parole: “potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale” (comma 1), “figlio legittimo” con “figlio nato nel matrimonio” (comma 2), “figlio naturale” con “figlio nato fuori del matrimonio” (comma 3) e, infine, stabilisce la soppressione delle parole “figli legittimati”.
Per le modalità di adozione del regolamento di cui al citato comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 219, del 2012, tale ultima disposizione prevede che lo stesso sia adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 219 citata, ovvero su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Attualmente le politiche per la famiglia fanno capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente schema reca, pertanto, le modificazioni del citato regolamento sull’ordinamento dello stato civile e, in particolare, si compone del solo articolo 1, articolato in tre commi, dei quali si illustra il contenuto.
Il testo in esame presenta alcune modifiche rispetto a quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre scorso, in quanto recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate a margine del favorevole avviso espresso nell’adunanza del 20 novembre 2014. In particolare, è stato modificato il titolo del provvedimento che non reca più alcun riferimento all’espressione “figli naturali”, ritenuto odiosa dal legislatore, ed è stato rivisto l’ordine dei riferimenti normativi contenuti nel preambolo.
Nel comma 1, in osservanza dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in premessa, si dispone, per l’intero regolamento, che l’espressione riferita ai figli naturali sia sostituita dal riferimento ai figli nati fuori del matrimonio: tale sostituzione è disposta, segnatamente, nella rubrica del titolo VII; nell’articolo 28, comma 1, lettera b); nell’articolo 29, comma 2; nell’articolo 30, comma 4; nell’articolo 42, alla rubrica e al comma 1; nell’articolo 43, comma 1; nell’articolo 45, comma 1; nell’articolo 46, comma 1; nell’articolo 47, comma 1; nell’articolo 49, comma 1, lettera k); nell’articolo 64, comma 2; nell’articolo 98, comma 2, del quale si ripropone l’intera riformulazione.
Sempre nel medesimo comma, in osservanza dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in premessa, viene stabilito che in tutto il regolamento l’espressione riferita ai figli legittimi sia sostituita dal riferimento ai figli nati nel matrimonio e, in particolare, nell’articolo 29, comma 2; nell’articolo 33, comma 2; nell’articolo 49, comma 1, lettera o); nell’articolo 98, comma 2, nei termini già illustrati in relazione alla sostituzione dell’espressione relativa ai figli naturali.
Nell’ambito del comma 1 dello schema sono, inoltre, disposte le ulteriori modifiche di seguito illustrate.
Nell’articolo 33, il comma 1 è abrogato e i commi 2 e 3 sono modificati, esclusivamente sul piano descrittivo – e confermando la disciplina vigente in materia di cambiamento del cognome per il figlio nato nel matrimonio e il figlio maggiorenne di persona che modifica il cognome – attraverso la sola eliminazione del riferimento al figlio legittimato. Tale modifica è motivata dall’abrogazione della Sezione II del Capo II del Titolo VII del Libro Primo del codice civile, relativa alla legittimazione dei figli naturali, recata dal comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 219, del 2012, nonché dalla conseguente soppressione dell’espressione “figlio legittimato”, recata dal citato articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 154, del 2013.
Nell’articolo 42, al comma 2, la parola “incestuosi” è sostituita dall’espressione descrittiva di tale fattispecie, introdotta nell’articolo 251 del codice civile, per effetto della modifica disposta dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 219, del 2012.
Nell’articolo 45, ai commi 1 e 2, il riferimento all’età di sedici anni, per la disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, è sostituito dalla previsione dell’età di quattordici, in ossequio alla modifica dell’articolo 250 del codice civile, recata nell’articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), della legge n. 219, del 2012.
Nell’articolo 48, comma 3, si prevede la soppressione dell’aggettivo “naturale” riferito alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 154, del 2013 che ha apportato la medesima modifica all’articolo 269 del codice civile.
Nell’articolo 49, già menzionato per la sostituzione dell’espressione relativa ai figli naturali, la lettera n) del comma 1 è soppressa e i commi 2 e 3 sono abrogati, per effetto dell’abrogazione della fattispecie relativa ai figli legittimati, sopra illustrata relativamente alle modifiche dell’articolo 33; correlativamente, nel comma 4 dell’articolo 49 in esame, le parole “ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 1”.
All’articolo 50, la parola “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in premessa.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.